Gazzetta n. 277 del 28 novembre 2003 (vai al sommario) |
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TESTO COORDINATO DEL DECRETO-LEGGE 2 ottobre 2003, n. 271 |
Testo del decreto-legge 2 ottobre 2003, n. 271, coordinato con la legge di conversione 24 novembre 2003, n. 335 (in questa stessa Gazzetta Ufficiale alla pag. 18), recante: «Proroga del periodo di sperimentazione della disciplina del prezzo dei libri». |
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Avvertenza: Il testo coordinato qui pubblicato e' stato redatto dal Ministero della giustizia ai sensi dell'art. 11, comma 1, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, nonche' dell'art. 10, commi 2 e 3, del medesimo testo unico, al solo fine di facilitare la lettura sia delle disposizioni del decreto-legge, integrate con le modifiche apportate dalla legge di conversione, che di quelle modificate o richiamate nel decreto, trascritte nelle note. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui riportati. Le modifiche apportate dalla legge di conversione sono stampate con caratteri corsivi.
Tali modifiche sul terminale sono riportate tra i segni ((...))
A norma dell'art. 15, comma 5, della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri), le modifiche apportate dalla legge di conversione hanno efficacia dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione. Art. 1. 1. Il termine di cui all'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 5 aprile 2001, n. 99, convertito dalla legge 9 maggio 2001, n. 198, come da ultimo modificato dal decreto-legge 25 ottobre 2002, n. 236, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2002, n. 284, e' prorogato fino all'attuazione della riforma organica della normativa sul libro e comunque non oltre il 31 dicembre 2004.
Riferimenti normativi: - Il testo dell'art. 1 del decreto-legge 5 aprile 2001, n. 99, convertito dalla legge 9 maggio 2001, n. 198 (disposizioni urgenti in materia di disciplina del prezzo di vendita dei libri), come modificato dal decreto-legge n. 236 del 2002, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 284 del 2002, e' riportato nei riferimenti normativi all'art. 1-bis.
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| Art. 1-bis. (( 1. All'articolo 1 del decreto-legge 5 aprile 2001, n. 99, convertito dalla legge 9 maggio 2001, n. 198, e' aggiunto, in fine, il seguente comma: «3-bis. Il comitato di cui al comma 3 predispone, entro sei mesi dalla conclusione dei propri lavori, una relazione sull'esito della predetta sperimentazione, che e' trasmessa al Parlamento dal Presidente del Consiglio dei Ministri».))
Riferimenti normativi: - Il testo dell'art. 1 del decreto-legge 5 aprile 2001, n. 99, convertito dalla legge 9 maggio 2001, n. 198 (disposizioni urgenti in materia di disciplina del prezzo di vendita dei libri), come modificato dal decreto-legge n. 236 del 2002, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 284 del 2002, e come ulteriormente modificato dalla presente legge di conversione, e' il seguente: «Art. 1 (Differimento della disciplina del prezzo dei libri) - 1. Le disposizioni di cui all'art. 11 della legge 7 marzo 2001, n. 62, come modificato dal presente decreto, hanno effetto a decorrere dal 1° settembre 2001 e si applicano a titolo sperimentale fino al 30 settembre 2003. Il decreto-legge n. 271 del 2003 ha prorogato il termine fino all'attuazione della riforma organica della normativa sul libro e comunque non oltre il 31 dicembre 2004. 2. (Abrogato dall'art. 1 del decreto-legge 2 settembre 2002, n. 192). 3. Trenta giorni prima della scadenza del termine del periodo di sperimentazione di cui al comma 1, il comitato istituito con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri per la formulazione di valutazioni e proposte in materia di disciplina del prezzo del libro redige un rapporto sull'esito della predetta sperimentazione, ai fini dell'eventuale adozione delle conseguenti misure, ai sensi dell'art. 11, comma 9, della legge 7 marzo 2001, n. 62, come modificato dal presente decreto. 3-bis. Il comitato di cui al comma 3 predispone, entro sei mesi dalla conclusione dei propri lavori, una relazione sull'esito della predetta sperimentazione, che e' trasmessa al Parlamento dal Presidente del Consiglio dei Ministri.».
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| Art. 2. 1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sara' presentato alle Camere per la conversione in legge. |
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