Gazzetta n. 277 del 28 novembre 2003 (vai al sommario)
LEGGE 3 novembre 2003, n. 334
Ratifica ed esecuzione del Memorandum d'Intesa tra il Ministero della difesa della Repubblica italiana ed il Ministero della difesa della Repubblica di Finlandia sulla cooperazione nel campo dei materiali per la difesa, fatto a Helsinki il 24 aprile 1998.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Promulga

la seguente legge:

ART. 1.
1. Il Presidente della Repubblica e' autorizzato a ratificare il Memorandum d'Intesa tra il Ministero della difesa della Repubblica italiana ed il Ministero della difesa della Repubblica di Finlandia sulla cooperazione nel campo dei materiali per la difesa, fatto ad Helsinki il 24 aprile 1998.
 
ART. 2.
1. Piena ed intera esecuzione e' data al Memorandum di cui all'articolo 1 a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformita' a quanto disposto dalla sezione 9 del Memorandum stesso.
 
ART. 3.
1. Per l'attuazione della presente legge e' autorizzata la spesa di euro 21.710 annui ad anni alterni a decorrere dal 2003. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2003-2005, nell'ambito dell'unita' previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2003, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri.
2. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
 
ART. 4.
1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addi' 3 novembre 2003

CIAMPI

Berlusconi, Presidente del Consiglio
dei Ministri
Frattini, Ministro degli affari esteri
Martino, Ministro della difesa

Visto, il Guardasigilli: Castelli

LAVORI PREPARATORI
Senato della Repubblica (atto n. 2018):
Presentato dal Ministro degli Affari esteri (Frattini)
e dal Ministro della difesa (Martino) il 20 febbraio 2003.
Assegnato alla 3ª commissione (Affari esteri), in sede
referente, il 20 marzo 2003 con pareri delle commissioni
1ª, 4ª, 5ª e 10ª.
Esaminato dalla 3ª commissione il 4 giugno 2003.
Relazione scritta annunciata il 24 giugno 2003 (atto n.
2018/A - relatore sen. Pellicini).
Esaminato in aula ed approvato il 24 giugno 2003.
Camera dei deputati (atto n. 4215):
Assegnato alla III commissione (Affari esteri), in sede
referente, il 30 luglio 2003 con pareri delle commissioni
I, II, IV, V e X.
Esaminato dalla III commissione il 16 e 30 settembre
2003.
Esaminato in aula il 20 ottobre 2003 e approvato il
23 ottobre 2003.
 
MEMORANDUM D'INTESA
TRA
IL MINISTERO DELLA DIFESA DELLA REPUBBLICA ITALIANA
E
IL MINISTERO DELLA DIFESA DELLA REPUBBLICA DI FINLANDIA
SULLA
COOPERAZIONE NEL CAMPO DEI MATERIALI PER LA DIFESA

Il Ministero della Difesa della Repubblica Italiana e il
Ministero della Difesa della Repubblica di Finlandia,
denominati di seguito "le Parti",
considerate le possibilita' di potenziare le capacita'
della loro difesa e delle industrie per la Difesa;
promuovendo la standardizzazione e l'interoperabilita',
facilitando la partecipazione nelle operazioni di
peacekeeping;
allo scopo di ottimizzare l'impiego delle risorse
finanziarie di cui Parti dispongono per le esigenze
relative ai materiali di Difesa;
cercando di facilitare il contatto in futuro tra gli
organi militari al fine di definire le attivita' operative
e addestrative,
visto il Memorandum of Understanding relativo alle
Disposizioni Generali di Sicurezza per la Protezione delle
Informazioni Classificate firmato a Roma il 9 marzo 1993;

hanno concordato quanto segue:
SEZIONE 1
Obiettivi
Le Parti promuoveranno, con il massimo impegno, la
cooperazione tra Italia e Finlandia per la ricerca, lo
sviluppo, la produzione, l'acquisizione e il supporto
logistico, nel settore dei materiali per la Difesa, secondo
i termini del presente Memorandum d'Intesa, e di tutti i
possibili relativi annessi, nel rispetto delle leggi
nazionali, dei regolamenti e dei vincoli internazionali.
Questi obiettivi saranno raggiunti, in particolare, nel
modo seguente:
iniziando programmi in comune utilizzando le risorse
industriali dei due Paesi per fare ricerca, sviluppare e
produrre equipaggiamenti per la difesa al fine di
soddisfare le esigenze delle Forze Armate di ciascuna o
entrambe le Parti e per le vendite della difesa decise
insieme;
agevolando tale supporto logistico e l'addestramento che
potrebbe essere necessario per equipaggiamenti della difesa
sviluppati insieme;
fornendo opportunita' alle industrie degli Stati delle
Parti di partecipare a gare per l'approvvigionamento di
equipaggiamenti e servizi per la difesa;
agevolando e incoraggiando lo scambio di informazioni
tecniche e relative agli equipaggiamenti della difesa;
- promuovendo il dialogo tra industria e industria e la
cooperazione tra le due Parti nei settori della difesa e
relativi all'alta tecnologia.
Le Parti possono concludere accordi secondari e/o
associati, se necessario, al fine di attuare la
cooperazione che deriva dal presente Memorandum d'Intesa.
SEZIONE 2
Il presente Memorandum d'Intesa non pregiudichera'
accordi esistenti in vigore che potrebbero essere stati
sottoscritti da una delle Parti.
SEZIONE 3
Gestione
Al fine di promuovere la cooperazione nell'ambito del
presente Memorandum d'Intesa, le Parti:
- si consulteranno allo scopo di scegliere le proposte
per la cooperazione;
- considereranno le proposte di entrambe le Parti per la
ricerca, lo sviluppo, la produzione, l'approvvigionamento,
la manutenzione e il commercio di particolari articoli dei
materiali della difesa;
- prendendo in considerazione le esigenze delle proposte
scelte, svilupperanno e decideranno le disposizioni per
attuare i programmi, chiederanno l'approvazione, se
necessario, e riesamineranno i progressi;
agevoleranno la cooperazione nell'ambito del presente
Memorandum d'Intesa.
Ciascuna delle Parti garantisce che, in qualsiasi
momento, le informazioni ricevute non saranno usate per
scopi diversi da quelli autorizzati dal proprietario delle
informazioni.
SEZIONE 4
Sicurezza
Tutte le informazioni classificate scambiate tra le
Parti nell'ambito del presente Memorandum d'Intesa saranno
protette in conformita' al Memorandum of Understanding
relativo alle Disposizioni Generali di Sicurezza per la
Protezione delle Informazioni Classificate, firmato a Roma
il 9 marzo 1993.
SEZIONE 5
Comitato misto direttivo
Le Parti costituiranno un Comitato Direttivo Misto a
livello Direttori Nazionali degli Armamenti, con la
responsabilita' di controllare e agevolare la cooperazione.
Il Comitato si riunira' regolarmente, sulla base di
quanto concordato qui di seguito salvo diverse decisioni
comuni; le riunioni si terranno alternativamente in Italia
e in Finlandia, sotto la Presidenza della Parte ospitante.
SEZIONE 6
Esportazioni
Le Parti concordano che la possibile esportazione di
prodotti derivati da programmi bilaterali e' soggetta alla
rispettiva legislazione e ai rispettivi regolamenti
nazionali del Paese in cui tali prodotti sono stati
fabbricati.
SEZIONE 7
Finanziamenti
Questo Memorandum d'intesa non imporra' alcun obbligo
finanziario a nessuna delle Parti per quanto riguarda
l'altra Parte.
Ogni Parte sara' responsabile del finanziamento dei
propri costi relativi all'attuazione e all'amministrazione
del presente Memorandum d'Intesa. Specifiche disposizioni
di divisione dei costi saranno discusse come parte di un
accordo specifico che potrebbe essere sviluppato
nell'ambito di questo Memorandum d'Intesa.
SEZIONE 8
Contenzioso
Qualsiasi disputa che riguardi l'interpretazione o
l'esecuzione di questo Memorandum d'Intesa sara' risolta in
via amichevole attraverso consultazioni o trattative tra le
Parti e non si fara' riferimento a terzi per la sua
risoluzione.
SEZIONE 9
Entrata in vigore, emendamento e' conclusione
Questo Memorandum d'Intesa puo' essere emendato in
qualsiasi momento con il consenso scritto delle Parti e
entrera' in vigore alla data di ricezione dell'ultima
notifica con cui le Parti si saranno reciprocamente
comunicato l'avvenuto espletamento delle rispettive
procedure interne.
Esso rimarra' in vigore per un periodo di dieci anni e
sara' prorogato per successivi periodi di 5 anni, a meno
che le Parti decidano in modo diverso.
Una delle Parti puo' denunciare il presente Memorandum
d'Intesa, comunicando all'altra Parte la propria intenzione
di concluderlo, nel qual caso esso avra' termine 6 mesi
dopo il ricevimento della stessa notifica. Le Parti possono
di comune intesa, acconsentire a porre fine al presente
Memorandum d'intesa in qualsiasi momento.
Le rispettive responsabilita' e i rispettivi vincoli
delle Parti, per quanto riguarda le disposizioni di
sicurezza e la protezione dei dati tecnici, delle
informazioni e del materiale, continueranno ad essere
applicate indipendentemente dalla denuncia del Memorandum
d'Intesa.
Detta denuncia non pregiudichera' alcun vincolo o
responsabilita' che potrebbero essere stati accettati
secondo i termini del presente Memorandum d'Intesa.

In fede di che i sottoscritti, debitamente autorizzati
allo scopo, hanno firmato il presente Memorandum d'Intesa.
Fatto a Helsinki il 24 aprile 1998, in due originali,
ciascuno nelle lingue Italiana, Finlandese e Inglese, tutti
i testi facendo ugualmente fede. In caso di divergenza
nella interpretazione, fara' fede il testo inglese.

Per il Ministero della Difesa Per il Ministero della Difesa
della Repubblica Italiana della Repubblica di
Finlandia
 
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