Gazzetta n. 280 del 2 dicembre 2003 (vai al sommario) |
AUTORITA' PER L' ENERGIA ELETTRICA E IL GAS |
DELIBERAZIONE 12 novembre 2003 |
Modifica dell'allegato A alla deliberazione dell'Autorita' per l'energia elettrica e il gas 18 ottobre 2001, n. 228/01. (Deliberazione n. 129/03). |
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L'AUTORITA' PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS Nella riunione del 12 novembre 2003; Premesso che con deliberazione 18 ottobre 2001, n. 228/01, pubblicata nel supplemento ordinario n. 277 alla Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 297 del 22 dicembre 2001, l'Autorita' per l'energia elettrica e il gas (di seguito: l'Autorita), ha approvato il Testo integrato delle disposizioni dell'Autorita' per l'erogazione dei servizi di trasporto, di misura e di vendita dell'energia elettrica, Allegato A alla medesima deliberazione (di seguito: Testo integrato); Visti: il decreto legislativo 26 gennaio 1948, n. 98 (di seguito: decreto legislativo n. 98/1948); la legge 14 novembre 1995, n. 481/1995 (di seguito: legge n. 481/1995); il provvedimento del Comitato interministeriale prezzi (di seguito: Cip) 29 agosto 1961, n. 941 (di seguito: provvedimento Cip n. 941/61); il provvedimento del Cip 13 gennaio 1987, n. 2 (di seguito: provvedimento Cip n. 2/87); la direttiva del Ministero del tesoro, Ispettorato generale per gli affari economici, alla Cassa conguaglio per il settore elettrico (di seguito: la Cassa), emanata in data 13 febbraio 1980, prot. n. 159473 (di seguito: direttiva 13 febbraio 1980); la direttiva del Ministero dell'economia e delle finanze, Ispettorato generale per gli affari economici, alla Cassa, inviata per conoscenza all'Autorita' in data 1° febbraio 2002 (prot. Autorita' n. 2327 dell'8 febbraio 2002) (di seguito direttiva 1° febbraio 2002); la deliberazione dell'Autorita' 18 ottobre 2000, n. 194/00, recante disposizioni in materia di Cassa conguaglio per il settore elettrico, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 257 del 3 novembre 2000 (di seguito: deliberazione n. 194/00); il testo integrato; Considerato che: con nota prot. n. 968 del 17 luglio 2003 (prot. Autorita' n. 21343 del 18 luglio 2003), la Cassa ha rappresentato all'Autorita' l'opportunita' di apportare modifiche al testo integrato, intese a: definire la misura degli interessi di mora sulle somme dovute dagli esercenti alla Cassa in caso di ritardo nei versamenti; istituire presso la Cassa un apposito conto di gestione per la copertura degli oneri di funzionamento della medesima, denominato «Conto oneri per il funzionamento della Cassa»; consentire alla Cassa lo svolgimento di accertamenti a carattere tecnico-amministrativo, anche con accessi presso gli esercenti; i versamenti effettuati dagli esercenti alla Cassa rappresentano l'adempimento di prestazioni patrimoniali imposte, la cui determinazione e' sottratta alla libera volonta' delle parti e rimessa ad atti di pubbliche autorita'; la determinazione degli interessi moratori dovuti per il ritardato adempimento delle prestazioni di cui al precedente alinea non puo' conseguentemente essere oggetto di libera contrattazione tra le parti, ai sensi dell'art. 1284, comma 3, del codice civile; il tasso d'interesse moratorio praticato dalla Cassa e' stato sinora determinato dal Ministero del tesoro, poi Ministero dell'economia e delle finanze, con le direttive 13 febbraio 1980 e 1° febbraio 2002, adottate ai sensi dell'art. 2 del decreto legislativo n. 98/1948; la legge n. 481/1995 conferisce all'Autorita' la contitolarita' del potere di cui all'art. 2 del decreto legislativo n. 98/1948, per cui la determinazione della misura del tasso d'interesse moratorio deve avvenire con provvedimento dell'Autorita' di intesa con il Ministero dell'economia e delle finanze, ferma restando la piena validita' delle determinazioni in precedenza assunte da quest'ultimo con le sopra richiamate direttive; ai conti attualmente gestiti dalla Cassa, istituiti dall'art. 40 del testo integrato, affluiscono i fondi derivanti dall'applicazione delle componenti tariffarie, finalizzate alla copertura degli oneri generali afferenti al sistema elettrico e che tali fondi sono, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo n. 98/1948, destinati anche al finanziamento dei soggetti cui e' intestata la loro riscossione ed erogazione; la Cassa, per far fronte alle proprie spese di organizzazione e gestione, attinge direttamente ai predetti conti; al fine di garantire la trasparenza del sopra delineato sistema di finanziamento, l'art. 10, comma 10.1, della deliberazione dell'Autorita' n. 194/00, prevede che le strutture del bilancio di previsione e del relativo conto consuntivo della Cassa siano determinate dall'Autorita', d'intesa con il Ministero dell'economia e delle finanze, su proposta del Comitato di gestione; la Cassa puo' svolgere controlli tecnico-amministrativi strumentali all'espletamento delle proprie competenze sull'attivita' e sugli atti delle imprese elettriche, anche mediante la ricognizione di luoghi ed impianti, subordinata al preventivo consenso degli interessati, nonche' attraverso la ricerca, verifica e comparazione di documenti, ai sensi del punto 4 del capitolo X del provvedimento Cip n. 941/61 e dell'articolo unico, comma 2, del provvedimento Cip n. 2/87; Ritenuto che ai fini della certezza e della trasparenza sia opportuno: adottare, con riferimento alla quantificazione degli interessi moratori dovuti alla Cassa per il ritardato adempimento delle prestazioni patrimoniali imposte, una norma di mero carattere ricognitivo che, riproducendo il contenuto delle direttive 13 febbraio 1980 e 1° febbraio 2002, preveda che in caso di mancato o parziale versamento da parte degli esercenti, la Cassa applichi sulla somma dovuta un tasso di interesse di mora pari all'Euribor a un mese base 360 maggiorato di 3,5 punti percentuali; istituire, con riferimento alle modalita' di gestione dei flussi tariffari destinati alla copertura degli oneri generali afferenti ai sistema elettrico, presso la Cassa un conto denominato «Conto oneri per il funzionamento della CCSE», per la gestione dei mezzi economici destinati a finanziare le spese di organizzazione e gestione della Cassa, tratti dagli altri conti di gestione di cui all'art. 40 del testo integrato; adottare, con riferimento alle funzioni intestate alla Cassa per la gestione del sistema di contribuzione a questa intestato, disposizioni a carattere ricognitivo affinche' la Cassa possa procedere ad accertamenti di natura amministrativa, tecnica, contabile e gestionale, consistenti nell'audizione e nel confronto dei soggetti coinvolti, nella ricognizione di luoghi ed impianti, nella ricerca, verifica e comparazione di documenti, e che specifichino le conseguenze per l'ipotesi di mancata collaborazione dei soggetti controllati; Ritenuto pertanto necessario apportare al testo integrato le modifiche conseguenti all'introduzione delle disposizioni di cui sopra; Delibera: Di integrare l'Allegato A alla deliberazione dell'Autorita' per l'energia elettrica e il gas 18 ottobre 2001, n. 228/01, recante Testo integrato delle disposizioni dell'Autorita' per l'erogazione dei servizi di trasporto, di misura e di vendita dell'energia elettrica, pubblicato nel supplemento ordinario n. 277 alla Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 297 del 22 dicembre 2001: a) aggiungendo all'art. 40, comma 1, la seguente lettera: «n) il Conto oneri per il funzionamento della Cassa conguaglio per il settore elettrico, alimentato, in relazione al fabbisogno annuale della Cassa, in via proporzionale dai conti di cui alle lettere da a) a m).»; b) aggiungendo all'art. 40 i seguenti commi: «40.6 In caso di mancato o parziale versamento da parte degli esercenti, la Cassa applica sulla somma dovuta un tasso di interesse di mora pari all'Euribor a un mese base 360 maggiorato di tre punti e mezzo percentuali. 40.7. Ai fini delle determinazioni di sua competenza, la Cassa puo' procedere ad accertamenti di natura amministrativa, tecnica, contabile e gestionale, consistenti nell'audizione e nel confronto dei soggetti coinvolti nella ricognizione di luoghi ed impianti, nella ricerca, verifica e comparazione di documenti. In caso di rifiuto di collaborazione da parte degli esercenti, la Cassa procede a far menzione della circostanza nel verbale, onde trarne elementi di valutazione.». Di pubblicare il Testo integrato nella versione risultante dalle modificazioni di al presente provvedimento, nel sito internet dell'Autorita' per l'energia elettrica e il gas (www.autorita.energia.it). Di pubblicare il presente provvedimento nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e nel sito internet dell'Autorita' (www.autorita.energia.it) affinche' entri in vigore a decorrere dalla data della pubblicazione. Milano, 12 novembre 2003 Il presidente: Ranci |
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