Gazzetta n. 277 del 28 novembre 2003 (vai al sommario)
MINISTERO DELLA GIUSTIZIA
DECRETO 3 novembre 2003
Approvazione della deliberazione 17 ottobre 2003 del Consiglio nazionale dell'ordine dei giornalisti concernente la misura del contributo dovuto dagli iscritti per l'anno 2004.

IL DIRETTORE GENERALE
della giustizia civile

Esaminata la deliberazione in data 17 ottobre 2003 con cui il Consiglio nazionale dell'ordine dei giornalisti ha determinato per l'anno 2004 la misura delle quote annuali dovute dagli iscritti per le spese del suo funzionamento, nonche' quella del limite massimo delle quote annuali per il biennio 2004-2005 dovute ai rispettivi consigli regionali e interregionali dagli iscritti negli elenchi dell'albo, nel registro dei praticanti e negli elenchi speciali;
Considerato, che la misura rimasta invariata rispetto a quella fissata per l'anno 2003, deve ritenersi congrua;
Visto l'art. 20 (commi f e g) della legge 3 febbraio 1963, n. 69 e gli articoli 27, 28 e 29 del decreto del Presidente della Repubblica 4 febbraio 1965, n. 115, e successive modificazioni;
Decreta:
E' approvata la deliberazione in data 17 ottobre 2003, con cui il Consiglio nazionale dell'ordine dei giornalisti ha determinato in euro 50 le quote annuali dovute per l'anno 2004 al Consiglio nazionale dell'ordine dei giornalisti per le spese del suo funzionamento dagli iscritti negli elenchi dell'albo, nel registro dei praticanti e negli elenchi speciali; nonche' in euro 50 il limite massimo delle quote annuali dovute, per il biennio 2004-2005, ai rispettivi consigli regionali e interregionali dagli iscritti negli elenchi dell'albo, nel registro dei praticanti e negli elenchi speciali; ed ha altresi' disposto che le quote suddette, a norma dell'art. 28 del regolamento, sono ridotte alla meta' per gli iscritti che fruiscono di pensione di vecchiaia o invalidita', con decorrenza dall'anno successivo a quello in cui hanno maturato il diritto alla pensione intera.
Inoltre sulle quote versate dagli iscritti successivamente al 31 gennaio di ciascun anno e' dovuta una indennita' per il ritardato pagamento nella misura del 10% per ogni anno o frazione di anno (art. 29, decreto del Presidente della Repubblica 4 febbraio 1965, n. 115, e successive modificazioni).
Roma, 3 novembre 2003
Il direttore generale: Mele
 
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