Gazzetta n. 277 del 28 novembre 2003 (vai al sommario)
MINISTERO DELLA SALUTE
DECRETO 13 giugno 2003
Determinazione del numero globale dei medici specialisti da formare nelle scuole di specializzazione nell'anno accademico 2002/2003 ed assegnazione borse di studio per l'anno accademico 2002/2003.

IL MINISTRO DELLA SALUTE
di concerto con
IL MINISTRO DELL'ISTRUZIONE
DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA
e
IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Visto il decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368, recante «Attuazione della direttiva 93/16/CEE in materia di libera circolazione dei medici e di reciproco riconoscimento dei loro diplomi, certificati ed altri titoli» ed, in particolare, le disposizioni del titolo VI concernenti la formazione dei medici specialisti;
Visto l'art. 35 dello stesso decreto legislativo in cui e' previsto che le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, tenuto conto delle proprie esigenze sanitarie e sulla base di una approfondita analisi della situazione occupazionale, individuano con cadenza triennale il fabbisogno dei medici specialisti da formare, comunicandolo al Ministero della salute ed al Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca;
Visto il comma 2, dell'art. 46 dello stesso decreto legislativo, come modificato dall'art. 8, comma 3, del decreto legislativo 21 dicembre 1999, n. 517, secondo il quale fino alla data di entrata in vigore del provvedimento legislativo che autorizza ulteriori risorse finanziarie per la formazione dei medici specialisti, continuano ad applicarsi le disposizioni di cui al decreto legislativo 8 agosto 1991, n. 257, che prevede la corresponsione ai medici in formazione specialistica di una borsa di studio;
Visto l'art. 36, comma 1, della legge n. 289 del 27 dicembre 2002, recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2003), che consolida per le borse di studio corrisposte ai medici in formazione specialistica ai sensi del decreto legislativo 8 agosto 1991, n. 257, l'ammontare a carico del Fondo sanitario nazionale nell'importo previsto dall'art. 32, comma 12, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni, fino alla stipula del contratto annuale di formazione-lavoro previsto dall'art. 37 del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368;
Visto l'Accordo tra il Governo, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, raggiunto durante la seduta del 27 marzo 2003, sulla determinazione del numero globale di medici specialisti da formare nelle scuole di specializzazione nell'anno accademico 2002/2003 e borse di studio per l'anno accademico 2002/2003, che qui si intende integralmente recepito sia nelle premesse che nella decisione;
Considerato che sulla base dell'Accordo suindicato nulla e' innovato circa il fabbisogno complessivo di 6.000 unita' di medici specialisti da formare;
Considerato che, nell'anno accademico 2002/2003, i titolari di borse di studio a carico dello Stato, iscritti ad anni di corso successivi al primo, sono complessivamente 19.105 circa, con una spesa, per l'anno accademico 2002/2003, di circa Euro 221.684.867,50;
Viste le disponibilita' complessive in bilancio per l'anno 2003 ammontanti ad Euro 284.211.868,56 destinati al finanziamento della formazione dei medici specialisti;
Tenuto conto che in ragione delle indicate disponibilita' di bilancio e' possibile il finanziamento di complessive 5.388 borse di studio da assegnare agli specializzandi del primo anno di corso dell'anno accademico 2002/2003;
Ritenuto di autorizzare, limitatamente all'anno accademico 2002/2003, l'utilizzazione di risorse finanziarie comunque acquisite dalle Universita' per borse di studio aggiuntive rispetto a quelle finanziate dallo Stato;
Ritenuto che le predette risorse aggiuntive possano essere utilizzate esclusivamente per far fronte ad esigenze formative evidenziate dalle regioni in cui insistono le strutture sanitarie preposte alla formazione e su specifica richiesta delle regioni stesse;
Visto il comma 4, dell'art. 35 del decreto legislativo n. 368 del 1999, che prevede, per specifiche esigenze del Servizio sanitario nazionale, la possibilita' di ammettere in soprannumero alle scuole di specializzazione, nel limite previsto del dieci per cento del fabbisogno complessivo previsto per ciascuna specializzazione, personale medico di ruolo o con contratto a tempo indeterminato appartenente a strutture sanitarie diverse da quelle inserite nella rete formativa della scuola di specializzazione;
Ritenuto di prevedere l'accesso in soprannumero alle scuole di specializzazione del personale di ruolo in servizio nelle strutture inserite nella rete formativa nei limiti e con le modalita' stabiliti, per ogni disciplina, nei protocolli d'intesa tra le Universita' e le regioni salvaguardando, comunque, la funzionalita' dei servizi, senza oneri aggiuntivi per l'ente di appartenenza e tenuto conto della capacita' recettiva della rete che concorre alla formazione;
Visto il comma 3 dell'art. 35 del decreto legislativo n. 368 del 1999, che prevede una riserva di posti per le esigenze della sanita' militare e per i medici stranieri provenienti dai Paesi in via di sviluppo;
Visto l'art. 52 del decreto legislativo 5 ottobre 2000, n. 334, che prevede una riserva di posti per le esigenze della sanita' della Polizia di Stato;
Acquisita l'intesa con il Ministero della difesa, il Ministero dell'interno e il Ministero degli affari esteri per la determinazione del numero dei posti da riservare nelle scuole rispettivamente: alla sanita' militare, alla Polizia di Stato ed ai medici stranieri provenienti dai Paesi in via di sviluppo;
Decreta:
Art. 1.
1. Per l'anno accademico 2002/2003 in conformita' all'Accordo tra il Governo, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano del 7 marzo 2002, confermato per l'anno accademico 2002/2003 nella seduta del 27 marzo 2003, il fabbisogno dei medici specialisti da formare nelle scuole di specializzazione di medicina e chirurgia e' determinato in 6000 unita', come da allegata tabella 1 che fa parte integrante del presente decreto.
2. Le borse direttamente finanziate dalle regioni e dalle province autonome per le esigenze dei propri servizi sanitari possono essere assegnate, anche in soprannumero rispetto al fabbisogno di cui al comma 1 ed a quelli stabiliti, per ogni specializzazione, dal successivo art. 5.
 
Art. 2.
1. Nell'ambito dei posti di cui all'art. 1, i posti riservati al Ministero della difesa per le esigenze della sanita' militare ed al Ministero dell'interno per le esigenze della sanita' della Polizia dello Stato sono determinati rispettivamente in 39 ed in 60. Alla ripartizione dei predetti posti tra le singole scuole di specializzazione si provvede con il decreto di cui al comma 2 dell'art. 35 del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368, alle condizioni e con modalita' disciplinate dall'art. 7 della legge 14 gennaio 1999, n. 4.
2. I posti riservati a medici stranieri provenienti da Paesi in via di sviluppo sono determinati in numero di 29 unita'. Alla ripartizione dei predetti posti tra le singole scuole di specializzazione si provvede con il decreto di cui al comma 2 dell'art. 35 del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368, alle condizioni e con le modalita' disciplinate dall'art. 1, comma 7, della legge 14 gennaio 1999, n. 4. Detti medici devono essere in possesso dell'abilitazione all'esercizio professionale nel Paese di provenienza.
 
Art. 3.
1. Il personale medico di ruolo in servizio in unita' operative del Servizio sanitario nazionale, in via prioritaria di anestesia e rianimazione, radiologia, radioterapia, radiodiagnostica e medicina nucleare, di strutture sanitarie diverse da quelle inserite nella rete formativa delle predette scuole di specializzazione, puo' essere ammesso a domanda in soprannumero alla rispettiva scuola, nel limite del 10% del numero complessivo previsto per ogni disciplina ai sensi dell'art. 5 e della capacita' recettiva della scuola stessa, con provvedimento del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, su proposta del Ministro della salute. Il personale interessato deve aver, comunque, superato le prove di ammissione previste dall'ordinamento della scuola.
2. Il personale medico di ruolo in servizio nelle strutture sanitarie, inserite nella rete formativa della scuola di specializzazione, delle aziende ospedaliere, delle unita' sanitarie locali e degli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico, degli istituti ed enti di cui all'art. 4, comma 12, del decreto legislativo n. 502 del 1992 e successive modificazioni, e' ammesso alle scuole di specializzazione, in soprannumero rispetto ai numeri programmati, nei limiti e con le modalita' stabiliti, per ogni disciplina, d'intesa tra le Universita' e le regioni o province autonome salvaguardando, comunque, la funzionalita' dei servizi, senza oneri aggiuntivi per l'ente di appartenenza e tenuto conto della capacita' recettiva della rete che concorre alla formazione.
 
Art. 4.
1. Per usufruire dei posti riservati di cui all'art. 2 e dei posti in soprannumero di cui all'art. 3, i candidati devono aver superato le prove di ammissione previste dall'ordinamento della scuola.
 
Art. 5.
1. Per l'anno accademico 2002/2003 il numero di borse di studio a carico del bilancio dello Stato, avuto riguardo alle disponibilita' finanziarie, e' di 5.388 ed e' riportato, per ciascuna specializzazione nell'allegata tabella 2, che forma parte integrante del presente decreto.
2. Le borse di studio saranno ripartite, con il decreto di cui all'art. 35, comma 2, del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368, fra ciascuna scuola di specializzazione tenendo conto delle capacita' ricettive e del volume assistenziale delle strutture inserite nella rete formativa della scuola stessa ed, in mancanza di una propria rete formativa, sulla base del volume assistenziale complessivo, per ogni disciplina, delle strutture sanitarie presenti nell'ambito territoriale di ciascuna regione o provincia autonoma, rilevato a livello nazionale attraverso i D.R.G.
3. Fatte salve le riserve, ove utilizzate, di cui all'art. 2, entro la concorrenza dei numeri di posti programmati e ferma restando l'utilizzazione ed il rispetto delle graduatorie risultanti dai concorsi per l'ammissione alle scuole, possono essere ammessi alle scuole stesse medici in eccedenza, rispetto alle borse di studio finanziate dallo Stato, ove sussistano risorse aggiuntive comunque acquisite dalle Universita', per far fronte ad esigenze formative specifiche evidenziate dalle singole regioni e province autonome in cui insistono le strutture formative.
4. Le regioni ove non operano facolta' di medicina e chirurgia, possono attivare apposite convenzioni con le Universita' al fine di destinare borse di studio aggiuntive per la formazione di ulteriori medici specialisti secondo le esigenze della programmazione sanitaria regionale.
Il presente decreto sara' trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione ed inviato al Ministero della giustizia per la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 13 giugno 2003

Il Ministro della salute
Sirchia

Il Ministro dell'istruzione
dell'universita' e della ricerca
Moratti

Il Ministro dell'economia
e delle finanze
Tremonti

Registrato alla Corte dei conti il 2 ottobre 2003 .br: Ufficio di controllo preventivo sui Ministeri dei servizi alla persona e dei beni culturali, registro n. 4, foglio n. 396
 
----> vedere tabelle da pag. 32 a pag. 33 della G.U. <----
 
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