Gazzetta n. 280 del 2 dicembre 2003 (vai al sommario)
MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI
DECRETO 24 ottobre 2003
Differimento del termine di proroga dell'autorizzazione rilasciata all'organismo di controllo denominato «O.C.P.A. - Organismo consortile per il controllo sui formaggi sardi a D.O.P.» ad effettuare i controlli sulla denominazione di origine protetta «Pecorino Sardo».

IL DIRETTORE GENERALE
per la qualita' dei prodotti agroalimentari
e la tutela del consumatore
Visti i decreti 16 luglio 2002, 20 novembre 2002, 26 febbraio 2003 e 10 giugno 2003, con i quali la validita' dell'autorizzazione triennale rilasciata all'organismo di controllo denominato «O.C.P.A. - Organismo consortile per il controllo sui formaggi sardi a D.O.P.», con decreto del 27 luglio 1999, e' stata prorogata fino al 3 novembre 2003;
Considerato che il predetto organismo di controllo non ha ancora adeguato in modo puntuale il piano dei controlli predisposto per la denominazione di origine protetta «Pecorino Sardo» allo schema tipo di controllo, trasmessogli con nota ministeriale del 23 aprile 2002, protocollo n. 62118;
Considerata la necessita' di garantire la continuita' del controllo concernente la denominazione di origine protetta «Pecorino Sardo»;
Ritenuto di dover differire il termine di proroga dell'autorizzazione di un ulteriore periodo di centoventi giorni a decorrere dalla data di scadenza della succitata proroga, alle medesime condizioni stabilite nella autorizzazione concessa con decreto 27 luglio 1999;
Decreta:
Art. 1.
L'autorizzazione rilasciata all'organismo privato di controllo «O.C.P.A. - Organismo consortile per il controllo sui formaggi sardi a D.O.P.», con sede in Olmedo (Sassari), Localita' Bonassi, con decreto 27 luglio 1999, ad effettuare i controlli sulla denominazione di origine protetta «Pecorino Sardo» registrata con il regolamento della commissione CE n. 1263/96 del 1° luglio 1996, gia' prorogata con decreti 16 luglio 2002, 20 novembre 2002, 26 febbraio 2003 e 10 giugno 2003, e' ulteriormente prorogata di centoventi giorni a far data dal 3 novembre 2003.
 
Art. 2.
Nell'ambito del periodo di validita' della proroga di cui all'articolo precedente l'organismo di controllo e' obbligato al rispetto delle prescrizioni impartite con il predetto decreto 27 luglio 1999.
Il presente decreto e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 24 ottobre 2003
Il direttore generale: Abate
 
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