IL COMMISSARIO GOVERNATIVO Vista l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 2409 del 28 giugno 1995, con la quale il presidente della regione e' stato nominato, ai sensi dell'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225, commissario governativo per l'emergenza idrica in Sardegna; Vista l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 2424 del 24 febbraio 1996, con la quale sono state apportate modifiche ed integrazioni alla predetta ordinanza n. 2409 del 28 giugno 1995; Vista l'ordinanza del Ministro dell'interno, delegato per la protezione civile n. 3196 del 12 aprile 2002, articoli 13 e 14; Vista l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3243 del 29 settembre 2002 con la quale sono stati conferiti ulteriori poteri al commissario governativo; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 13 dicembre 2001 con il quale e' stato prorogato lo stato di emergenza idrica in Sardegna fino alla data del 31 dicembre 2003; Viste le ordinanze n. 25 del 31 dicembre 1995, n. 42 del 20 maggio 1996, n. 52 del 9 agosto 1996, n. 111 del 17 novembre 1998 e n. 128 del 28 dicembre 1998 e n. 148 del 16 luglio 1999, n. 152 del 26 luglio 1999, n. 171 dell'11 novembre 1999, n. 255 del 23 ottobre 2001, n. 268 del 24 ottobre 2001, n. 296 del 19 giugno 2002, n. 299 del 27 giugno 2002, n. 304 dell'11 luglio 2002, n. 305 dell'11 luglio 2002, n. 307 del 15 luglio 2002, n. 337 del 31 dicembre 2002 e n. 346 del 20 marzo 2003 con le quali sono stati individuati gli interventi commissariali per il superamento dell'emergenza idrica in Sardegna; Atteso che tra gli interventi previsti per il superamento dell'emergenza idrica, l'ordinanza n. 337 del 31 dicembre 2002, prevede, nell'ambito della linea di intervento n. 4 - Interventi emergenziali urgenti, il seguente intervento «Attivazione degli impianti di sollevamento al fine del recupero di risorse idriche diversamente destinate allo scarico esterno di bacini idrografici»; Atteso che in data 21 dicembre 2002, tra il commissario governativo per l'emergenza idrica in Sardegna, la regione autonoma della Sardegna, la provincia di Oristano, l'Ente autonomo del Flumendosa ed il Consorzio di bonifica dell'Oristanese e' stato siglato un protocollo di intesa avente per oggetto «Lavori per la realizzazione dell'interconnessione sistemi idrici Tirso e Flumendosa-Campidano e migliore utilizzazione dei bacini vallivi Tirso-Fluminimannu di Pabillonis Mogoro» che prevede, tra l'altro, l'attivazione, a cura del Consorzio di bonifica dell'Oristanese, del sollevamento delle acque dal Flumineddu alla confluenza Tirso-Flumineddu, alla Traversa di Pranu Antoni, risorse altrimenti destinate per fenomeni di sfioramento allo scarico esterno del bacino, da mettere a disposizione annualmente per gli usi civili della Sardegna meridionale in un volume medio annuo stimato in 15-20 milioni di mc; Atteso che il Consorzio di bonifica dell'Oristanese, in attuazione di quanto previsto nel sopraccitato protocollo di intesa, ha provveduto all'attivazione dell'impianto di sollevamento ed all'accumulo di risorsa idrica per un volume di 20 milioni di mc sostenendone i costi; Atteso che, fermo restando il trasferimento annuo al sistema idrico della Sardegna meridionale del predetto volume medio di 15-20 milioni di mc di risorsa idrica, che sara' reso operativo con le modalita' indicate nel predetto protocollo d'intesa, necessita che il volume di risorsa idrica gia' invasato dal Consorzio di bonifica dell'Oristanese, pari a 20 milioni di mc, in ragione delle ricorrenti situazioni di estrema emergenza idrica della Sardegna meridionale, venga conservato comunque per un periodo non inferiore a dieci anni (periodo stimato per la completa realizzazione e messa in esercizio di tutti gli interventi infrastrutturali previsti per il definitivo superamento dell'emergenza idrica in Sardegna, ivi compresa l'interconnessione dei bacini della Sardegna settentrionale con quelli della Sardegna meridionale che sono stati individuati) quale risorsa strategica per uso idro-potabile e quale strumento di intervento di protezione civile, rimborsando al Consorzio stesso le spese gia' sostenute per l'accumulo ed assicurando sin d'ora, in virtu' dei poteri commissariali in atto, le condizioni per disporre all'occorrenza, a carico del Consorzio medesimo, nell'arco del decennio, l'immediato trasferimento parziale o totale della risorsa stessa; Atteso che il Consorzio di bonifica dell'Oristanese, con nota protocollo gen. n. 10876 del 22 ottobre 2003, ha fatto presente che l'attivazione dell'impianto di sollevamento ha consentito il recupero di un volume di acqua pari a 20 milioni di mc ed ha manifestato la disponibilita', su vincolo commissariale, ai costi attuali di accumulo e di trasferimento purche' corrisposti al momento dell'imposizione del vincolo stesso, a conservare il predetto volume netto nella diga di Cantoniera, quale riserva strategica per gli utilizzi idro-potabili a favore della Sardegna meridionale, per un periodo di 10 anni entro i quali tale volume, su richiesta del commissario governativo o della regione autonoma della Sardegna, dovra' essere immediatamente trasferito parzialmente o totalmente per gli usi predetti; Atteso che il Consorzio di bonifica dell'Oristanese ha valutato in Euro 1.859.084,16 gli oneri complessivi gia' sostenuti e da sostenersi ove fosse disposto il trasferimento del predetto volume di risorsa idrica entro il corrente anno, conseguenti all'accumulo, alla conservazione, al trasferimento ed alla consegna come di seguito indicato: attivazione dell'impianto di sollevamento a valle della diga Cantoniera per l'accumulo del suddetto volume di 20 milioni di mc nell'invaso della diga Cantoniera, delle acque del Flumineddu, alla confluenza Tirso-Flumineddu - Traversa di Pranu Antoni; mantenimento di tale volume di 20 milioni di mc, al netto dell'evaporazione, nella diga Cantoniera per la durata di dieci anni; trasferimento dalla diga Cantoniera, mediante il canale adduttore sinistra Tirso sino al vascone di Marrubiu, punto dal quale e' consentito il trasferimento mediante la linea di adduzione principale dell'interconnessione dei sistemi idrici Tirso-Flumendosa-Campidano, di un volume d'acqua adeguato per la consegna, in tale punto di arrivo e di misurazione dell'acqua fornita, di un volume d'acqua di 20 milioni di mc al netto di qualsiasi perdita sia nel trasporto in alveo che lungo il canale adduttore sinistra Tirso; Atteso che il Consorzio di bonifica dell'Oristanese ha assicurato l'impegno di trasferire, nell'arco di dieci anni, il predetto volume d'acqua di 20 milioni di mc, dietro corresponsione dell'importo sopra indicato al momento dell'imposizione del vincolo commissariale di riserva strategica del volume stesso e di obbligo di trasferimento nell'arco del decennio, senza alcun ulteriore onere per la competente autorita' che entro tale periodo di tempo disporra' il traferimento; Ordina: Art. 1. 1. Il Consorzio di bonifica dell'Oristanese e' incaricato, con effetto immediato, ai sensi e per gli effetti di cui all'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 2409 del 28 giugno 1995, art. 5, comma 1, secondo periodo, dell'accumulo e mantenimento, per dieci anni dalla data della presente ordinanza, e trasferimento al sistema idrico della Sardegna meridionale, di una riserva strategica di risorsa idrica di 20 milioni di mc nell'invaso di Cantoniera, quale volume di soccorso per le estreme urgenze idro-potabili della Sardegna meridionale. 2. La suddetta riserva strategica dovra' essere garantita dal Consorzio di bonifica dell'Oristanese per un periodo di dieci anni, decorrenti dalla data della presente ordinanza, entro i quali ne potra' essere parzialmente o totalmente disposto il trasferimento, da parte del commissario governativo o da parte del competente organo della regione autonoma della Sardegna verso la Sardegna meridionale. 3. Ove alla scadenza di tale termine non sia intervenuta la disposizione di trasferimento o di proroga del termine stesso, le autorita' a tale data competenti dovranno comunque disporre l'utilizzazione del predetto volume di risorsa idrica, disciplinando i conseguenti rapporti finanziari con i destinatari della risorsa stessa per il riversamento alla regione autonoma della Sardegna, a titolo di rimborso all'amministrazione pubblica, dei costi sostenuti in applicazione della presente ordinanza. 4. La suddetta riserva strategica verra' trasferita e consegnata nel volume di 20 milioni di mc, al netto dell'evaporazione e di qualsiasi perdita sia nel trasporto in alveo che lungo il canale adduttore sinistra Tirso, nel vascone di Marrubiu. La misurazione del volume di 20 milioni di mc avverra' nella stazione di sollevamento di Marrubiu sulla condotta di mandata verso la linea di adduzione principale dell'interconnessione dei sistemi idrici Tirso-Flumedosa Campidano verso la Sardegna meridionale. 5. In conseguenza delle consegne parziali o totali, nell'arco del decennio decorrente dalla data della presente ordinanza, del predetto volume di risorsa idrica di 20 milioni di mc nessun ulteriore onere potra' essere posto a carico, da parte del Consorzio di bonifica dell'Oristanese, del commissario governativo o della regione autonoma della Sardegna, ne' a carico dei destinatari della risorsa trasferita che vedranno regolati i rapporti finanziari relativi al rimborso, a chi di competenza, dei costi della risorsa idrica loro destinata con specifico provvedimento che sara' adottato dalle predette autorita'. 6. Al Consorzio di bonifica dell'Oristanese e' riconosciuto, a fronte di tutti gli oneri presenti e futuri connessi all'accumulo, al mantenimento ed al trasferimento della suddetta riserva strategica di 20 milioni di mc, l'importo di Euro 1.859.084,16. 7. In dipendenza della presente ordinanza, con successivo atto di determinazione, verra' messa a disposizione ed impegnata nella contabilita' di Tesoreria provinciale dello Stato in Cagliari, n. 1690/3, ed intestata a «Presidente della regione della Sardegna - Emergenza idrica» la somma di Euro 1.859.084,16. 8. La suddetta somma verra' corrisposta al Consorzio di bonifica dell'Oristanese previa sottoscrizione, da parte del legale rappresentante, di specifico atto d'impegno all'assunzione ed all'ottemperanza degli obblighi di cui alla presente ordinanza. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e far osservare la presente ordinanza. La presente ordinanza sara' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, ai sensi dell'art. 5, comma 6 della legge 24 febbraio 1992, n. 225, e nel bollettino ufficiale della regione Sardegna, parte II. Cagliari, 5 novembre 2003 Il commissario governativo: Masala |