Gazzetta n. 277 del 28 novembre 2003 (vai al sommario)
TESTO COORDINATO DEL DECRETO-LEGGE 2 ottobre 2003, n. 272
Testo del decreto-legge 2 ottobre 2003, n. 272, coordinato con la legge di conversione 24 novembre 2003, n. 336 (in questa stessa Gazzetta Ufficiale alla pag. 18), recante: «Differimento dei termini relativi alle elezioni per il rinnovo dei Comitati degli italiani all'estero».

Avvertenza:
Il testo coordinato qui pubblicato e' stato redatto dal Ministero della giustizia ai sensi dell'art. 11, comma 1, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, nonche' dell'art. 10, comma 3, del medesimo testo unico, al solo fine di facilitare la lettura sia delle disposizioni del decreto-legge, integrate con le modifiche apportate dalla legge di conversione, che di quelle richiamate nel decreto, trascritte nelle note. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui riportati.
Le modifiche apportate dalla legge di conversione sono stampate con caratteri corsivi.

Tali modifiche sul terminale sono riportate tra i segni ((...))

A norma dell'art. 15, comma 5, della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri), le modifiche apportate dalla legge di conversione hanno efficacia dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione.
Art. 1.
Rinvio delle elezioni per il rinnovo
dei Comitati italiani all'estero

1. Le elezioni per il rinnovo dei Comitati degli italiani all'estero (COMITES) sono rinviate rispetto alla scadenza prevista dall'articolo del decreto-legge 31 marzo 2003, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 maggio 2003, n. 122. Tali elezioni avranno luogo entro il 31 marzo 2004. (( 1-bis. Le somme iscritte in conto competenza nello stato di previsione del Ministero degli affari esteri per le elezioni per il rinnovo dei Comitati degli italiani all'estero, ai sensi della legge 8 maggio 1985, n. 205, non impegnate al termine dell'esercizio finanziario 2003, sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, al medesimo stato di previsione per l'anno finanziario 2004.))
2. Gli attuali componenti dei Comitati degli italiani all'estero restano in carica fino all'entrata in funzione dei nuovi Comitati.



Riferimenti normativi:
- Il decreto-legge 31 marzo 2003, n. 52, pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale 1° aprile 2003, n. 76, e
convertito, con modificazioni, dalla legge 30 maggio 2003,
n. 122 (Gazzetta Ufficiale 31 maggio 2003, n. 125), reca:
«Differimento dei termini relativi alle elezioni per il
rinnovo dei Comitati italiani all'esetero». Si trascrive il
testo dell'art. 1:
«Art. 1. - Le elezioni per il rinnovo dei Comitati
degli italiani all'estero (COMITES) sono rinviate rispetto
alla scadenza prevista dall'art. 1 del decreto-legge
23 novembre 2001, n. 411, convertito, con modificazioni,
dalla legge 31 dicembre 2001, n. 463. Tali elezioni avranno
luogo entro il 31 dicembre 2003.
2. Gli attuali componenti dei Comitati degli italiani
all'estero restano in carica fino all'entrata in funzione
dei nuovi Comitati».



 
Art. 2. Interpretazione autentica dell'articolo 1-bis del decreto-legge 31 marzo 2003, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge
30 maggio 2003, n. 122.

1. Le disposizioni di cui all'articolo 1-bis del decreto-legge 31 marzo 2003, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 maggio 2003, n. 122, si interpretano nel senso che, fermi restando il limite massimo complessivo di trecentottantaquattro unita' e i limiti di spesa di cui al medesimo articolo, commi 1 e 3, il Ministero degli affari esteri puo' procedere al rinnovo o alla stipula di nuovi contratti temporanei per una durata massima complessiva di dodici mesi.



Riferimenti normativi:
- Per il riferimento al decreto-legge 31 marzo 2003, n.
52, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 1° aprile 2003, n.
76, e convertito, con modificazioni, dalla legge 30 maggio
2003, n. 122 (Gazzetta Ufficiale 31 maggio 2003, n. 125) si
vedano le note all'art. 1. Si trascrive il testo dell'art.
1-bis:
«Art. 1-bis. - 1. Le rappresentanze diplomatiche e
consolari possono proseguire, nel limite massimo
complessivo di 384 unita' e nei limiti di spesa di cui al
comma 3, i rapporti di lavoro avviati con il personale con
contratto temporaneo di cui all'art. 1, comma 1, del
decreto-legge 16 gennaio 2002, n. 3, convertito, con
modificazioni, dalla legge 8 marzo 2002, n. 35, e di cui
all'art. 2, comma 1, della legge 27 maggio 2002, n. 104.
2. Il proseguimento dei rapporti contrattuali di cui al
comma 1 e' autorizzato caso per caso dall'amministrazione
centrale, in base alle esigenze operative delle singole
sedi, per un periodo massimo di dodici mesi a partire dalla
scadenza dei diversi singoli contratti. Tali autorizzazioni
sono accordate in deroga ai limiti del contingente di cui
all'art. 152, primo comma, del decreto del Presidente della
Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, e successive
modificazioni. I relativi rapporti di impiego sono regolati
dalle disposizioni del citato decreto del Presidente della
Repubblica n. 18 del 1967.
3. Per l'attuazione del presente articolo e'
autorizzata la spesa di 3.178.552 euro per l'anno 2003 e di
17.500.304 euro per l'anno 2004. Al relativo onere si
provvede mediante corrispondente riduzione dello
stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale
2003-2005, nell'ambito dell'unita' previsionale di base di
parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione
del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno
2003, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento
relativo al Ministero degli affari esteri.
4. Il Ministro dell'economia e delle finanze e'
autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti
variazioni di bilancio».



 
Art. 3.
Entrata in vigore

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sara' presentato alle Camere per la conversione in legge.
 
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