Gazzetta n. 276 del 27 novembre 2003 (vai al sommario)
DECRETO LEGISLATIVO 11 novembre 2003, n. 333
Attuazione della direttiva 2000/52/CE, che modifica la direttiva 80/723/CEE relativa alla trasparenza delle relazioni finanziarie tra gli Stati membri e le loro imprese pubbliche, nonche' alla trasparenza finanziaria all'interno di talune imprese.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 76 e 87, quinto comma, della Costituzione;
Visto l'articolo 14, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
Vista la legge 30 luglio 2002, n. 180, recante delega al Governo per il recepimento della direttiva 2000/52/CE della Commissione, del 26 luglio 2000, che modifica la direttiva 80/723/CEE relativa alla trasparenza delle relazioni finanziarie tra gli Stati membri e le loro imprese pubbliche;
Vista la legge 1° marzo 2002, n. 39, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunita' europee, legge comunitaria 2001;
Vista la direttiva 2000/52/CE della Commissione, del 26 luglio 2000, che modifica la direttiva 80/723/CEE relativa alla trasparenza delle relazioni finanziarie tra gli Stati membri e le loro imprese pubbliche e alla trasparenza finanziaria all'interno di talune imprese;
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 18 luglio 2003;
Acquisito il parere della Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281;
Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 7 novembre 2003;
Sulla proposta del Ministro per le politiche comunitarie e del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con i Ministri degli affari esteri, della giustizia, delle attivita' produttive, delle comunicazioni e delle infrastrutture e dei trasporti;

E m a n a

il seguente decreto legislativo:

Art. 1.
Finalita'
1. Il presente decreto assicura la trasparenza delle relazioni finanziarie tra i poteri pubblici e le imprese pubbliche mediante la documentazione:
a) delle assegnazioni di risorse pubbliche operate dai poteri pubblici direttamente alle imprese pubbliche interessate;
b) delle assegnazioni di risorse pubbliche effettuate da parte dei poteri pubblici tramite imprese pubbliche od enti finanziari;
c) della utilizzazione effettiva di tali risorse pubbliche.
2. Fatte salve le norme comunitarie specifiche, il presente decreto assicura altresi' che la struttura finanziaria ed organizzativa delle imprese soggette all'obbligo di tenere una contabilita' separata risulti correttamente documentata da tale contabilita', in modo che emergano chiaramente:
a) i costi e i ricavi relativi alle distinte attivita';
b) i metodi dettagliati con i quali detti costi e ricavi sono imputati o attribuiti alle distinte attivita'.



Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto
dall'amministrazione competente per materia ai sensi
dell'art. 10, comma 3 del testo unico delle disposizioni
sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei
decreti del Presidente della Repubblica e sulle
pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo
fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge
alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il
valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Per le direttive CEE vengono forniti gli estremi di
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale delle Comunita'
europee (GUCE).
Note alle premesse:
- L'art. 76 della Costituzione stabilisce che
l'esercizio della funzione legislativa non puo' essere
delegato al Governo se non con determinazione di principi e
criteri direttivi e soltanto per tempo limitato e per
oggetti definiti.
- L'art. 87 della Costituzione conferisce, tra l'altro,
al Presidente della Repubblica il potere di promulgare le
leggi e di emanare i decreti aventi valore di legge ed i
regolamenti.
- La legge 23 agosto 1988, n. 400, reca: «Disciplina
dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza
del Consiglio dei Ministri». L'art. 14, comma 1, cosi'
recita:
«1. I decreti legislativi adottati dal Governo ai sensi
dell'art. 76 della Costituzione sono emanati dal Presidente
della Repubblica con la denominazione di «decreto
legislativo» e con l'indicazione, nel preambolo, della
legge di delegazione, della deliberazione del Consiglio dei
Ministri e degli altri adempimenti del procedimento
prescritti dalla legge di delegazione.».
- La legge 30 luglio 2002, n. 180, reca: «Delega al
Governo per il recepimento delle direttive comunitarie
1999/45/CE, 1999/74/CE, 1999/105/CE, 2000/52/CE,
2001/109/CE, 2002/4/CE e 2002/25/CE.».
- La direttiva 2000/52/CE e' pubblicata in GUCE n.
L. 193 del 29 luglio 2000.
- La direttiva 80/723/CEE e' pubblicata in GUCE n.
L. 195 del 29 luglio 1980.



 
Art. 2.
Definizioni
1. Ai fini del presente decreto si intendono per:
a) "poteri pubblici", le amministrazioni dello Stato, le regioni, comprese le regioni a statuto speciale, e le province autonome di Trento e di Bolzano, gli enti locali e gli altri enti pubblici;
b) "impresa pubblica", ogni impresa nei confronti della quale i poteri pubblici possono esercitare, direttamente o indirettamente, un'influenza dominante per ragioni di proprieta', di partecipazione finanziaria o della normativa che la disciplina;
c) "imprese pubbliche attive nel settore manifatturiero", tutte le imprese la cui principale area di attivita', corrispondente almeno al 50 per cento del fatturato annuo totale, rientra nel settore manifatturiero. Si tratta delle imprese le cui operazioni rientrano nell'allegato sezione D - attivita' manifatturiere, da sottosezione DA a sottosezione DN compresa, della classificazione NACE (Rev 1), annesso al regolamento (CEE) n. 3037/90 del Consiglio, del 9 ottobre 1990, relativo alla classificazione statistica delle attivita' economiche nelle Comunita' europee, e successive modifiche;
d) "impresa soggetta all'obbligo di tenere una contabilita' separata", ogni impresa che fruisce di diritti speciali o esclusivi riconosciuti a norma dell'articolo 86, paragrafo 1, del trattato o sia incaricata della gestione di servizi di interesse economico generale a norma dell'articolo 86, paragrafo 2, del trattato che riceve in relazione a tali servizi aiuti di Stato in qualsiasi forma, sia contributi, sia sussidi, sia indennizzi, e che esercita anche altre attivita';
e) "attivita' distinte", da un lato, le attivita' relative ai prodotti o servizi per i quali ad un'impresa sono stati riconosciuti diritti speciali o esclusivi ovvero relative ai servizi di interesse economico generale della cui gestione l'impresa e' stata incaricata e, dall'altro, le attivita' relative a ogni altro prodotto o servizio svolte dall'impresa medesima;
f) "diritti esclusivi", i diritti riconosciuti ad un'impresa mediante qualsiasi disposizione legislativa, regolamentare o amministrativa che riserva alla stessa, con riferimento ad una determinata area geografica, la facolta' di prestare un servizio o esercitare un'attivita';
g) "diritti speciali", i diritti riconosciuti ad un numero limitato di imprese mediante qualsiasi disposizione legislativa, regolamentare o amministrativa che, con riferimento ad una determinata area geografica, congiuntamente o disgiuntamente:
1) limita a due o piu', senza osservare criteri di oggettivita', proporzionalita' e non discriminazione, il numero delle
imprese autorizzate a prestare un dato servizio o una data
attivita'; 2) designa, senza osservare detti criteri, varie imprese concorrenti come soggetti autorizzati a prestare un dato servizio o esercitare una data attivita';
3) conferisce, senza osservare detti criteri, ad una o piu' imprese determinati vantaggi, previsti da leggi o regolamenti, che pregiudicano in modo sostanziale la capacita' di ogni altra impresa di prestare il medesimo servizio o esercitare la medesima attivita' nella stessa area geografica a condizioni sostanzialmente equivalenti;
h) "direttiva", la direttiva 80/723/CEE, come modificata da ultimo dalla direttiva 2000/52/CE, relativa alla trasparenza delle relazioni finanziarie tra gli Stati membri e le loro imprese pubbliche e alla trasparenza finanziaria all'interno di talune imprese;
i) "trattato" e' il trattato istitutivo della Comunita' europea.



Note all'art. 2:
- Il Regolamento (CEE) n. 3037/90 e' pubblicato in GUCE
n. L. 293 del 24 ottobre 1990.
- Per le direttive 80/723/CEE e 2000/52/CE vedi note
alle premesse.



 
Art. 3.
Influenza dominante
1. L'influenza che i poteri pubblici possono esercitare su un'impresa pubblica si presume dominante qualora i poteri pubblici si trovino nei riguardi dell'impresa, direttamente o indirettamente, almeno in una delle seguenti situazioni:
a) detengano la maggioranza del capitale sottoscritto dell'impresa;
b) dispongano della maggioranza dei voti attribuiti alle quote emesse dall'impresa;
c) possano designare piu' della meta' dei membri dell'organo di amministrazione, di direzione o di vigilanza dell'impresa.
 
Art. 4.
Assegnazione di risorse
1. Ai fini della trasparenza delle relazioni finanziarie costituiscono assegnazioni di risorse:
a) il ripiano di perdite di esercizio;
b) i conferimenti in capitale sociale o dotazione;
c) i conferimenti a fondo perduto od i prestiti a condizioni privilegiate;
d) la concessione di vantaggi finanziari sotto forma di non percezione dei benefici o di non restituzione dei crediti;
e) la rinuncia ad una remunerazione normale delle risorse pubbliche impiegate;
f) la compensazione di oneri imposti dai poteri pubblici.
2. Le assegnazioni di risorse debbono risultare con le modalita' previste all'articolo 5.
 
Art. 5.
Documentazione delle assegnazioni di risorse
1. I poteri pubblici registrano le assegnazioni di risorse a favore di imprese pubbliche, univocamente individuate per mezzo del codice fiscale, in apposita sezione degli albi dei beneficiari di provvidenze di natura economica, tenuti ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 7 aprile 2000, n. 118, entro trenta giorni dalla assegnazione. L'accesso alle informazioni contenute nella predetta sezione e nei registri di cui ai commi 2 e 3 e' consentito solo alle amministrazioni con competenza specifica nel settore.
2. Le imprese pubbliche destinatarie iscrivono le assegnazioni di risorse in apposito registro obbligatorio riferito al presente decreto, entro trenta giorni dalla messa a disposizione.
3. Le assegnazioni di risorse pubbliche erogate tramite imprese pubbliche ovvero tramite enti finanziatori sono registrate sia dai poteri pubblici, sia dal soggetto intermediario, sia dal soggetto ultimo beneficiario, nello stesso termine di cui ai commi 1 e 2.



Note all'art. 5:
- Il decreto del Presidente della Repubblica 7 aprile
2000, n. 118, reca: «Regolamento recante norme per la
semplificazione del procedimento per la disciplina degli
albi dei beneficiari di provvidenze di natura economica, a
norma dell'art. 20, comma 8, della legge 15 marzo 1997, n.
59.».



 
Art. 6.
Contabilita' separata
1. Le imprese soggette all'obbligo di tenere una contabilita' separata sono tenute altresi':
a) alla separazione dei conti interni corrispondenti alle attivita' distinte;
b) alla corretta imputazione o attribuzione dei costi e dei ricavi, sulla base di principi di contabilita' dei costi applicati in modo coerente e obiettivamente giustificati;
c) alla chiara definizione dei principi di contabilita' dei costi, in base ai quali sono tenuti i conti separati.
2. Le imprese soggette all'obbligo di tenere una contabilita' separata predispongono una relazione sui sistemi di contabilita' dei costi applicati, da tenere a disposizione della Commissione europea.
3. Le disposizioni del presente articolo si applicano alle attivita' non disciplinate da norme comunitarie specifiche e fanno salvi gli obblighi imposti dal trattato o da tali norme specifiche.
 
Art. 7.
Conservazione dei dati e relativa messa a disposizione
1. I dati relativi alle assegnazioni di risorse restano a disposizione della Commissione per un periodo di cinque anni a decorrere dalla fine dell'esercizio finanziario nel corso del quale le risorse pubbliche sono state assegnate alle imprese pubbliche interessate. Se le risorse pubbliche sono utilizzate nel corso di un esercizio ulteriore, il termine di cinque anni decorre dalla fine di questo stesso esercizio.
2. I dati relativi alla struttura finanziaria ed organizzativa delle imprese soggette all'obbligo di tenere una contabilita' separata restano a disposizione della Commissione per un periodo di cinque anni a decorrere dalla fine dell'esercizio finanziario cui tali informazioni si riferiscono.
3. I dati di cui ai commi 1 e 2, nonche' i relativi elementi di valutazione eventualmente necessari con particolare riguardo agli obiettivi perseguiti sono comunicati alla Commissione europea, su richiesta della stessa, a cura dell'amministrazione con competenza specifica nel settore. E' fatto obbligo alle imprese pubbliche di collaborare per gli occorrenti adempimenti mettendo a disposizione tutti i dati necessari e, in particolare, i dati dei registri obbligatori di cui all'articolo 5, comma 2.
 
Art. 8.
Imprese pubbliche attive nel settore manifatturiero
1. Per le imprese pubbliche attive nel settore manifatturiero le informazioni di carattere finanziario di cui al comma 2 sono fornite alla Commissione su base annua e nei termini di cui al comma 4.
2. Le informazioni di carattere finanziario richieste per ciascuna impresa pubblica attiva nel settore manifatturiero e secondo le modalita' specificate nel comma 3 sono le seguenti:
a) la relazione sulla gestione e i conti annuali, ai sensi della quarta direttiva 78/660/CEE del Consiglio, del 25 luglio 1978, relativa ai conti annuali di taluni tipi di societa'. I conti annuali e la relazione sulla gestione comprendono lo stato patrimoniale, il conto economico e la nota integrativa, unitamente alla prassi contabile, alle dichiarazioni degli amministratori, alle relazioni settoriali e sull'attivita', nonche' le comunicazioni in merito alle riunioni degli azionisti ed eventuali altre informazioni salienti. Sono inoltre forniti i dati indicati nelle lettere seguenti, se e in quanto essi non sono stati inseriti nella relazione sulla gestione e nei conti annuali delle singole imprese pubbliche;
b) la disponibilita' di capitale azionario o di fondi assimilabili al capitale sociale, con la specificazione delle forme in cui si configura tale disponibilita', avendo riguardo tra l'altro alle azioni ordinarie, privilegiate, postergate o convertibili, nonche' ai relativi tassi d'interesse, dividendi e diritti di conversione;
c) le sovvenzioni non rimborsabili o rimborsabili solo a certe condizioni;
d) la concessione all'impresa di prestiti, compresi scoperti, nonche' anticipi su apporti di capitale, precisando i tassi d'interesse e le condizioni del prestito, nonche' l'eventuale garanzia fornita al mutuante dall'impresa beneficiaria;
e) le garanzie fornite all'impresa dai poteri pubblici per i prestiti, con la specificazione delle condizioni e degli oneri a carico delle imprese per tali garanzie;
f) i dividendi versati e gli utili trattenuti;
g) le eventuali altre forme di intervento pubblico, compresa la rinuncia alla percezione di somme dovute ai poteri pubblici da un'impresa pubblica per il rimborso di prestiti e sussidi, il pagamento di imposte sulle societa', di oneri sociali o altri oneri analoghi.
3. Le informazioni richieste al comma 2 sono fornite per tutte le imprese, il cui fatturato per l'anno finanziario piu' recente e' risultato superiore a 250 milioni di euro. Le informazioni sopra richieste vengono fornite separatamente per le singole imprese, comprese quelle situate in altri Stati membri, e comprendono all'occorrenza i particolari relativi a tutte le operazioni intra ed intergruppo tra diverse imprese pubbliche, nonche' quelle svoltesi direttamente tra le imprese e i poteri pubblici. Il capitale azionario di cui al comma 2, lettera b), comprende il capitale azionario proveniente direttamente dai poteri pubblici e quello eventualmente fornito da una holding o altre imprese pubbliche, compresi gli istituti finanziari, esterne o interne allo stesso gruppo ad una determinata impresa pubblica. Va sempre specificato il rapporto tra la fonte dei finanziamenti e il beneficiario. Analogamente le informazioni di cui al comma 2 sono fornite separatamente per le singole imprese, nonche' per la societa' holding, o sub-holding, che raggruppa varie imprese, se le vendite consolidate di tale societa' inducono a classificarla nella categoria delle imprese manifatturiere sopra definita. Per le imprese che dividono le proprie attivita' tra varie societa' giuridicamente distinte e' ammessa un'unica relazione consolidata. Il consolidamento dovra' riflettere la realta' economica di un gruppo di imprese che svolgono la propria attivita' nello stesso settore o in settori strettamente collegati. Non sono sufficienti le relazioni consolidate provenienti da diverse societa' holding aventi natura puramente finanziaria.
4. Le informazioni di cui al comma 2 sono fornite alla Commissione con periodicita' annua. Le informazioni sono fornite entro quindici giorni lavorativi dalla data di pubblicazione della relazione sulla gestione dell'impresa interessata. Per le imprese che non pubblicano la relazione sulla gestione, le informazioni richieste sono presentate entro nove mesi dalla fine dell'anno d'esercizio dell'impresa. Per la determinazione del numero di societa' cui si riferisce il sistema di notifica qui specificato, va fornito alla Commissione a cura dell'amministrazione con competenza specifica nel settore l'elenco delle societa' interessate dal presente articolo, con il relativo fatturato. Tale elenco e' aggiornato entro il 31 marzo di ciascun anno.
5. Sono fornite alla Commissione le eventuali altre informazioni che essa ritenga necessarie per effettuare una valutazione esauriente dei dati trasmessi.
6. Per gli adempimenti previsti dal presente articolo continuano ad applicarsi le modalita' vigenti.



Note all'art. 8:
- La direttiva 78/660/CEE e' pubblicata in GUCE n. L.
222 del 14 agosto 1978.



 
Art. 9.
Esclusioni
1. Sono escluse dagli obblighi di trasparenza di cui agli articoli 5 e 7, comma 1, le assegnazioni di risorse effettuate dai poteri pubblici nei confronti degli enti di seguito indicati:
a) la Banca d'Italia;
b) gli enti creditizi pubblici, in relazione ai depositi di fondi pubblici effettuati dai poteri pubblici alle normali condizioni di mercato;
c) le imprese pubbliche, per quanto riguarda la prestazione di servizi che non sono atti ad incidere sensibilmente sugli scambi fra gli Stati membri;
d) le imprese pubbliche il cui fatturato netto totale annuo non ha raggiunto 40 milioni di euro negli ultimi due esercizi finanziari precedenti quello dell'assegnazione o dell'utilizzazione delle risorse. Per gli enti creditizi pubblici, questa soglia corrisponde ad un bilancio totale pari a 800 milioni di euro.
2. Sono escluse dagli obblighi di trasparenza di cui agli articoli 6 e 7, comma 2, le imprese di seguito indicate:
a) le imprese la cui prestazione di servizi non e' atta ad incidere sensibilmente sugli scambi tra gli Stati membri;
b) le imprese il cui fatturato netto totale annuo e' stato inferiore a 40 milioni di euro negli ultimi due esercizi finanziari precedenti l'esercizio in cui fruiscono di un diritto speciale o esclusivo riconosciuto ai sensi dell'articolo 86, paragrafo 1, del trattato CE, o in cui sono incaricate della gestione di un servizio di interesse economico generale ai sensi dell'articolo 86, paragrafo 2, del trattato CE. Per gli enti creditizi pubblici questa soglia corrisponde ad un bilancio totale di 800 milioni di euro;
c) le imprese che sono state incaricate della gestione di servizi d'interesse economico generale a norma dell'articolo 86, paragrafo 2, del trattato CE se gli aiuti di Stato che ricevono in qualsivoglia forma, sia contributi, sia sussidi, sia indennizzi, sono stati fissati per un periodo appropriato con una procedura pubblica, trasparente e non discriminatoria.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare.

Dato a Roma, addi' 11 novembre 2003

CIAMPI

Berlusconi, Presidente del Consiglio
dei Ministri
Buttiglione, Ministro per le politiche
comunitarie
Tremonti, Ministro dell'economia e
delle finanze
Frattini, Ministro degli affari esteri
Castelli, Ministro della giustizia
Marzano, Ministro delle attivita'
produttive
Gasparri, Ministro delle comunicazioni
Lunardi, Ministro delle infrastrutture
e dei trasporti

Visto, il Guardasigilli: Castelli



Note all'art. 9:
- L'art. 86, paragrafo 1 e 2 del Trattato CE, cosi'
recita:
«1. Gli Stati membri non emanano ne' mantengono, nei
confronti delle imprese pubbliche e delle imprese cui
riconoscono diritti speciali o esclusivi, alcuna misura
contraria alle norme del presente trattato, specialmente a
quelle contemplate dagli articoli 12 e da 81 a 89 inclusi.
2. Le imprese incaricate della gestione di servizi di
interesse economico generale o aventi carattere di
monopolio fiscale sono sottoposte alle norme del presente
trattato, e in particolare alle regole di concorrenza, nei
limiti in cui l'applicazione di tali norme non osti
all'adempimento, in linea di diritto e di fatto, della
specifica missione loro affidata. Lo sviluppo degli scambi
non deve essere compromesso in misura contraria agli
interessi della Comunita'.».



 
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