Gazzetta n. 278 del 29 novembre 2003 (vai al sommario)
MINISTERO DELLE ATTIVITA' PRODUTTIVE
DECRETO 14 ottobre 2003
Graduatorie regionali ordinarie e speciali di cui all'art. 6, comma 3, del decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato n. 527 del 20 ottobre 1995 e successive modifiche e integrazioni, concernenti le iniziative relative alle domande di agevolazione presentate ai sensi del decreto-legge 22 ottobre 1992, n. 415, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 1992, n. 488, per il bando del 2002 del "settore commercio" - 16° bando di attuazione.

IL DIRETTORE GENERALE
per il coordinamento degli incentivi alle imprese
Visto l'art. 1, comma 2, del decreto-legge 22 ottobre 1992, n. 415, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 1992, n. 488, concernente i criteri per la concessione delle agevolazioni alle attivita' produttive nelle aree depresse del Paese;
Visto l'art. 5, comma 1, del decreto legislativo 3 aprile 1993, n. 96;
Visto l'art. 54, comma 2, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, che estende le agevolazioni della legge n. 488/1992 ai programmi di investimento di rilevante interesse per lo sviluppo del commercio;
Visto il decreto ministeriale 3 luglio 2000 e successive modifiche e integrazioni, concernente il testo unico delle direttive per la concessione e l'erogazione delle agevolazioni alle attivita' produttive nelle aree depresse ai sensi della predetta legge n. 488/1992 che, in particolare, al punto 5.c4, prevede, per l'assegnazione delle risorse, la formazione di graduatorie regionali ordinarie e speciali;
Visto il decreto ministeriale 20 ottobre 1995, n. 527, e le successive modifiche e integrazioni, di seguito denominato «regolamento», concernente le modalita' e le procedure per la concessione ed erogazione delle agevolazioni in favore delle attivita' produttive nelle aree depresse del Paese;
Visto, in particolare, l'art. 6, comma 3, del citato regolamento che attribuisce al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, ora Ministero delle attivita' produttive la competenza di formare, sulla base delle risultanze degli accertamenti istruttori delle banche concessionarie, le suddette graduatorie delle iniziative ammissibili alle agevolazioni e di provvedere alla loro pubblicazione;
Viste le circolari esplicative del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato e del Ministero delle attivita' produttive n. 900047 del 25 gennaio 2001, n. 900919 del 12 settembre 2001, n. 900940 del 1° ottobre 2001, n. 900005 dell'8 gennaio 2002, n. 900012 del 14 gennaio 2002 e n. 900345 del 19 settembre 2002;
Visti i decreti ministeriali del 17 luglio 2002 e del 9 maggio 2003 con i quali sono stati fissati i termini per la presentazione delle domande relative al bando del «settore commercio» del 2002;
Visti i decreti ministeriali del 14 luglio 2000, del 9 novembre 2000, del 13 novembre 2000 e del 7 agosto 2001 con i quali sono state fissate le misure massime consentite relative alle agevolazioni di cui alla citata legge n. 488/1992 a partire dal 2000 e sono stati pubblicati gli elenchi delle aree ammissibili delle regioni e province autonome del centro-nord;
Vista la legge 28 dicembre 2001, n. 448, che, alla tabella D, assegna 1.839.498.000 euro di risorse nazionali al finanziamento dei bandi della legge n. 488/1992 per il triennio 2002-2004;
Vista la delibera del CIPE del 14 febbraio 2002 con la quale sono stati fissati i criteri di riparto su base regionale delle suddette risorse finanziarie;
Visto il decreto del Ministro delle attivita' produttive del 17 luglio 2002 che, dei suddetti 1.839.498.000 euro, ha assegnato, in via programmatica, al bando del «settore commercio» del 2002, 55.184.940 euro (pari al 3% delle risorse disponibili), di cui l'85% alle regioni dell'obiettivo 1 ed il 15% alle regioni e province autonome del centro-nord;
Visto il decreto del Ministro delle attivita' produttive del 3 luglio 2003 che, in sede di utilizzo delle economie delle leggi n. 64/1986 e n. 488/1992 accertate alla data del decreto medesimo, ha assegnato ulteriori risorse finanziarie al bando del «settore commercio» del 2002 pari a 25,0 milioni di euro;
Considerato che, sulla base di quanto precede e tenuto conto dei criteri di riparto tra le regioni e le province autonome fissati dal CIPE con la richiamata delibera del 14 febbraio 2002, le risorse risultano cosi' ripartite (in milioni di euro):

----> Vedere TABELLA a pag. 74 del S.O. <----

Visto il decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato del 20 luglio 1998 che, all'art. 6, autorizza il Ministero ad utilizzare una quota non superiore all'uno per mille dello stanziamento annuale destinato alle agevolazioni della legge n. 488/1992 per le spese di funzionamento connesse alle attivita' ed agli adempimenti di propria competenza necessari all'attuazione degli interventi previsti dalla stessa legge, corrispondenti, quindi, per quanto di competenza del bando del «settore commercio», a 80.184,9 euro;
Visto il decreto del Ministro delle attivita' produttive del 17 dicembre 2002 con il quale sono state approvate le proposte formulate dalle regioni e dalle province autonome di Trento e Bolzano concernenti le priorita' regionali ed i relativi punteggi utili per l'indicatore regionale validi per il bando del «settore commercio» del 2002, nonche' la formazione delle graduatorie speciali e le risorse finanziarie alle stesse destinate come di seguito specificato:

----> Vedere TABELLA a pag. 74 del S.O. <----

Considerato che, sulla base di tutto quanto precede, sono assegnate a ciascuna regione, per il bando del «settore commercio» del 2002, le seguenti risorse finanziarie (in milioni di euro):

----> Vedere TABELLA a pag. 74 del S.O. <----

Visti gli esiti delle risultanze istruttorie delle banche concessionarie, di cui all'art. 6, comma 1, del citato decreto ministeriale n. 527/1995 e successive modifiche e integrazioni;
Visto l'art. 16 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante le norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;
Decreta:
Art. 1.
1. Le graduatorie regionali speciali e ordinarie delle regioni e delle province autonome di Trento e Bolzano concernenti le iniziative di cui in premessa per il bando del 2002 (16°) del settore commercio", ammissibili alle agevolazioni di cui all'art. 1, comma 2, del decreto-legge 22 ottobre 1992, n. 415, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 1992, n. 488, sono riportate negli allegati dal n. 2/1 al n. 2/35 al presente decreto.
2. Al fine di facilitare la lettura dei dati contenuti nelle graduatorie e l'individuazione di ciascuna iniziativa ammissibile nella graduatoria di pertinenza, si forniscono, nell'allegato 1, le opportune note esplicative e, nell'allegato 3, l'elenco di tutte le iniziative ammissibili, ordinate per numero di progetto, con l'indicazione della graduatoria nella quale ciascuna di esse e' inserita ed il numero della relativa posizione occupata.
 
Art. 2.
1. I decreti di concessione provvisoria delle agevolazioni di cui alla citata legge n. 488/1992 vengono adottati in favore delle domande inserite in ciascuna delle graduatorie, in ordine decrescente dalla prima, fino all'esaurimento delle risorse disponibili di cui alle premesse, tenendo conto della riserva di fondi a favore delle piccole e medie imprese, di cui all'art. 2, comma 2, del regolamento citato nelle premesse, nonche' del compenso spettante alle banche concessionarie e dell'onere relativo agli accertamenti sulla realizzazione dei programmi di investimenti, di cui, rispettivamente, all'art. 1, comma 2, ed all'art. 10, comma 1, del regolamento medesimo.
 
Art. 3.
1. Ad eccezione delle iniziative che sono state inserite nelle graduatorie di cui al precedente art. 1 ai sensi dell'art. 6, comma 8, del regolamento che, se non agevolate, non possono essere ulteriormente ripresentate con le medesime modalita' le iniziative che, a causa della insufficienza delle disponibilita' finanziarie, occupano una posizione nella relativa graduatoria che risulti non utile per la concessione delle agevolazioni, sono inserite automaticamente, invariate, nella graduatoria relativa al primo bando utile successivo, nel pieno rispetto, tuttavia, delle condizioni vigenti con riferimento a tale graduatoria e fatte salve eventuali diverse disposizioni introdotte da modifiche normative che dovessero intervenire successivamente al presente decreto, mantenendo valida, ai soli fini dell'ammissibilita' temporale del programma, la data della domanda originaria, rimanendo comunque salve le eventuali modifiche introdotte in ordine agli ulteriori criteri di ammissibilita'. Fatto sempre salvo quanto detto in merito alle eventuali modifiche normative, qualora l'impresa intenda mantenere valida, ai soli fini dell'ammissibilita' temporale del programma, la data della detta domanda originaria e, al contempo, riformulare la domanda stessa, rinuncia al suddetto inserimento automatico con nota raccomandata da inviare alla banca concessionaria entro e non oltre il termine di cui all'art. 6, comma 8, citato e ripresenta la domanda, riformulata, entro i termini di presentazione relativi al solo primo bando utile successivo alla rinuncia medesima, termini che saranno fissati con decreto del Ministro delle attivita' produttive. Le predette modalita' di inserimento automatico o di riformulazione si applicano anche alle domande che, sempre a causa della insufficienza delle disponibilita' finanziarie, sono state agevolate parzialmente rispetto alla richiesta dell'impresa, alle condizioni richiamate al punto 5.6 della circolare n. 900047 del 25 gennaio 2001.
2. Le iniziative collocate nelle graduatorie regionali speciali che, a causa dell'insufficienza delle relative disponibilita' finanziarie, occupano una posizione che risulti non utile per la concessione delle agevolazioni nella misura richiesta dall'impresa, concorrono automaticamente all'attribuzione delle risorse disponibili per la relativa graduatoria regionale ordinaria. Le risorse destinate dalle regioni alle graduatorie speciali ed eventualmente non attribuite, sono automaticamente utilizzate per le corrispondenti graduatorie regionali ordinarie.
 
Art. 4.
1. Per le iniziative escluse dalle agevolazioni di cui all'art. 3, con successivi provvedimenti sono individualmente comunicati alle imprese interessate gli specifici motivi dell'esclusione totale o parziale dalle agevolazioni e dalla data di ricezione del provvedimento decorrera' il termine per l'impugnazione dello stesso. Si precisa che tali provvedimenti individuali non saranno inviati per quelle iniziative escluse dalle agevolazioni con le note di rigetto inviate dalle banche concessionarie alle imprese interessate e, per conoscenza, al Ministero, per i casi di invalidita' o decadenza della domanda previsti dall'art. 5, comma 4, del regolamento, in quanto tali note contengono gia' specifici motivi di esclusione.
Roma, 14 ottobre 2003
Il direttore generale: Pasca di Magliano
 
----> Vedere ALLEGATI da pag. 76 a pag. 118 del S.O. <----
 
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