Gazzetta n. 281 del 3 dicembre 2003 (vai al sommario) |
MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI |
DECRETO 3 novembre 2003 |
Concessione di un periodo di adeguamento alle imprese di panificazione utilizzanti nei loro prodotti il riferimento al nome geografico «Altamura» senza rivendicare la corrispondente denominazione di origine protetta. |
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IL DIRETTORE GENERALE per la qualita' dei prodotti agroalimentari e la tutela del consumatore Visto il regolamento (CEE) n. 2081/92 del Consiglio del 14 luglio 1992 relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine dei prodotti agricoli ed alimentari; Visto il regolamento (CE) n. 535/97 del Consiglio del 17 marzo 1997 che modifica il regolamento (CEE) n. 2081/92 relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine dei prodotti agricoli ed alimentari; Visto il decreto 8 marzo 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 73 del 28 marzo 2001, con il quale e' stata accordata la protezione transitoria a livello nazionale alla denominazione «Pane di Altamura», trasmessa alla Commissione europea per la registrazione come denominazione di origine protetta, ai sensi dell'art. 5 del predetto regolamento (CEE) n. 2081/92 come integrato dall'art. 1, paragrafo 2 del regolamento (CE) n. 535/97 sopra richiamato, a decorrere dalla data di emanazione del predetto decreto; Visto il regolamento (CE) n. 1291/2003 della Commissione del 18 luglio 2003 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale delle Comunita' europee n. L. 181 del 19 luglio 2003, con il quale la denominazione «Pane di Altamura», riferita ai prodotti della panetteria, e' iscritta quale denominazione di origine protetta nel registro delle denominazioni di origine protette (D.O.P.) e delle indicazioni geografiche protette (I.G.P.), previsto dall'art. 6, paragrafo 3 del predetto regolamento (CEE) n. 2081/92; Visto il provvedimento 12 agosto 2003, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 198 del 27 agosto 2003, con il quale si fornisce pubblica evidenza dell'avvenuta registrazione comunitaria della D.O.P. «Pane di Altamura» e della corrispondente disciplina di produzione approvata in ambito Unione europea; Vista l'istanza dell'Associazione italiana industrie prodotti alimentari - A.I.I.P.A., intesa ad ottenere per i propri associati l'applicazione dell'art. 5, paragrafo 5 del citato regolamento (CEE) n. 2081/92, come integrato dall'art. 1, paragrafo 2 del richiamato regolamento (CE) n. 535/97; Viste le istanze presentate dalle singole imprese di panificazioni individuate all'art. 3 del presente decreto con le quali le stesse dichiarano di aver legalmente commercializzato i prodotti di panificazione utilizzando la denominazione «Pane di Altamura», o altre contenenti il predetto riferimento geografico, in modo continuativo per almeno i cinque anni precedenti la data di pubblicazione prevista all'art. 6 del regolamento (CEE) n. 2081/92 del citato regolamento di registrazione (CE) n. 1291/2003 e chiedono la concessione del periodo di adeguamento previsto dall'art. 5, paragrafo 5 del regolamento (CEE) n. 2081/92, come integrato, in precedenza richiamato; Considerato che a seguito dell'emanazione del provvedimento di concessione della protezione transitoria alla denominazione «Pane di Altamura», in precedenza richiamato, le imprese di panificazione interessate a rivendicarla, avrebbero dovuto assoggettarsi alle attivita' di controllo svolte dall'organismo di certificazione autorizzato sostenendone i relativi costi, non gravanti al contrario sulle imprese di panificazione che pur utilizzando per le rispettive produzioni il nome geografico «Altamura» non sottostavano al vincolo dell'osservanza del disciplinare di produzione, prescritta con il citato decreto di concessione della protezione transitoria; Considerato che l'esistenza sui mercati nazionale ed estero di prodotti recanti il riferimento al medesimo nome geografico «Altamura» riservato, a seguito dell'iscrizione nel citato registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette previsto dal regolamento (CEE) n. 2081/92 alla denominazione di origine protetta «Pane di Altamura» provoca incertezza nei consumatori e un potenziale danno ai produttori della D.O.P. «Pane di Altamura» la cui diffusione puo' essere ostacolata dalla presenza di prodotti, recanti indicazioni simili, i cui costi di produzione non comprendono quelli sostenuti per le corrispondenti attivita' di controllo in precedenza indicate; Ritenuto di dover contemperare le esigenze dei produttori della DOP con quelle delle imprese individuate all'art. 3, accogliendo le istanze delle imprese predette mediante la concessione del periodo di adeguamento, previsto dalla regolamentazione comunitaria in precedenza citata fissandone il termine alla data del 31 dicembre 2004, oltre la quale il nome geografico «Altamura» e' riservato al prodotto di panetteria ottenuto nel rispetto del disciplinare di produzione, approvato con il regolamento di registrazione (CE) n. 1291/2003 della Commissione del 18 luglio 2003; Decreta: Art. 1. E' concesso il periodo di adeguamento previsto dall'art. 5, paragrafo 5 del regolamento (CEE) n. 2081/92 del Consiglio del 17 marzo 1997 relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine dei prodotti agricoli ed alimentari, come integrato dall'art. 1, paragrafo 2 del regolamento (CE) n. 535/1997 del Consiglio del 17 marzo 1997, concernente la produzione e la commercializzazione di prodotti di panetteria recanti il riferimento al nome geografico «Altamura». |
| Art. 2. Il periodo di adeguamento decorre dalla data di emanazione del decreto con il quale e' stata accordata la protezione transitoria a livello nazionale alla denominazione «Pane di Altamura», successivamente registrata quale denominazione di origine protetta, ai sensi del citato regolamento (CEE) n. 2081/92, con regolamento (CE) n. 1291/2003 della Commissione del 18 luglio 2003, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea n. L. 181 del 19 luglio 2003, e ha termine il 31 dicembre 2004. |
| Art. 3. E' consentito, fino alla data del 31 dicembre 2004 alle sottoelencate ditte, richiedenti il periodo di adeguamento di cui agli articoli precedenti, l'immissione al consumo di prodotti di panetteria recanti il riferimento al nome geografico «Altamura»: Del Carlo Group S.p.a., con sede in via Romana Est n. 8/4 - 55011 Altopascio (Lucca); Interpan S.p.a., con sede in via del Commercio, 22 - 05100 Terni; Italpan S.p.a., con sede in via Tortona, 34 - 27029 Vigevano (Pavia); Panem Italia S.p.a. (ex GranMilano S.p.a.), con sede in via Pavia, 9 - 20053 Muggio' (Milano); Panetterie Italiane S.r.l. (ex Corticella Panifici S.r.l.), con sede in via Ropa, 4 - 40012 Calderara di Reno (Bologna); Panificio Moderno S.p.a., con sede in via L. Da Vinci, 7 - 50050 Montaione (Firenze). |
| Art. 4. E' facolta' del Ministero delle politiche agricole e forestali verificare il corretto uso, da parte delle sopra indicate ditte, del riferimento al nome geografico «Altamura». Il presente decreto e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 3 novembre 2003 Il direttore generale: Abate |
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