IL DIRETTORE GENERALE per la Qualita' dei prodotti agroalimentari e la tutela del consumatore Vista la legge 25 novembre 1971, n. 1096, recante norme per la disciplina dell'attivita' sementiera; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 8 ottobre 1973, n. 1065, recante «Regolamento di esecuzione della legge 25 novembre 1971, n. 1096»; Visto in particolare l'art. 26-bis del suddetto decreto del Presidente della Repubblica 8 ottobre 1973, n. 1065, aggiunto con il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 2001, n. 322, che stabilisce i requisiti e le modalita' per l'autorizzazione del personale addetto all'esecuzione dei controlli dei prodotti sementieri sotto sorveglianza ufficiale; Visti i propri decreti in data 17 febbraio 1972 e 2 novembre 1976 con i quali l'Ente nazionale delle sementi elette (Ente di diritto pubblico, ai sensi dell'art. 23 della legge n. 1096/1971) con sede in Milano, e' stato delegato al controllo e alla certificazione ufficiale dei prodotti sementieri; Visto il proprio decreto in data 19 aprile 2003 con il quale e' stata disposta la nomina del personale dipendente da imprese sementiere all'esecuzione dei controlli di cui all'art. 26-bis del decreto del Presidente della Repubblica 8 ottobre 1073, n. 1065; Vista la nota n. S/1588/PGB/ic, del 6 novembre 2003, con la quale l'Ente nazionale delle sementi elette comunica l'esatta denominazione della ditta sementiera da cui dipende il sig. Bocciarelli Giovanni; Ritenuto di dover procedere alla conseguente rettifica; Decreta: Nel dispositivo del decreto 19 aprile 2003, n. Q/8200, quarta colonna, in corrispondenza di Bocciarelli Giovanni la ditta «Sementi elette Bologna S.r.l.» e' sostituita con «Sem.El. Bo. S.r.l.». Roma, 21 novembre 2003 Il direttore generale: Abate Avvertenza: Il presente atto non e' soggetto al visto di controllo preventivo di leggittimita' da parte della Corte dei conti, art. 3, legge 14 gennaio 1994, n. 20, ne' alla registrazione da parte dell'ufficio centrale del bilancio del Ministero dell'economia e delle finanze, art. 9 del decreto del Presidente della Repubblica n. 38/1998. |