Gazzetta n. 279 del 1 dicembre 2003 (vai al sommario) |
MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI |
DECRETO 19 settembre 2003 |
Proroga fino al 31 dicembre 2003 della concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale a favore dei lavoratori dipendenti di talune societa'. |
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IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI di concerto con IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE Vista la legge 23 luglio 1991, n. 223, e successive modificazioni ed integrazioni; Visto l'art. 3 della legge 14 gennaio 1994, n. 20, e successive modificazioni ed integrazioni; Visto l'art. 41, comma 1, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, che - nel caso di programmi finalizzati alla gestione di crisi occupazionali ovvero miranti al reimpiego di lavoratori coinvolti in detti programmi - prevede, tra l'altro, che il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, puo' disporre, entro il 31 dicembre 2003 ed anche in deroga alla disciplina vigente in materia, concessioni, anche senza soluzione di continuita', dei trattamenti di cassa integrazione guadagni straordinaria, di mobilita' e di disoccupazione speciale, che devono essere stati definiti in specifici accordi in sede governativa intervenuti entro il 30 giugno 2003; Considerato che, con gli appositi accordi, che costituiscono parte integrante del presente provvedimento, intervenuti presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, sono state individuate le fattispecie aziendali, per le quali sussistono le condizioni previste dal sopra citato art. 41, comma 1, della legge n. 289 del 2002, in quanto, mediante la concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale, anche senza soluzione di continuita' rispetto al termine di scadenza di detto trattamento ai sensi della gia' richiamata legge n. 223 del 1991, potra' essere agevolata la gestione delle problematiche occupazionali, relative alle suddette fattispecie, mediante il graduale e progressivo reimpiego dei lavoratori interessati; Viste le istanze di concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale, ai sensi del citato art.‚41, comma 1, della legge n. 289/2002 presentate dalle aziende individuate dai predetti accordi; Ritenuto, per quanto precede, di poter concedere, anche senza soluzione di continuita', la prosecuzione del trattamento straordinario di integrazione salariale entro e non oltre il 31 dicembre 2003, in favore dei lavoratori coinvolti nelle fattispecie aziendali di cui al capoverso precedente, con l'obiettivo di conseguire la finalita' prevista dallo stesso art. 41, comma 1, della citata legge n. 289/2002, Decreta: Art. 1. Ai sensi dell'art. 41, comma 1, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, e' autorizzata, per il periodo dal 16 gennaio 2003 al 31 dicembre 2003, in favore di 98 dipendenti della societa' Ficomirrors Italia S.r.l., unita' in Venaria Reale (Torino), la concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale, definito nell'accordo intervenuto presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali in data 25 febbraio 2003. |
| Art. 2. Ai sensi dell'art. 41, comma 1, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, e' autorizzata, per il periodo dal 18 marzo 2003 al 31 dicembre 2003 in favore di 100 dipendenti della societa' Bemberg S.p.a., unita' in Gozzano (Novara), la concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale, definito nell'accordo intervenuto presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali in data 25 febbraio 2003. |
| Art. 3. Ai sensi dell'art. 41, comma 1, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, e' autorizzata, per il periodo dal 1 marzo 2003 al 31 dicembre 2003 in favore di 102 dipendenti della societa' Ucar S.p.a., dal 1u' maggio 2003 Graftech S.p.a., unita' di Caserta, la concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale, definito nell'accordo intervenuto presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali in data 27 febbraio 2003. |
| Art. 4. Ai sensi dell'art. 41, comma 1, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, e' autorizzata, per il periodo dal 1 marzo 2003 al 31 dicembre 2003 in favore di 90 dipendenti della societa' Contitech Ages S.p.a., unita' di Santena (Torino), la concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale, definito nell'accordo intervenuto presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali in data 28 febbraio 2003. |
| Art. 5. Ai sensi dell'art. 41, comma 1, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, e' autorizzata, per il periodo dal 3 dicembre 2002 al 2 dicembre 2003, in favore di 90 dipendenti della societa' Icmi S.p.a., unita' in Napoli, la concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale, definito nell'accordo intervenuto presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali in data 19 marzo 2003. |
| Art. 6. Ai sensi dell'art. 41, comma 1, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, e' autorizzata, per il periodo dall'8 aprile 2003 al 31 dicembre 2003, in favore di 126 dipendenti della societa' Dow Poliuretani Italia S.r.l., unita' in Brindisi, la concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale, definito nell'accordo intervenuto presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali in data 2 aprile 2003. |
| Art. 7. Ai sensi dell'art. 41, comma 1, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, e' autorizzata, per il periodo dal 2 maggio 2003 al 31 dicembre 2003, in favore di 74 dipendenti della societa' Mericonf S.r.l., unita' in Terzigno (Napoli), la concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale, definito nell'accordo intervenuto presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali in data 15 aprile 2003. |
| Art. 8. Ai sensi dell'art. 41, comma 1, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, e' autorizzata, sulla base dell'accordo intervenuto presso il Ministero dei lavoro e delle politiche sociali in data 23 aprile 2003, la concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale, in favore dei dipendenti della societa' Consorzio Madia Diana, - unita' in Bari per i periodi sottoindicati: dal 7 gennaio 2002 al 6 gennaio 2003 in favore di 123 lavoratori; dal 7 gennaio 2003 al 31 dicembre 2003 in favore di 113 lavoratori. |
| Art. 9. Ai sensi dell'art. 41, comma 1, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, e' autorizzata, per il periodo dal 1u' gennaio 2003 al 31 dicembre 2003, in favore di 73 dipendenti della societa' Selene Calabria S.r.l., unita' in Reggio Calabria, la concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale, definito nell'accordo intervenuto presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali in data 23 aprile 2003. |
| Art. 10. Ai sensi dell'art. 41, comma 1, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, e autorizzata, per il periodo dal 1 gennaio 2003 al 31 dicembre 2003, in favore di 37 dipendenti della societa' Te.Pa. S.p.a. unita' in Reggio Calabria, la concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale, definito nell'accordo intervenuto presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali in data 23 aprile 2003. |
| Art. 11. Ai sensi dell'art. 41, comma 1, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, e' autorizzata, per il periodo dal 1u' maggio 2003 al 31 dicembre 2003, in favore di 83 dipendenti della societa' Smim Impianti, unita' in Gela (Caltanisetta), la concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale, definito nell'accordo intervenuto presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali in data 30 maggio 2003. |
| Art. 12. Ai sensi dell'art. 41, comma 1, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, e' autorizzata, per il periodo dall'8 giugno 2003 al 31 dicembre 2003, in favore di 213 dipendenti della societa' Lares Tecno S.p.a., unita' in L'Aquila, la concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale, definito nell'accordo intervenuto presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali in data 5 giugno 2003. |
| Art. 13. Ai sensi dell'art. 41, comma 1, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, e' autorizzata, per il periodo dal 29 luglio 2003 al 31 dicembre 2003, in favore dei dipendenti delle sottoindicate societa', la concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale, definito nell'accordo intervenuto presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali in data 25 giugno 2003: cantiere navale Giuseppe Orlando - unita' di Livorno - per un massimo di 31 dipendenti; cantiere navale Luigi Orlando - unita' di Livorno - per un massimo di 31 dipendenti; cantiere navale Paolo Orlando - unita' di Livorno - per un massimo di 22 dipendenti; cantiere navale Rosolino Orlando - unita' di Livorno - per un massimo di 23 dipendenti; cantiere navale Salvatore Orlando - unita' di Livorno - per un massimo di 25 dipendenti. |
| Art. 14. Ai sensi dell'art. 41, comma 1, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, e' autorizzata, per il periodo dal 1 luglio 2003 al 31 dicembre 2003, in favore di 14 dipendenti della societa' S.I.P.I s.c. a r.l., unita' in Saline Ioniche (Reggio Calabria), la concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale, definito nell'accordo intervenuto presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali in data 26 giugno 2003. |
| Art. 15. L'Istituto nazionale della previdenza sociale e' autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati dipendenti dalle societa' indicate agli articoli 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. |
| Art. 16. Le concessioni del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposte con gli articoli dall'1 al 14 sono autorizzate nei limiti delle disponibilita' finanziarie previste dall'art. 41, comma 1, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, ed il conseguente onere complessivo, pari a euro 21.810.039,00 e' posto a carico del Fondo per l'occupazione di cui all'art. 1, comma 7, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n. 236. |
| Art. 17. Ai fini del rispetto dei limiti delle disponibilita' finanziarie, individuati dall'art. 16, l'Istituto nazionale della previdenza sociale e' tenuto a controllare i flussi di spesa afferenti all'avvenuta erogazione delle prestazioni di cui al presente provvedimento e a darne riscontro al Ministro del lavoro e delle politiche sociali e al Ministero dell'economia e delle finanze. Il presente decreto sara' trasmesso alla Corte dei conti per il visto e la registrazione. Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 19 settembre 2003
Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali Maroni
Il Ministro dell'economia e delle finanze Tremonti Registrato alla Corte dei conti il 14 ottobre 2001 Ufficio di controllo preventivo sui Ministeri dei servizi alla persona e dei beni culturali, registro n. 5, foglio n. 21 |
| VERBALE DI ACCORDO Il giorno 25 febbraio 2003, al Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, alla presenza del Sottosegretario al Lavoro On.le Pasquale Viespoli, assistito dal Dott,. Giuseppe Mastropietro, Dirigente la Divisione IX della Direzione Generale della Tutela delle Condizioni di Lavoro e con la partecipazione della Dott.ssa Amelia Borasio della Regione Piemonte, si sono incontrati: FICOMIRRORS ITALIA' S.r.l., rappresentata dall'Ing. Michele Villani, dall' Avv. Eugenia Gargale e dal Dott. Carlo Balzarini, assistiti dal Dott. Gabriele Fenouil dell' A.M.M.A. E FIM-CISL, FIOM-CGIL, UILM-UIL, rappresentati dal Sig. Giuseppe Iacovella, presente anche in nome e per conto della RSU dello Stabilimento di Venaria (TO) PREMESSO * che, con lettera del 24.10.2001, Ficomirrors Italia S.r.l. ha avviato una procedura di mobilita' per n° 211 lavoratori occupati presso lo stabilimento di Venaria Reale (TO), per soppressione dell'attivita' produttiva e relativa chiusura dello stabilimento stesso; * * che tale procedura di mobilita' si e' conclusa con un verbale di accordo sottoscritto presso la Direzione Formazione Professionale Lavoro della Regione Piemonte, che prevedeva l'attuazione di un programma di gestione degli esuberi ed il ricorso all'intervento della Cassa Integrazione Guadagni Straordinaria per crisi aziendale a favore dell'intero organico dello stabilimento, per la durata di 12 mesi, decorrenti dal 16 gennaio 2002, nonche' la collocazione in mobilita' del personale disponibile alla stessa, entro la durata dell'intervento di integrazione salariale; * che, a seguito di domanda presentata da Ficomirrors Italia S.r.l., il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, riconoscendone ricorrenti i presupposti, ha concesso il beneficio dell'intervento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale, a favore di 205 lavoratori sospesi dal lavoro per la durata di dodici mesi, decorrente dal 16 gennaio 2002; * che il programmato piano di ricollocazione del personale, predisposto con il fattivo contributo delle pari sociali e delle Istituzioni locali, pur con il rallentamento conseguente alla grave crisi del settore automobilistico e del relativo indotto, ha dato i risultati attesi riducendo il numero dei lavoratori interessati all'intervento degli ammortizzatori sociali, dagli originari 205 agli attuali 98; CONSIDERATO * che, ai sensi dell'art. 41 della legge 289/2002 (legge fmanziaria 2003), il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali puo' concedere la proroga dell'intervento straordinario di integrazione salariale, fino al 31.12 2003, in deroga alla normativa vigente in materia, allo scopo di facilitare il completamento di programmi finalizzati alla gestione di crisi occupazionali ovvero miranti al reimpiego dei lavoratori coinvolti in detti programmi; TUTTO QUANTO SOPRA PREMESSO, LE PARTI HANNO CONCORDATO QUANTO SEGUE 1) Il programma di gestione degli esuberi continuera', nel corso dell'anno 2003, al fine di individuare soluzioni non traumatiche per i 98 lavoratori ancora in carico all'azienda; pertanto, Ficomirrors Italia S.r.l. richiedera' la proroga della CIGS, ai sensi dell'art. 41 della legge 289/2002 (legge finanziaria 2003), fino al 31 dicembre 2003, per 98 unita' lavorative; a favore delle stesse, ivi compresi n. 7 lavoratori aventi diritto ai benefici previsti dalla speciale normativa per i disabili, in aggiunta agli interventi di politica attiva del lavoro, gia' in corso, sono programmate iniziative di accompagnamento mirato, gia' deliberate dalla Provincia di Torino, come da allegato. L'iniziativa, che prevede una innovativa forma di collaborazione pubblico-privato, si basa sull'adesione volontaria del singolo lavoratore ad un percorso di affiancamento che utilizza le tecniche gia' collaudate dell'outplacement: un "tutor" specializzato aiutera' il lavoratore nelle diverse fasi della ricerca della nuova occupazione, attingendo anche, se del caso, a risorse formative gia' stanziate e rese disponibili dalla Provincia. Tale iniziativa sara' opportunamente e dettagliatamente illustrata agli interessati e potra' coinvolgere una sessantina di lavoratori. 2) L'analitico screening dei lavoratori, compiuto nei mesi scorsi da parte del Centro Servizi all'Impiego di Venaria Reale, che ha organizzato al proprio interno un apposito "sportello" a favore del personale di Ficomirrors Italia S.r.l., ha individuato un gruppo di 15 lavoratori per i quali la proroga di CIGS per tutto l'anno 2003 consentira', anche attraverso l'eventuale prolungamento del periodo di mobilita', mediante il ricorso a contratti a termine fino ad un massimo di 12 mesi anche non continuativi, a normativa vigente, di maturare il diritto al pensionamento di anzianita'; la CIGS citata permettera', inoltre, ad altri 10 lavoratori, sempre sulla base della vigente normativa, di maturare il diritto al pensionamento di anzianita' entro il periodo di mobilita' spettante, mentre una lavoratrice maturera' il diritto alla pensione di vecchiaia pochi giorni dopo il termine del periodo di mobilita'. 3) L'Azienda, che ha gia' ricollocato al proprio interno 6 lavoratori (5 a Venaria ed 1 a Morcone), ha ribadito la disponibilita' a trasferire il personale interessato presso l'unita' di Morcone, fino ad un massimo di altri 4 lavoratori e proseguira' la propria opera di sensibilizzazione dei fornitori, pur in presenza della situazione critica dell'indotto auto, specie nella cintura torinese. 4) Attraverso la Provincia verranno avviati contatti con il Sindaco di Orbassano, nel cui Comune risiede un nutrito gruppo di lavoratori (15), al fine di verificare ulteriori opportunita' occupazionali mirate. 5) Con la presente intesa le Parti si sono date atto di aver esperito la procedura di consultazione sindacale prevista dalle vigenti disposizioni di legge in materia. La Regione Piemonte ha espresso apprezzamento per l'intesa raggiunta, in data odierna, che consente la gestione non traumatica delle eccedenze dello Stabilimento di Venaria Reale di Ficomirrors Italia S.r.l. e ha dato parere favorevole alla proroga di CIGS, fino al 31 dicembre 2003. Il Sottosegretario al Lavoro On.le Pasquale Viespoli ha ritenuto che la situazione sopra rappresentata, relativa a 98 lavoratori di Ficomirrors Italia S.r.l. - Stabilimento di Venaria Reale (TO) - rientri nella previsione normativa di cui alla legge 289/2002 (legge finanziaria 2003) che, all'art. 41, prevede la concessione della proroga della CIGS fino al 31.12.2003, in deroga alla normativa vigente in materia, allo scopo di facilitare il completamento di programmi finalizzati alla gestione di crisi occupazionali ovvero miranti al reimpiego dei lavoratori coinvolti in detti programmi. Letto, confermato sottoscritto. (firme illeggibili) VERBALE DI ACCORDO Il giorno 25 febbraio 2003, al Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, alla presenza del Sottosegretario al lavoro On.le Pasquale Viespoli, assistito dal Dott. Giuseppe Mastropietro, Dirigente la Divisione IX della Direzione Generale della Tutela delle Condizioni di Lavoro e con la partecipazione del Dott. Giuseppe De Pascale e della Dott.ssa Amelia Borasio della Regione Piemonte, si sono incontrati: BEMBERG S.p.a., rappresentata dalla Dott.ssa Manuela Zoccatelli, assistita dal Dott. Gianni Canazza dell'Associazione Industriali di Novara. E FULC Territoriale, rappresentata dai Sig. Maurizio Bertona e Roberto Vittorio, presenti anche in nome e per conto della RSU di Gozzano (NO) PREMESSO - che il mercato delle fibre chimiche in cui Bemberg S.p.a. opera, negli ultimi anni '90, e' stato caratterizzato oltre che da una fase negativa del ciclo economico, anche da un evento esterno particolarmente significativo, quale la crisi finanziaria ed economica dei Paesi asiatici, che ha portato ad una significativa caduta dei prezzi ed all'aumento delle esportazioni dei produttori asiatici sui mercati europei e statunitensi, in forte concorrenza con le imprese locali; - che tale situazione ha avuto pesanti riflessi sulle aziende produttrici europee con conseguenti performances insoddisfacenti di redditivita' o addirittura con perdite sostanziali: - che tale situazione ha determinato anche la crisi aziendale di Bemberg S.p.a., alla quale, peraltro, hanno concorso concause, tra le quali: l'obsolescenza di una significativa parte degli impianti di produzione; la rigidita' della struttura aziendale; il rallentamento dei cicli produttivi, con conseguente innalzamento dell'incidenza dei costi fissi e degli immobilizzi del capitale circolante; - che, a causa della situazione sopra descritta , Bemberg S.p.a ha individuato un'eccedenza di 140 unita' lavorative; - che il confronto con le OO.SS. di categoria si e' concluso con la sottoscrizione di un accordo che prevedeva il ricorso all'integrazione guadagni straordinaria per crisi aziendale, per la durata di 12 mesi, con decorrenza 18 marzo 2002, che ha coinvolto, a rotazione, 440 dipendenti dei 682 in forza all'azienda; - che il programma di gestione delle eccedenze ha previsto il ricorso alla mobilita' per coloro che non si fossero opposti alla stessa e per accompagnamento alla pensione; la non sostituzione del turn over fisiologico; la collaborazione dell'Associazione degli Industriali di Novara finalizzata alla sensibilizzazione delle aziende del territorio per assorbimento di manodopera; la mobilita' mobilita' all'interno dell'azienda; - che il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ha concesso il beneficio dell'intervento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale , per il periodo 18 marzo 2002-17 marzo 2003; - che, al fine di completare il programma di gestione della crisi occupazionale, che ha gia' ottenuto risultati positivi, e' necessario un ulteriore periodo di CIGS; CONSIDERATO * che; ai sensi dell'art. 41 della legge 289/2002 (legge finanziaria 2003), il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali puo' concedere la proroga dell'intervento straordinario di integrazione salariale, fino al 31.12.2003, in deroga alla normativa vigente in materia, allo scopo di facilitare il completamento di programmi finalizzati alla gestione di crisi occupazionali ovvero miranti al reimpiego dei lavoratori coinvolti in detti programmi; TUTTO QUATTO SOPRA PREMESSO, LE PARTI HANNO CONCORDATO QUANTO SEGUE 1) Il programma di gestione degli esuberi continuera', nel corso dell'anno 2003, al fine di individuare soluzioni non traumatiche all'eccedenza occupazionale, anche con l'ausilio dell'Associazione degli Industriali di Novara e delle Istituzioni locali. 2) L'azienda avanzera' richiesta di proroga della CIGS, ai sensi dell'art. 41 della legge 289/2002 (legge finanziaria 2003), a decorrere dal 18 marzo p.v. e fino al al 31 dicembre 2003, a favore di un numero massimo di 100 lavoratori. 3) Con la presente intesa le Parti si sono date atto di aver esperito la procedura di consultazione sindacale prevista dalle vigenti disposizioni di legge in materia. La Regione Piemonte ha espresso apprezzamento per l'intesa raggiunta, in data odierna, che consente la gestione non traumatica delle eccedenze della Bemberg S.p.a. di Gozzano (NO), e ha dato parere favorevole alla proroga della CIGS, fino al 31 dicembre 2003 Il Sottosegretario al Lavoro On.le Pasquale Viespoli ha ritenuto che la situazione sopra rappresentata, relativa alla Bemberg S.p.a. di Gozzano (NO) rientri nella previsione normativa di cui alla legge 289/2002 (legge finanziaria 2003) che, all'art. 41, prevede la concessione della proroga della CIGS fino al 31.12.2003, in deroga alla normativa vigente in materia, allo scopo di facilitare il completamento di programmi finalizzati alla gestione di crisi occupazionali ovvero miranti al reimpiego dei lavoratori coinvolti in detti programmi. Letto, confermato, sottoscritto. (firme illeggibili) VERBALE DI ACCORDO Il giorno 27 febbraio 2003, al Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, alla presenza del Sottosegretario al lavoro On.le Pasquale Viespoli, assistito dal Dott,. Giuseppe Mastropietro, Dirigente la Divisione IX della Direzione Generale della Tutela delle Condizioni di Lavoro, si sono incontrati: UCAR S.p.a., rappresentata dal Sig. Antonio Piacquadio Sala, assistito dal Dott. Lorenzo Chiello dell'Unione Industriali di Caserta. E FILCEA-CGIL, FEMCA -CISL, UILCEM UIL territoriali e la RSU dello Stabilimento UCAR di Caserta, rappresentate da Matteo Coppola, Stefano Moretta, Carmine Crisci, Carmine de Gregorio, Giuseppe Benincasa, Umberto Salzillo, Rinaldo Rinasti, Renato Aran. PREMESSO * che UCAR S.p.A. e' operante nella produzione degli elettrodi di grafite artificiale per forni elettrici ad arco; * * che tali forni sono adoperati dai produttori di acciaio; * * che il mercato cui e' rivolto il prodotto di UCAR S.p.A. e' sia nazionale che internazionale; * * che, da oltre dieci anni, si sta assistendo ad una costante flessione del mercato internazionale e nazionale dell'acciaio; * * che tale situazione ha portato la Casa Madre ad una profonda ristrutturazione delle presenze dei propri Stabilimenti in campo mondiale; * * che in un complesso di gia' difficilissima situazione a livello globale per la Casa Madre, i risultati gestionali per UCAR S.p.A. sono diventati pesantemente incompetitivi rispetto agli altri Stabilimenti del Gruppo, anche a seguito degli alti costi relativi: 1. alla energia elettrica e alle altre fonti energetiche 2. al sistema fiscale italiano 3. al trasporto delle materie prime 4. al trasporto del prodotto finito; * che l'ulteriore pesante recessione del mercato ha portato la Casa Madre, all'inizio dell'anno 2002, a prendere la decisione di sospendere le attivita' produttive nello Stabilimento di Caserta, che risultava essere quello a piu' elevati costi per i motivi innanzi indicati; * che, in data 18 gennaio 2002, presso il Servizio Politiche del Lavoro della Giunta Regionale della Campania, UCAR S.p.A. e le OO.SS di categoria raggiungevano l'accordo per la sospensione di tutte le attivita' produttive presso lo Stabilimento di Caserta e per la richiesta di intervento della CIGS per tutti i lavoratori coinvolti nella produzione e nelle attivita' direttamente collegate; * che, a seguito di tale intesa, UCAR S.p.A. ha predisposto un piano di risanamento, basato sui seguenti punti: * a) maggiore penetrazione nei mercati b) diversificazione delle produzioni c) miglioramento della produttivita'; * che il piano di risanamento era accompagnato da un piano di gestione degli esuberi, con l'utilizzazione della Cassa Integrazione Guadagni Straordinaria; * che, in data 31 maggio 2002, il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali autorizzava la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale, per il periodo dal 1 marzo 2002 al 28 febbraio 2003, a favore di un numero massimo di 155 unita' lavorative; * che, avvicinandosi la fine del periodo di CIGS, UCAR S.p.A. ha comunicato alle OO.SS. che il piano di risanamento previsto non ha potuto dare ancora i frutti sperati per il difficile contesto del mercato in cui l'azienda opera; * * che, anche a seguito di analisi delle principali fonti economiche, si puo' ragionevolmente prevedere una inversione di tendenza del mercato siderurgico nel corso dell'anno 2003, anche per effetto di importanti opere pubbliche che coinvolgono direttamente il mercato oggetto della produzione dello Stabilimento di Caserta; * che UCAR S.p.A., per il superamento della crisi, ha deciso interventi per il rafforzamento e l'ampliamento del piano di risanamento, presentato nel 2002; CONSIDERATO * che, ai sensi dell'art. 41 della legge 289/2002 (legge finanziaria 2003), il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali puo' concedere la proroga dell'intervento straordinario di integrazione salariale, fino al 31.12.2003, in deroga alla normativa vigente in materia, allo scopo di facilitare il completamento di programmi finalizzati alla gestione di crisi occupazionali ovvero miranti al reimpiego dei lavoratori coinvolti in detti programmi; TUTTO QUANTO SOPRA PREMESSO, LE PARTI HANNO CONCORDATO QUANTO SEGUE 1) L'azienda avanzera' richiesta di concessione della CIGS, ai sensi dell'art. 41 della legge 289/2002 (legge fman7iaria 2003), a decorrere dal 1 marzo p.v. e fino al al 31 dicembre 2003; a favore di un numero massimo di 102 unita' lavorative, con una media di 92 lavoratori (Quadri, Impiegati, Qualifiche Speciali e Operai); 2) l'Azienda, alla luce di quanto indicato in premessa, rafforzera' ed ampliera' il piano di risanamento, gia' presentato nel 2002, attraverso: - l'intensificazione della ricerca per una maggiore penetrazione nei mercati; - la diversificazione delle produzioni; - la fusione con Ucar Specialties s.r.i., attualmente societa' controllata da UCAR S.p.A. (Ucar Specialties possiede uno Stabilimento a Malonno in Provincia di Brescia e produce specialita' di grafite rivolte ai mercati nazionale ed internazionale); la nuova societa' assumera' la denominazione Graftech S.p.A.; - la ripresa delle attivita' in Lavorazioni Meccaniche (a valle delle lavorazioni energivore), per una produzione rivolta esclusivamente al mercato domestico, stimato, per l'anno 2003, in circa 10.000 tonn; 3) il piano sara' finalizzato al rilancio dello Stabilimento di Caserta e al recupero, per quanto possibile, delle unita' lavorative oggetto dell'intervento di CIGS; 4) le attivita' produttive nel Reparto Lavorazioni Meccaniche e Spedizioni saranno attivate entro il mese di marzo 2003, appena gli impianti avranno superato le fasi di manutenzione e messi quindi nelle condizioni di produrre secondo i piu' alti standard della Societa' (Sicurezza, Qualita', Produttivita', Costi); 5) le attivita' produttive saranno rivolte al solo mercato domestico, per cui e' richiesta la presenza di una sola squadra che si alternera', a rotazione, con l'altra in organico; agli operatori del Reparto Lavorazioni Meccaniche e Spedizioni si affiancheranno: il Capo del Reparto in questione e unita' di manutenzione; 6) le attivita' innanzi descritte richiederanno l'intervento di 22 unita' lavorative, di cui' 15 a rotazione; 7) l'Azienda corrispondera' l'anticipazione del trattamento di CIGS ai propri lavoratori. 8) con la presente intesa le Parti si sono date atto di aver esperito la procedura di consultazione sindacale ai fini dell'intervento straordinario di integrazione salariale previsto dall'art. 41 della legge 289/2002 (legge finanziaria 2003). Il Sottosegretario al Lavoro On.le Pasquale Viespoli ha ritenuto che la situazione sopra rappresentata, relativa alla UCAR S.p.a. di Caserta rientri nella previsione normativa di cui alla legge 289/2002 (legge finanziaria 2003) che, all'art. 41, prevede la concessione della CIGS fino al 31.12.2003, in deroga alla normativa vigente in materia, allo scopo di facilitare il completamento di programmi finalizzati alla gestione di -crisi occupazionali ovvero miranti al reimpiego dei lavoratori coinvolti in detti programmi. Letto, confermato, sottoscritto. (firme illeggibili) VERBALE DI ACCORDO Il giorno 28 febbraio 2003, al Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, alla presenza del Sottosegretario al lavoro On.le Pasquale Viespoli, assistito dal Dott,. Giuseppe Mastropietro, Dirigente la Divisione IX della Direzione Generale della Tutela delle Condizioni di Lavoro, si sono incontrati: Contitech Ages S.p.a. di Santena (TO), rappresentata dal Dott. Franco Giaj Levra e dal Sig. Benedetto Passarello, assistiti dal Dott. Massimo Richetti dell'Unione Industriale di Torino; E FULC territoriale, rappresentata dai Sigg. Enrico De Paolo, Stefano Sciambra, Giovanni Giura; la RSU, rappresentata dai Sigg. Gerardo Palo, Nicola Cavallaro, Giorgio Gigolo. PREMESSO * che la Contitech Ages S.p.a.e' una societa' del Gruppo Continental AG, uno dei piu' importanti produttori internazionali di componenti per l'automotive; nello stabilimento di Santena (Torino), dove, al 31 gennaio 2003, sono occupati circa 370 dipendenti, sono allocate le produzioni di particolari stampati in gomma-metallo, tubi, manicotti e mescole; tali produzioni sono destinate principalmente al mercato autoveicolistico ed in particolare a quello automobilistico; il principale cliente e' Fiat Auto S.p.a. che, direttamente o indirettamente, assorbe circa l'ottanta per cento della produzione degli articoli tecnici; * che, nel periodo 2000 - 2002, l'Azienda ha realizzato un incisivo programma di riorganizzazione dei processi produttivi, finalizzato al recupero di efficienza, competitivita' e alla riduzione dei costi, anche per meglio fronteggiare i problemi conseguenti alla riduzione dei prezzi da parte del principale cliente ed alla sempre piu' agguerrita concorrenza internazionale dei Paesi emergenti; * che tale programma e' stato accompagnato, nel biennio 2000/2001, dal ricorso alla Cassa Integrazione Guadagni Straordinaria per riorganizzazione, finalizzato alla gestione degli esuberi occupazionali attraverso il piano sociale; * che, tuttavia, dal gennaio 2002, sono state introdotte ulteriori drastiche misure per affrontare la gravissima crisi derivante dalle perdite accumulate nel 2001, le cui cause furono oggetto di comune valutazione con le OO.SS di categoria, con le quali fu stipulato l'accordo del 20 dicembre 2001; * che il nuovo piano di risanamento finanziario e' stato per la massima parte realizzato e rimane ancora da terminare la rilocalizzazione della produzione dei tubi; * che la grave crisi della Fiat Auto, il maggior cliente dell'Azienda, ha sostanzialmente modificato. in negativo le prospettive aziendali, facendo venire meno il 25% circa del fatturato abituale, sul cui valore si era basato il piano di rilancio; * che tali ultime vicende penalizzano ulteriormente l'efficienza economica dell'azienda e determinano la riduzione dei livelli produttivi, una maggiore onerosita' dei costi di struttura, dimensionati su un fatturato ben superiore e, in ultima analisi, una nuova eccedenza di personale; tale situazione risulta, inoltre, aggravata dall'imprevedibilita' dei programmi di produzione conseguente alle difficolta' di mercato di Fiat Auto, che penalizza in modo rilevante la gestione delle risorse; * che si rende, quindi, necessario un nuovo intervento straordinario di integrazione salariale, volto a salvaguardare quanto realizzato negli anni precedenti e consentire di superare l'attuale fase negativa al fine di realizzare il rilancio aziendale; CONSIDERATO * che, ai sensi dell'art. 41 della legge 289/2002 (legge finanziaria 2003), il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali puo' concedere l'intervento straordinario di integrazione salariale, fino al 31.12.2003, in deroga alla normativa vigente in materia, allo scopo di facilitare il completamento di programmi finalizzati alla gestione di crisi occupazionali ovvero miranti al reimpiego dei lavoratori coinvolti in detti programmi; * TUTTO QUANTO SOPRA PREMESSO, LE PARTI HANNO CONCORDATO QUANTO SEGUE 1) L'azienda avanzera' richiesta di concessione della CIGS, ai sensi dell'art. 41 della legge 289/2002 (legge finanziaria 2003), a decorrere dal 1 marzo p.v. e fino al 31 dicembre 2003, a favore di un numero massimo di 90 unita' lavorative. 2) L'Azienda, alla luce di quanto indicato in premessa, rafforzera' ed ampliera' il piano di risanamento, attraverso la completa attuazione degli interventi previsti dall'accordo del dicembre 2001 e la flessibilizzazione della forza lavoro al fine di adattarla alle nuove esigenze produttive. 3) Alla luce del piano di rilancio della Fiat Auto S.p.a., che prevede una ripresa delle vendite nel 2004 in conseguenza del lancio di nuovi modelli, e' prevedibile un aumento dei volumi produttivi della Contitech Ages S.p.a. ed il rientro, al termine del periodo di CIGS. di circa 40 lavoratori. 4) Nel periodo di intervento della CIGS, sara' attuato un piano di gestione delle eccedenze, basato sui seguenti strumenti: BLOCCO DEL TURN-OVER L'Azienda attuera', compatibilmente con le esigenze tecnico organizzative, il blocco del turn-over ad eccezione delle professionalita' non reperibili all'interno dell'azienda. PENSIONAMENTI Nel corso del periodo di CIGS,saranno posti in quiescenza i dipendenti che matureranno i requisiti di pensionamento per anzianita' o vecchiaia in base alle scadenze di cui alla normativa in vigore. COLLOCAZIONI IN MOBILITA' Nel corso del periodo di CIGS, sara' attivata la procedura di mobilita' per coloro che, nel periodo di permanenza nelle liste di mobilita', matureranno i requisiti soggettivi per il pensionamento di vecchiaia o di anzianita', nonche' per coloro che non si opporranno alla stessa, anche al fine di essere ricollocati esternamente. DISTACCHI Si fara' ricorso al distacco temporaneo, presso altre aziende, ai sensi dell' art. 8 della legge 236/93 per i lavoratori che manifesteranno espressamente il consenso. MANSIONI DIVERSE Ai sensi dell'art. 4, comma 11 della legge 223/91, si provvedera' all'assegnazione a mansioni diverse dei lavoratori che manifesteranno espressamente il loro consenso. DIMISSIONI INCENTIVATE L'Azienda esaminera' casi di eventuali richieste di incentivo alle dimissioni. RIQUALIFICAZIONE PROFESSIONALE L'Azienda promuovera' per il personale in CIGS specifici interventi formativi e corsi di formazione professionale, anche con il concorso di finanziamenti pubblici, al fine di favorire la ricollocazione dei lavoratori e agevolare le eventuali sostituzioni del personale in uscita dall'azienda. PART-TIME Al fine di mantenere il piu' alto numero possibile di dipendenti in forza, l'Azienda attuera' un processo di trasformazione dei contratti da tempo pieno a part-time, tenuto conto delle attivita' interessate e dell'adesione dei lavoratori. 5) Con la presente intesa le Parti si sono date atto di aver esperito la procedura di consultazione sindacale ai fini dell'intervento straordinario di integrazione salariale previsto dall'art. 41 della legge 289/2002 (legge finanziaria 2003). Il Sottosegretario al Lavoro On.le Pasquale Viespoli ha ritenuto che la situazione sopra rappresentata, relativa alla Contitech Ages S.p.a di Santena (TO) rientri nella previsione normativa di cui alla legge 289/2002 (legge finanziaria 2003) che, all'art. 41, prevede la concessione della CIGS fino al 31.12.2003, in deroga alla normativa vigente in materia, allo scopo di facilitare il completamento di programmi finalizzati alla gestione di crisi occupazionali ovvero miranti al reimpiego dei lavoratori coinvolti in detti programmi. Letto, confermato, sottoscritto. (firme illeggibili) DIREZIONE GENERALE DELLA TUTELA DELLE CONDIZIONI DI LAVORO DIVISIONE IX Il giorno 19 marzo 2003, presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, alla presenza del Sottosegretario al Lavoro On. Pasquale Viespoli, assistito dalla dr.ssa Giovanna Rovello, si e' tenuta una riunione alla quale hanno partecipato: la Societa' ICMI rappresentata dal dott. Franco ZOCCHI e dal dott. Luigi BIGGI le OO.SS.LL. rappresentate da FIM - FIOM e UILM, da CGIL - CISL e UIL Napoli e dalle RSU ICMI per l'esame della situazione degli ex dipendenti della Societa' ICMI. Premesso che: - La Societa' ICMI nel novembre 2001 ha cessato l'attivita' produttiva dello Stabilimento di Napoli e ha licenziato la totalita' dei dipendenti al termine della CIGS concessa dal Ministero del Lavoro per il periodo 3 dicembre 2001 - 2 dicembre 2002 - Tuttavia e' in via di attuazione un progetto di reindustrializzazione del sito e degli stabilimenti ICMI di Napoli che prevede l'insediamento di un consorzio di aziende legate ad Gruppo Whirpool e la creazione di nuovi posti di lavoro - la delibera di Giunta della Regione Campania n. 6208 del 20 dicembre 2002 prevede infatti il finanziamento del Contratto di Programma presentato dal Gruppo Whirpool per la reindustrializzazione dell'area ex ICMI che, conseguentemente, consentira' il recupero occupazionale di un consistente numero di lavoratori ICMI Quanto sopra premesso, le parti concordano: - La Societa' ICMI revoca con effetto ex thunc i licenziamenti intimati e fara' richiesta di proroga della CIGS ai sensi dell'art. 41 della legge finanziaria 289/2002, a decorrere dal 3 dicembre 2002, per 12 mesi, per un numero massimo di 90 lavoratori - Durante la CIGS saranno posti in mobilita' i dipendenti che matureranno i requisiti per il pensionamento durante il periodo di mobilita' - Con la presente intesa le parti di danno atto di aver esperito la procedura di consultazione sindacale per la richiesta della CIGS. Il Sottosegretario al Lavoro On. Pasquale Viespoli ha ritenuto che la situazione sopra rappresentata rientri nella previsione normativa di cui alla legge 289/2002 (legge finanziaria 2003) che, all'ari. 41, prevede la concessione della proroga della CIGS fino al 31 dicembre 2003, in deroga alla normativa vigente in materia, allo scopo di facilitare il completamento di programmi finalizzati alla gestione di crisi ooccupazionali miranti al reimpiego dei lavoratori coinvolti in detti programmi. Letto, confermato, sottoscritto. (firme illeggibili) VERBALE DI ACCORDO Il giorno 2 Aprile 2003, al Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, alla presenza del Sottosegretario on.le Maurizio Sacconi, assistito dal dr. Giuseppe Mastropietro e dalla dr.ssa Giovanna Rovello, si sono incontrati * DOW POLIURETANI ITALIA SRL , assistita dall'Associazione degli Industriali di Brindisi; * E * FULC nazionale e territoriale; * * FIALC CISAL nazionale e territoriale; * * Le RSU di stabilimento. * Sono, altresi', intervenuti in rappresentanza del Ministero delle Attivita' Produttive il dr. Paolo Ruta e la dr.ssa Marinella Paolino; in rappresentanza della Provincia di Brindisi il Presidente dr. Nicola FRUGIS e il sig. Giovanni Ramires dell'Assessorato al Mercato del Lavoro. Premesso che: a) in data 26 marzo 2002, presso il Ministero delle Attivita' Produttive, e' stato siglato un accordo che prendeva atto della negoziazione in corso finalizzata alla cessione dell'impianto MDI e che, pertanto, con il parere favorevole di tutte le parti firmatarie si sarebbe proceduto alla richiesta di CIGS per cessazione di attivita'. b) La stessa e' stata concessa per il periodo di 12 mesi e, quindi, la sua scadenza e' fissata al 7 aprile 2003. c) La Dow Poliuretani ha avviato una procedura di mobilita' per tutto l'organico dello Stabilimento, in data 20 dicembre 2002, dichiarando la definitiva chiusura dell'impianto di Brindisi e la conseguente soppressione di tutte le posizioni lavorative, cosi' come indicato nella comunicazione di avvio della procedura stessa. d) Nell'ambito di tale procedura, le parti si sono incontrate, prima nel periodo dei 45 giorni (17 febbraio 2003) presso l'Associazione Industriali di Brindisi, poi presso la Sede della Provincia nell'ambito dei successivi 30 giorni (14 marzo 2003). e) Nel verbale sottoscritto dalle Parti in data 14 marzo u.s., l'azienda ha ribadito i motivi per i quali ha avviato la procedura e quelli per i quali si ritiene di non poter adottare misure idonee a porre rimedio alla procedura in essere. Il Presidente della Provincia e le OO.SS, dopo ampio esame della problematica, hanno sollecitato congiuntamente all'Associazione Industriali una valutazione circa la possibilita' di avanzare istanza al Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali per una proroga di CIGS sulla base di quanto previsto all'art. 41 della Legge 289/2002 (Finanziaria 2003), finalizzata alla concretizzazione di soluzioni imprenditoriali e, comunque, a qualsiasi alternativa atta a ridurre l'impatto sociale. Infatti, esistono fondate prospettive che la cessione dello stabilimento DOW di Brindisi possa essere attuata entro breve tempo a favore di imprenditori che hanno gia' dimostrato interesse all'acquisizione con il conseguente salvataggio dell'occupazione. Tutto cio' premesso, le parti concordano quanto segue: 1. Dow Poliuretani inoltrera' istanza di proroga di CIGS ex art. 41 Legge 289/2002 (legge finanziaria 2003) a favore delle 126 unita' dello Stabilimento di Brindisi, a decorrere dal giorno 8 aprile 2003 fino al 31 dicembre 2003. 2. La Cigs sara' a zero ore e senza rotazione. Saranno trattenute al lavoro n. 50 unita' per la effettuazione e conclusione delle operazioni di spedizione, pulizia, bonifica e messa in sicurezza. Con la progressiva attuazione di tali attivita' i lavoratori saranno immessi in CIGS. 3. Considerando le gravi perdite accumulate da Dow Poliuretani Italia nell'esercizio 2001 e 2002, la Societa' si dichiara disponibile a concedere esclusivamente anticipazioni di TFR a richiesta dei lavoratori. Il Ministero delle Attivita' Produttive ha fissato un incontro per il giorno 10 Aprile 2003, alle ore 15.00, al fine di dare impulso alle iniziative imprenditoriali in corso o ad altre da attivare. La Dow dichiara la propria disponibilita' a prendere in considerazione ed agevolare ogni possibile iniziativa imprenditoriale idonea a salvaguardare l'occupazione. Si dichiara disponibile, altresi', a valutare eventuali richieste di trasferimento in altri siti Dow. Con il presente accordo e' stato esperito positivamente l'esame congiunto previsto dall'art. 4, comma 7 della legge 223/91 e il sig. Giovanni Ramires dell'Assessorato al Mercato del Lavoro della provincia di Brindisi dichiara conclusa, con revoca, la procedura di mobilita', avviata dall'azienda in data 20/12/2002. Infine, le parti esperiscono positivamente la consultazione sindacale per la richiesta della CIGS. Letto, confermato e sottoscritto. (firme illeggibili) VERBALE DI ACCORDO Il giorno 15 Aprile 2003, al Ministero del Lavoro- e delle Politiche Sociali, alla presenza del Sottosegretario On.le Pasquale Viespoli e del Capo Segreteria Avv. Guido Principe, assistiti dal Dr. Giuseppe Mastropietro e dalla Dr.ssa Giovanna Rovello, si sono incontrati MERICONF MERIDIONALE CONFEZIONI S.r.l., rappresentata dal Sig. Attilio Giugliano E FILTEA CGIL e UILTA UIL territoriali, rappresentate dai Sigg ri Salvatore Romano ed Erminio Scopino; le RSA dello stabilimento di Terzigno. PREMESSO Che le analisi di mercato svolte dalla Societa' hanno evidenziato che la confezione di capi di abbigliamento sia in proprio che in conto terzi, puo' divenire remunerativa solo abbandonando la linea della qualita' medio-bassa e riversando le energie produttive su una linea medio-alta; che, su tale prospettiva, l'Azienda ha in corso trattative con primarie industrie della confezione capi di abbigliamento; che la nuova linea di produzione comportera' un modesto onere finanziario con un limitato ammodernamento dei macchianari e delle attrezzature e la riqualificazione delle maestranze da adibire a nuovi reparti per la modelleria e per gli studi della moda; che e' stato necessario smaltire ingenti quantita' di rimanenze, per la gran parte rappresentate da tessuti di qualita' medio-bassa; che e' stato richiesto e concesso un periodo di CIGS per crisi aziendale in scadenza il 2 maggio p.v.; che i flussi economici conseguenti alle vendite delle rimanenze di tessuti di cui sopra non sono stati ancora acquisiti, anche a causa delle note difficolta' del settore; che e' necessario un ulteriore periodo di CIGS al fine di attuare il programma sopra citato; CONSIDERATO Che, ai sensi dell'art.41 della legge 289/2002 (legge finanziaria 2003), il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali puo' concedere la proroga dell'intervento straordinario di integrazione salariale, fino al 31.12.2003, in deroga alla normativa vigente in materia, allo scopo di facilitare il completamento di programmi finalizzati alla gestione di crisi occupazionali ovvero miranti al reimpiego dei lavoratori coinvolti in detti programmi; Tutto quanto sopra premesso, le Parti hanno concordato quanto segue: 1) L'Azienda avanzera' richiesta di proroga della CIGS, ai sensi dell'art.41 della Legge 289/2002 (legge finanziaria 003), a decorrere dal 2 maggio p.v. e fino al 31 dicembre 2003 a favore di un numero massimo di 74 lavoratori. 1) L'Azienda avanzera' richiesta di proroga della CIGS, ai sensi dell'art.41 della Legge 289/2002 (legge finanziaria 2003), a decorrere dal 5 maggio p.v. e fino al 31 dicembre 2003 a favore di un numero massimo di 74 lavoratori. 2) L'Azienda realizzera' il programma di cui sopra, al fine di consolidare l'attivita' produttiva e di evitare soluzioni traumatiche per i lavoratori. Al fine di riequilibrare l'organico, effettuera' una verifica sull'entita' numerica dei lavoratori che raggiungeranno i requisiti per il pensionamento attraverso l'utilizzazione dell'istituto della mobilita'. 3) Con la presente intesa le Parti si sono date atto di aver esperito la procedura di consultazione sindacale prevista dalle vigenti disposizioni in materia. Il Sottosegretario al Lavoro On.le Pasquale Viespoli ha ritenuto che la situazione sopra rappresentata, relativa alla MERICONF S.r.l., rientri nella previsione normativa di cui all' art.41 della Legge 289/2002 (legge finanziaria 2003). Letto, confermato e sottoscritto. (firme illeggibili) VERBALE DI INTESA Il giorno 23 aprile 2003, presso il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, alla presenza del Sottosegretario al Lavoro On. Pasquale VIESPOLI, assistito dalla dott.ssa Giovanna ROVELLO, presente anche il Comitato per l'Occupazione della Presidenza del Consiglio dei Ministri nella persona del Dr. Raffaele Spera, si e' tenuta una riunione alla quale hanno partecipato: - Il Consorzio MADIA DIANA rappresentato dal Vicepresidente Ing. Marco Padovani e dal Consigliere Leonardo Sisto, assistiti dal Professor Camillo Gentile, dal Dr. Sebastiano Di Bari e dall' Avv. Giovanni Signorile le OO.SS.LL. FLAI CGIL, FAI CISL e UILA UIL provinciali di Bari rappresentate dai Sigg.: Gaetano Mincuzzi, Vito Cinquepalmi e Vittorio Lentini - le OO.SS.LL. CGIL e CISL Nazionali rappresentate di Sig,ri Renato Rollino e Primo Antonini - le RSA rappresentate dai Sigg ri Francesco Lupelli, Vito Schiraldi e Francesco Convertino. PREMESSO CHE - Il Consorzio MADIA DIANA,con sede in Bari, ha attualmente in forza n. 113 dipendenti, in CIGS per ristrutturazione del gennaio 1998 al gennaio 2002. - MADIA DIANA ha richiesto la proroga della CIGS a decorrere dal 7.1.2002, ai sensi della delibera CIPE 26.1.1996, rigettata dal Ministero del Lavoro in quanto il programma di ristrutturazione non veniva attuato come previsto. - - Tuttavia gli impedimenti che hanno ritardato l'attuazione degli investimenti sono stati superati e, pertanto, a seguito dei finanziamenti previsti dal contratto di programma sottoscrivo dal Consorzio ed erogati dal Ministero delle Attivita' Produttive al termine dell'istruttoria, il programma di ristrutturazione sara' completato entro il 2004. - Peraltro le assunzioni di una parte dei lavoratori sono gia' previste nel corso del corrente anno e, quindi, al fine di evitare provvedimenti traumatici e la dispersione delle maestranze, e' necessario prorogare la CIGS a decorrere dal 7.1.2002. CONSIDERATO - che, ai sensi dell'art.41 della legge 289/2002 (legge finanziaria 2003) il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali puo' concedere la proroga dell'intervento straordinario dell'integrazione salariale, fino al 31.12.2003, in deroga alla normativa vigente in materia, allo scopo di facilitare il completamento di programmi finalizzarti alla gestione di crisi occupazionali ovvero miranti al reimpiego dei lavoratori coinvolti in detti programmi QUANTO SOPRA PREMESSO le parti concordano: il Consorzio MADIA DIANA avanzera' richiesta di proroga della CIGS, ai sensi dell' art.41 della legge 289/2002 a decorrere dal 7.1.2002 fino al 6.1.2003 a favore di n. massimo 123 lavoratori. Il Consorzio avanzera' ulteriore richiesta di proroga ai sensi dell'art.41 della legge 289/2002, a decorrere dal 7.1.2003 fino al 31.12 2003 per numero massimo 113 lavoratori. Con la presente intesa le parti si danno atto di avere esperito la consultazione sindacale ai sensi delle vigenti disposizioni di legge per la richiesta della CIGS. Il Sottosegretario al Lavoro On. Pasquale Viespoli ritiene che la situazione sopra rappresentata rientri nella previsione normativa di cui all'art.41 della legge 289/2002 (legge finanziaria 2003). Letto, confermato e sottoscritto. (firme illeggibili) VERBALE DI INTESA Il giorno 23 aprile 2003, presso il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, alla presenza del Sottosegretario al Lavoro On. Pasquale VIESPOLI, assistito dalla dott.ssa Giovanna ROVELLO, presente anche il Comitato per l'Occupazione della Presidenza del Consiglio dei Ministri nella persona del Dr. Raffaele Spera e l'Assessore al Lavoro del Comune di Reggio Calabria Dr. Candeloro Imbalzano, si e' tenuta una riunione alla quale hanno partecipato: - La Societa' SELENE rappresentata dall'Avv. Massimo Bianchi - La Societa' TEPA rappresentata dal Sig. Ottavio Fabbri - le OO.SS.LL. CGIL - CISL e UIL provinciali di Calabria rappresentate dai Sigg. Francesco Ali', Carmelo Mangiola, Antonio Mincone, Salvatore Mallamaci e Stefano Mangiola - la O.S. CISL Nazionale rappresentate dal Sig. Primo Antonini PREMESSO CHE - A seguito della cessazione delle attivita' produttive da parte delle Aziende SELENE e TEPA nell'area di S. Gregorio di Reggio Calabria e' stato avviato un processo di reindustrializzazione dell'area stessa e per la ricollocazione dei lavoratori del bacino, - E' stato delineato un percorso modulare e graduale di reindustrializzazione con l'avvio di un programma volto a favorire lo sviluppo di una filiera del tessile con la localizzazione di nuove imprese nelle aree del territorio, - La Societa' SELENE ha in forza n.73 dipendenti, in CIGS per cessazione di attivita' fino al 31.12.2002, con l'attuazione di un piano di gestione che prevede la ricollocazione dei lavoratori presso le nuove attivita', - In particolare e specificamente nell'area ex SELENE si insedieranno la Societa' PINCIO CALABRIA che produrra' pigiami e tutine da bambino e la Societa' LA FENICE che avviera' la produzione di tessuti speciali e nastrini tessili con la conseguente occupazione per tutti i dipendenti SELENE, - La Societa' TEPA ha in forza n.37 dipendenti, in CIGS per cessazione di attivita' fino al 3 1.12.2002, con l'attuazione di un piano di gestione che prevede la ricollocazione dei lavoratori presso le nuove attivita', - Specificamente nell'area ex TEPA si insedieranno la Societa' ELLEGIDUE che produrra' maglieria e la Societa' D.I.A.D. che produrra' pantaloni e giubbetteria con la conseguente occupazione per tutti i dipendenti TEPA, - Pertanto, al fine della salvaguardia dei posti di lavoro e di evitare la dispersione delle maestranze e' necessario prorogare la CIGS delle due suddette Societa' - QUANTO SOPRA PREMESSO E CONSIDERATO - che, ai sensi dell'art.41 della legge 289/2002 (legge finanziaria 2003) il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali puo' concedere la proroga dell'intervento straordinario dell'integrazione salariale, fino al 31.12.2003, deroga alla normativa vigente in materia, allo scopo di facilitare il completamento di programmi finalizzarti alla gestione di crisi occupazionali ovvero miranti al reimpiego dei lavoratori coinvolti in detti programmi - le parti concordano: - la Societa' SELENE avanzera' richiesta di proroga della CIGS, ai sensi dell'art.41 della legge 289/2002 a decorrere dall' 1.1.2003 fino al 31.12.2003 a favore di n. massimo 73 lavoratori. - La Societa' TEPA avanzera' richiesta di proroga ai sensi dell'art.41 della legge 289/2002, a decorrere dall' 1.1.2002 fino al 31.12 2003 per numero massimo 37 lavoratori. Con la presente intesa le parti si danno atto di avere esperito, la consultazione sindacale ai sensi delle vigenti disposizioni di legge per la richiesta della CIGS della Societa' SELENE e della Societa' TEPA. Il Sottosegretario al Lavoro On. Pasquale Viespoli ritiene che le situazioni sopra rappresentate rientrino nella previsione normativa di cui all'art.41 della legge 289/200 (legge finanziaria 2003). Letto, confermato e sottoscritto. (firme illeggibili) VERBALE DI INTESA Il giorno 23 aprile 2003, presso il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, alla presenza del Sottosegretario al Lavoro On. Pasquale VIESPOLI, assistito dalla dott.ssa Giovanna ROVELLO, presente anche il Comitato per l'Occupazione della Presidenza del Consiglio dei Ministri nella persona del Dr. Raffaele Spera e l'Assessore al Lavoro del Comune di Reggio Calabria Dr. Candeloro Imbalzano, si e' tenuta una riunione alla quale hanno partecipato: - La Societa' SELENE rappresentata dall'Avv. Massimo Bianchi - La Societa' TEPA rappresentata dal Sig. Ottavio Fabbri - le OO.SS.LL. CGIL - CISL e UIL, provinciali di Calabria rappresentate dai Sigg. Francesco Ali', Carmelo Mangiola, Antonio Mincone, Salvatore Mallamaci e Stefano Mangiola - la O.S. CISL Nazionale rappresentate dal Sig. Primo Antonini PREMESSO CHE - A seguito della cessazione delle attivita' produttive da parte delle Aziende SELENE e TEPA nell'area di S. Gregorio di Reggio Calabria e' stato avviato un processo di reindustrializzazione dell'area stessa e per la ricollocazione dei lavoratori del bacino, - E' stato delineato un percorso modulare e graduale di reindustrializzazione con l'avvio di un programma volto a favorire lo sviluppo di una filiera del tessile con la localizzazione di nuove imprese nelle aree del territorio, - La Societa' SELENE ha in forza n.73 dipendenti, in CIGS per cessazione di attivita' fino al 31.12.2002, con l'attuazione di un piano di gestione che prevede la ricollocazione dei.lavoratori pressa le nuove attivita', - In particolare e specificamente nell'area. ex SELENE si insedieranno la Societa' PINCIO CALABRIA che produrra' pigiami e tutine da bambino e la Societa' LA FENICE che avviera' la produzione di tessuti. speciali e nastrini tessili con la conseguente occupazione per tutti i dipendenti SELENE, - La Societa' TEPA ha in forza n.37 dipendenti, in CIGS per cessazione di attivita' fino al 31.12.2002, con l'attuazione di un piano di gestione che prevede la ricollocazione dei lavoratori presso le nuove attivita', - Specificamente nell'area ex TEPA si insedieranno la Societa' ELLEGIDUE che produrra' maglieria e la Societa' D.I.A.D. che produrra' pantaloni e giubbetteria con la conseguente occupazione per tutti i dipendenti TEPA, - Pertanto, al fine della salvaguardia dei posti di lavoro e di evitare la dispersione delle maestranze e' necessario prorogare la CIGS delle due suddette Societa' - QUANTO SOPRA PREMESSO E CONSIDERATO - che, ai sensi dell'art.41 della legge 289/2002 (legge finanziaria 2003) il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali puo' concedere la proroga dell'intervento straordinario dell'integrazione salariale, fino al 31.12.2003, in deroga alla normativa vigente in materia, allo scopo di facilitare il completamento di programmi finalizzarti alla gestione di crisi occupazionali ovvero miranti al reimpiego dei lavoratori coinvolti in detti programmi - le parti concordano: - la Societa' SELENE avanzera' richiesta di proroga della CIGS, ai sensi dell'art.41 della legge 289/2002 a decorrere dall'1.1.2003 fino al 31.12.2003 a favore di n. massimo 73 lavoratori. - La Societa' TEPA avanzera' richiesta di proroga ai sensi dell'art.41 della legge 289/2002, a decorrere dall'1.1.2003 fino al 31.12 2003 per numero massimo 37 lavoratori. Con la presente intesa le parti si danno atto di avere esperito la consultazione sindacale ai sensi delle vigenti disposizioni di legge per la richiesta della CIGS della Societa' SELENE e della Societa' TEPA. Il Sottosegretario al Lavoro On. Pasquale Viespoli ritiene che le situazioni sopra rappresentate entrino nella previsione normativa di cui all'art.41 della legge 289/2002 (legge finanziaria 2003). Letto, confermato e sottoscritto. (firme illeggibili) VERBALE DI INTESA In data 30 Maggio 2003 presso il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, alla presenza del Sottosegretario al Lavoro On/le. Pasquale Viespoli, assistito dalla Dott/sa. Giovanna Rovello, si e' tenuta una riunione alla quale hanno partecipato: Ing. Giancarlo Barbieri Amministratore unico della Smin Impianti assistito dal Dott. Giarratano Tullio per l'Assindutria di Caltanissetta, i signori Canni Rocco Emanuele Scicolone per la FIOM-CGIL di Caltanissetta, Balistreri Angelino Licata Salvatore per la FIM-CISL di Caltanissetta, Scribano Giorgio per la UILM-UIL di Caltanissetta, Tilaro Francesco per la UGL di Gela, per l'esame della situazione dei dipendenti Smim Impianti. S.p.a PREMESSO CHE - La societa' Smin Impianti s.p.a, in conseguenza della crisi aziendale derivante dalla razionalizzazione del petrolchimico di Gela ha avuto riconosciuto l'intervento della CIGS a favore dei propri dipendenti fino al 30/04/2003; - Perdurando lo stato di crisi la Smim, in data 11 Aprile 2003, ha avviato una procedura di Mobilita' che successivamente e' stata revocata con accordo presso la Prefettura di Caltanissetta del 16 Maggio 2003; - Tuttavia la Smim e' risultata aggiudicataria del contratto aperto di manutenzione meccanica presso la Raffineria di Gela che verosimilmente potra' consentire il rientro graduale dei lavoratori entro il Gennaio 2004; QUANTO SOPRA PREMESSO E CONSIDERATO CHE Ai sensi dell'Art. 41 della legge 289/2002 (Legge Finanziaria 2003) il Ministero del Lavoro e delle Politiche puo' concedere la proroga del trattamento di CIGS fino al 31 Dicembre 2003, in deroga alla normativa vigente in materia, LE PARTI CONCORDANO: 1) La Smin fara' richiesta di proroga di CIGS a decorrere dal 1 Maggio 2003 fino al 31 Dicembre 2003 per un numero massimo di 83 lavoratori. 2) Per la gestione del presente accordo le parti confermano i contenuti dell'accordo del 20 Giugno 2002. Il Sottosegretario al Lavoro On/le. Pasquale Viespoli ritiene che la situazione sopra rappresentata rientri nella previsione normativa di cui all'Art, 41 della Legge 289/2002 (Legge Finanziaria 2003) VERBALE DI ACCORDO Il giorno 5 giugno 2003, al Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, alla presenza del Sottosegretario al Lavoro On. Pasquale VIESPOLI, assistito dal Dr. Giuseppe Mastropietro, si e' tenuta una riunione alla quale hanno partecipato: - la LARES TECNO S.P.A. assistita dall'Unione Provinciale degli Industriali de L'Aquila; E - le OO.SS. FIM - CISL, FIOM - CGIL, UILM - UIL territoriali, in rappresentanza anche delle RSU di Azienda PREMESSO - che, al fine di individuare positive soluzioni ai gravi problemi del Polo Produttivo dell'Industria Elettronica dell'Aquila, sono state tenute, presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri numerosi incontri, a partire dalla riunione del 30 luglio 2002, a conclusione della quale fu sottoscritto un Protocollo di Intesa tra tutte le Parti interessate; - che tale Intesa ha definito la cornice entro cui si sono svolte le attivita' tese a risolvere i gravosi problemi industriali e sociali dell'area attraverso successivi incontri e con un impegno diretto della Presidenza del Consiglio dei Ministri; - che, in data 29 maggio 2003, alla Presidenza del Consiglio dei Ministri e' stata tenuta una riunione, nel corso del quale e' stata effettuata una verifica della situazione della LARES TECNO Spa; - che da tale verifica e' emersa la collocazione in liquidazione volontaria della Societa' per consentire l'adozione delle misure piu' idonee a salvaguardare l'occupazione e tutelare il patrimonio dell'azienda; - che, in quella, sede, il Liquidatore della LARES TECNO Spa ha dichiarato che sono in corso trattative con operatori del settore finalizzate all'obiettivo della locazione o cessione dell'Azienda; - che il Governo ha ribadito il proprio impegno al fine di rendere possibile il rilancio produttivo ed occupazionale dell'intero polo, nel cui ambito e' inserita la LARES TECNO Spa; - che, ai sensi dell'articolo 41 della legge 289/2002 (legge finanziaria 2003), il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali puo' concedere la proroga. dell'intervento straordinario di integrazione salariale, fino al 31/12/2003, in deroga alla normativa vigente in materia, allo scopo di facilitare il completamento di programmi finalizzati alla gestione di crisi occupazionali, ovvero miranti al reimpiego dei lavoratori coinvolti in detti programmi; TUTTO QUANTO SOPRA PREMESSO E' STATO CONCORDATO QUANTO SEGUE La LARES TECNO Spa avanzera' richiesta di nuova concessione della CIGS ai sensi dell'articolo 41 della legge 289/2002 (legge finanziaria 2003) a decorrere dall'8 giugno 2003 e fino al 31 dicembre 2003, a favore di tutti i lavoratori (213 unita). Con la presente intesa le Parti si sono date atto di aver esperito la procedura di consultazione sindacale ai fini dell'intervento dell'integrazione salariale straordinaria, previsto dall'articolo 41 della legge 289/2002 Il Sottosegretario al Lavoro On.le Pasquale Viespoli ha ritenuto che la situazione sopra rappresentata, relativa alla LARES TECNO Spa de L'Aquila,rientri nella previsione normativa di cui al gia citato articolo 41 della Legge n.289/2002 (legge finanziaria 2003). Letto, confermato e sottoscritto. (firme illeggibili) VERBALE DI ACCORDO Il giorno 25 giugno 2003, presso il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, alla presenza del Sottosegretario al Lavoro On. Pasquale Viespoli, assistito dalla dott.sa Giovanna Rovello si e' tenuta una riunione alla quale hanno partecipato: - La Cantiere Navale Giuseppe Orlando S.c.r.L., rappresentata dal sig. Giampietro Federici; - La Cantiere Navale Luigi Orlando S.c.r.L., rappresentata dal sig. Franco Manetti; - La Cantiere Navale Paolo Orlando S.c.r.L., rappresentata dal sig. Riccardo Gambini; - La Cantiere Navale Rosolino Orlando S.c.r.L., rappresentata dal sig. Nello Gennari; - La Cantiere Navale Salvatore Orlando S.c.r.L., rappresentata dal sig. Fabrizio Zucchi; - Le OO.SS. CGIL -CISL -UIL di Livorno rappresentate dai sigg. David Romagnani, Miliano Balzini e Gianni Baiocco; - Le OO.SS. di Categoria FIM - FIOM - UILM rappresentate dai sigg. Sergio Fondi e Maurizio Strazzullo; - Una rappresentanza della R.S.U. Aziendale. PREMESSO CHE Le Cooperative: Cantiere Navale Giuseppe Orlando, Cantiere Navale Luigi Orlando, Cantiere Navale Paolo Orlando, Cantiere Navale Rosolino Orlando e Cantiere Navale Salvatore Orlando,, usufruiscono per i propri dipendenti e soci lavoratori del trattamento di C.I.G.S. per crisi, che scadra' il 28 luglio 2003. Le suddette Cooperative intendono cessare le attivita' nell'arco dei prossimi mesi. E' prevista la realizzazione di un consistente progetto di riconversione industriale delle attivita' cantieristiche svolte dalle Cooperative sopracitate, presentato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri nel corso di varie riunioni. Stante l'importanza del progetto per la citta' di Livorno, saranno trattate presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri le problematiche conseguenti fra cui quella occupazionale. E' prevista altresi' la riassunzione dei dipendenti e soci lavoratori delle Cooperative da parte della Soc. Azimut, di costituende Cooperative ed altre aziende. QUANTO SOPRA PREMESSO E CONSIDERATO CHE Ai sensi dell'art. 41 della legge 289/2002 (legge finanziaria 2003) il Ministero del Lavoro puo' concedere la proroga del trattamento di Integrazione Salariale fino al 31 dicembre 2003, in deroga alla normativa vigente in materia, allo scopo di facilitare il completamento dei programmi finallizzati alla gestione di crisi occupazionali ovvero miranti al reimpiego dei lavoratori coinvolti in detti programmi. In previsione dei posti di lavoro, al fine di non disperdere manodopera altamente qualificata, e' necessario prorogare il trattamento di C.I.G.S. dei dipendenti e soci lavoratori delle Cooperative, a decorrere dalla scadenza del trattamento stesso fino al 31 dicembre 2003. Pertanto le Cooperative sopraelencate presenteranno, al Ministero del Lavoro, le relative istanze di proroga allegando l'elenco dei lavoratori interessati. Il Sottosegretario al Lavoro On. Pasquale Viespoli ritiene che la situazione sopra rappresentata rientri nella previsione normativa di cui all'art. 41 della legge 289/2002 (legge finanziaria 2003). Letto Approvato e Sottoscritto (firme illeggibili) VERBALE DI ACCORDO Il giorno 26 giugno 2003, presso il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, alla presenza del Sottosegretario al Lavoro On. le Pasquale Viespoli, assistito dal Dr. Antonio Leggio e dalla Dott.ssa Francesca Cirelli della Div. IX - Direzione Generale della tutela delle condizioni di lavoro, si e' tenuta una riunione TRA * S.I.P.I. Saline Ioniche Progetto Integrato Societa' consortile a r.l. con sede legale a Milano ed unita' operativa a Saline Ioniche (Reggio Calabria), rappresentata dal Rag Giovanni Battista Mondini e dal Dr. Luigi Orlandini ed assistita dail'Avv.to Michele Priolo e dall'ing. Giovanni Vita dell'Associazione degli Industriali della Provincia di Reggio Calabria E * Le OO.SS. FEMCA CISL nazionale rappresentata da Primo Antonimi e FILCEA CGIL e FEMCA CISL territoriale rappresentate dai Sigg ri Alfredo Curcio, Pasquale Sierra unitamente alla R.S.U. Domenico Lazzaro PREMESSO 1. che la Soc. S.I.P.I. Srl ha beneficiato del trattamento di integrazione salariale straordinaria per crisi aziendale per 15 dipendenti nel periodo 1 ° luglio 2002 - 30 giugno 2003 autorizzato con Decreto Ministeriale n. 32246 del 1 ° aprile 2003; 2. che, nel corso della riunione odierna, e' emerso che il progetto integrato costituente l'oggetto sociale dell'impresa, prevede, in una prima fase di attuazione, la produzione dell'energia elettrica, l'impianto di trattamento acque reflue e lo sviluppo dell'itticoltura utilizzando lo specchio acqueo antistante e, successivamente, in una seconda fase, l'aumento della produzione energetica da 40 a 200 MW; 3. l'attuazione del progetto richiede ulteriori tempi, sia per l'impedimento oggettivo dell'insabbiamento dell'antistante porto (che dovra' essere dragato a cura del Genio Civile Opere Marittime), sia per i tempi tecnici di realizzazione di uno svincolo ferroviario, che sara' concesso a titolo gratuito da I.F.S. - Infrastrutture Ferrovie dello Stato; 4. entro la fine del 2003 si prevede, in virtu' della concessione dello svincolo ferroviario, l'avvio della produzione di energia elettrica per 40 MW, dei trattamento delle acque reflue e dello sviluppo dell'itticoltura, con conseguente graduale riassorbimento del personale attualmente in cigs; 5. che ai sensi dell'articolo 41 della legge 289/2002 (legge finanziaria 2003), il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali puo' concedere la proroga del trattamento di integrazione salariale fino al 31.12.2003, in deroga alla normativa vigente in materia, allo scopo di facilitare il completamento di programmi sopra citati, miranti al reimpiego dei lavoratori coinvolti in detti programmi. SI CONVIENE QUANTO SEGUE: S.I.P.I.- Societa' consortile a r.l. richiedera' la concessione del trattamento di cassa integrazione straordinaria ai sensi dell'articolo 41 della legge 289/2002 (legge finanziaria 2003) a decorrere dal 1 luglio 2003 e fino al 31 dicembre 2003 a favore di 14 dipendenti, il cui trattamento di integrazione salariale scadra' il 30 giugno 2003. Con la presente intesa la Parti si sono date atto di aver esperito la procedura di consultazione sindacale ai fini del trattamento di integrazione salariale, previsto dall'art. 41 della legge 289/2002. Il Sottosegretario al Lavoro On.le Pasquale Viespoli ha ritenuto che la situazione rappresentata relativa alla S.I.P.I. Societa' consortile a r.l. di Reggio Calabria, rientri nella previsione normativa di cui al gia' citato articolo 41 della legge 289/2002 (legge finanziaria 2003). Letto, confermato e sottoscritto (firme illeggibili) |
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