Gazzetta n. 281 del 3 dicembre 2003 (vai al sommario)
MINISTERO DELLA GIUSTIZIA
DECRETO 20 novembre 2003
Riconoscimento alla sig.ra Schlipper Renate di titolo di studio estero, quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di psicologo.

IL DIRETTORE GENERALE
della giustizia civile
Visti gli articoli 1 e 8 della legge 29 dicembre 1990, n. 428, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea;
Visto il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, di attuazione della direttiva n. 89/48/CEE del 21 dicembre 1988 relativa ad un sistema generale di riconoscimento di diplomi di istruzione superiore che sanzionano formazioni professionali di durata minima di tre anni;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 2001, n. 328, contenente «Modifiche ed integrazioni della disciplina dei requisiti per l'ammissione all'esame di Stato e delle relative prove per l'esercizio di talune professioni, nonche' della disciplina dei relativi ordinamenti»;
Vista l'istanza della sig.ra Schlipper Renate nata a Bochum (Germania) il 13 marzo 1953, cittadina tedesca, diretta ad ottenere, ai sensi dell'art. 12 del sopra indicato decreto legislativo, il riconoscimento del proprio titolo accademico e professionale di «Psychologin», ai fini dell'accesso all'albo e l'esercizio della professione di «psicologo» in Italia;
Considerato che la richiedente ha conseguito il titolo accademico «Diplom-Psychologin» nell'agosto 1976 presso l'Universitat Munchen (Germania);
Considerato che ha dimostrato di aver maturato esperienza professionale biennale, nel campo della psicologia, e pertanto di essere in possesso del requisito richiesto ai sensi della direttiva comunitaria n. 89/48 - art. 3, comma 1, lettera b);
Viste le determinazioni della Conferenza di servizi nelle sedute del 15 maggio 2003 e del 30 ottobre 2003;
Sentito il rappresentante del Consiglio nazionale di categoria nelle sedute sopra indicate;
Considerato che la richiedente ha conseguito il titolo accademico nel 1976, e che non ha documentato di aver frequentato corsi di aggiornamento nel settore o di aver maturato altra esperienza professionale, e' necessario applicare una misura compensativa consistente in una prova attitudinale orale oppure, a scelta della migrante, in un tirocinio;
Visto l'art. 6, comma 1, del decreto legislativo n. 115/1992;
Decreta:
Art. 1.
Alla sig.ra Schlipper Renate, nata a Bochum (Germania) il 13 marzo 1953, cittadina tedesca, e' riconosciuto il titolo accademico-professionale, di cui in premessa, quale titolo abilitante per l'iscrizione all'albo degli «psicologi» - sezione A e l'esercizio della professione in Italia.
 
Art. 2.
Il riconoscimento di cui al precedente articolo e' subordinato, a scelta della richiedente, al superamento di una prova attitudinale oppure al compimento di un tirocinio di adattamento, per un periodo di quattro semestri.
Le modalita' di svolgimento dell'una e dell'altro sono indicate nell'allegato A, che costituisce parte integrante del presente decreto.
 
Art. 3.
La prova attitudinale orale, ove oggetto di scelta della richiedente, vertera' sulle seguenti materie:
a) psicologia dinamica;
b) teoria e tecnica dei tests;
c) psicopatologia;
d) psicologia di comunita'.
Roma, 20 novembre 2003
Il direttore generale: Mele
 
Allegato A
a) Prova attitudinale: il candidato dovra' presentare al Consiglio nazionale domanda in carta legale, allegando la copia autenticata del presente decreto. Detta prova, volta ad accertare la conoscenza delle materie indicate nel testo del decreto, si compone di un esame orale da svolgersi in lingua italiana consistente nella discussione di brevi questioni vertenti sulle materie indicate nel precedente art. 3.
b) Tirocinio di adattamento: ove oggetto di scelta della richiedente, e' diretto ad ampliare e approfondire le conoscenze di base, specialistiche e professionali di cui al precedente art. 3, dovra' essere effettuato in una struttura pubblica, documentando almeno quattrocento ore effettivamente svolte. La richiedente presentera' al Consiglio nazionale domanda in carta legale allegando la copia autenticata del presente provvedimento nonche' la dichiarazione di disponibilita' del responsabile della struttura pubblica. Il Consiglio nazionale vigilera' sull'effettivo svolgimento del tirocinio, a mezzo del presidente dell'ordine provinciale.
 
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