Gazzetta n. 277 del 28 novembre 2003 (vai al sommario) |
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LEGGE 24 novembre 2003, n. 335 |
Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 2 ottobre 2003, n. 271, recante proroga del periodo di sperimentazione della disciplina del prezzo dei libri. |
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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Promulga
la seguente legge:
Art. 1. 1. Il decreto-legge 2 ottobre 2003, n. 271, recante proroga del periodo di sperimentazione della disciplina del prezzo dei libri, e' convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge. 2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale. La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 24 novembre 2003
CIAMPI
Berlusconi, Presidente del Consiglio dei Ministri
Visto, il Guardasigilli: Castelli
LAVORI PREPARATORI Camera dei deputati (atto n. 4345): Presentato dal Presidente del Consiglio dei Ministri (Berlusconi) il 3 ottobre 2003. Assegnato alla VII commissione (Cultura, scienza e istruzione), in sede referente, il 6 ottobre 2003 con pareri del Comitato per la legislazione e delle commissioni I, V e X. Esaminato dalla VII commissione, in sede referente, l'8 e 14 ottobre 2003. Esaminato in aula il 20 ottobre 2003 ed approvato il 21 ottobre 2003. Senato della Repubblica (atto n. 2553): Assegnato alla 1ª commissione (Affari costituzionali), in sede referente, il 22 ottobre 2003 con pareri delle commissioni 1ª, 5ª, 7ª e 10ª. Esaminato dalla 1ª commissione per i presupposti di costituzionalita' il 23 ottobre 2003. Esaminato dalla 1ª commissione, in sede referente, il 23 ottobre 2003 e 12 novembre 2003. Esaminato in aula e approvato il 14 novembre 2003.
Avvertenza: Il decreto-legge 2 ottobre 2003, n. 271, e' stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 230 del 3 ottobre 2003. A norma dell'art. 15, comma 5, della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri), le modifiche apportate dalla presente legge di conversione hanno efficacia dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione. Il testo del decreto-legge coordinato con la legge di conversione e corredato delle relative note e' pubblicato in questa stessa Gazzetta Ufficiale alla pag. 53. |
| Allegato MODIFICAZIONI APPORTATE IN SEDE DI CONVERSIONE AL DECRETO-LEGGE 2 OTTOBRE 2003, N. 271.
Dopo l'articolo 1 e' inserito il seguente: «Art. 1-bis. - 1. All'articolo 1 del decreto-legge 5 aprile 2001, n. 99, convertito dalla legge 9 maggio 2001, n. 198, e' aggiunto, in fine, il seguente comma: "3-bis. Il comitato di cui al comma 3 predispone, entro sei mesi dalla conclusione dei propri lavori, una relazione sull'esito della predetta sperimentazione, che e' trasmessa al Parlamento dal Presidente del Consiglio dei Ministri"». |
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