Gazzetta n. 281 del 3 dicembre 2003 (vai al sommario)
MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI
DECRETO 6 novembre 2003
Protezione transitoria accordata a livello nazionale alla denominazione «Ricotta Romana» per la quale e' stata inviata istanza alla Commissione europea per la registrazione come denominazione di origine protetta.

IL DIRETTORE GENERALE
per la Qualita' dei prodotti agroalimentri
e la tutela del consumatore
Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ed in particolare l'art. 16, lettera d);
Visto il regolamento CEE n. 2081/92 del Consiglio del 14 luglio 1992, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine dei prodotti agricoli ed alimentari;
Visto il regolamento CE n. 535/97 del Consiglio del 17 marzo 1997 che modifica il regolamento CEE n. 2081/92 sopra indicato ed in particolare l'art. 1, paragrafo 2, nella parte in cui integrando l'art. 5 del predetto regolamento, consente allo Stato membro di accordare, a titolo transitorio, protezione a livello nazionale della denominazione trasmessa per la registrazione e, se del caso, un periodo di adeguamento, anche esso a livello transitorio;
Vista la domanda presentata dal Comitato promotore delle denominazioni di origine protetta «Caseus Romae», «Ricotta Romana», «Caciotta Romana» e della indicazione geografica protetta «Abbacchio Romano», con sede in Roma, via Raffaele Piria n. 6, intesa ad ottenere la registrazione della denominazione «Ricotta Romana», ai sensi dell'art. 5 del citato regolamento n. 2081/92;
Vista la nota protocollo n. 63246 del 18 giugno 2003 con la quale il Ministero delle politiche agricole e forestali ritenendo che la predetta domanda soddisfi i requisiti indicati dal regolamento comunitario, ha trasmesso all'organismo comunitario competente la predetta domanda di registrazione, unitamente alla documentazione pervenuta a sostegno della stessa;
Vista l'istanza con la quale il Comitato promotore delle denominazioni di origine protetta «Caseus Romae», «Ricotta Romana», «Caciotta Romana» e della indicazione geografica protetta «Abbacchio Romano», ha chiesto la protezione a titolo transitorio della stessa, ai sensi dell'art. 5 del predetto regolamento CEE n. 2081/92 come integrato all'art. 1, paragrafo 2 del regolamento CE n. 535/97 sopra richiamato, espressamente esonerando lo Stato italiano, e per esso il Ministero delle politiche agricole e forestali, da qualunque responsabilita', presente e futura, conseguente all'eventuale accoglimento della citata istanza della denominazione di origine protetta, ricadendo la stessa esclusivamente sui soggetti interessati che della protezione a titolo provvisorio faranno uso;
Considerato che la protezione di cui sopra ha efficacia solo a livello nazionale, ai sensi dell'art. 1, paragrafo 2 del citato regolamento CE n. 535/97 del Consiglio;
Ritenuto di dover assicurare certezza alle situazioni giuridiche degli interessati all'utilizzazione della denominazione «Ricotta Romana», in attesa che l'organismo comunitario decida sulla domanda di riconoscimento della denominazione di origine protetta;
Ritenuto di dover emanare un provvedimento nella forma di decreto che, in accoglimento della domanda avanzata del Comitato promotore delle denominazioni di origine protetta «Caseus Romae», «Ricotta Romana», «Caciotta Romana» e della indicazione geografica protetta «Abbacchio Romano», assicuri la protezione a titolo transitorio e a livello nazionale della denominazione «Ricotta Romana», secondo il disciplinare di produzione allegato alla nota n. 63246 del 18 giugno, sopra citata;
Decreta:
Art. 1.
E' accordata la protezione a titolo transitorio a livello nazionale, ai sensi dell'art. 5, paragrafo 5 del regolamento CEE n. 2081/92 del Consiglio del 14 luglio 1992, come integrato dall'art. 1, paragrafo 2 del regolamento CE n. 535/97 del Consiglio del 17 marzo 1997, alla denominazione «Ricotta Romana».
 
Art. 2.
La denominazione «Ricotta Romana» e' riservata al prodotto ottenuto in conformita' al disciplinare di produzione allegato al presente decreto.
 
Art. 3.
La responsabilita', presente e futura, conseguente alla eventuale mancata registrazione comunitaria della denominazione «Ricotta Romana», come denominazione di origine protetta ricade sui soggetti che si avvalgono della protezione a titolo transitorio di cui all'art. 1.
 
Art. 4.
La protezione transitoria di cui all'art. 1 cessera' di esistere a decorrere dalla data in cui sara' adottata una decisione sulla domanda stessa da parte dell'organismo comunitario.
Il presente decreto e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 6 novembre 2003
Il direttore generale: Abate
 
Allegato
DISCIPLINARE DI PRODUZIONE
DENOMINAZIONE ORIGINE PROTETTA
«RICOTTA ROMANA» D.O.P.
Art. 1.
Denominazione e sua tutela
La denominazione di origine protetta (D.O.P.) «Ricotta Romana» e' riservata esclusivamente a quel prodotto caseario, rispondente alle condizioni ed ai requisiti stabiliti nel presente disciplinare di produzione.
Art. 2.
Descrizione del prodotto
All'atto dell'immissione al consumo la «Ricotta Romana» presenta le seguenti caratteristiche:
prodotto: fresco;
pasta: bianca, a struttura grumosa;
sapore: dolciastro di latte;
pezzatura: fino a 2 kg;
contenuto lipidico: da 17 al 29% sulla materia secca.
Art. 3.
Delimitazione dell'area di produzione
Il siero deve essere ottenuto da latte intero di pecora proveniente dal territorio della regione Lazio.
Le operazioni di lavorazione-trasformazione e di condizionamento dello stesso in «Ricotta Romana» devono avvenire nel solo territorio della regione Lazio, come meglio individuato dalla cartografia allegata al fine di garantire la tracciabilita' ed assicurare i controlli.
Art. 4.
Elementi comprovanti che il prodotto e' originario
della zona geografica di cui all'art. 3
Gli elementi che comprovano l'origine del prodotto sono costituiti da:
1. Riferimenti storici, che risalgono a tempi antichissimi:
M.P. Catone raccolse le norme che regolano l'usufrutto della pastorizia nella Roma repubblicana. Il latte di pecora aveva tre destinazioni: religiosa/sacrificale; alimentare come bevanda; trasformazione in formaggi di pecora freschi e stagionati e l'utilizzo del siero residuo per ottenere la ricotta;
Galeno al cap. XVII del libro degli alimenti «Della natura et vertu di cibi» (1572), precisa «cio' che presso Galeno ed i Greci era detto oxygala e' cio' che noi, ora chiamiamo ricotta»;
Mario Vizzardi, nel suo libro «Formaggi italiani», sostiene che la ricotta sia originaria della agro romano e la sua diffusione si deve a S. Francesco d'Assisi, il quale trovandosi nel 1223 in una localita' laziale per la realizzazione di un presepio, insegno' ai pastori l'arte di produrre la ricotta;
Columella, nel VII capitolo del «De re rustica», descrive le tecniche casearie della ricotta;
Ercole Metalli, in «Usi e costumi della campagna romana», anno 1903, parlando dei pecorari riporta «... Pongono poi nuovamente la caldaia al fuoco per estrarne la ricotta, ... La ricotta, insieme a poco pane, rappresenta il loro esclusivo alimento, ...»;
Trinchieri in «Vita di pastori nella Campagna Romana», anno 1953, descrive le tecniche di produzione della ricotta romana;
Tomasetti nel suo libro «La campagna romana», anno 1910, riporta quanto segue «Quanto allo stato del pecoraio ... la sua paga e', tra generi e denaro, di una lira e cinquanta centesimo al giorno, oltre il pane, il sale, la ricotta e la polenta»;
R. Marracino, nel suo libro «Tecnica lattiero-casearia» anno 1962, riferendosi al 1950, nel cap. XXII «la rinomata ricotta in salvietta romana altra non e' che la prima affiorata, da un siero ricco di grasso, e che e' la piu' pastosa, la piu' grassa, la piu' fiene e saporita».
2. Riferimenti culturali:
Nella mostra «Migrazione e lavoro» storia visiva della Campagna Romana del 1900, a cura della Cooperativa Pagliaccetto, troviamo numerose fotografie raffiguranti pecorari che mangiano la ricotta contenuta nella fiscella.
Tomasetti nel suo libro «La Campagna romana» anno 1910, riporta quanto segue «Ad alcuni Santi sonosi attribuite protezione speciali, tuttora riconosciute dai campagnoli; a S. Martino, per esempio, quella delle bestie cornute e della ricotta ...;
Ercole Metalli, nel suo libro «Usi e costumi della campagna romana», anno 1903, mette in evidenza, come durante la pratica della transumanza e monticazione, il vergaro all'arrivo della masseria in un luogo di sosta, offra in regalo un po' di «ricotta che durante il viaggio il vergaro facilmente dispensa»;
Dalla raccolta di usi e di consuetudini vigenti nella provincia di Roma della CCIAA dell'anno 1951, al capitolo X, si mettono in evidenza i modi, le forme di contrattazione, di compra-vendita della ricotta;
Trinchieri in «Vita di pastori nella Campagna Romana», anno 1953, descrive il pasto dei pastori «Acqua cotta - ... ai pastori veniva somministrato per pasto solo pane e ricotta. Il primo nel quantitativo di un chilo a persona, la seconda nella quantita' di una cucchiarata colma ... Il caciaro aveva l'incarico di somministrare la ricotta»;
Romolo Trinchieri in «Vita dei pastori nella Campagna Romana», del 1953, ci descrive la capanna dei pastori: «C'e' quindi una capanna principale che sovrasta per altezza e dimensione le altre, nella quale abitano i pastori senza famiglia, dove si fa la cucina collettiva e dove si lavora il formaggio e la ricotta».
3. Riferimenti statistici:
la presenza del prodotto sui mercati dell'intera regione Lazio, e' avvalorata dai dati rilevati sui mercuriali delle rispettive CCIAA di Roma dal 1922-1965, di Viterbo dal 1949-1973, di Frosinone dal 1955-1999, di Latina dal 1951-1977:
dalla Borsa merci della CCIIA di Roma si nota la variazione di prezzo che tale prodotto ha subito dal 1952 al 1998.
4. Riferimenti sociali ed economici, quali la presenza di produttori che da anni effettuano questo tipo di produzione.
la tenuta di Castel di Guido: da una comunicazione del direttore, l'azienda produceva nel 1969 circa 3500 litri di latte di pecora; questo in parte veniva venduto tal quale ed in parte utilizzato per la produzione di ricotta romana, come si evince dalla contabilita' di masseria siglata dal vergaro e dal direttore nel 1958, 1960 e nel 1965;
la masseria Gasparri, dai cui libri contabili si mette in evidenza il prezzo al chilo e i chilogrammi totali prodotti di ricotta romana nelle stagioni agrarie che vanno dal 1907 (prezzo di 70 centesimi al chilo fino al 15 marzo e a 45 centesimi dopo il 15 marzo, per un totale di 850 kg) al 1924 (produzione totale di 932,5 kg).
5. Riferimenti folkloristici.
Da circa 30 anni si svolge, nel comune di Barbarano Romano (Viterbo) la festa campestre dell'attozzata (Ricotta di Pecora).
Dal 1978 si svolge nel comune di Fiamignano (Rieti) la «Mostra Rassegna Ovina» con Sagra della pecora e dei suoi prodotti.
6. Riferimenti gastronomici.
La Ricotta Romana, oltre ad essere consumata come pietanza a se', trova largo uso come ingrediente di piatti tradizionali laziali.
L'origine e' comprovata, inoltre, dall'iscrizione degli allevatori, dei produttori e confezionatori in appositi elenchi tenuti ed aggiornati dall'organismo di controllo di cui all'art. 7.
Art. 5.
Metodo di ottenimento del prodotto Materia prima.
La materia prima della «Ricotta Romana» e' costituita dal siero di latte intero di pecora delle razze piu' diffuse nell'area geografica di cui all'art. 3, quali: Sarda e suoi incroci, Comisana e suoi incroci, Sopravvissana e suoi incroci, Massese e suoi incroci.
Il siero, componente liquida della coagulazione del latte, deve essere ottenuto dal meccanismo di spurgo, dovuto alla rottura della cagliata destinata alla produzione dei formaggi pecorini ottenuti da latte di pecore proveniente dal territorio di cui all'art. 3.
Il siero risulta essere «dolce», grazie al tipo di alimentazione delle pecore da latte, costituita da foraggi di pascoli naturali, prati pascoli ed erbai caratteristici del territorio della regione Lazio. Il prodotto che ne deriva, la «Ricotta Romana» assume un caratteristico sapore dolciastro che la distingue da ogni altro tipo di ricotta.
Il siero di latte intero ovino ha una colorazione giallo pallido e contiene:
residuo secco magro: da 5,5 a 6,5 %;
proteine: da 1,0 a 2,0%;
grasso: da 1,4 a 2,4%;
lattosio: da 3,4 a 5,0%;
ceneri: da 0,4 a 0,8%.
Per la produzione della «Ricotta Romana» e' consentita, nel corso del processo di riscaldamento del siero, a temperatura tra i 50-600C, l'aggiunta di latte intero di pecora proveniente dalle razze sopra citate e dall'areale di cui all'art. 3, fino al 15% del volume totale del siero.
Nel periodo estivo, quando l'animale si trova nello stadio fisiologico di asciutta, e' consentita la tradizionale pratica della monticazione.
L'alimentazione delle pecore da latte e' costituita da pascoli, prati-pascolo ed erbai tipici dell'area geografica di produzione di cui all'art. 3. E' ammesso il ricorso all'integrazione con foraggi secchi e con concentrati, escludendo l'utilizzo di sostanze di sintesi e di organismi geneticamente modificati.
Le pecore da latte non devono essere soggette a forzature alimentari, a stress ambientali e/o sofisticazioni ormonali, finalizzate ad incrementare la produzione. Metodo di produzione.
Il siero, senza aggiunta di correttori di acidita', viene riscaldato a 85-90oC e mantenuto in lieve agitazione. Il riscaldamento, che in genere avviene nelle stesse caldaie in cui si e' prodotto il formaggio, favorisce la precipitazione e la coagulazione delle sieroproteine e quindi il loro affioramento sottoforma di piccoli fiocchi. Il loro consolidamento superficiale, in una fioritura bianca stratificata, avviene sospendendo, per circa 5 minuti, il riscaldamento. L'affioramento viene separato dalla scotta. Successivamente si procede con la raccolta della ricotta che viene posta in fuscelle forate, di forma tronco-conica, per 8-24 ore per favorire ulteriormente lo spurgo della scotta. Il prodotto scolato viene fatto asciugare in locali freschi.
La ricotta che ne deriva presenta una struttura molto fine, un colore piu' marcato di quello vaccino ed un sapore delicato e dolciastro.
Art. 6.
Elementi che comprovano il legame con l'ambiente
Le condizioni di allevamento degli ovini e di trasformazione del formaggio, devono essere quelle tradizionali della zona, e comunque, atte a conferire al latte e al prodotto derivato le sue specifiche caratteristiche.
Gli elementi che comprovano il legame con l'ambiente sono rappresentati da: Fattori naturali.
L'intero territorio della regione Lazio permette, con le proprie caratteristiche pedo-climatiche, quali:
rilievi di varia natura (monti calcarei, vulcanici, colline, pianure alluvionali);
temperatura media annuale variabile tra 13-16oC;
precipitazioni annuali comprese tra valori minimi di 650 mm lungo la fascia litoranea, di 1.000-1.500 mm nelle pianure interne fino ai 1.800-2.000 mm in corrispondenza del Terminillo e dei Simbruini.
Di sfruttare le condizioni migliori per l'allevamento degli ovini, senza provocare stress all'animale.
I fattori naturali consentono di utilizzare i prati naturali e prati-pascolo, fonte alimentare per gli ovini, in modo da conferire particolari qualita' al latte destinato alla trasformazione casearia, determinando un sinergismo eccezionalmente favorevole oltre che per la qualita' anche per l'omogeneita' dei suoi caratteri.
Questo tipo di alimentazione, abbinato alle favorevoli condizioni ambientali di allevamento, caratterizza il prodotto, in modo tale da distinguere la ricotta romana dal resto delle ricotte. Fattori umani.
E' possibile evidenziare due momenti fondamentali per la caratterizzazione qualitativa del prodotto:
la rottura della cagliata, dettata dalle capacita' operative dei casari, frutto dell'abilita' e dell'esperienza tramandata da secoli nell'intera zona interessata dalla D.O.P;
la tradizionale pratica della monticazione, che permette all'animale di sfuggire alla calura estiva e di conseguenza ai possibili stress ambientali e nutrizionali, che soffrirebbe in pianura. Le pecore, risentendo positivamente di tali fattori, anche appena riscendono a valle, producono latte di ottima qualita', influenzando direttamente la qualita' del formaggio ottenuto dallo stesso.
Art. 7.
Controlli
Il controllo sulla conformita' del prodotto al disciplinare e' svolto, conformemente a quanto stabilito dall'art. 10 del regolamento CEE n. 2081/92.
Art. 8.
Confezionamento ed etichettatura
Il confezionamento del prodotto deve avvenire nell'ambito del territorio di cui all'art. 3.
La «Ricotta Romana» viene confezionata in cestelli tronco-conici di vimini, di plastica o di metallo di capacita' massima di 2 kg. La facciata superiore del cestello viene ricoperta da un foglio di plastica. Sono consentite altre tipologie di confezionamento:
avvolta con carta pergamena;
contenitori di plastica e/o sottovuoto.
La confezione reca obbligatoriamente sulla etichetta a caratteri di stampa chiari e leggibili, oltre al simbolo grafico comunitario e relative menzioni (in conformita', alle prescrizioni del regolamento CEE n. 1726/98 e successive modifiche) e alle informazioni corrispondenti ai requisiti di legge le seguenti ulteriori indicazioni:
la designazione «Ricotta Romana» deve essere apposta con caratteri significativamente maggiori, chiari ed indelebili, nettamente distinti da ogni altra scritta ed essere seguita dalla menzione Denominazione Origine Protetta (D.O.P.);
il nome, la ragione sociale, l'indirizzo dell'azienda produttrice e confezionatrice;
il logo del prodotto e' costituito - come da riproduzione riportata in allegato - da un perimetro quadrato formato da tre linee di colore, a partire dall'esterno, verde, bianco e rosso, contenente all'interno una testa di ovino stilizzata tra le due lettere «R» maiuscole e rispettivamente di colore giallo, quella di sinistra, rosso, quella di destra. Il perimetro del quadrato del logo, e' interrotto: lateralmente dalla lettera «R» di color rosso ed in basso dalla sigla, in caratteri maiuscoli di colore rosso, «D.O.P.». La denominazione del prodotto e' posta in basso all'interno del perimetro del quadrato ed e' costituita dalle parole in caratteri maiuscoli «RICOTTA» di colore giallo e «ROMANA» di colore rosso.
E' vietata l'aggiunta di qualsiasi altra qualificazione non prevista dal presente disciplinare ivi compresi gli aggettivi: fine, scelto, selezionato, superiore, genuino o comunque elogiativi del prodotto. E' tuttavia ammesso l'utilizzo di indicazioni che facciano riferimento a marchi privati, purche' questi non abbiano significato laudativo o siano tali da trarre in inganno il consumatore, dell'indicazione del nome dell'azienda dai cui allevamenti il prodotto deriva, nonche' di altri riferimenti veritieri e documentabili che siano consentiti dalla normativa comunitaria, nazionale o regionale e non siano in contrasto con le finalita' e i contenuti del presente disciplinare.
La designazione «Ricotta Romana» e' intraducibile.
Art. 9.
Commercializzazione prodotti trasformati
I prodotti per la cui preparazione e' utilizzata la D.O.P. «Ricotta Romana» anche a seguito di processi di elaborazione e di trasformazione, possono essere immessi al consumo in confezioni recanti il riferimento alla detta denominazione senza l'apposizione del logo comunitario, a condizione che:
il prodotto a denominazione protetta, certificato come tale, costituisca il componente esclusivo della categoria merceologica;
gli utilizzatori del prodotto a denominazione protetta siano autorizzati dai titolari del diritto di proprieta' intellettuale conferito dalla registrazione della DOP riuniti in Consorzio incaricato alla tutela dal Ministero delle politiche agricole. Lo stesso consorzio incaricato provvedera' anche ad iscriverli in appositi registri ed a vigilare sul corretto uso della denominazione protetta. In assenza di un Consorzio di tutela incaricato le predette funzioni saranno svolte dal MIPAF in quanto autorita' nazionale preposta all'attuazione del regolamento (CEE) n. 2081/92.
L'utilizzazione non esclusiva della denominazione protetta consente soltanto il suo riferimento, secondo la normativa vigente, tra gli ingredienti del prodotto che lo contiene, o in cui e' trasformato o elaborato.
Art. 10.
Logo

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