Gazzetta n. 277 del 28 novembre 2003 (vai al sommario) |
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LEGGE 3 novembre 2003, n. 334 |
Ratifica ed esecuzione del Memorandum d'Intesa tra il Ministero della difesa della Repubblica italiana ed il Ministero della difesa della Repubblica di Finlandia sulla cooperazione nel campo dei materiali per la difesa, fatto a Helsinki il 24 aprile 1998. |
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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Promulga
la seguente legge:
ART. 1. 1. Il Presidente della Repubblica e' autorizzato a ratificare il Memorandum d'Intesa tra il Ministero della difesa della Repubblica italiana ed il Ministero della difesa della Repubblica di Finlandia sulla cooperazione nel campo dei materiali per la difesa, fatto ad Helsinki il 24 aprile 1998. |
| ART. 2. 1. Piena ed intera esecuzione e' data al Memorandum di cui all'articolo 1 a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformita' a quanto disposto dalla sezione 9 del Memorandum stesso. |
| ART. 3. 1. Per l'attuazione della presente legge e' autorizzata la spesa di euro 21.710 annui ad anni alterni a decorrere dal 2003. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2003-2005, nell'ambito dell'unita' previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2003, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri. 2. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio. |
| ART. 4. 1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale. La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 3 novembre 2003
CIAMPI
Berlusconi, Presidente del Consiglio dei Ministri Frattini, Ministro degli affari esteri Martino, Ministro della difesa
Visto, il Guardasigilli: Castelli
LAVORI PREPARATORI Senato della Repubblica (atto n. 2018): Presentato dal Ministro degli Affari esteri (Frattini) e dal Ministro della difesa (Martino) il 20 febbraio 2003. Assegnato alla 3ª commissione (Affari esteri), in sede referente, il 20 marzo 2003 con pareri delle commissioni 1ª, 4ª, 5ª e 10ª. Esaminato dalla 3ª commissione il 4 giugno 2003. Relazione scritta annunciata il 24 giugno 2003 (atto n. 2018/A - relatore sen. Pellicini). Esaminato in aula ed approvato il 24 giugno 2003. Camera dei deputati (atto n. 4215): Assegnato alla III commissione (Affari esteri), in sede referente, il 30 luglio 2003 con pareri delle commissioni I, II, IV, V e X. Esaminato dalla III commissione il 16 e 30 settembre 2003. Esaminato in aula il 20 ottobre 2003 e approvato il 23 ottobre 2003. |
| MEMORANDUM D'INTESA TRA IL MINISTERO DELLA DIFESA DELLA REPUBBLICA ITALIANA E IL MINISTERO DELLA DIFESA DELLA REPUBBLICA DI FINLANDIA SULLA COOPERAZIONE NEL CAMPO DEI MATERIALI PER LA DIFESA
Il Ministero della Difesa della Repubblica Italiana e il Ministero della Difesa della Repubblica di Finlandia, denominati di seguito "le Parti", considerate le possibilita' di potenziare le capacita' della loro difesa e delle industrie per la Difesa; promuovendo la standardizzazione e l'interoperabilita', facilitando la partecipazione nelle operazioni di peacekeeping; allo scopo di ottimizzare l'impiego delle risorse finanziarie di cui Parti dispongono per le esigenze relative ai materiali di Difesa; cercando di facilitare il contatto in futuro tra gli organi militari al fine di definire le attivita' operative e addestrative, visto il Memorandum of Understanding relativo alle Disposizioni Generali di Sicurezza per la Protezione delle Informazioni Classificate firmato a Roma il 9 marzo 1993;
hanno concordato quanto segue: SEZIONE 1 Obiettivi Le Parti promuoveranno, con il massimo impegno, la cooperazione tra Italia e Finlandia per la ricerca, lo sviluppo, la produzione, l'acquisizione e il supporto logistico, nel settore dei materiali per la Difesa, secondo i termini del presente Memorandum d'Intesa, e di tutti i possibili relativi annessi, nel rispetto delle leggi nazionali, dei regolamenti e dei vincoli internazionali. Questi obiettivi saranno raggiunti, in particolare, nel modo seguente: iniziando programmi in comune utilizzando le risorse industriali dei due Paesi per fare ricerca, sviluppare e produrre equipaggiamenti per la difesa al fine di soddisfare le esigenze delle Forze Armate di ciascuna o entrambe le Parti e per le vendite della difesa decise insieme; agevolando tale supporto logistico e l'addestramento che potrebbe essere necessario per equipaggiamenti della difesa sviluppati insieme; fornendo opportunita' alle industrie degli Stati delle Parti di partecipare a gare per l'approvvigionamento di equipaggiamenti e servizi per la difesa; agevolando e incoraggiando lo scambio di informazioni tecniche e relative agli equipaggiamenti della difesa; - promuovendo il dialogo tra industria e industria e la cooperazione tra le due Parti nei settori della difesa e relativi all'alta tecnologia. Le Parti possono concludere accordi secondari e/o associati, se necessario, al fine di attuare la cooperazione che deriva dal presente Memorandum d'Intesa. SEZIONE 2 Il presente Memorandum d'Intesa non pregiudichera' accordi esistenti in vigore che potrebbero essere stati sottoscritti da una delle Parti. SEZIONE 3 Gestione Al fine di promuovere la cooperazione nell'ambito del presente Memorandum d'Intesa, le Parti: - si consulteranno allo scopo di scegliere le proposte per la cooperazione; - considereranno le proposte di entrambe le Parti per la ricerca, lo sviluppo, la produzione, l'approvvigionamento, la manutenzione e il commercio di particolari articoli dei materiali della difesa; - prendendo in considerazione le esigenze delle proposte scelte, svilupperanno e decideranno le disposizioni per attuare i programmi, chiederanno l'approvazione, se necessario, e riesamineranno i progressi; agevoleranno la cooperazione nell'ambito del presente Memorandum d'Intesa. Ciascuna delle Parti garantisce che, in qualsiasi momento, le informazioni ricevute non saranno usate per scopi diversi da quelli autorizzati dal proprietario delle informazioni. SEZIONE 4 Sicurezza Tutte le informazioni classificate scambiate tra le Parti nell'ambito del presente Memorandum d'Intesa saranno protette in conformita' al Memorandum of Understanding relativo alle Disposizioni Generali di Sicurezza per la Protezione delle Informazioni Classificate, firmato a Roma il 9 marzo 1993. SEZIONE 5 Comitato misto direttivo Le Parti costituiranno un Comitato Direttivo Misto a livello Direttori Nazionali degli Armamenti, con la responsabilita' di controllare e agevolare la cooperazione. Il Comitato si riunira' regolarmente, sulla base di quanto concordato qui di seguito salvo diverse decisioni comuni; le riunioni si terranno alternativamente in Italia e in Finlandia, sotto la Presidenza della Parte ospitante. SEZIONE 6 Esportazioni Le Parti concordano che la possibile esportazione di prodotti derivati da programmi bilaterali e' soggetta alla rispettiva legislazione e ai rispettivi regolamenti nazionali del Paese in cui tali prodotti sono stati fabbricati. SEZIONE 7 Finanziamenti Questo Memorandum d'intesa non imporra' alcun obbligo finanziario a nessuna delle Parti per quanto riguarda l'altra Parte. Ogni Parte sara' responsabile del finanziamento dei propri costi relativi all'attuazione e all'amministrazione del presente Memorandum d'Intesa. Specifiche disposizioni di divisione dei costi saranno discusse come parte di un accordo specifico che potrebbe essere sviluppato nell'ambito di questo Memorandum d'Intesa. SEZIONE 8 Contenzioso Qualsiasi disputa che riguardi l'interpretazione o l'esecuzione di questo Memorandum d'Intesa sara' risolta in via amichevole attraverso consultazioni o trattative tra le Parti e non si fara' riferimento a terzi per la sua risoluzione. SEZIONE 9 Entrata in vigore, emendamento e' conclusione Questo Memorandum d'Intesa puo' essere emendato in qualsiasi momento con il consenso scritto delle Parti e entrera' in vigore alla data di ricezione dell'ultima notifica con cui le Parti si saranno reciprocamente comunicato l'avvenuto espletamento delle rispettive procedure interne. Esso rimarra' in vigore per un periodo di dieci anni e sara' prorogato per successivi periodi di 5 anni, a meno che le Parti decidano in modo diverso. Una delle Parti puo' denunciare il presente Memorandum d'Intesa, comunicando all'altra Parte la propria intenzione di concluderlo, nel qual caso esso avra' termine 6 mesi dopo il ricevimento della stessa notifica. Le Parti possono di comune intesa, acconsentire a porre fine al presente Memorandum d'intesa in qualsiasi momento. Le rispettive responsabilita' e i rispettivi vincoli delle Parti, per quanto riguarda le disposizioni di sicurezza e la protezione dei dati tecnici, delle informazioni e del materiale, continueranno ad essere applicate indipendentemente dalla denuncia del Memorandum d'Intesa. Detta denuncia non pregiudichera' alcun vincolo o responsabilita' che potrebbero essere stati accettati secondo i termini del presente Memorandum d'Intesa.
In fede di che i sottoscritti, debitamente autorizzati allo scopo, hanno firmato il presente Memorandum d'Intesa. Fatto a Helsinki il 24 aprile 1998, in due originali, ciascuno nelle lingue Italiana, Finlandese e Inglese, tutti i testi facendo ugualmente fede. In caso di divergenza nella interpretazione, fara' fede il testo inglese.
Per il Ministero della Difesa Per il Ministero della Difesa della Repubblica Italiana della Repubblica di Finlandia |
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