Gazzetta n. 280 del 2 dicembre 2003 (vai al sommario) |
MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI |
DECRETO 6 novembre 2003 |
Protezione transitoria accordata a livello nazionale alla denominazione «Abbacchio Romano» per la quale e' stata inviata istanza alla Commissione europea per la registrazione come indicazione geografica protetta. |
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IL DIRETTORE GENERALE per la qualita' dei prodotti agroalimentari e la tutela del consumatore Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ed in particolare l'art. 16, lettera d); Visto il regolamento CEE n. 2081/92 del Consiglio del 14 luglio 1992, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine dei prodotti agricoli ed alimentari; Visto il regolamento CE n. 535/97 del Consiglio del 17 marzo 1997 che modifica il regolamento CEE n. 2081/92 sopra indicato ed in particolare l'art. 1, paragrafo 2, nella parte in cui integrando l'art. 5 del predetto regolamento, consente allo Stato membro di accordare, a titolo transitorio, protezione a livello nazionale della denominazione trasmessa per la registrazione e, se del caso, un periodo di adeguamento, anche esso a livello transitorio; Vista la domanda presentata dal comitato promotore delle denominazioni di origine protetta «Caseus Romae», «Ricotta Romana», «Caciotta Romana» e della indicazione geografica protetta «Abbacchio Romano», con sede in Roma, via Raffaele Piria n. 6, intesa ad ottenere la registrazione della denominazione «Abbacchio Romano», ai sensi dell'art. 5 del citato regolamento n. 2081/92; Vista la nota protocollo n. 62574 dell'8 maggio 2003 con la quale il Ministero delle politiche agricole e forestali ritenendo che la predetta domanda soddisfi i requisiti indicati dal regolamento comunitario, ha trasmesso all'organismo comunitario competente la predetta domanda di registrazione, unitamente alla documentazione pervenuta a sostegno della stessa; Vista l'istanza con la quale il comitato promotore delle denominazioni di origine protetta «Caseus Romae», «Ricotta Romana», «Caciotta Romana» e della indicazione geografica protetta «Abbacchio Romano», ha chiesto la protezione a titolo transitorio della stessa, ai sensi dell'art. 5 del predetto regolamento CEE n. 2081/92 come integrato all'art. 1, paragrafo 2 del regolamento CE n. 535/97 sopra richiamato, espressamente esonerando lo Stato italiano, e per esso il Ministero delle politiche agricole e forestali, da qualunque responsabilita', presente e futura, conseguente all'eventuale accoglimento della citata istanza della indicazione geografica protetta, ricadendo la stessa esclusivamente sui soggetti interessati che della protezione a titolo provvisorio faranno uso; Considerato che la protezione di cui sopra ha efficacia solo a livello nazionale, ai sensi dell'art. 1, paragrafo 2 del citato regolamento CE n. 535/97 del Consiglio; Ritenuto di dover assicurare certezza alle situazioni giuridiche degli interessati all'utilizzazione della denominazione «Abbacchio Romano», in attesa che l'organismo comunitario decida sulla domanda di riconoscimento della indicazione geografica protetta; Ritenuto di dover emanare un provvedimento nella forma di decreto che, in accoglimento della domanda avanzata del comitato promotore delle denominazioni di origine protetta «Caseus Romae», «Ricotta Romana», «Caciotta Romana» e della indicazione geografica protetta «Abbacchio Romano», assicuri la protezione a titolo transitorio e a livello nazionale della denominazione «Abbacchio Romano», secondo il disciplinare di produzione allegato alla nota n. 62574 dell'8 maggio 2003, sopra citata; Decreta: Art. 1. E' accordata la protezione a titolo transitorio a livello nazionale, ai sensi dell'art. 5, paragrafo 5 del regolamento CEE n. 2081/92 del Consiglio del 14 luglio 1992, come integrato dall'art. 1, paragrafo 2 del regolamento CE n. 535/97 del Consiglio del 17 marzo 1997, alla denominazione «Abbacchio Romano». |
| Art. 2. La denominazione «Abbacchio Romano» e' riservata al prodotto ottenuto in conformita' al disciplinare di produzione allegato al presente decreto. |
| Art. 3. La responsabilita', presente e futura, conseguente alla eventuale mancata registrazione comunitaria della denominazione «Abbacchio Romano», come indicazione geografica protetta ricade sui soggetti che si avvalgono della protezione a titolo transitorio di cui all'art. 1. |
| Art. 4. La protezione transitoria di cui all'art. 1 cessera' di esistere a decorrere dalla data in cui sara' adottata una decisione sulla domanda stessa da parte dell'organismo comunitario. Il presente decreto e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 6 novembre 2003 Il direttore generale: Abate |
| Allegato DISCIPLINARE DI PRODUZIONE «ABBACCHIO ROMANO» I.G.P. Art. 1. Denominazione L'indicazione geografica protetta (IGP) «Abbacchio Romano» e' riservata esclusivamente agli agnelli nati, allevati e macellati nel territorio di cui all'art. 3, che siano in regola con le norme dettate dal presente disciplinare di produzione e identificazione. Art. 2. Descrizione del prodotto All'atto dell'immissione al consumo la carne di «Abbacchio Romano» presenta le seguenti caratteristiche: colore: rosa chiaro e grasso di copertura bianco; tessitura: fine; consistenza: compatta, leggermente infiltrata di grasso. Art. 3. Delimitazione dell'area di produzione La nascita, l'allevamento degli agnelli da latte e le operazioni di macellazione dello «Abbacchio Romano» devono avvenire nel solo territorio della regione Lazio, come meglio individuato dalla cartografia allegata. Art. 4. Elementi comprovanti che il prodotto e' originario della zona geografica di cui all'art. 3 Gli elementi che comprovano l'origine del prodotto sono costituiti da: 1. Riferimenti storici, che risalgono a tempi antichissimi: a Campo Vaccino fin dal 300 si teneva il mercato degli abbacchi, degli agnelli, dei castrati e delle pecore; nei regesti farfensi del secolo X troviamo le norme che regolavano gli stazzi ed i ricoveri per gli ovini; i Papi, dopo la caduta dell'Impero Romano, vietarono alle pecore di pascolare in tutta la Campagna Romana, prima di Sant'Angelo di settembre (29 settembre) ed imposero l'uscita da tutto il territorio, a Sant'Angelo di maggio (3 maggio), quindi il bestiame si rimetteva in movimento per raggiungere i freschi pascoli degli Appennini e sfuggire alla calura estiva; nel 17 ottobre 1768 fu emanato un editto firmato dal Cardinale Carlo Rezzonico, per regolare la vendita degli abbacchi; Padre Zappata nel suo saggio sull'abbacchio, tratto dal volume «Roma che se va» del 1885, descrive le lotte ingaggiate nei secoli precedenti, tra mercanti di campagna che intendevano abbacchiare (uccidere gli abbacchi) ed il governo pontificio che intendeva quanto meno frenare o addirittura proibire l'iniziativa dal mese di settembre fino alla settimana di passione; la Repubblica romana nel 1798 sanci' la liberta' di abbacchiare; Trinchieri in «Vita di pastori nella Campagna Romana» anno 1953, scrive che «per un gregge di 4000 pecore occorre una estensione di pascolo di circa 430 rubbia nel periodo invernale, mentre in quello primaverile (dal 16 marzo al 24 giugno) sono sufficienti 400 rubbia». 2. Riferimenti culturali: Ercole Metalli, nel suo libro «Usi e costumi della campagna romana», anno 1903, mette in risalto, nel descrivere la masseria, che e' «il Buttero, a trasportare a Roma abbacchi»; dalla raccolta di usi e di consuetudini vigenti nella provincia di Roma della CCIAA dell'anno 1951, al capitolo X, si mettono in evidenza i modi, le forme di contrattazione, di compra-vendita degli abbacchi; nel catalogo-mostra «I nostri 100 anni» documenti fotografici dell'agro romano, troviamo numerose fotografie sulla pastorizia; una in particolare riporta «l'abbacchiara», mezzo utilizzato per il trasporto degli abbacchi morti. 3. Riferimenti statistici: nel 1598 furono consumati a Roma 73.000 agnelli; nel 1629 furono consumati a Roma 165.797 agnelli su di una popolazione che contava 115.000 anime; Nicola Maria Nicolaj, nella sua stima, dal titolo «Memorie, leggi ed osservazioni sulle campagne e sull'Annona di Roma», Roma 1803, volume III, cap. «Scandaglio della spesa e fruttato di un anno d'una massaria di pecore bianche vissane composta di capi num. 2.500 ... presi i ragguagli sopra diverse massarie dell'Agro Romano ... spese ... introito: rimangano num. 1540 agnelli da vendersi al macello, quali possono valutarsi sc. 1.80 uno per l'altro, che in tutto scudi 2772»; nel documento «Comune di Roma Ripartizione III - Tributi e imposte di consumo - servizio delle imposte di consumo» anno 1958-1959, riferito all'Azienda Castel di Guido, e' riportato il numero massimo di abbacchi da macellare: 1100; la CCIAA dell'Aquila (1968) nel lavoro «Problemi attuali dell'allevamento ovino in Italia» mette in risalto dati statistici del patrimonio ovino laziale dal 1918 al 1963; l'Istat con «Indagine nazionale su alcuni aspetti degli allevamenti e delle produzioni ovine», decreto ministeriale del MiPAF 16 dicembre 1971, mette in luce la consistenza e la distribuzione delle razze nel Lazio nel 1971. 4. Riferimenti sociali ed economici, quali la presenza di produttori che da anni effettuano questo tipo di produzione: la tenuta di Castel di Guido: da una comunicazione tra il direttore dell'azienda e la sede centrale del Pio Istituto viene riportato che nel mese di ottobre del 1969 l'azienda ha consegnato alle dispense ospedaliere 4209 abbacchi, 16 animelle; la tenuta di Castel di Guido: dalla contabilita' di masseria siglata dal Vergaro e dal direttore nel 1958, nel 1960, nel 1965 e nel 1967 si riscontra la produzione e la vendita di abbacchi. 5. Numerose sono le feste campestri, sagre, manifestazioni che si svolgono nei comuni della regione Lazio: dal 1952 si svolge nel comune di Roiate (Roma) la «Sagra dell'Abbacchio Romano»; dal 1978 si svolge nel comune di Fiamignano (Rieti) la «Mostra Rassegna Ovina» con degustazione dei prodotti derivati dal latte di pecora. 6. Riferimenti gastronomici: l'Abbacchio Romano, il giovanissimo agnello lodato da Giovenale con la frase stupenda «... il piu' tenero del gregge, vergine d'erba, piu' di latte ripieno di sangue...» fa parte del repertorio di secondi piatti della cucina tradizionale romana e laziale. L'origine e' comprovata, inoltre, dall'iscrizione degli allevatori, macellatori e porzionatori in appositi elenchi tenuti ed aggiornati dall'organismo di controllo di cui all'art. 7. Art. 5. Metodo di ottenimento del prodotto Materia prima. La materia prima dell'«Abbacchio Romano» e' costituita dalla carne e parti dell'animale di agnelli maschi e femmine appartenenti ai tipi genetici piu' diffusi nell'area geografica di cui all'art. 3: razza sarda e suoi incroci, comisana e suoi incroci, sopravvissana e suoi incroci, massese e suoi incroci, merinizzata italiana e suoi incroci. Gli agnelli vengono macellati tra 28 e 40 giorni di eta' I soggetti dovranno essere identificati, non oltre dieci giorni dalla nascita, mediante apposizione sull'orecchio sinistro d'idonea fascetta o bottone auricolare contenente sul fronte il codice di identificazione dell'allevamento completo di lettere e cifre e, sul retro, il numero progressivo del capo. Gli agnelli sono distinti secondo quanto previsto dai regolamenti comunitari, nella seguente tipologia: agnello «da latte» (sino ai 8 kg di peso morto). Metodo di allevamento. Gli agnelli sono allevati allo stato brado e semibrado. E' consentito, il ricovero in idonee strutture il cui stato igienico-sanitario garantisca il benessere degli animali, con particolare riguardo al buon grado di aerazione, illuminazione naturale e pavimentazione. Gli agnelli devono essere nutriti con latte materno (allattamento naturale). E' consentita l'integrazione pascolativa di alimenti naturali ed essenze spontanee. Le pecore matricine usufruiscono di pascoli naturali, prati-pascolo ed erbai tipici dell'area geografica di produzione di cui all'art. 3. E' ammesso il ricorso all'integrazione con foraggi secchi e con concentrati, escludendo l'utilizzo di sostanze di sintesi e di organismi geneticamente modificati. Gli agnelli e le pecore matricine non devono essere soggetti a forzature alimentari, a stress ambientali e/o sofisticazioni ormonali, finalizzate ad incrementare la produzione. Nel periodo estivo, e' consentita la tradizionale pratica della monticazione. Macellazione. L'attivita' di macellazione, nel rispetto della normativa nazionale e comunitaria, dovra' avvenire entro ventiquattro ore dal conferimento al mattatoio, mediante recisione netta della vena giugulare, a cui segue lo spellamento e la contemporanea recisione delle zampe anteriori e posteriori. La carcassa che ne deriva, dovra' essere liberata dell'apparato intestinale, ivi compresa l'asportazione della cistifellea dal fegato, il quale deve restare integro all'interno della carcassa unitamente alla coratella. Nella fase successiva la carcassa dovra' essere condizionata secondo le tradizionali procedure con il peritoneo aderente alla carcassa. La carcassa di «Abbacchio Romano» deve presentare alla macellazione le seguenti caratteristiche: peso carcassa a freddo, senza pelle, con testa e corata: massimo 8 kg; colore della carne: rosa chiaro (il rilievo va fatto sui muscoli interni della parete addominale); consistenza delle masse muscolari: solida (assenza di sierosita); colore del grasso: bianco; consistenza del grasso: solido (il rilievo va fatto, sulla massa adiposa che sovrasta l'attacco della coda, a temperatura ambiente di 18-20° C); copertura adiposa: moderatamente coperta la superficie esterna della carcassa, non eccessivamente i reni. L'agnello designato dall'indicazione geografica protetta «Abbacchio Romano», puo' essere immesso al consumo intero e/o porzionato secondo i tagli che seguono: intero; mezzena: ricavata mediante il taglio sagittale della carcassa in parti simmetriche; spalla; coscio; costolette; testa e coratella (cuore, polmone e fegato). Art. 6. Elementi che comprovano il legame con l'ambiente Gli elementi che comprovano il legame con l'ambiente sono rappresentati da: 6.1. Fattori naturali: 6.1.1. L'intero territorio della regione Lazio permette, con le proprie caratteristiche pedoclimatiche, quali: rilievi di varia natura (monti calcarei, vulcanici, colline, pianure alluvionali); temperatura media annuale variabile tra 13 -16° C; precipitazioni annuali comprese tra valori minimi di 650 mm lungo la fascia litoranea, di 1.000-1.500 mm nelle pianure interne fino ai 1.800-2.000 mm in corrispondenza del Terminillo e dei Simbruini; di sfruttare le condizione migliori per l'allevamento degli ovini, senza provocare stress all'animale. I fattori naturali consentono alle pecore matricine di utilizzare i prati naturali e prati-pascolo, in modo da conferire particolari qualita' al latte destinato all'alimentazione degli agnelli, e di conseguenza alla carne, determinando un sinergismo eccezionalmente favorevole oltre che per la qualita' anche per l'omogeneita' dei suoi caratteri. 6.2. Fattori umani: e' possibile evidenziare come elemento fondamentale per la caratterizzazione qualitativa del prodotto, la tradizionale pratica della monticazione, effettuata nel periodo estivo. Questa pratica permette all'animale di sfuggire alla calura estiva, e alle pecore matricine di nutrirsi di foraggi freschi. In queste condizioni, le pecore matricine non sottoposte a nessuno stress ambientale e nutrizionale, influenzano positivamente, con il loro latte, la qualita' della carne dell'«Abbacchio Romano». Art. 7. Controlli Il controllo sulla conformita' del prodotto al disciplinare e' svolto, conformemente a quanto stabilito dall'art. 10 del regolamento CEE n. 2081/92. Art. 8. Confezionamento ed etichettatura La carne di «Abbacchio Romano» deve essere immessa al consumo provvista di contrassegno, costituito dal logo riportato in calce al presente disciplinare, a garanzia dell'origine e dell'identificazione del prodotto. La marchiatura deve essere effettuata al mattatoio da un esperto incaricato dall'organismo di controllo. La carne e' posta in vendita al taglio o confezionata. Il confezionamento dei tagli, di cui all'art. 5, puo' avvenire solo in laboratori idonei e sotto il controllo dell'organo preposto che consente la stampigliatura del marchio della indicazione geografica protetta sulle singole confezioni. La confezione reca obbligatoriamente sulla etichetta a caratteri di stampa chiari e leggibili, oltre al simbolo grafico comunitario e relative menzioni (in conformita', alle prescrizioni del regolamento CE n. 1726/98 e successive modifiche) e alle informazioni corrispondenti ai requisiti di legge le seguenti ulteriori indicazioni: la designazione «Abbacchio Romano» deve essere apposta con caratteri significativamente maggiori, chiari, indelebili, nettamente distinti da ogni altra scritta ed essere seguita dalla menzione indicazione geografica protetta e/o I.G.P.; il nome, la ragione sociale, l'indirizzo dell'azienda produttrice e confezionatrice; il logo deve essere impresso sulla superficie della carcassa, in corrispondenza della faccia esterna dei tagli; il logo e' costituito da un perimetro quadrato composto da tre linee colorate, verde, bianco e rosso, interrotto in alto da una linea ondulata rossa che si collega ad un ovale rosso all'interno del perimetro e contenente una testa di agnello stilizzata. Il perimetro e' interrotto, in basso, dalla scritta a caratteri maiuscoli rossi «I.G.P.». In basso, all'interno del perimetro quadrato, e' riportata l'indicazione del prodotto «ABBACCHIO» in caratteri maiuscoli di colore giallo, e «ROMANO» a caratteri maiuscoli di colore rosso. I riferimenti di colore espressi in pantone sono riportati in allegato. E' vietata l'aggiunta di qualsiasi qualificazione non espressamente prevista. E' tuttavia ammesso l'utilizzo di indicazioni che facciano riferimento a marchi privati, purche' questi non abbiano significato laudativo o siano tali da trarre in inganno il consumatore, dell'indicazione del nome dell'azienda dai cui allevamenti il prodotto deriva, nonche' di altri riferimenti veritieri e documentabili che siano consentiti dalla normativa comunitaria, nazionale o regionale e non siano in contrasto con le finalita' e i contenuti del presente disciplinare. La designazione «Abbacchio Romano» e' intraducibile. Art. 9. Logo
----> Vedere logo di pag. 35 <---- |
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