Gazzetta n. 278 del 29 novembre 2003 (vai al sommario)
PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI COMMISSIONE PER LE ADOZIONI INTERNAZIONALI
COMUNICATO
Finanziamento di progetti di sussidiarieta' per gli anni 2004-2005 da realizzarsi nell'ambito dello stanziamento di competenza previsto per l'anno finanziario 2003. (Bando n. 138/2003).

Premessa.
La Convenzione de L'Aja del 29 maggio 1993 «per la tutela dei minori e la cooperazione in materia di adozione internazionale», che lo Stato italiano ha ratificato con legge 31 dicembre 1998, n. 476, pone tra gli obiettivi piu' significativi l'obbligo per gli Stati firmatari e ratificanti di inserire tra le priorita' politiche «misure appropriate per consentire la permanenza del minore nella famiglia di origine».
La Commissione per le adozioni internazionali, quale Autorita' centrale cui sono state attribuiti poteri e funzioni diversificate (di politica generale, di amministrazione e controllo) ha fatto proprio l'impegno assunto dall'Italia e - nell'ambito delle attivita' di coordinamento delle Amministrazioni centrali e periferiche nella materia di competenza e in collaborazione con le organizzazioni del privato sociale - ha scelto di intervenire promuovendo lo sviluppo progettuale degli interventi e la messa in rete di tutte le competenze connesse alle politiche che interessano l'adozione di minori stranieri. Tale scelta e' avvertita come esigenza di coinvolgimento sia degli enti autorizzati allo svolgimento delle procedure di assistenza delle coppie sia di altri soggetti istituzionali impegnati sul versante della protezione dei diritti dell'infanzia e dell'adolescenza, nel quadro culturale disegnato dalle Convenzioni internazionali.
In tale programma si collocano le scelte operate dalla Commissione per le adozioni internazionali inerenti rispettivamente lo stanziamento per il finanziamento di progetti di sussidiarieta' per l'ammontare di euro 1.032.951,14, deliberato in data 25 luglio 2003, e l'approvazione del presente bando in data 12 novembre 2003.
La Commissione, attraverso tali provvedimenti, ha inteso proseguire, ampliandola, la collaborazione avviata con gli enti autorizzati negli anni 2001-2002-2003, che rivelatasi positiva; i progetti dovranno riguardare le seguenti aree geografiche: Paesi dell'Europa Orientale, Sud America, Asia e Africa. Alla realizzazione di ciascun progetto sono chiamati a concorrere tutti gli enti che, alla data del 31 dicembre 2003, risultano essere stati autorizzati, ai sensi dell'art. 39, comma 1, lettera c), legge 31 dicembre 1998, n. 476, ad operare nelle aree geografiche interessate dai progetti.
Nella realizzazione di ciascun progetto deve concorrere un numero di enti non inferiore a tre.
La ripartizione del contributo della Commissione per le adozioni internazionali, riferita a ciascun progetto approvato, sara' proporzionale alle risorse umane, finanziarie e di mezzi direttamente impegnati dagli enti partecipanti al progetto o dagli stessi messi a disposizione. Non e' preclusa la partecipazione al progetto di altri organismi pubblici e/o privati previamente individuati e indicati al momento della presentazione del progetto. Ai fini dell'erogazione del finanziamento e', pertanto, necessario conoscere, fin dall'inizio, come si articola tra i vari attori coinvolti la partecipazione al progetto. Contenuti e soggetti partecipanti.
Si ribadisce che:
i progetti presentati dagli enti devono essere finalizzati alla prevenzione e al contrasto del fenomeno dell'abbandono dei minori nel Paese di origine, mediante la realizzazione di interventi che permettano loro di rimanere nella propria famiglia e, piu' in generale, nella comunita' di appartenenza;
la presentazione dei progetti e' consentita soltanto agli enti autorizzati ex art. 39, comma 1, lettera c), legge 31 dicembre 1998, n. 476, anche se ad essi possono concorrere altri soggetti pubblici e privati; per ciascuno progetto deve essere indicato il nominativo del coordinatore di progetto.
Per ogni singolo progetto devono essere, pertanto, indicati:
1) gli enti autorizzati realizzatori;
2) le altre organizzazioni che operano nel campo della protezione di minori concorrenti alla realizzazione;
3) le istituzioni aderenti:
amministrazioni centrali;
regioni;
enti locali;
organismi internazionali;
comunita' europea;
4) l'esatta localizzazione dell'intervento;
5) le amministrazioni dei Paesi stranieri interessate;
6) eventuali organismi stranieri coinvolti (fondazioni, organizzazioni del privato sociale, istituti per minori, ecc.);
7) il costo del progetto:
le risorse umane;
i mezzi strumentali;
8) la durata del progetto:
le fasi intermedie di realizzazione;
la data prevista per la conclusione del progetto. Nel caso la durata prevista sia superiore al periodo considerato (2004-2005), occorre specificare quali interventi si intendono realizzare entro il 31 dicembre 2004 e quali entro il 30 giugno 2005. Modalita' e termini di presentazione del progetto.
I progetti devono essere presentati in triplice originale e due copie, firmati dai responsabili legali degli enti che partecipano al progetto e dal coordinatore di progetto.
Essi dovranno pervenire alla Commissione per le adozioni internazionali, via Barberini, 38 - 00187 Roma, entro e non oltre 90 giorni dalla pubblicazione del presente bando nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica.
Ogni progetto deve articolarsi in una prima parte illustrativa delle finalita' e degli obiettivi e in una seconda contenente tutti gli altri elementi indicati nel presente bando.
Il progetto deve essere altresi' corredato di una dichiarazione del coordinatore di progetto che attesti, sotto la propria responsabilita', che nessuno degli enti autorizzati presentatori ha ricevuto finanziamenti per la stessa iniziativa; dalla documentazione deve emergere, altresi', chiaramente se il progetto e' da realizzarsi con il contributo di altri organismi pubblici e, in questo caso, l'ammontare e la finalizzazione dello specifico finanziamento. Criteri e tempi per la realizzazione del progetto.
La Commissione per le adozioni internazionali esaminera' e approvera' entro i 90 giorni successivi, alla scadenza del termine di presentazione, i progetti che meglio realizzano gli obiettivi del presente bando.
La Commissione per le adozioni internazionali, in sede di valutazione, privilegera' i progetti aventi come obiettivo:
a) la deistituzionalizzazione e l'accoglienza dei minori, nella famiglia di origine, in affidamento etero familiare o in casa famiglia;
b) l'aiuto alle madri adolescenti per acquisire competenza genitoriale e sviluppare la relazione di attaccamento;
c) la riduzione del fenomeno dei «bambini di strada» mediante costituzione di case famiglia, laboratori di apprendistato giovanile per adolescenti e/o «focolari», ove possa svilupparsi un corretto processo educativo;
d) la prevenzione di patologie caratteristiche dell'area geografica di riferimento, la cura e l'assistenza medica di minori colpiti da malattie che ne compromettono l'accoglienza sia in affidamento sia in adozione;
e) la riduzione del fenomeno della dispersione scolastica;
f) la valorizzazione di risorse locali e di istituzioni del Paese ove si realizza il progetto, in grado di assicurare negli anni successivi il proseguimento dell'iniziativa promossa, affinche' non si vanifichi il beneficio dell'intervento svolto e delle risorse impegnate.
La Commissione per le adozioni internazionali, in sede di approvazione, ripartira' lo stanziamento previsto in relazione alla complessita' degli interventi e alla dimensione dei singoli progetti.
Al fine di evitare la polverizzazione delle risorse si auspica la presentazione di un numero limitato di progetti che veda coinvolti piu' enti, i quali dovranno tenere conto della disponibilita' complessiva delle risorse previste dal presente bando. Raccomandazioni e limitazioni.
La Commissione per le adozioni internazionali come nei precedenti bandi ha scelto quali principali destinatari del finanziamento gli enti autorizzati, cui possono associarsi altri soggetti pubblici e privati, ritenendo che la responsabilita' di predisposizione e realizzazione di siffatti progetti sia prioritariamente da riconoscersi agli enti medesimi; saranno pertanto esclusi da ogni valutazione i progetti presentati da amministrazioni pubbliche e/o private in qualita' di capi-progetto.
Si sottolinea, inoltre, che per le esigenze connesse alle necessarie verifiche successive da parte degli organi di controllo non sono finanziabili voci del progetto relative all'acquisto di beni immobili ne' quelle riguardanti l'acquisto di beni deperibili e/o strumentali di facile consumo.
Non saranno, comunque, presi in considerazione progetti di durata superiore a due anni. Modalita' di erogazione del finanziamento.
Nel quadro della piu' chiara collaborazione istituzionale, per la corretta ed immediata informazione, entro una settimana dalla data di approvazione dei progetti, verra' data comunicazione della ripartizione, dell'oggetto e dei destinatari dei finanziamenti in Gazzetta Ufficiale e nel sito web della Commissione per le adozioni internazionali.
L'erogazione del finanziamento, successivamente all'approvazione da parte degli organi di controllo, si articolera' come di seguito:
a) il 25% dopo tre mesi dall'avvio del progetto, a seguito di relazione particolareggiata dell'attivita' svolta;
b) il 50% dopo sei mesi dall'avvio del progetto, a seguito di relazione particolareggiata sullo stato di avanzamento del progetto;
c) il rimanente 25% a conclusione delle attivita' progettuali, a seguito di presentazione di relazione da cui risulti che gli obiettivi perseguiti sono stati realizzati.
Per la formalizzazione del credito l'ente capo-progetto presentera' la fatturazione con le relazioni di cui alle lettere a), b) e c), onde consentire alla Commissione per le adozioni internazionali ogni valutazione prima di dare il nulla osta alla liquidazione.
Ogni relazione dovra' essere corredata da fattura per gli importi percentuali di cui alle lettere a), b), e c) del precedente capoverso, unitamente alla documentazione contabile giustificativa.
Gli enti realizzatori dei progetti finanziati sono esonerati dal prestare cauzione ai sensi dell'art. 54 del Regolamento per l'amministrazione del patrimonio e contabilita' generale dello Stato. Gli importi relativi alle singole prestazioni e l'ammontare complessivo del finanziamento non e' soggetto a I.V.A. ai sensi del decreto legislativo n. 60/1997 sulle O.N.L.U.S.
Si dispone la pubblicazione del presente bando in Gazzetta Ufficiale e la sua comunicazione a tutti gli enti autorizzati ex art. 39, comma 1, lettera c), legge 31 dicembre 1998, n. 476.
Roma, 12 novembre 2003
La presidente: Cavallo
 
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