IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
Visto l'art. 15, commi 4-bis e 4-ter, della legge 19 marzo 1990, n. 55, e successive modificazioni; Visto l'art. 3 della legge 12 gennaio 1994, n. 30; Vista l'ordinanza di applicazione della misura cautelare degli arresti domiciliari, ai sensi dell'ex art. 284 del codice di procedura penale, per i reati di cui agli articoli 61 n. 7, 61 n. 9, 81 cpv., 110 e 640-bis del codice di procedura penale penale, emessa in data 30 luglio 2003, dal G.I.P. presso il tribunale di Torino nei confronti del sig. Matteo Brigandi', consigliere regionale nonche' assessore al legale e contenzioso della regione Piemonte; Viste le comunicazioni datate 31 luglio 2003 e 7 agosto 2003, protocollo n. 03000567/L - 12B/4 Area II dell'ufficio territoriale del Governo di Torino relative all'ordinanza di cui sopra; Considerato che al provvedimento giudiziario di cui sopra consegue la sospensione di diritto dal 30 luglio 2003 dalla carica elettiva ricoperta; Vista la nota datata 13 agosto 2003, protocollo n. 03000657L - 127b/4 area II dell'ufficio territoriale del Governo di Torino con la quale si comunica che il G.I.P. presso il tribunale di Torino con provvedimento del 7 agosto 2003 ha revocato la misura degli arresti domiciliari; Accertata la sussistenza dei presupposti di legge; Sentiti il Ministro per gli affari regionali ed il Ministro dell'interno; Decreta: Il sig. Matteo Brigandi' e' sospeso dalla carica di consigliere regionale della regione Piemonte dal 30 luglio al 7 agosto 2003. Roma, 13 novembre 2003 Il Presidente: Berlusconi |