Gazzetta n. 280 del 2 dicembre 2003 (vai al sommario) |
COMMISSIONE DI GARANZIA PER L'ATTUAZIONE DELLA LEGGE SULLO SCIOPERO NEI SERVIZI PUBBLICI ESSENZIALI |
DELIBERAZIONE 29 ottobre 2003 |
Valutazione dell'accordo 15 settembre 2003. Modifiche all'Intesa 1° agosto 2000 sulle procedure di raffreddamento e sulle regole per l'esercizio del diritto di sciopero nel settore marittimo. (Deliberazione n. 03/149). |
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LA COMMISSIONE Nel procedimento pos. n. 16715 (Associazione italiana dell'armamento di linea Fedarlinea, organizzazioni sindacali Filt-Cgil, Fit-Cisl, Uiltrasporti, Ugl-Mare, Federmar-Cisal) ha adottato la seguente delibera. Premesso: 1) che l'Associazione italiana dell'armamento di linea Fedarlinea, con nota del 16 settembre 2003, ha comunicato a questa Commissione la sottoscrizione di un accordo tra la medesima e le organizzazioni sindacali Filt-Cgil, Fit-Cisl, Uiltrasporti e, separatamente, Ugl-Mare e Federmar-Cisal recante modifiche all'accordo del 1° agosto 2000, coordinato con le modifiche ed integrazioni contenute in quello del 14 dicembre 2001, sulle procedure obbligatorie per il raffreddamento e la conciliazione del conflitto e sulle regole per l'esercizio dello sciopero nel settore del trasporto marittimo, valutato idoneo dalla Commissione con delibera 02/27 del 14 febbraio 2002; 2) che la Commissione, conformemente a quanto stabilito dall'art. 13, comma 1, lettera a), della legge n. 146/1990, come modificata dalla legge n. 83/2000, ha richiesto, con nota del 23 settembre 2003, prot. n. 10687, alle organizzazioni dei consumatori e degli utenti riconosciute ai fini dell'elenco di cui alla legge 30 luglio 1998, n. 281, di esprimere il loro parere sull'accordo del 15 settembre 2003; 3) che, con nota del 1° ottobre 2003, l'Associazione per la difesa e l'orientamento dei consumatori ha espresso parere favorevole rispetto alla modifica del predetto accordo. Considerato: 1) che l'accordo del 15 settembre 2003 si limita ad introdurre alcune modifiche all'intesa del 1° agosto 2000, come modificata dall'accordo del 14 dicembre 2001, relative alla riduzione del periodo entro cui deve esaurirsi il tentativo di conciliazione dall'apertura del confronto e ad un ampliamento del periodo di franchigia; 2) che la disciplina sulle procedure obbligatorie per il raffreddamento e la conciliazione del conflitto, risultante dall'accordo in questione, soddisfa, in generale, le esigenze di cui alla legge n. 146/1990, come modificata dalla legge n. 83/2000; 3) che la previsione, per il periodo estivo, di una franchigia unica, compresa tra il 28 luglio ed il 5 settembre, in sostituzione dei due periodi previsti nell'accordo precedente (28 luglio-3 agosto e 10 agosto-5 settembre), appare corrispondere ad una esigenza dell'utenza di cui le parti hanno adeguatamente tenuto conto. Valuta idoneo: l'accordo del 15 settembre 2003, recante modifiche all'accordo del 1° agosto 2000, coordinato con le modifiche ed integrazioni contenute in quello del 14 dicembre 2001, sulle procedure obbligatorie per il raffreddamento e la conciliazione del conflitto e sulle regole per l'esercizio dello sciopero nel settore del trasporto marittimo, sottoscritto dall'Associazione italiana dell'armamento di linea Fedarlinea, Filt-Cgil, Fit-Cisl, Uiltrasporti e, separatamente, Ugl-Mare e Federmar-Cisal. Dispone: la trasmissione della presente delibera ai Presidenti delle Camere, al Presidente del Consiglio dei Ministri, al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, all'Associazione italiana dell'armamento di linea Fedarlinea ed alle organizzazioni sindacali Filt-Cgil, Fit-Cisl, Uiltrasporti e Ugl-Mare e Federmar-Cisal. Dispone inoltre: la pubblicazione dell'accordo in questione, anche nel suo testo coordinato, nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 29 ottobre 2003 Il presidente: Martone |
| Testo dell'«Allegato al protocollo delle relazioni industriali nel gruppo Tirrenia del 1° agosto 2000» coordinato con le modifiche introdotte dagli accordi 14 dicembre 2001 e 15 settembre 2003. INTESA SULLE PROCEDURE OBBLIGATORIE PER IL RAFFREDDAMENTO E LA CONCILIAZIONE DEL CONFLITTO E SULLE REGOLE PER L'ESERCIZIO DELLO SCIOPERO NEL SETTORE DEL LAVORO MARITTIMO. Le parti, tenuto conto di quanto previsto dalla legge n. 146/1990, come modificata dalla legge 11 aprile 2000, n. 83, e degli ulteriori strumenti di governo del conflitto, introdotti dal «Patto sulle politiche di concertazione e sulle nuove regole delle relazioni sindacali per la trasformazione e l'integrazione europea del sistema dei trasporti» del 23 dicembre 1998 che rinvia, per le conseguenti applicazioni, ai c.c.n.l. di categoria, ritengono necessario aggiornare le procedure di raffreddamento e conciliazione del conflitto, da esperire obbligatoriamente prima della proclamazione di uno sciopero, nonche' integrare le norme pattizie sulle prestazioni indispensabili contenute nell'accordo 21 dicembre 1990 e nei collegati accordi aziendali, al fine di realizzare una maggiore salvaguardia del diritto alla mobilita' dell'utenza. A) Procedure obbligatorie per il raffreddamento e la conciliazione del conflitto. Le procedure di seguito indicate si presentano funzionali ad un periodo di raffreddamento del conflitto e, soprattutto, a una tempestiva conclusione delle vertenze, conformemente a quanto previsto dall'art. 2, comma 2, legge n. 146/1990, come modificata dalla legge 11 aprile 2000, n. 83. Tali procedure si riferiscono al complesso di azioni sindacali collegate alle politiche di riforma, rivendicative e contrattuali. Le medesime non si applicano in caso di scioperi proclamati a sostegno dei valori fondamentali delle liberta' civili e sindacali, della democrazia e della pace. Rinnovi contrattuali nazionali. La piattaforma contrattuale per il rinnovo del CCNL sara' presentata in tempo utile per consentire l'apertura delle trattative tre mesi prima della scadenza dei contratti. Durante tale periodo, e per il mese successivo alla scadenza, le parti non assumeranno iniziative unilaterali ne' procederanno ad azioni dirette. La violazione di tale periodo di raffreddamento comportera' come conseguenza a carico della parte che vi avra' dato causa, l'anticipazione o lo slittamento di tre mesi del termine a partire dal quale decorre l'indennita' di vacanza contrattuale di cui al citato Protocollo 23 luglio 1993 e potra' essere segnalata, in caso di proclamazione di qualunque azione di sciopero, anche parziale, alla Commissione di garanzia ex legge n. 146/1990, come modificata dalla legge n. 83/2000. Contrattazione aziendale/territoriale. Le piattaforme rivendicative aziendali devono essere presentate tre mesi prima della scadenza del contratto aziendale e, per tale periodo, cosi' come per il mese successivo alla scadenza del contratto stesso, le parti si asterranno da azioni dirette o unilaterali: tale periodo e' considerato di raffreddamento, anche ai sensi e per gli effetti di quanto previsto dall'art. 2, comma 2, della legge n. 146/1990, come modificata dalla legge n. 83/2000. Controversie sindacali aziendali e/o di gruppo per l'applicazione dei contratti o degli accordi. In caso di insorgenza di una controversia sindacale riguardante l'applicazione di norme dei vigenti contratti e/o accordi, entro cinque giorni dalla contestazione scritta ed adeguatamente motivata della presunta violazione, contenente la formale proclamazione dello stato di agitazione e la richiesta di apertura del confronto, l'azienda interessata dalla vertenza o, in caso di vertenza nazionale, la Fedarlinea deve procedere alla formale convocazione di una delegazione delle organizzazioni sindacali proclamanti, al fine di tentare la conciliazione del conflitto. L'apertura del confronto deve avvenire entro e non oltre i successivi cinque giorni. Il tentativo di conciliazione deve esaurirsi entro cinque (*) giorni dall'apertura del confronto. Decorso inutilmente tale termine, il tentativo di conciliazione si considera comunque espletato, ai fini di quanto previsto dall'art. 2, comma 2, della legge n. 146/1990, come modificata dalla legge n. 83/2000. Del predetto tentativo viene redatto il relativo verbale, sottoscritto dalle parti e inviato alla Commissione di garanzia e all'osservatorio sui conflitti sindacali presso il Ministero dei trasporti e della navigazione. Se la conciliazione riesce, il verbale dovra' contenere l'espressa dichiarazione di annullamento del proclamato stato di agitazione. Se la conciliazione non riesce nel medesimo dovranno essere indicate le ragioni del mancato accordo. In tale ultimo caso, le parti si riterranno comunque libere di procedere secondo le consuete forme sindacali, nel rispetto delle vigenti disposizioni di legge e di contratto. B) Modifiche ed integrazioni all'accordo quadro 21 dicembre 1990 e connessi accordi aziendali. La titolarita' a dichiarare, sospendere, revocare gli scioperi, e' riservata alle strutture sindacali nazionali di categoria per quelli nazionali, alle strutture regionali di categoria per quelli regionali, alle strutture territoriali di categoria per quelli locali, alle rappresentanze sindacali aziendali congiuntamente alle strutture territoriali di categoria per quelli aziendali. Sono considerati scioperi e pertanto rientranti nel campo di applicazione della legge n. 146/1990, cosi' come piu' volte deliberato dalla Commissione di garanzia, anche le astensioni collettive dalle prestazioni straordinarie nonche' i ritardi in partenza delle navi. Le organizzazioni sindacali, stipulanti il Protocollo ed il presente annesso allegato e che hanno aderito al cennato Patto dei trasporti 23 dicembre 1998, ricercheranno volontariamente di coordinare tra di loro e di concentrare nel tempo le iniziative rivendicative e conflittuali. Le strutture delle organizzazioni sindacali competenti a dichiarare lo sciopero eviteranno proclamazioni di astensioni del personale in concomitanza con manifestazioni di rilevante importanza nazionale o internazionale; gli scioperi di qualsiasi genere, dichiarati o in corso di effettuazione, saranno immediatamente sospesi in caso di avvenimenti di particolare gravita'. Vanno, altresi', evitati scioperi concomitanti con altre agitazioni in settori interessati al trasporto di massa (traghetti, ferrovie, aerei, trasporti extraurbani). (*) Modifica apportata dall'accordo 15 settembre 2003. In ogni caso, tra l'effettuazione di uno sciopero e la proclamazione di uno sciopero successivo, incidente sul medesimo servizio o bacino di utenza, non potra' intercorrere un intervallo inferiore a dieci giorni, indipendentemente dalle motivazioni dello sciopero, dal soggetto e dal livello sindacale che lo proclama. Al fine di garantire un piu' adeguato livello di contemperamento fra l'esercizio del diritto di sciopero ed il godimento dei diritti della persona costituzionalmente tutelati, il primo sciopero per qualsiasi tipo di vertenza non puo' superare, anche in presenza di turni, la durata di una intera giornata aziendale di lavoro; ciascuno di quelli successivi al primo e relativi alla stessa vertenza non puo' superare le due giornate di lavoro. Sono esclusi dagli scioperi i seguenti periodi di piu' intenso traffico: dal 17 dicembre al 7 gennaio; le cinque giornate che precedono e seguono la Pasqua; dal 24 aprile al 2 maggio; dal 27 giugno al 4 luglio; dal 28 luglio al 5 settembre (*); dal 30 ottobre al 5 novembre; dal quarto giorno precedente al quarto giorno successivo le consultazioni elettorali politiche nazionali, europee, referendarie nazionali, nonche' le consultazioni elettorali regionali ed amministrative generali; la giornata precedente, quella seguente e quelle concomitanti con le elezioni politiche suppletive o le elezioni regionali ed amministrative parziali. Per l'anno 2000, in occasione dell'evento giubilare, restano confermati gli accordi applicativi della legge n. 146/1990 cosi' come integrati dal verbale di intesa sottoscritto presso il Ministero dei trasporti e della navigazione in data 8 marzo 2000. In relazione al livello di servizi erogati in caso di sciopero, le parti confermano che, viste le particolari condizioni tecniche e della sicurezza esistenti nel settore del trasporto marittimo, le prestazioni indispensabili definite nei vigenti accordi aziendali rispondono ai requisiti previsti dall'art. 13, comma 1, lettera a), legge n. 146/1990, come modificata dall'art. 10, comma 1, della legge n. 83/2000. Le parti, infine, stante quanto sopra e stante le indicazioni contenute nel citato Patto del 23 dicembre 1998 circa l'esigenza di individuare nuove e maggiori garanzie di mobilita' degli utenti in occasione di sciopero, condividono l'opportunita' di procedere contestualmente alla presente regolamentazione ad una piu' puntuale definizione delle prestazioni indispensabili per i servizi gestiti dalla Societa' Tirrenia (si veda accordo di pari data). La presente intesa sostituisce integralmente le norme di autoregolamentazione di cui al Protocollo d'Intesa per i trasporti pubblici del 18 luglio 1986, pubblicate in calce ai vigenti contratti e abroga le previsioni contenute negli accordi di settore vigenti (nazionali e aziendali) nelle parti superate da quanto sopra pattuito. Ai sensi dell'art. 12 della legge n. 146/1990, si invia il presente accordo alla Commissione di garanzia per la necessaria valutazione di idoneita'. (*) Modifica apportata dall'accordo 15 settembre 2003. VERBALE DI ACCORDO N.B. L'accordo con un identico testo e' stato firmato, in data 15 settembre 2003, da una parte dalla Associazione italiana dell'armamento di linea (Fedarlinea) e dall'altra, separatamente, da a) Filt-Cgil, Fit-Cisl, Uiltrasporti; b) Ugl-Mare; c) Federmar-Cisal. L'anno 2003, addi' 15 del mese di settembre in Roma (....) le parti si sono incontrate per esaminare alcuni aspetti delle vigenti norme patrizie in materia di sciopero nelle aziende del Gruppo Tirrenia. In particolare, le parti; Visti: l'art. 2, comma 2, legge n. 146/1990, come modificata dalla legge n. 83/2000; l'intesa sulle procedure obbligatorie per il raffreddamento e la conciliazione del conflitto e sulle regole per l'esercizio dello sciopero nel settore del lavoro marittimo, allegata al protocollo delle relazioni industriali nel Gruppo Tirrenia del 1° agosto 2000, come integrato dall'accordo 14 dicembre 2001, viene cosi' modificato; Preso atto dell'invito della commissione di garanzia ex lege n. 146/1990 di uniformare i tempi delle procedure di raffreddamento e di conciliazione nonche' i periodi di franchigia, con quelli in atto in altri settori del trasporto; Hanno convenuto quanto segue: 1. Il 1/2 «A) Procedure obbligatorie per il raffreddamento e la conciliazione del conflitto», allegate al Protocollo delle relazioni industriali nel Gruppo Tirrenia del 1° agosto 2000, come integrato dall'accordo 14 dicembre 2001, viene cosi' modificato: (Omissis). Il periodo: «Il tentativo di conciliazione deve esaurirsi entro dieci giorni dall'apertura del confronto», e' sostituito dal seguente: «Il tentativo di conciliazione deve esaurirsi entro cinque giorni dall'apertura dal confronto». 2. Il 1/2 «B) Modifiche ed integrazioni dell'accordo quadro 21 dicembre 1990 e connessi accordi aziendali», allegate al Protocollo delle relazioni industriali nel Gruppo Tirrenia del 1° agosto 2000, come integrato dall'accordo 14 dicembre 2001, viene cosi' modificato: il periodo: «Sono esclusi dagli scioperi i seguenti periodi di piu' intenso traffico: (Omissis). Dal 28 luglio al 3 agosto; Dal 10 agosto al 5 settembre; e' sostituito dal seguente: «Sono esclusi dagli scioperi i seguenti periodi di piu' intenso traffico: (Omissis). Dal 28 luglio al 5 settembre; Seguono le firme |
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