Gazzetta n. 281 del 3 dicembre 2003 (vai al sommario)
ISTITUTO NAZIONALE DI PREVIDENZA PER I DIPENDENTI DELL'AMMINISTRAZIONE PUBBLICA
CIRCOLARE 26 novembre 2003, n. 30
Cartolarizzazione dei crediti.

A tutte le amministrazioni versanti
all'INPDAP Premessa.
Con decreto ministeriale del 18 aprile 2003, emanato in attuazione dell'art. 15 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, e successive modificazioni, il Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, ha autorizzato un'operazione di cartolarizzazione dei crediti derivanti dai prestiti personali concessi agli iscritti alla gestione unitaria autonoma delle prestazioni creditizie e sociali dell'I.N.P.D.A.P. Per effetto di detto provvedimento e' in fase di stipulazione tra l'I.N.P.D.A.P. e la societa' di cartolarizzazione italiana crediti a r.l. (SCIC) apposito contratto per la cessione in blocco e pro soluto di crediti, per capitale, interessi e accessori, inerenti ad un portafoglio di prestiti personali (piccoli prestiti e cessioni del quinto dello stipendio), erogati ovvero da erogarsi alla data del 31 dicembre 2003.
Con il medesimo contratto e' stato conferito a questo Istituto cedente l'incarico di svolgere, in nome e per conto, ovvero soltanto per conto della societa' cessionaria, l'attivita' di amministrazione, incasso e riconciliazione dei crediti ceduti, nonche' di gestione delle eventuali procedure di recupero degli stessi in sede giudiziale o stragiudiziale.
Ai sensi del citato art. 15 saranno, inoltre, con uno o piu' decreti ministeriali, individuate le caratteristiche delle operazioni di cartolarizzazione.
Per quanto sopra, si rende necessario modificare le vigenti procedure di versamento delle quote di ammortamento delle prestazioni creditizie trattenute sulle posizioni stipendiali dei dipendenti da parte degli enti e delle amministrazioni, terzi debitori nei confronti di questa gestione previdenziale.
Con la presente circolare questo Istituto definisce le modalita' di comunicazione, da parte di codeste amministrazioni ed enti, dei dati necessari per lo svolgimento dell'attivita' di amministrazione, incasso e riconciliazione dei crediti ceduti, finalizzata alla puntuale gestione dei rientri delle singole rate di ammortamento trattenute agli iscritti. Soggetti destinatari.
Destinatari della presente circolare sono le Amministrazioni dello Stato e gli Enti, terzi debitori ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica n. 180/1950 versanti per trattenuta credito che provvedono, quindi, direttamente ad effettuare, sulle posizioni stipendiali dei beneficiari delle prestazioni creditizie, le trattenute delle rate previste dai relativi piani di ammortamento. Disposizioni per le amministrazioni gestite dal Service personale Tesoro.
Le amministrazioni centrali e periferiche dello Stato i cui dipendenti sono gestiti dal Service personale Tesoro sono escluse dalle istruzioni impartite con la presente circolare. Per tali amministrazioni saranno diramate apposite istruzioni concordate con il competente Dipartimento del Ministero dell'economia e finanze sia per gli uffici per i quali il pagamento e' effettuato direttamente dal Centro di elaborazione di Latina (pagamenti telematici previsto dal decreto ministeriale del 31 ottobre 2002), sia per quelli che liquidano le retribuzioni con mandato informatico. Adempimenti delle amministrazioni versanti. 1) Dichiarazione.
A far data dall'elaborazione degli stipendi del proprio personale dipendente di febbraio 2004, con cadenza mensile le Amministrazioni versanti sono obbligate a comunicare, tramite formati telematici standardizzati ovvero tramite un servizio disponibile su web, le informazioni relative:
ai dati anagrafici, utili per la identificazione dei beneficiari;
ai dati contabili, necessari alle operazioni di imputazione dei versamenti;
alle eventuali variazioni rispetto a quanto comunicato il mese precedente.
Nel caso di riduzione della retribuzione superiore ad 1/3 si dovra' indicare negli appositi campi previsti nei file e nell'applicazione su internet, la composizione della nuova retribuzione decurtata, al fine di permettere all'I.N.P.D.A.P. il ricalcolo del piano di ammortamento, con relativo prolungamento e quantificazione della nuova rata.
Le dichiarazioni dovranno essere effettuate anche in assenza di variazioni rispetto alla denuncia del mese precedente.
Tali modalita' di comunicazione sono coerenti con le procedure previste dalla circolare I.N.P.D.A.P. n. 1 del 10 gennaio 2002, riguardanti l'aggiornamento costante degli elementi costitutivi della posizione assicurativa da parte degli Enti datori di lavoro. Dette modalita', utili alla gestione del processo di cartolarizzazione rappresentano da un lato un ampliamento degli adempimenti gia' richiesti per la trasmissione dei dati di cui alla citata circolare e dall'altro consentiranno di attuare quanto previsto dall'art. 44, comma 9, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269. Infatti, a decorrere dal 1° gennaio 2005 i sostituti d'imposta, tenuti al rilascio della certificazione unica dei redditi ai fini fiscali e contributivi, sono obbligati a trasmettere mensilmente ed in via telematica i flussi afferenti tutte le informazioni di pertinenza di questo Istituto, comprese quelle relative alle prestazioni creditizie, oggetto della presente circolare.
I soggetti destinatari potranno quindi effettuare la dichiarazione secondo la seguente duplice modalita':
1.a) via file:
le informazioni potranno essere inviate con due tracciati alternativi:
1.a.a.) il primo corrisponde al file attualmente utilizzato per l'aggiornamento delle posizioni assicurative (770 mensile richiesto dalla predetta circolare 1/2002), con le specifiche informazioni relative alle prestazioni creditizie;
1.a.b.) il secondo e' un tracciato che contiene un sottoinsieme del precedente, e permette la trasmissione delle sole informazioni necessarie all'operazione di riconciliazione tra gli incassi attesi ed i versamenti effettuati dai debitori terzi;
1.b) via internet:
le Amministrazioni, che non sono in grado di fornire su file le informazioni previste, o che provvedono all'invio del file, di cui al punto 1.a.a.) precedente, in tempi non utili alla elaborazione dei dati da parte di questo I.N.P.D.A.P., potranno avvalersi di un apposito servizio disponibile via internet. Questa modalita' consente di controllare le informazioni trasmesse sulla scorta di precedenti forniture elaborate e di variarle puntualmente, ove necessario. 2) Atto di conferma.
Le informazioni, siano esse state trasmesse via file o digitate tramite servizio web, dovranno comunque essere convalidate attraverso un apposito atto di conferma, entro il 6 del mese successivo a quello di competenza delle trattenute.
Tale atto di conferma, che viene effettuato tramite l'applicazione disponibile su Internet, consentira' di acquisire, da parte delle Amministrazioni versanti, le informazioni necessarie per procedere al pagamento (codici identificativi ed importi dei pagamenti).
L'attribuzione dei codici permettera' una rapidissima riconciliazione tra i pagamenti effettuati dalle Amministrazioni e le singole rate dei beneficiari, contenute nella dichiarazione, evitando successive azioni di richiesta, da parte dell'I.N.P.D.A.P., di informazioni utili alla riconciliazione dei pagamenti, con evidenti vantaggi nel processo amministrativo delle Amministrazioni e di questo Istituto.
In presenza di eventuali scarti nell'elaborazione dei file pervenuti, l'amministrazione dovra' provvedere prima della conferma alla loro sistemazione. 3) Pagamento.
Il pagamento deve essere effettuato tassativamente entro il 15 del mese successivo a quello di competenza delle trattenute, avvalendosi degli sportelli o del servizio web di Poste Italiane S.p.a.
Giova premettere che a decorrere dall'emanazione della presente circolare fino all'entrata a regime dell'avviato processo di cartolarizzazione, prevista a far data dal 1° marzo 2004, i versamenti dovranno essere effettuati esclusivamente sui conti correnti postali gia' accesi presso le locali sedi I.N.P.D.A.P. e non sui seguenti conti in via di chiusura:
91731000;
91732008;
91730002;
91733006;
989004.
Successivamente a tale periodo transitorio, come gia' rappresentato, a decorrere dal 1° marzo 2004, con riferimento agli incassi relativi al precedente mese di febbraio, gli strumenti messi a disposizione delle Amministrazioni per il pagamento sono:
un conto corrente domiciliato, appositamente aperto presso Poste Italiane S.p.a., in nome di I.N.P.D.A.P., per i versamenti relativi ai prestiti cartolarizzati (cd. «Conto Unico»);
un conto corrente domiciliato, appositamente aperto presso Poste Italiane S.p.a., in nome di I.N.P.D.A.P., per i versamenti relativi ai prestiti non cartolarizzati (concessi dopo il 2003). Al riguardo si rende noto che il conto domiciliato ha la caratteristica principale di consentire l'esatta individuazione dell'Amministrazione versante e di permettere il pagamento dell'importo confermato nella dichiarazione;
un conto corrente, appositamente aperto presso Poste Italiane S.p.a., in nome di I.N.P.D.A.P., per i versamenti relativi agli importi da riconciliare (cd. «Conto della Riconciliazione»). I versamenti su detto ultimo conto dovranno essere effettuati esclusivamente tramite bonifico, mediante l'obbligatoria indicazione di un codice identificativo utile per la successiva riconciliazione con quanto dovuto. Il terzo conto consente, altresi', alle Amministrazioni di pagare anche parzialmente il dovuto per non incorrere, almeno in misura anch'essa parziale, nelle sanzioni di tardato pagamento (vedi par. 4.4). 4) Riconciliazione delle somme riscosse.
Sara' cura dell'I.N.P.D.A.P. effettuare le verifiche sia con riferimento alla rituale esecuzione delle istruzioni impartite, sia con riferimento agli importi attesi in relazione ai prestiti personali, sulla base dei relativi piani di ammortamento e delle modificazioni anagrafiche pervenute.
Si espongono di seguito le diverse casistiche che possono verificarsi con riguardo ai momenti di attuazione del procedimento amministrativo: dichiarazione, conferma e pagamento, in caso di inosservanza alle istruzioni impartite con la presente circolare.
Nel caso in cui la dichiarazione di cui al par. 1) sia stata effettuata:
4.1) dichiarazione confermata e pagamento non effettuato: decorsa la data di scadenza prevista per il pagamento, l'I.N.P.D.A.P. procedera' alla verifica delle quote dichiarate. Il riscontro del mancato pagamento costituira' oggetto di apposita segnalazione, via e-mail, per consentire all'Amministrazione inadempiente il tempestivo versamento, al fine di non incorrere in maggiori sanzioni per ritardato pagamento;
4.2) dichiarazione confermata erroneamente e pagamento sul conto della riconciliazione: qualora l'Amministrazione abbia, invece, provveduto a corrispondere quanto dovuto tramite bonifico sul conto della riconciliazione, non essendo possibile il pagamento di importo diverso da quello dichiarato sul Conto unico, indicando il codice identificativo del pagamento, l'I.N.P.D.A.P. sollecitera' l'Amministrazione medesima a rendere coerente la dichiarazione con quanto pagato via Internet, in modo da poter immediatamente procedere alla riconciliazione del pagamento stesso;
4.3) dichiarazione non confermata e pagamento sul conto della riconciliazione: nel caso in cui il pagamento fosse stato effettuato sul conto della riconciliazione, senza la preventiva indicazione del relativo codice identificativo, l'I.N.P.D.A.P. non sara' in grado di imputare le somme dovute, in assenza delle condizioni necessarie per riconoscere il versante e i dati relativi al pagamento. Quindi l'Amministrazione sara' invitata, oltre a rettificare via internet la dichiarazione, ad indicare, altresi', gli estremi del pagamento effettuato, in modo da permetterne l'esatta imputazione. Quest'ultima casistica deve intendersi assolutamente anomala ed eccezionale, in quanto causa di gravi inefficienze nel processo di riconciliazione dei pagamenti.
Qualora la dichiarazione non sia stata invece effettuata:
4.4) le Amministrazioni possono, sempre entro il giorno 15 del mese di scadenza, provvedere ad effettuare la dichiarazione via Internet ed ottenere il codice identificativo del pagamento, da indicare nella parte descrittiva del bonifico da accreditare sul conto della riconciliazione;
4.5) qualora l'Amministrazione provvedesse al pagamento in assenza di dichiarazione:
e' tenuta, comunque, ad inserire, nella parte descrittiva del bonifico i dati minimi richiesti per l'identificazione del versante e del pagamento (vedi par. 2), nonche' ad effettuare la dichiarazione via Internet, in modo da consentirne l'esatta imputazione delle somme;
non inserendo invece alcun dato identificativo, dovra' provvedere, oltre ad effettuare la dichiarazione via Internet, gia' sollecitata via e-mail, a trasmettere copia della ricevuta di avvenuto versamento, alla sede I.N.P.D.A.P. territorialmente competente. 5) Recupero residuo debito sui trattamenti di fine servizio.
Nei casi di cessazione dal servizio senza diritto a pensione, al fine di consentire il recupero del residuo debito insoluto sui trattamenti di fine servizio, gli enti datori di lavoro sono tenuti a trasmettere la documentazione di rito entro quindici giorni dalla cessazione dal servizio, anche nei casi di dimissione. L'Istituto deve, infatti, estinguere subito il debito indipendentemente dai tempi di differimento previsti dalla legge per il pagamento della prestazione all'iscritto. Modalita' di accesso ai servizi ed invio delle informazioni mensili.
Sul sito di I.N.P.D.A.P. all'indirizzo http://www.inp dap.it/webnet/sito/ServiziInterattivinew/servizienti.asp sono disponibili, le istruzioni per il reperimento delle utenze e delle password necessarie ad accedere ai servizi di cui alla presente circolare.
Sul sito saranno pubblicate, entro il 28 corrente mese, le specifiche dei due tracciati record di cui al paragrafo «dichiarazione».
Si invitano le Amministrazioni destinatarie della presente a prendere contatti con la sede periferica I.N.P.D.A.P. competente sul territorio per fornire gli indirizzi di posta elettronica da utilizzare come strumento di colloquio per tutte le comunicazioni che interverranno in relazione alle operazioni di riconciliazione.
Roma, 26 novembre 2003
Il direttore generale f.f.: Marchione
 
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