Gazzetta n. 279 del 1 dicembre 2003 (vai al sommario)
MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI
DECRETO 13 novembre 2003
Proroga dei termini stabiliti dal decreto ministeriale 30 luglio 2003, concernente disposizioni per il versamento del prelievo supplementare, dovuto e non versato per i periodi dal 1995/1996 al 2001/2002 di cui all'art. 10, comma 34, della legge n. 119/2003.

IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI
Visto il regolamento (CEE) n. 3950/92 del Consiglio del 28 dicembre 1992, che istituisce un prelievo supplementare nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari;
Visto il regolamento (CEE) n. 1392/2001 della Commissione del 9 luglio 2001, recante modalita' d'applicazione del regolamento (CEE) n. 3950/92 del Consiglio che istituisce un prelievo supplementare nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari;
Visto il decreto-legge 28 marzo 2003, n. 49, concernente «Riforma della normativa in tema di applicazione del prelievo supplementare nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari», convertito, con modificazioni, dalla legge 30 maggio 2003, n. 119;
Visto l'art. 10, commi dal 34 al 40, della legge 30 maggio 2003, n. 119, in base ai quali e' previsto il versamento del prelievo supplementare non versato per i periodi dal 1995/1996 al 2001/2002, in forma rateale senza interessi, per un periodo massimo di trenta anni;
Visto, in particolare, l'art. 10, comma 36, della legge 30 maggio 2003, n. 119, secondo cui i produttori possono aderire al versamento rateale del prelievo supplementare se rinunciano ad ogni azione giudiziaria eventualmente proposta pendente innanzi agli organi giurisdizionali amministrativi ed ordinari;
Vista la decisione del 16 luglio 2003, del Consiglio delle Comunita' europee, che accorda allo Stato italiano, la possibilita' per i produttori di versare il prelievo supplementare dovuto e non versato per i periodi dal 1995/1996 al 2001/2002, in forma rateale in quattordici anni senza interessi a partire dal 1° gennaio 2004;
Visto il decreto 30 luglio 2003, recante disposizioni per il versamento del prelievo supplementare, dovuto e non versato, per i periodi dal 1995/1996 al 2001/2002 di cui all'art. 10, comma 34, della legge n. 119/2003;
Considerato che la complessita' delle procedure necessarie per l'atto di rinuncia al contenzioso in essere non consente di rispettare il termine del 15 novembre 2003, fissato all'articolo unico, comma 3 del decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali 30 luglio 2003;
Ritenuta, pertanto, la necessita' di rendere congruo il predetto termine al fine di consentire ai produttori interessati di aderire alla rateizzazione e, quindi, di porsi in regola con il versamento del prelievo supplementare dovuto per i periodi d'interesse;
Sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato e le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, che si e' espressa nella seduta del 13 novembre 2003;
Adotta
il seguente decreto:
Articolo unico
1. Il termine del 15 novembre 2003, previsto al comma 3, dell'articolo unico, del decreto 30 luglio 2003, e' prorogato al 15 febbraio 2004.
2. Il termine del 31 dicembre 2003, previsto al comma 5, dell'articolo unico, del decreto 30 luglio 2003, e' prorogato al 31 marzo 2004.
3. Il termine del 15 febbraio 2004, previsto al comma 8, dell'articolo unico, del decreto 30 luglio 2003, e' prorogato al 15 maggio 2004.
4. Il termine del 15 marzo 2004, previsto al comma 10, dell'articolo unico, del decreto 30 luglio 2003, e' prorogato al 15 giugno 2004.
Il presente decreto sara' inviato alla Corte dei conti per la registrazione ed entrera' in vigore il giorno successivo a quello della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 13 novembre 2003
Il Ministro: Alemanno Registrato alla Corte dei conti il 25 novembre 2003 Ufficio di controllo atti Ministeri delle attivita' produttive, registro n. 4, foglio n. 201
 
Gazzetta Ufficiale Serie Generale per iPhone