Gazzetta n. 279 del 1 dicembre 2003 (vai al sommario)
LEGGE 25 novembre 2003, n. 339
Norme in materia di incompatibilita' dell'esercizio della professione di avvocato.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Promulga la seguente legge:
Art. 1.
1. Le disposizioni di cui all'articolo 1, commi 56, 56-bis e 57, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, non si applicano all'iscrizione agli albi degli avvocati, per i quali restano fermi i limiti e i divieti di cui al regio decreto-legge 27 novembre 1933, n. 1578, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 gennaio 1934, n. 36, e successive modificazioni.



Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto
dall'amministrazione competente per materia, ai sensi
dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni
sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei
decreti del Presidente della Repubblica e sulle
pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo
fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge
alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il
valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Note all'art. 1:
- Si riporta il testo dell'art. 1, commi 56, 56-bis e
57, della legge 23 dicembre 1996, n. 662 (Misure di
razionalizzazione della finanza pubblica):
«56. Le disposizioni di cui all'art. 58, comma 1, del
decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive
modificazioni ed integrazioni, nonche' le disposizioni di
legge e di regolamento che vietano l'iscrizione in albi
professionali non si applicano ai dipendenti delle
pubbliche amministrazioni con rapporto di lavoro a tempo
parziale, con prestazione lavorativa non superiore al 50
per cento di quella a tempo pieno.
56-bis. Sono abrogate le disposizioni che vietano
l'iscrizione ad albi e l'esercizio di attivita'
professionali per i soggetti di cui al comma 56. Restano
ferme le altre disposizioni in materia di requisiti per
l'iscrizione ad albi professionali e per l'esercizio delle
relative attivita'. Ai dipendenti pubblici iscritti ad albi
professionali e che esercitino attivita' professionale non
possono essere conferiti incarichi professionali dalle
amministrazioni pubbliche; gli stessi dipendenti non
possono assumere il patrocinio in controversie nelle quali
sia parte una pubblica amministrazione.
57. Il rapporto di lavoro a tempo parziale puo' essere
costituito relativamente a tutti i profili professionali
appartenenti alle varie qualifiche o livelli dei dipendenti
delle pubbliche amministrazioni, ad esclusione del
personale militare, di quello delle Forze di polizia e del
Corpo nazionale dei vigili del fuoco.».
- Il regio decreto-legge 27 novembre 1933, n. 1578,
convertito, con modificazioni, dalla legge 22 gennaio 1934,
n. 36, reca: «Ordinamento delle professioni di avvocato e
procuratore».



 
Art. 2.
1. I pubblici dipendenti che hanno ottenuto l'iscrizione all'albo degli avvocati successivamente alla data di entrata in vigore della legge 23 dicembre 1996, n. 662, e risultano ancora iscritti, possono optare per il mantenimento del rapporto d'impiego, dandone comunicazione al consiglio dell'ordine presso il quale risultano iscritti, entro trentasei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge. In mancanza di comunicazione entro il termine previsto, i consigli degli ordini degli avvocati provvedono alla cancellazione di ufficio dell'iscritto al proprio albo.
2. Il pubblico dipendente, nell'ipotesi di cui al comma 1, ha diritto ad essere reintegrato nel rapporto di lavoro a tempo pieno.
3. Entro lo stesso termine di trentasei mesi di cui al comma 1, il pubblico dipendente puo' optare per la cessazione del rapporto di impiego e conseguentemente mantenere l'iscrizione all'albo degli avvocati.
4. Il dipendente pubblico part-time che ha esercitato l'opzione per la professione forense ai sensi della presente legge conserva per cinque anni il diritto alla riammissione in servizio a tempo pieno entro tre mesi dalla richiesta, purche' non in soprannumero, nella qualifica ricoperta al momento dell'opzione presso l'Amministrazione di appartenenza. In tal caso l'anzianita' resta sospesa per tutto il periodo di cessazione dal servizio e ricomincia a decorrere dalla data di riammissione.



Nota all'art. 2:
- Il titolo della legge 23 dicembre 1996, n. 662, e'
riportato nelle note all'art. 1.



 
Art. 3.
1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 25 novembre 2003
CIAMPI
Berlusconi, Presidente del Consiglio
dei Ministri Visto, il Guardasigilli: Castelli
LAVORI PREPARATORI
Camera dei deputati (atto n. 543):
Presentato dal on. Bonito ed altri il 13 giugno 2001.
Assegnato alla II commissione (Giustizia), in sede
referente, il 31 luglio 2001 con pareri delle commissioni I
e XI.
Esaminato dalla II commissione il 13 e 25 settembre
2001.
Nuovamente assegnato alla II commissione (Giustizia),
in sede legislativa, il 16 ottobre 2001 con pareri delle
commissioni I e XI.
Esaminato dalla II commissione il 16, 17 ottobre 2001 e
approvato il 18 ottobre 2001.
Senato della Repubblica (atto n. 762):
Assegnato alla 2ª commissione (Giustizia), in sede
referente, il 30 ottobre 2001 con pareri della commissione
1ª.
Esaminato dalla 2ª commissione il 20 novembre 2001 e 16
gennaio 2002.
Nuovamente assegnato alla 2ª commissione (Giustizia),
in sede deliberante il 19 febbraio 2002 con parere della 1ª
commissione (Affari costituzionali).
Esaminato dalla 2ª commissione il 26 febbraio 2002 e
approvato il 12 marzo 2002.
Camera dei deputati (atto n. 543-B):
Assegnato alla II commissione (Giustizia), in sede
referente, il 18 marzo 2002 con pareri delle commissioni
II, V e XI.
Esaminato dalla II commissione l'11 aprile 2002 e
20 giugno 2002.
Esaminato in aula il 3 novembre 2003 e approvato il
5 novembre 2003.
 
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