Gazzetta n. 282 del 4 dicembre 2003 (vai al sommario)
PRESIDENZA DELLA REPUBBLICA
DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 24 ottobre 2003, n. 340
Regolamento recante disciplina per la sicurezza degli impianti di distribuzione stradale di G.P.L. per autotrazione.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'articolo 87, quinto comma, della Costituzione;
Visto l'articolo 23 del regio decreto-legge 2 novembre 1933, n. 1741, convertito dalla legge 8 febbraio 1934, n. 367, sugli oli minerali e carburanti, in relazione all'articolo 2 della legge 23 febbraio 1950, n. 170, sui distributori automatici di carburanti e all'articolo 9 della legge 21 marzo 1958, n. 327, sulle stazioni di riempimento dei gas di petrolio liquefatto;
Vista la legge 27 dicembre 1941, n. 1570;
Visto l'articolo 1 della legge 13 maggio 1961, n. 469;
Visto l'articolo 2 della legge 26 luglio 1965, n. 966;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1955, n. 547;
Visto il decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626;
Visto il progetto di regola tecnica approvato dal Comitato centrale tecnico scientifico per la prevenzione incendi di cui all'articolo 10 del decreto del Presidente della Repubblica 29 luglio 1982, n. 577;
Visto l'articolo 11 del citato decreto del Presidente della Repubblica 29 luglio 1982, n. 577;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 12 gennaio 1998, n. 37, che approva il regolamento di prevenzione incendi;
Visto il decreto legislativo 11 febbraio 1998, n. 32, come modificato dal decreto legislativo 8 settembre 1999, n. 346;
Ritenuto di dover modificare ed aggiornare la vigente normativa di sicurezza per gli impianti di distribuzione stradale di gas di petrolio liquefatto per autotrazione;
Visto l'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla sezione consultiva per gli atti normativi nella adunanza del 25 agosto 2003;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 10 ottobre 2003;
Sulla proposta del Ministro dell'interno;
E m a n a
il seguente regolamento:

Art. 1
Campo di applicazione

1. Il presente regolamento si applica agli impianti di nuova realizzazione, disciplinati al Titolo II dell'allegato A che forma parte integrante del presente regolamento. Sono equiparati a questi ultimi gli impianti esistenti in caso di potenziamento della capacita' complessiva oltre 30 m³.
2. Gli impianti esistenti, la cui capacita' complessiva resti limitata fino a 30 m³, devono essere adeguati a quanto previsto al Titolo III dell'allegato entro cinque anni dalla data di entrata in vigore del presente regolamento. Qualora detti impianti siano oggetto di potenziamenti e/o ristrutturazioni, gli adeguamenti di cui al Titolo III dovranno essere realizzati contestualmente ai suddetti lavori di modifica. Le disposizioni di esercizio, di cui al punto 15 dell'allegato A, devono essere rispettate dalla data di entrata in vigore del presente regolamento.



Avvertenza:
Il testo delle note qui' pubblicato e' stato redatto
dall'amministrazione competente per materia, ai sensi
dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni
sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei
decreti del Presidente della Repubblica e sulle
pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo
fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge
alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il
valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Note alle premesse:
- Il comma quinto dell'art. 87 della Costituzione della
Repubblica italiana conferisce al Presidente della
Repubblica il potere di promulgare le leggi e di emanare i
decreti aventi valore di legge ed i regolamenti.
- Si riporta il testo dell'art. 23 del regio
decreto-legge 2 novembre 1933, n. 1741, convertito, dalla
legge 8 febbraio 1934, n. 367 (Disciplina
dell'importazione, della lavorazione, del deposito e della
distribuzione degli oli minerali e dei carburanti):
"Art. 23. - Il Ministro per l'interno e' autorizzato a
pubblicare le norme di sicurezza riferibili agli
stabilimenti per la lavorazione, ai depositi per
l'immagazzinamento, per l'impiego o per la vendita di oli
minerali ed al trasporto degli oli stessi, separatamente
dal regolamento previsto dall'art. 63 della legge di
pubblica sicurezza, testo unico 18 giugno 1931, n. 773.".
- Si riporta il testo dell'art. 2 della legge
23 febbraio 1950, n. 170 (Disciplina dell'impianto e
dell'esercizio di alcune categorie di apparecchi di
distribuzione automatica di carburante):
"Art. 2. - L'impianto e l'esercizio degli apparecchi
indicati nell'art. 1 sono autorizzati dal prefetto
competente per territorio, previo accertamento dei
requisiti richiesti dalla legge di pubblica sicurezza per
le autorizzazioni di polizia e della osservanza delle altre
disposizioni previste dal citato regio decreto 2 novembre
1933, n. 1741, e dal relativo regolamento, nonche' dalle
norme di sicurezza emanate dal Ministero dell'interno in
applicazione dell'art. 23 del regio decreto predetto.".
- Si riporta il testo dell'art. 9 della legge 21 marzo
1958, n. 327 (Norme per la concessione e l'esercizio delle
stazioni di riempimento di gas di petrolio liquefatti):
"Art. 9. - Gli impianti per la distribuzione di gas di
petrolio liquefatti destinati all'autotrazione restano
regolati dalla legge 23 febbraio 1950, n. 170.".
- La legge 27 dicembre 1941, n. 1570, reca: "Nuove
norme per l'organizzazione dei servizi antincendi".
- Si riporta il testo dell'art. 1 della legge 13 maggio
1961, n. 469 (Ordinamento dei servizi antincendi e del
Corpo nazionale dei vigili del fuoco e stato giuridico e
trattamento economico del personale dei sottufficiali,
vigili scelti e vigili del Corpo nazionale dei vigili del
fuoco):
"Art. 1. - Sono attribuiti al Ministero dell'interno:
a) i servizi di prevenzione ed estinzione degli
incendi e, in genere, i servizi tecnici per la tutela della
incolumita' delle persone e la preservazione dei beni,
anche dai pericoli derivanti dall'impiego dell'energia
nucleare;
b) il servizio antincendi nei porti, di cui alla
legge 13 maggio 1940, n. 690;
c) i servizi relativi all'addestramento ed
all'impiego delle unita' preposte alla protezione della
popolazione civile, sia in caso di calamita', sia in caso
di eventi bellici.
Il Ministero dell'interno concorre, inoltre, a mezzo
del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, alla preparazione
di unita' antincendi per le Forze armate.
Il Ministero dell'interno provvede, infine, con il
proprio personale all'espletamento dei servizi antincendi
negli aeroporti civili o aperti al traffico civile".
- Si riporta il testo dell'art. 2 della legge 26 luglio
1965, n. 966 (Disciplina delle tariffe, delle modalita' di
pagamento e dei compensi al personale del Corpo nazionale
dei vigili del fuoco per i servizi a pagamento):
"Art. 2. - Gli enti ed i privati sono tenuti a
richiedere:
a) le visite ed i controlli di prevenzione degli
incendi ai locali adibiti ai depositi ed alle industrie
determinati in conformita' a quanto stabilito al successivo
art. 4, nonche' l'esame dei progetti di nuovi impianti o
costruzioni o di modifiche di quelli esistenti, delle
aziende e lavorazioni di cui agli articoli 36 e 37 del
decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1955, n.
547, ed alle tabelle A e B annesse al decreto del
Presidente della Repubblica 26 maggio 1959, n. 689. Dette
visite e controlli devono comprendere anche gli
accertamenti di competenza previsti dal decreto del
Presidente della Repubblica 27 aprile 1955, n. 547, sulla
prevenzione degli infortuni sul lavoro;
b) i servizi di vigilanza a locali di pubblico
spettacolo, da effettuarsi nei limiti ed in conformita'
delle prescrizioni stabilite dalle Commissioni permanenti
provinciali previste dall'art. 141 del regolamento di
pubblica sicurezza 6 maggio 1940, n. 635;
c) la preparazione tecnica e l'addestramento delle
squadre antincendi, costituite, a norma dell'art. 2 della
legge 13 maggio 1961, n. 469, presso stabilimenti
industriali, depositi e simili.
Per ottemperare all'obbligo di cui sopra, gli enti ed i
privati devono presentare domanda al Comando provinciale
dei vigili del fuoco competente per territorio, con le
modalita' stabilite dal successivo art. 6.
In caso di inosservanza, oltre alle eventuali sanzioni
penali previste dalle vigenti disposizioni, puo' essere
disposta dal prefetto la sospensione della licenza di
esercizio fino all'adempimento dell'obbligo.".
- Il decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile
1955, n. 547, reca: "Norme per la prevenzione degli
infortuni sul lavoro".
- Il decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626,
reca: "Attuazione della direttiva n. 89/391/CEE, della
direttiva n. 89/654/CEE, della direttiva n. 89/655/CEE,
della direttiva n. 89/656/CEE, della direttiva n.
90/269/CEE, della direttiva n. 90/270/CEE, della direttiva
n. 90/394/CEE, della direttiva n. 90/679/CEE, della
direttiva n. 93/88/CEE, della direttiva n. 95/63/CE, della
direttiva n. 97/42/CE, della direttiva n. 98/24/CE, della
direttiva n. 99/38/CE e della direttiva n. 99/92/CE
riguardanti il miglioramento della sicurezza e della salute
dei lavoratori durante il lavoro".
- Si riporta il testo vigente degli articoli 10 e 11
del decreto del Presidente della Repubblica 29 luglio 1982,
n. 577 (Approvazione del regolamento concernente
l'espletamento dei servizi antincendi):
"Art. 10 (Comitato centrale tecnico-scientifico per la
prevenzione incendi). - E' istituito, con decreto del
Ministro dell'interno, il comitato centrale
tecnico-scientifico per la prevenzione incendi, avente i
compiti indicati nel successivo art. 11 e composto:
dall'ispettore generale capo del Corpo nazionale dei
vigili del fuoco, che lo presiede;
da un dirigente degli organi tecnici centrali del
Corpo nazionale dei vigili del fuoco;
dal direttore del centro studi ed esperienze
antincendi;
da tre dirigenti scelti fra gli ispettori regionali e
aeroportuali;
da un funzionario dirigente amministrativo della
Direzione generale della protezione civile e dei servizi
antincendi del Ministero dell'interno;
da un esperto designato dal Consiglio nazionale delle
ricerche;
da un funzionario designato dal Ministero
dell'industria, del commercio e dell'artigianato;
da un rappresentante dell'Istituto superiore per la
prevenzione e la sicurezza del lavoro;
da un funzionario designato dal Ministero del lavoro
e della previdenza sociale;
da un tecnico designato dal Ministero dei lavori
pubblici;
da un ingegnere designato dal consiglio nazionale
dell'Ordine degli ingegneri;
da un architetto designato dal consiglio nazionale
dell'Ordine degli architetti;
da quattro esperti, designati rispettivamente dalle
confederazioni dell'industria, del commercio,
dell'agricoltura e dell'artigianato, maggiormente
rappresentative sul piano nazionale;
da un esperto designato dall'Associazione nazionale
delle imprese assicuratrici (ANIA);
da tre esperti, designati dalle confederazioni
sindacali maggiormente rappresentative sul piano nazionale;
da un rappresentante della "piccola industria" ed uno
della "proprieta' edilizia".
Per ogni componente titolare del comitato e' nominato
un membro supplente.
Il comitato dura in carica tre anni e i componenti
possono essere riconfermati.
Il componente che, senza giustificato motivo, non
interviene per tre sedute consecutive, viene dichiarato
decaduto e ne viene richiesta la tempestiva sostituzione.
Funge da segretario un funzionario del Corpo nazionale
dei vigili del fuoco.".
"Art. 11 (Competenze del comitato centrale
tecnico-scientifico per la prevenzione incendi). - Il
comitato centrale tecnico-scientifico per la prevenzione
incendi provvede:
a) all'elaborazione e all'aggiornamento delle norme
tecniche e procedurali in materia di prevenzione incendi in
armonia con quanto stabilito nel decreto di cui all'art. 4,
secondo comma;
b) a fornire il necessario apporto
tecnico-scientifico per la elaborazione delle norme di
prevenzione incendi interessanti le macchine, gli impianti
e le attrezzature soggetti ad omologazione di cui al
penultimo comma dell'art. 23, legge 23 dicembre 1978, n.
833, sull'istituzione del Servizio sanitario nazionale;
c) ad esprimere pareri su questioni e problemi
inerenti la prevenzione incendi;
d) (abrogata);
e) a richiedere agli organi del Corpo l'effettuazione
di studi, ricerche e progetti nella specifica materia.
Nell'espletamento delle proprie attribuzioni il
comitato potra' articolarsi in gruppi di lavoro.
Per determinati settori di competenza e per un tempo
limitato alle esigenze di elaborazione e di aggiornamento
di particolari norme tecniche, il comitato puo' avvalersi
dell'opera di esperti o di rappresentanti di enti e
organismi diversi da quelli indicati nel precedente art.
10.
All'emanazione delle norme e delle specifiche tecniche,
elaborate e aggiornate dal comitato centrale
tecnico-scientifico per la prevenzione incendi si provvede
mediante decreti del Ministero dell'interno con l'eventuale
concerto di altri Ministeri interessati.
Il comitato, all'inizio di ogni anno, formula il
programma generale della propria attivita' concernente i
compiti al medesimo attribuiti, nonche' una relazione
sull'attivita' svolta nell'anno precedente".
- Il decreto del Presidente della Repubblica 12 gennaio
1998, n. 37, reca: "Regolamento recante disciplina dei
procedimenti relativi alla prevenzione incendi, a norma
dell'art. 20, comma 8, della legge 15 marzo 1997, n. 59".
- Il decreto legislativo 11 febbraio 1998, n. 32, reca:
"Razionalizzazione del sistema di distribuzione dei
carburanti, a norma dell'art. 4, comma 4, lettera c), della
legge 15 marzo 1997, n. 59".
- Il decreto legislativo 8 settembre 1999, n. 346,
reca: "Modifiche ed integrazioni al decreto legislativo
13 febbraio 1998, n. 32, concernente razionalizzazione del
sistema di distribuzione dei carburanti, a norma dell'art.
4, comma 4, della legge 15 marzo 1997, n. 59".
- Si riporta il testo vigente dell'art. 17, comma 1,
della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina
dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza
del Consiglio dei Ministri):
"1. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa
deliberazione del Consiglio dei Ministri, sentito il parere
del Consiglio di Stato che deve pronunziarsi entro novanta
giorni dalla richiesta, possono essere emanati regolamenti
per disciplinare:
a) l'esecuzione delle leggi e dei decreti
legislativi, nonche' dei regolamenti comunitari;
b) l'attuazione e l'integrazione delle leggi e dei
decreti legislativi recanti norme di principio, esclusi
quelli relativi a materie riservate alla competenza
regionale;
c) le materie in cui manchi la disciplina da parte di
leggi o di atti aventi forza di legge, sempre che non si
tratti di materie comunque riservate alla legge;
d) l'organizzazione ed il funzionamento delle
amministrazioni pubbliche secondo le disposizioni dettate
dalla legge;
e) (lettera soppressa).



 
Art. 2.
Obiettivi
1. Ai fini della prevenzione degli incendi, allo scopo di garantire le esigenze di sicurezza per la salvaguardia delle persone e la tutela dei beni contro i rischi di incendio, gli impianti di distribuzione stradale di G.P.L. per autotrazione sono realizzati e gestiti secondo la regola tecnica di cui all'allegato A, in modo da garantire i seguenti obiettivi:
a) minimizzare le cause di rilascio accidentale di G.P.L., di incendio e di esplosione;
b) limitare, in caso di evento incidentale, danni alle persone;
c) limitare, in caso di evento incidentale, danni ad edifici e/o locali contigui all'impianto;
d) ridurre la frequenza delle operazioni di riempimento dei serbatoi fissi, contribuendo in tal modo a ridurre il traffico stradale di merci pericolose;
e) permettere ai soccorritori di operare in condizioni di sicurezza.
 
Art. 3.
Ubicazione dell'impianto
1. Gli impianti di distribuzione stradale di gas di petrolio liquefatto per autotrazione non possono sorgere:
a) nella zona territoriale omogenea totalmente edificata, individuata come zona A nel piano regolatore generale o nel programma di fabbricazione ai sensi dell'articolo 2 del decreto ministeriale 2 aprile 1968, n. 1444, e nei comuni sprovvisti dei predetti strumenti urbanistici, all'interno del perimetro del centro abitato, delimitato a norma dell'articolo 17 della legge 6 agosto 1967, n. 765, quando, nell'uno e nell'altro caso, la densita' della edificazione esistente, nel raggio di duecento metri dal perimetro degli elementi pericolosi dell'impianto, come definiti al punto 3 dell'allegato al presente decreto, e dall'area di sosta dell'autocisterna, risulti superiore a tre metri cubi per metro quadrato;
b) nelle zone di completamento e di espansione dell'aggregato urbano indicate nel piano regolatore generale o nel programma di fabbricazione, nelle quali sia previsto un indice di edificabilita' superiore a tre metri cubi per metro quadrato;
c) nelle aree, ovunque ubicate, destinate a verde pubblico.
2. La rispondenza dell'area prescelta per l'installazione dell'impianto alle caratteristiche urbanistiche della zona deve essere attestata dal sindaco o comprovata da perizia giurata a firma di professionista, iscritto al relativo albo professionale, competente per la sottoscrizione del progetto dell'impianto medesimo.



Note all'art. 3:
- Si riporta il testo dell'art. 2 del decreto del
Ministro dei lavori pubblici, di concerto col Ministro
dell'interno 2 aprile 1968, n. 1444 (Limiti inderogabili di
densita' edilizia, di altezza, di distanza fra i fabbricati
e rapporti massimi tra spazi destinati agli insediamenti
residenziali e produttivi e spazi pubblici o riservati alle
attivita' collettive, al verde pubblico o a parcheggi da
osservare ai fini della formazione dei nuovi strumenti
urbanistici o della revisione di quelli esistenti, ai sensi
dell'art. 17 della legge 6 agosto 1967, n. 765):
«Art. 2 (Zone territoriali omogenee). - Sono
considerate zone territoriali omogenee, ai sensi e per gli
effetti dell'art. 17 della legge 6 agosto 1967, n. 765:
A) le parti del territorio interessate da agglomerati
urbani che rivestono carattere storico, artistico o di
particolare pregio ambientale o da porzioni di essi,
comprese le aree circostanti, che possono considerarsi
parte integrante, per tali caratteristiche, degli
agglomerati stessi;
B) le parti del territorio totalmente o parzialmente
edificate, diverse dalle zone A): si considerano
parzialmente edificate le zone in cui la superficie coperta
degli edifici esistenti non sia inferiore al 12,5% (un
ottavo) della superficie fondiaria della zona e nelle quali
la densita' territoriale sia superiore ad 1,5 mc/mq;
C) le parti del territorio destinate a nuovi
complessi insediativi, che risultino inedificate o nelle
quali la edificazione preesistente non raggiunga i limiti
di superficie e densita' di cui alla precedente lettera B);
D) le parti del territorio destinate a nuovi
insediamenti per impianti industriali o ad essi assimilati;
E) le parti del territorio destinate ad usi agricoli,
escluse quelle in cui, fermo restando il carattere agricolo
delle stesse, il frazionamento delle proprieta' richieda
insediamenti da considerare come zone C);
F) le parti del territorio destinate ad attrezzature
ed impianti di interesse generale.».
- L'art. 17 della legge 6 agosto 1967, n. 765
(Modifiche ed integrazioni alla legge urbanistica 17 agosto
1942, n. 1150), introduce l'art. 41-quinquies della legge
17 agosto 1942, n. 1150 (Legge urbanistica), il quale, a
sua volta, e' stato in parte abrogato dal decreto
legislativo 6 giugno 2001, n. 378 (Disposizioni legislative
in materia edilizia). Si riporta, pertanto, il testo
vigente del succitato art. 41-quinquies:
«Art. 41-quinquies. - In tutti i comuni, ai fini della
formazione di nuovi strumenti urbanistici o della revisione
di quelli esistenti, debbono essere osservati limiti
inderogabili di densita' edilizia, di altezza, di distanza
tra i fabbricati, nonche' rapporti massimi tra spazi
destinati agli insediamenti residenziali e produttivi e
spazi pubblici o riservati alle attivita' collettive, a
verde pubblico o a parcheggi.
I limiti e i rapporti previsti dal precedente comma
sono definiti per zone territoriali omogenee, con decreto
del Ministro per i lavori pubblici di concerto con quello
per l'interno, sentito il Consiglio superiore dei lavori
pubblici. In sede di prima applicazione della presente
legge, tale decreto viene emanato entro sei mesi
dall'entrata in vigore della medesima.».



 
Art. 4.
Divieto di permanenza in aree non piu' rispondenti
1. L'impianto regolarmente installato deve essere rimosso quando l'edificazione effettiva abbia superato, nell'area compresa entro il raggio di duecento metri dal perimetro degli elementi pericolosi dell'impianto, come definiti al punto 3 dell'allegato al presente regolamento, e dall'area di sosta dell'autocisterna, la densita' territoriale di tre metri cubi per metro quadrato.
2. L'impianto che, per variazioni degli strumenti urbanistici comunali intervenute successivamente alla sua realizzazione, venga a cadere in una zona destinata a verde pubblico deve essere rimosso allorche' l'area destinata a verde pubblico venga integralmente attrezzata, ovvero quando vengano a mancare le distanze di sicurezza esterne rispetto alle strutture di tipo fisso di pertinenza dell'area stessa.
 
Art. 5.
Mancanza delle distanze di sicurezza
1. Quando per effetto di variazioni intervenute nella situazione dei luoghi, le distanze di sicurezza esterne non risultano piu' rispettate, l'impianto deve essere rimosso.
 
Art. 6.
Deroghe
1. Qualora in ragione di particolari esigenze di ordine tecnico o funzionale non fosse possibile il rispetto di qualcuna delle prescrizioni contenute nella regola tecnica di cui all'allegato A, puo' essere avanzata motivata richiesta di deroga ai sensi dell'articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica 12 gennaio 1998, n. 37. Le istanze devono essere redatte secondo le modalita' indicate nell'articolo 5 del decreto del Ministro dell'interno in data 4 maggio 1998, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 104 del 7 maggio 1998.
2. Non puo' essere oggetto di deroga il mancato rispetto delle condizioni previste agli articoli 4 e 5, nonche' delle distanze di sicurezza esterne.



Note all'art. 6:
- Si riporta il testo dell'art. 6 del decreto del
Presidente della Repubblica 12 gennaio 1998, n. 37 (per
l'argomento v. nelle note alle premesse):
«Art. 6 (Procedimento di deroga). - 1. Qualora gli
insediamenti o gli impianti sottoposti a controllo di
prevenzione incendi e le attivita' in essi svolte
presentino caratteristiche tali da non consentire
l'integrale osservanza della normativa vigente, gli
interessati, secondo le modalita' stabilite dal decreto di
cui all'art. 1, comma 5, possono presentare al comando
domanda motivata per la deroga al rispetto delle condizioni
prescritte.
2. Il comando esamina la domanda e, con proprio
motivato parere, la trasmette entro trenta giorni dal
ricevimento, all'Ispettorato regionale dei vigili del
fuoco. L'ispettore regionale, sentito il comitato tecnico
regionale di prevenzione incendi, di cui all'art. 20 del
decreto del Presidente della Repubblica 29 luglio 1982, n.
577, si pronuncia entro sessanta giorni dalla ricezione,
dandone contestuale comunicazione al comando ed al
richiedente. L'Ispettore regionale dei vigili del fuoco
trasmette ai competenti organi tecnici centrali del Corpo
nazionale dei vigili del fuoco i dati inerenti alle deroghe
esaminate per la costituzione di una banca dati, da
utilizzare per garantire i necessari indirizzi e
l'uniformita' applicativa nei procedimenti di deroga.».
- Si riporta il testo dell'art. 5 del decreto del
Ministro dell'interno 4 maggio 1998 (Disposizioni relative
alle modalita' di presentazione ed al contenuto delle
domande per l'avvio dei procedimenti di prevenzione
incendi, nonche' all'uniformita' dei connessi servizi resi
dai Comandi provinciali dei Vigili del fuoco):
«Art. 5 (Domanda di deroga). - 1. La domanda di deroga
all'osservanza della vigente normativa antincendi, di cui
all'art. 6 del decreto del Presidente della Repubblica
12 gennaio 1998, n. 37, e' redatta in triplice copia, di
cui una in bollo e va indirizzata all'Ispettorato
interregionale o regionale dei Vigili del fuoco, tramite il
Comando provinciale dei Vigili del fuoco competente per
territorio.
La domanda deve contenere:
a) generalita' e domicilio del richiedente o, nel
caso di ente o societa', del suo legale rappresentante;
b) specificazione dell'attivita' principale e delle
eventuali attivita' secondarie, elencate nell'allegato al
decreto 16 febbraio 1982 del Ministro dell'interno, e
successive modifiche ed integrazioni, oggetto della domanda
di deroga;
c) disposizioni normative alle quali si chiede di
derogare;
d) specificazione delle caratteristiche
dell'attivita' o dei vincoli esistenti che comportano
l'impossibilita' di ottemperare alle disposizioni di cui
alla lettera c).
2. Alla domanda sono allegati:
a) documentazione tecnica, in triplice copia, a firma
di tecnico abilitato, contenente quanto previsto
dall'allegato 1 al presente decreto ed integrata da una
valutazione sul rischio aggiuntivo conseguente alla mancata
osservanza delle disposizioni cui si intende derogare e
dalle misure tecniche che si ritengono idonee a compensare
il rischio aggiuntivo;
b) attestato del versamento effettuato a mezzo di
conto corrente postale a favore della Tesoreria provinciale
dello Stato, ai sensi della legge 26 luglio 1965, n. 966.».



 
Art. 7.
Abrogazioni
Sono abrogate le seguenti disposizioni:
a) articoli 1, 7, terzo comma, 8, 9, 10, 11, 17, 18, 19, 21, 25, 26, 27, 28 e 29 del decreto del Presidente della Repubblica 12 gennaio 1971, n. 208;
b) articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 12 gennaio 1971, n. 208, nel testo modificato dall'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 17 novembre 1986, n. 1024;
c) articolo 3, secondo comma, lettera a), del decreto del Presidente della Repubblica 12 gennaio 1971, n. 208, nel testo sostituito dall'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 17 novembre 1986, n. 1024;
d) articolo 16, primo, secondo, terzo, quarto, sesto e settimo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 12 gennaio 1971, n. 208, nel testo sostituito dall'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 16 gennaio 1979, n. 28;
e) articoli 22, 23 e 24 del decreto del Presidente della Repubblica 12 gennaio 1971, n. 208, nel testo sostituito, rispettivamente, dagli articoli 2, 3 e 4 del decreto del Presidente della Repubblica 16 gennaio 1979, n. 28;
f) articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 16 gennaio 1979, n. 28.
 
Art. 8.
Disposizioni finali
1. Il Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro delle attivita' produttive, provvede, ai sensi dell'articolo 11, quarto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 luglio 1982, n. 577, ad aggiornare le norme di sicurezza antincendio per gli impianti di distribuzione stradale di gas di petrolio liquefatto per autotrazione con propri decreti.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare.
Dato a Roma, addi' 24 ottobre 2003
CIAMPI
Berlusconi, Presidente del Consiglio
dei Ministri
Pisanu, Ministro dell'interno Visto, il Guardasigilli: Castelli
Registrato alla Corte dei conti il 20 novembre 2003
Ministeri istituzionali, registro n. 12, foglio n. 372



Nota all'art. 8:
- Per il testo vigente dell'art. 11, quarto comma, del
decreto del Presidente della Repubblica 29 luglio 1982, n.
577, vedi nelle note alle premesse.



 
Allegato A REGOLA TECNICA IN MATERIA DI SICUREZZA ANTIN-CENDIO DEGLI IMPIANTI DI
DISTRIBUZIONE STRADALE DI GAS DI PETROLIO LIQUEFATTO PER AUTO-
TRAZIONE (art. 1, comma 1).
Titolo I
GENERALITA' 1. Termini, definizioni e tolleranze dimensionali.
1. Per i termini, le definizioni e le tolleranze dimensionali si rimanda a quanto stabilito con decreto del Ministro dell'interno in data 30 novembre 1983 (Gazzetta Ufficiale n. 339 del 12 dicembre 1983). Inoltre, ai fini del presente decreto, si definisce:
area di sosta dell'autocisterna: area delimitata da apposita segnaletica orizzontale corrispondente alla proiezione in pianta dell'ingombro massimo dell'autocisterna durante l'operazione di riempimento dei serbatoi fissi;
barrel: recipiente metallico, interno o esterno al serbatoio fisso, destinato al contenimento delle pompe sommerse e dotato di una valvola di livello minimo, manovrabile dall'esterno che ha la duplice funzione di:
garantire il funzionamento della pompa sotto battente;
isolare la pompa dal G.P.L. contenuto nel serbatoio per la manutenzione;
capacita' di un serbatoio: volume geometrico interno del serbatoio;
pistola di erogazione: dispositivo montato all'estremita' di una manichetta flessibile che si innesta al dispositivo di carico posto sul veicolo;
punto di scarico dell'autocisterna: punto di connessione tra l'autocisterna e le manichette flessibili utilizzate per il riempimento del serbatoio fisso, posto immediatamente a valle delle valvole di intercettazione manuali dell'autocisterna stessa;
punto di riempimento: attacchi, posti sul serbatoio fisso o collegati a questo mediante apposite tubazioni, a cui vengono connesse le estremita' delle manichette flessibili per l'operazione di carico dei serbatoi fissi;
raccordo rapido: dispositivo che consente l'accoppiamento delle autocisterne all'impianto fisso;
Il dispositivo consta di due parti: l'una (denominata maschio) montata stabilmente a valle della valvola di intercettazione delle manichette di travaso; l'altra (denominata femmina) a valle delle valvole di intercettazione delle autocisterne addette al rifornimento di G.P.L.;
serbatoio fisso: recipiente metallico destinato al contenimento ed utilizzazione del G.P.L. liquido, stabilmente installato sul terreno e stabilmente collegato agli impianti;
sistema di emergenza finalizzato alla sicurezza antincendio: sistema costituito da pulsanti di sicurezza a comando manuale, collocati in prossimita' dei punti operativi dell'impianto (zona riempimento, zona rifornimento veicoli e locale gestore), in grado di:
isolare completamente ciascun serbatoio fisso dalle condutture di adduzione alle colonnine e di riempimento (fase liquida e gassosa), mediante valvole di intercettazione comandate a distanza;
isolare le tubazioni di mandata all'apparecchio di distribuzione mediante valvole di intercettazione comandate a distanza, poste nelle immediate vicinanze della colonnina stessa al fine di limitare il piu' possibile il volume di prodotto contenuto nelle tubazioni ubicate a valle della valvola;
bloccare le pompe di distribuzione e la pompa/compressore di riempimento;
essere associato al sistema di emergenza sull'autocisterna, nel caso in cui quest'ultima ne sia provvista, attivando la chiusura delle condutture di scarico del G.P.L. e lo spegnimento del motore;
interrompere integralmente il circuito elettrico dell'impianto di rifornimento, ad esclusione delle linee preferenziali che alimentano impianti di sicurezza;
tubazioni flessibili: tratti di tubazione di lunghezza limitata che, grazie alla loro flessibilita', consentono di collegare terminali di tubazioni fisse con apparecchiature o con recipienti mobili senza che gli stessi vengano sottoposti a sollecitazioni meccaniche in presenza di eventuali piccoli spostamenti o dilatazioni lineari;
valvola di intercettazione comandata a distanza: valvola normalmente chiusa, il cui azionamento puo' avvenire anche da un punto predeterminato distante dal punto di installazione della valvola. Si intende per chiusa la posizione della valvola in assenza di energia ausiliaria nel circuito di comando.
Titolo II
IMPIANTI DI NUOVA REALIZZAZIONE 2. Elementi costitutivi degli impianti.
1. Gli impianti soggetti alle presenti norme possono comprendere i seguenti elementi:
a) uno o due serbatoi fissi;
b) un punto di riempimento;
c) pompe adibite all'erogazione di G.P.L.; le pompe possono essere azionate da motore elettrico o idraulico ed essere esterne o sommerse;
d) pompa e/o compressore adibiti al riempimento dei serbatoi fissi;
e) uno o piu' apparecchi di distribuzione a semplice o doppia erogazione;
f) locali destinati a servizi accessori (ufficio, locali vendita, magazzini, servizi igienici, impianti di lavaggio, officina senza utilizzo di fiamme libere, posti di ristoro, abitazione del gestore, ecc.). 3. Elementi pericolosi dell'impianto.
1. Sono considerati elementi pericolosi dell'impianto, ai fini della determinazione delle distanze di sicurezza, quelli indicati al precedente punto 2 con esclusione della lettera f). 4. Serbatoi fissi.
1. La capacita' massima complessiva dei serbatoi e' di 100 m³, ottenibile mediante due serbatoi aventi capacita' massima di 50 m³ ciascuno. Ai fini della capacita' complessiva dei serbatoi i barrel esterni non sono computati qualora di volume geometrico non maggiore di 0,6 m³ ciascuno.
2. Ai fini della sicurezza antincendio e' necessario che i serbatoi fissi di G.P.L. abbiano un grado di riempimento non maggiore all'85%. 5. Pompe e compressori.
1. Le pompe possono essere installate:
a) sommerse in barrel interni o esterni ai serbatoi fissi;
b) esterne, sotto tettoia realizzata in materiale incombustibile di tipo leggero, con esclusione di lamiera metallica. Ai fini della presente regola tecnica per tettoia si intende una copertura priva di pareti perimetrali, ovvero aperta almeno su due lati contrapposti. Deve essere in ogni caso evitata l'installazione in aree poco ventilate.
2. I compressori di riempimento devono essere installati a livello del piano di campagna in prossimita' del serbatoio. Essi devono risultare schermati, verso l'area destinata alla sosta dell'autocisterna nella fase di riempimento, con muretto in calcestruzzo dello spessore di almeno 0,15 m, di forma e dimensioni tali che i compressori restino defilati rispetto alla autocisterna in sosta. 6. Recinzione.
1. Gli elementi di cui alle lettere a), c) e d), del punto 2 e i relativi dispositivi di sicurezza non devono essere accessibili da parte di personale non autorizzato. Pertanto, laddove detti elementi non siano gia' protetti, deve essere prevista una recinzione alta almeno 1,8 m, realizzata in robusta rete metallica sostenuta da pali, o con grigliati metallici, su cordolo di calcestruzzo, e dotata di una porta apribile verso l'esterno avente larghezza non minore di 0,8 m, munita di idoneo sistema di chiusura.
2. Le distanze tra la recinzione e gli elementi pericolosi di cui sopra devono consentire l'accessibilita' agli organi di regolazione, sicurezza e controllo nonche' la manutenzione ordinaria.
3. Parte della recinzione puo' coincidere con la recinzione dell'area ove e' installato l'impianto, anche se in muratura, purche' la zona risulti ben ventilata e siano rispettate le distanze di protezione di cui al punto 13.3. 7. Sistema di emergenza finalizzato alla sicurezza antincendio.
1. Gli impianti di distribuzione stradale di G.P.L. devono essere dotati di un sistema di emergenza avente le caratteristiche riportate al Titolo I, punto 1.
2. Il sistema di emergenza deve intervenire entro 15 secondi dall'attivazione ed il ripristino delle condizioni di esercizio deve essere eseguibile solo manualmente, previa eliminazione dello stato di pericolo che ne ha provocato l'attivazione.
3. Ogni pulsante del sistema di emergenza deve essere collocato in posizione facilmente raggiungibile ed essere evidenziato con idonea segnaletica.
4. In prossimita' delle valvole di intercettazione asservite al sistema di emergenza devono essere posti elementi fusibili in grado di attivare il sistema stesso in caso di incendio. 8. Dispositivi e modalita' per il riempimento dei serbatoi fissi.
1. Le operazioni di riempimento dei serbatoi fissi devono essere eseguite mediante due linee realizzate con tubazioni flessibili di cui una per la fase liquida ed una per il ritorno della fase gassosa, con l'ausilio di una pompa o di un compressore. Qualora le operazioni di riempimento vengano effettuate con l'ausilio di autocisterne dotate di impianto di rifornimento con misuratore volumetrico, e' consentito utilizzare una sola tubazione per la fase liquida. Le tubazioni flessibili possono essere in dotazione all'impianto o all'autocisterna.
2. Le parti terminali delle tubazioni flessibili devono essere munite di raccordi rapidi. Per un periodo di 12 mesi dall'entrata in vigore della presente regola tecnica e' consentito l'utilizzo di raccordi a flangia. Inoltre:
a) l'estremita' di attacco all'autocisterna deve essere munita di una valvola di eccesso di flusso e di una valvola di intercettazione manuale con dispositivo di fermo nella posizione di chiusura;
b) l'estremita' di attacco alla parte fissa dell'impianto deve essere munita di una valvola di eccesso di flusso direttamente collegata ad una valvola di intercettazione posta nel tratto terminale dell'impianto fisso.
3. Il collegamento tra autocisterna e serbatoio deve essere attuato in modo da assicurare la continuita' elettrica. Nel luogo in cui si effettuano le operazioni di riempimento deve essere predisposta una presa di terra per la messa a terra dell'autocisterna. 9. Impianto elettrico.
1. L'impianto di distribuzione stradale di G.P.L. per autotrazione deve essere dotato di impianti elettrici realizzati secondo quanto indicato dalla legge 1° marzo 1968, n. 186 (Gazzetta Ufficiale n. 77 del 23 marzo 1968), e la loro conformita' deve essere attestata secondo le procedure di cui alla legge 5 marzo 1990, n. 46 (Gazzetta Ufficiale n. 59 del 12 marzo 1990) e relativo regolamento di attuazione.
2. Le installazioni elettriche devono essere verificate periodicamente, ai fini della loro manutenzione programmata, secondo quanto previsto dalle specifiche norme tecniche.
3. L'interruttore generale delle varie utenze deve essere centralizzato su quadro ubicato nel locale gestore in posizione facilmente accessibile o in altro luogo esterno alle zone classificate con pericolo di esplosione. In ogni caso l'interruttore generale deve essere chiaramente segnalato e facilmente accessibile.
4. Nel locale gestore deve essere previsto un impianto di illuminazione di sicurezza ad inserimento automatico ed immediato non appena venga a mancare l'illuminazione normale, alimentato da sorgente di energia indipendente da quella della rete elettrica normale, o realizzato con lampade autoalimentate, in grado di assicurare un illuminamento non minore di 5 lux ad un metro di altezza dal pavimento per un tempo non minore di 60 minuti. Nello stesso locale devono essere tenute disponibili e sottocarica almeno due lampade portatili autoalimentate con autonomia non minore di 60 minuti.
5. Le zone ove sono ubicati il punto di riempimento ed i serbatoi, con i relativi accessori e dispositivi di sicurezza, devono essere sufficientemente illuminate al fine di permettere la sorveglianza. 10. Impianto di terra e di protezione delle strutture dalle scariche atmosferiche.
1. L'impianto di distribuzione stradale di G.P.L. per autotrazione deve essere dotato di impianto di terra e di protezione dalle scariche atmosferiche realizzati secondo quanto indicato dalla legge 1° marzo 1968, n. 186.
2. Il punto di riempimento deve essere corredato di morsetto di terra e di pinze per il collegamento di terra fra impianto fisso e autocisterna. Il sistema deve essere provvisto di adatta apparecchiatura a sicurezza per l'ottenimento della continuita' elettrica soltanto dopo il collegamento della pinza al mezzo mobile (ad es. interruttore a sicurezza incorporato nella pinza). L'avvio dell'operazione di riempimento deve essere condizionato dall'assenso del collegamento di terra. 11. Fognature e caditoie.
1. Le fognature (sia di acque bianche che nere) a servizio dell'impianto di distribuzione di G.P.L. devono avere, in uscita dall'impianto, almeno gli ultimi due pozzetti sifonati in modo da consentire il passaggio esclusivamente di liquidi. Le caditoie di raccolta delle acque meteoriche devono distare almeno 5 m dall'area di sosta dell'autocisterna e dagli elementi pericolosi indicati al punto 3 e devono essere sifonate secondo quanto sopra indicato. 12. Idranti.
1. Gli impianti devono essere provvisti di idranti DN 45 in numero adeguato e disposti in modo da consentire l'intervento, con il getto, sull'area dell'impianto.
2. L'impianto idraulico deve essere dimensionato in modo da garantire, all'idrante posizionato nelle condizioni piu' sfavorevoli di altimetria e distanza, una portata non minore di 120 l/min con una pressione residua al bocchello di almeno 2 bar per non meno di 30 minuti. In caso di piu' idranti deve essere garantito il funzionamento contemporaneo di almeno due, ciascuno con le prestazioni idrauliche sopra precisate.
3. Gli idranti devono essere ubicati in posizione sicura, facilmente accessibile e protetta da eventuali danneggiamenti dovuti al traffico veicolare; appositi cartelli segnalatori devono facilitarne l'individuazione, anche a distanza.
4. La rete di idranti deve essere provvista di un attacco di mandata per autopompa, installato in posizione facilmente accessibile e protetta.
5. La funzionalita' della rete idrica e degli idranti deve essere garantita anche in caso di temperatura ambiente minore di 0 oC.
6. Gli idranti devono essere corredati di cassetta di custodia con relative tubazioni flessibili, lance e chiavi. Le lance devono essere a getto multiplo, pieno e frazionato. 13. Distanze di sicurezza. 13.1 Distanze di sicurezza interne. 13.1.1 Distanze di sicurezza tra gli elementi pericolosi dell'impianto.
1. Tra gli elementi pericolosi dell'impianto di cui al punto 3, devono essere osservate le distanze riportate nella seguente tabella:
Tabella I

=====================================================================
Elementi pericolosi dell'impianto | A | B |C ===================================================================== A -- punto di riempimento (1).... |-- |-- (2)|8 B -- serbatoi, barrel, pompe, elettrocompressori.... |-- (2)|-- (3)|8 C -- apparecchi di distribuzione.... | 8 | 8 |8

(1) E' ammesso un unico punto di riempimento per ogni impianto di distribuzione.
(2) La distanza tra il punto di riempimento e il serbatoio non deve essere maggiore di 15 m; le relative tubazioni di collegamento devono essere interrate e con percorso piu' breve possibile.
(3) La distanza tra serbatoi non deve essere minore di 0,8 m. 13.1.2 Distanze di sicurezza tra gli elementi pericolosi ed attivita' pertinenti l'impianto.
1. Tra gli elementi pericolosi dell'impianto di cui al punto 3, e le attivita' pertinenti l'impianto stesso devono essere rispettate le seguenti distanze di sicurezza:

a) locali destinati a servizi accessori (ufficio gestore, | locale deposito e/o vendita di accessori {non-oil}, magazzini e | servizi igienici, per una superficie complessiva non maggiore di| 100 m², officina senza utilizzo di fiamme libere con superficie | non maggiore di 100 m².... |10 m ---------------------------------------------------------------------
b) abitazione gestore.... |20 m ---------------------------------------------------------------------
c) officina senza utilizzo di fiamme libere con superficie | maggiore di 100 m².... |20 m ---------------------------------------------------------------------
d) locali di ristoro e/o vendita: | ---------------------------------------------------------------------
fino a 200 m² di superficie lorda coperta accessibile al | pubblico (e' consentita inoltre una superficie aggiuntiva | destinata a servizi e deposito non eccedente 50 m²).... |20 m ---------------------------------------------------------------------
oltre le superfici di cui sopra si applicano le distanze di | sicurezza esterne. | ---------------------------------------------------------------------
Ove i posti di ristoro ed i locali di vendita risultino | contigui su una o piu' pareti, o sottostanti o sovrastanti tra | loro ma non direttamente comunicanti, ovvero risultino non | contigui e separati tra loro da semplici passaggi coperti, le | rispettive superfici non vanno cumulate; | ---------------------------------------------------------------------
e) parcheggi, anche all'aperto, con numero di autoveicoli | maggiore di 9.... |15 m ---------------------------------------------------------------------
In ogni caso il parcheggio di autoveicoli, in numero minore o | uguale a 9, all'interno dell'impianto, e' consentito ad una | distanza minima di 10 metri dagli elementi pericolosi; | ---------------------------------------------------------------------
f) aperture poste a livello del piano di campagna | comunicanti con locali interrati o seminterrati.... |20 m

2. A partire dall'area di sosta dell'autocisterna deve essere osservata una distanza di sicurezza di 8 m dagli apparecchi di distribuzione, dai fabbricati pertinenti l'impianto, dai parcheggi e dalle aperture di cui alla lettera f) del comma precedente.
3. La detenzione di oli lubrificanti presso gli impianti di distribuzione stradale di G.P.L. deve rispettare le stesse limitazioni previste dalla vigente normativa per gli impianti di distribuzione stradale di carburanti liquidi. 13.1.3 Impianti misti.
1. E' consentita la costruzione di impianti di distribuzione di G.P.L. per autotrazione installati nell'ambito di stazioni di distribuzione stradale di altri carburanti, a condizione che siano rispettate le seguenti distanze di sicurezza:

a) tra gli elementi A e B della tabella I dell'impianto di | distribuzione di G.P.L. ed i pozzetti di carico dei serbatoi e | gli apparecchi di distribuzione di combustibili liquidi (benzine| e gasolio).... |10 m ---------------------------------------------------------------------
b) tra gli apparecchi di distribuzione di G.P.L. ed i | pozzetti di carico dei serbatoi di altri combustibili liquidi | (benzine e gasolio) .... |10 m ---------------------------------------------------------------------
c) tra gli apparecchi di distribuzione di G.P.L. e gli | apparecchi di distribuzione di altri combustibili liquidi | (benzine e gasolio).... | 8 m ---------------------------------------------------------------------
d) per gli impianti misti con distributori di gas naturale | per autotrazione, tra gli apparecchi di distribuzione di G.P.L. | e quelli di gas naturale.... | 8 m ---------------------------------------------------------------------
e) tra l'area di sosta dell'autocisterna di G.P.L. e quella | di altri combustibili liquidi.... | 5 m

13.2 Distanze di sicurezza esterne.
1. Dagli elementi pericolosi dell'impianto di cui al punto 3 devono essere osservate le seguenti distanze di sicurezza rispetto al perimetro di fabbricati esterni all'impianto:
a) per depositi di capacita' complessiva fino a 30 m³:
dal punto di riempimento, 30 m;
da serbatoi, barrel, pompe, elettrocompressori, 20 m;
da apparecchi di distribuzione, 20 m;
b) per depositi di capacita' complessiva maggiore di 30 m³:
dal punto di riempimento, 30 m;
da serbatoi, barrel, pompe, elettrocompressori, 30 m;
da apparecchi di distribuzione, 20 m.
Nel computo delle distanze di sicurezza possono comprendersi anche le larghezze di strade, torrenti e canali nonche' eventuali distanze di rispetto previste dagli strumenti urbanistici comunali;
c) le distanze di sicurezza sopra indicate devono essere aumentate del 50% rispetto alle attivita' di cui ai punti 83, 84, 85, 86, 87 e 89 dell'elenco allegato al decreto del Ministro dell'interno in data 16 febbraio 1982 (Gazzetta Ufficiale n. 98 del 9 aprile 1982), nonche' rispetto a fabbricati per il culto, caserme, musei, mercati stabili, stazioni di linee di trasporto pubbliche e private, cimiteri, aree destinate allo stazionamento di circhi e parchi di divertimento;
d) rispetto a linee ferroviarie pubbliche e private e a linee tranviarie in sede propria devono essere osservate le distanze di sicurezza di cui alle lettere a) e b), fatta salva in ogni caso l'applicazione di disposizioni specifiche emanate dalle Ferrovie dello Stato;
e) rispetto alle autostrade devono essere osservate le distanze di sicurezza di cui alle lettere a) e b), con l'esclusione degli apparecchi di distribuzione per i quali la distanza di sicurezza esterna puo' essere ridotta a 15 m;
f) rispetto alle altre strade e alle vie navigabili deve essere osservata una distanza di sicurezza di 15 m;
g) a partire dall'area di sosta dell'autocisterna deve essere osservata una distanza di sicurezza di 15 m rispetto ai fabbricati esterni, autostrade, linee ferroviarie pubbliche e linee tranviarie in sede propria e di 10 m rispetto alle altre strade e vie navigabili;
h) rispetto a parcheggi all'aperto, con numero di autoveicoli maggiore di 9, deve essere osservata una distanza di sicurezza di 20 m;
i) tra gli elementi pericolosi dell'impianto e le linee elettriche aeree, con valori di tensione maggiore di 400 volt efficaci per corrente alternata e 600 volt per corrente continua, deve essere osservata una distanza, misurata in proiezione, di 15 m;
j) le distanze di cui ai commi precedenti vanno misurate:
1) per le strade e le autostrade, tra l'elemento pericoloso piu' prossimo dell'impianto, ed il bordo della carreggiata;
2) per le ferrovie e le tramvie, tra l'elemento pericoloso piu' prossimo dell'impianto, e la rotaia del binario di corsa piu' vicino;
3) per le vie navigabili, tra l'elemento pericoloso piu' prossimo dell'impianto, ed il limite della superficie delle acque al livello di guardia. 13.3 Distanze di protezione.
1. Rispetto agli elementi pericolosi dell'impianto devono essere osservate le seguenti distanze di protezione:
a) dal punto di riempimento, 10 m;
b) dagli apparecchi di distribuzione, 10 m;
c) da serbatoi, barrel, pompe, elettrocompressori, 5 m;
d) dall'area di sosta dell'autocisterna, 5 m. 14. Sosta dell'autocisterna.
1. L'area di sosta dell'autocisterna deve essere disposta in modo da evitare interferenze con il traffico degli altri autoveicoli circolanti nell'impianto e consentire il rapido allontanamento dell'autocisterna in caso di necessita'.
2. L'area di sosta dell'autocisterna deve essere chiaramente individuata con segnaletica orizzontale.
3. La pavimentazione in corrispondenza dell'area di sosta dell'autocisterna deve essere di tipo impermeabile ed in piano o con pendenza massima dell'1% per evitare movimenti incontrollati del veicolo durante l'operazione di riempimento del serbatoio fisso.
4. Il punto di scarico dell'autocisterna non deve distare piu' di 5 m dal punto di riempimento. 15. Norme di esercizio. 15.1 Generalita'.
1. Nell'esercizio degli impianti di distribuzione stradale di G.P.L. devono essere osservati, oltre agli obblighi di cui all'art. 5, commi 1 e 2, del decreto del Presidente della Repubblica 12 gennaio 1998, n. 37, e alle disposizioni riportate nel decreto del Ministro dell'interno in data 10 marzo 1998 (s.o. alla Gazzetta Ufficiale n. 81 del 7 aprile 1998), le prescrizioni specificate nei punti seguenti.
2. Il responsabile dell'attivita' e' normalmente individuato nel titolare dell'autorizzazione amministrativa prevista per l'esercizio dell'impianto, tuttavia alcuni obblighi gestionali possono essere affidati, sulla base di specifici accordi contrattuali, al gestore. In tale circostanza il titolare dell'attivita' dovra' comunicare al competente Comando provinciale VV.F. quali obblighi ricadono sul titolare medesimo e quali sul gestore, allegando al riguardo apposita dichiarazione di quest'ultimo attestante l'assunzione delle connesse responsabilita' e l'attuazione dei relativi obblighi. 15.2 Operazioni di riempimento.
1. Nelle operazioni di riempimento dei serbatoi fissi devono essere evitate dispersioni di gas nell'atmosfera.
2. Le operazioni di riempimento del/i serbatoio/i fissi non possono essere iniziate se non dopo che:
il motore dell'autocisterna sia stato spento e i circuiti elettrici del mezzo interrotti; le autobotti dotate di sistema di sicurezza conforme alle vigenti norme ADR, possono scaricare con motore in moto purche' tale sistema di sicurezza sia in grado di chiudere le valvole e spegnere il motore e sia collegato al sistema di emergenza dell'impianto;
le ruote dell'autoveicolo siano state bloccate;
l'autocisterna sia stata collegata elettricamente a terra;
sia stata controllata ed accertata la piena efficienza dei raccordi, delle guarnizioni e delle tubazioni flessibili o snodabili;
siano posizionati almeno due estintori in dotazione all'impianto, pronti all'uso, nelle vicinanze del punto di riempimento e a portata di mano.
3. L'autocisterna, al momento del suo ingresso nel piazzale dell'impianto e prima di posizionarsi nell'apposita area di sosta per l'operazione di riempimento, deve essere provvista di un dispositivo rompifiamma sul tubo di scarico.
4. La sosta dell'autocisterna all'interno dell'impianto e' consentita soltanto per il tempo strettamente necessario alle operazioni di riempimento.
5. Durante le operazioni di riempimento, il personale addetto deve rispettare e far rispettare il divieto di fumare e comunque impedire che vengano accese o fatte circolare fiamme libere entro il raggio di almeno 10 metri dal punto di riempimento.
6. Negli impianti misti e' vietato procedere alle operazioni di riempimento di G.P.L. contemporaneamente al riempimento dei serbatoi fissi di altri carburanti. 15.3 Operazioni di erogazione.
1. Durante le operazioni di erogazione e di normale esercizio dell'impianto il personale addetto deve osservare e fare osservare le seguenti prescrizioni:
posizionare almeno un estintore, pronto all'uso, in dotazione all'impianto, nelle vicinanze della colonnina di erogazione e a portata di mano;
accertarsi che i motori degli autoveicoli da rifornire siano spenti;
durante le operazioni di erogazione, rispettare e far rispettare il divieto di fumare e comunque impedire che vengano accese o fatte circolare fiamme libere entro il raggio di almeno 10 metri dagli apparecchi di distribuzione;
prestare attenzione affinche' la messa in moto del veicolo rifornito avvenga soltanto dopo aver disinserito la pistola di erogazione dal punto di carico posto sul veicolo;
e' fatto divieto assoluto di rifornire recipienti mobili (bombole, bottiglie, ecc.). 15.4 Operazioni di drenaggio.
1. Le operazioni di drenaggio di acqua o di altre impurita' dai serbatoi devono essere eseguite secondo procedure scritte volte ad evitare il rischio di perdite e che, in particolare, vietino di tenere contemporaneamente aperte ambedue le valvole costituenti il sistema.
2. Le operazioni di drenaggio sono vietate durante la fase di riempimento dei serbatoi fissi e durante le operazioni di rifornimento degli autoveicoli. 15.5 Prescrizioni generali di emergenza.
1. Il personale addetto agli impianti deve:
a) essere edotto sulle norme contenute nel presente decreto, sul regolamento interno di sicurezza e sul piano di emergenza predisposto;
b) intervenire immediatamente in caso di incendio o di pericolo agendo sui dispositivi e sulle attrezzature di emergenza in dotazione all'impianto, nonche' impedire, attraverso segnalazioni, sbarramenti ed ogni altro mezzo idoneo, che altri veicoli o persone accedano all'impianto, ed avvisare i servizi di soccorso.
2. Deve essere disponibile presso l'impianto un'apparecchiatura portatile di rilevazione gas (esplosimetro). 15.6 Documenti tecnici.
1. Presso gli impianti devono essere disponibili i seguenti documenti:
a) un manuale operativo contenente le istruzioni per l'esercizio degli impianti;
b) uno schema di flusso degli impianti di G.P.L.;
c) una planimetria riportante l'ubicazione degli impianti e delle attrezzature antincendio, nonche' l'indicazione delle aree protette dai singoli impianti antincendio;
d) gli schemi degli impianti elettrici, di segnalazione e allarme. 15.7 Segnaletica di sicurezza.
1. Devono osservarsi le vigenti disposizioni sulla segnaletica di sicurezza di cui al decreto legislativo 14 agosto 1996, n. 493 (s.o. alla Gazzetta Ufficiale n. 223 del 23 settembre 1996). Inoltre nell'ambito dell'impianto ed in posizione ben visibile deve essere esposta idonea cartellonistica riproducente uno schema ed una planimetria dell'impianto.
2. In particolare devono essere affisse istruzioni per gli addetti inerenti:
- il comportamento da tenere in caso di emergenza;
- le manovre da eseguire per mettere in sicurezza l'impianto come l'azionamento dei pulsanti di emergenza e il funzionamento dei presidi antincendio la cui ubicazione deve essere anch'essa adeguatamente segnalata.
3. In prossimita' degli apparecchi di distribuzione idonea cartellonistica dovra' indicare le prescrizioni e i divieti per gli automobilisti. 15.8 Chiamata dei servizi di soccorso.
1. I servizi di soccorso (Vigili del fuoco, servizio di assistenza tecnica, etc.) devono poter essere avvertiti in caso di urgenza tramite rete telefonica fissa. La procedura di chiamata deve essere chiaramente indicata a fianco di ciascun apparecchio telefonico dal quale questa sia possibile.
Titolo III
IMPIANTI ESISTENTI CON CAPACITA' COMPLESSIVA FINO A 30 M³ 16. Generalita'.
1. Gli impianti esistenti devono osservare le norme di esercizio di cui al punto 15 dell'allegato a partire dalla data di entrata in vigore del presente regolamento ed essere adeguati, entro i termini temporali previsti all'art. 1, alle disposizioni riportate ai punti seguenti.
2. Una volta eseguiti gli interventi di adeguamento, negli impianti esistenti possono essere osservate le distanze di sicurezza interne di cui al punto 13.1 del presente allegato.
3. Qualora si intendano applicare le distanze di sicurezza esterne di cui al punto 13.2, gli impianti esistenti devono essere integralmente adeguati alle disposizioni previste al Titolo II del presente allegato. 17. Interventi di adeguamento. 17.1 Sistema di emergenza finalizzato alla sicurezza antincendio.
1. Gli impianti di distribuzione stradale di G.P.L. devono essere dotati di un sistema di emergenza avente le caratteristiche riportate al punto 7. In particolare un pulsante di attivazione del sistema deve essere ubicato nel locale pompe, qualora previsto. 17.2 Dspositivi e modalita' per il riempimento dei serbatoi fissi.
1. Devono essere osservate le disposizioni di cui al punto 8, comma 2, relativamente all'utilizzo di tubazioni flessibili munite di raccordi rapidi. 17.3 Mezzi di estinzione degli incendi.
1. La dotazione di estintori presso gli impianti di distribuzione stradale di G.P.L. deve comprendere, oltre a 5 estintori portatili, almeno un estintore carrellato. 17.4 Vano pompe in pozzetto.
1. Negli impianti che ancora utilizzano il vano pompe in pozzetto devono essere attuati i seguenti interventi al fine di migliorarne l'attuale livello di sicurezza:
a) la scala di accesso al vano pompe deve essere realizzata in conformita' alla vigente normativa riguardante il miglioramento della sicurezza e della salute dei lavoratori sul luogo di lavoro e rispondere in ogni caso ai seguenti requisiti minimi:
essere realizzata in muratura o in materiale antiscintilla;
avere larghezza non minore di 0,6 m;
avere pedata non minore di 0,2 m;
avere alzata non maggiore di 0,25 m;
b) tutti i comandi di normale operativita' devono essere collocati all'esterno del vano pompe;
c) e' fatto divieto di accesso al vano pompe a persone non autorizzate. Detto divieto si applica anche al personale dell'impianto non espressamente autorizzato dal titolare dell'attivita';
d) deve essere installato un impianto fisso di rivelazione di gas a due soglie di intervento:
prima soglia, tarata al 25% del limite inferiore di esplosivita', per l'attivazione di un sistema di allarme ottico ed acustico;
seconda soglia, tarata al 50% del limite inferiore di esplosivita', per l'attivazione del sistema di emergenza di cui al punto 7.
Il suddetto impianto di rivelazione deve:
essere realizzato ed installato a regola d'arte;
essere sottoposto a controllo periodico sulla efficienza e taratura secondo le specifiche tecniche fornite dal costruttore; le verifiche di controllo e gli interventi di manutenzione devono essere effettuati a cura di personale specializzato ed essere annotati su apposito registro di cui all'art. 5, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 12 gennaio 1998, n. 37;
e) l'attivazione dell'aspiratore deve avvenire prima della discesa di operatori nel vano pompe mediante dispositivi automatici asserviti, ad esempio, ad uno dei seguenti dispositivi:
- accensione dell'illuminazione nella sala pompe;
- sensore di presenza posizionato alla sommita' della scala;
- fotocellula posizionata alla sommita' della scala.
In ogni caso deve essere possibile attivare l'aspiratore anche con comando manuale e l'aspiratore stesso deve rimanere sempre in funzione in presenza di operatori nella sala pompe.
2. Resta ferma, in ogni caso, la possibilita' di mettere fuori servizio l'attuale vano pompe, riempendolo completamente con materiale inerte e compatto. In tale evenienza l'installazione delle pompe deve essere conforme a quanto previsto al punto 5.



Note allegato A
Nota al punto 1:
- Il decreto del Ministro dell'interno 30 novembre
1983, reca: «Termini, definizioni generali e simboli
grafici di prevenzione incendi».
Note al punto 9:
- La legge 1° marzo 1968, n. 186, reca: «Disposizioni
concernenti la produzione di materiali, apparecchiature,
macchinari, installazioni e impianti elettrici ed
elettronici».
- La legge 5 marzo 1990, n. 46, reca: «Norme per la
sicurezza degli impianti».
Nota al punto 10:
- Per l'argomento della legge 1° marzo 1968, n. 186,
vedi nelle note al punto 5.
Nota al punto 13.2:
- Si riportano i punti 83, 84, 85, 86, 87 e 89,
dell'elenco allegato al decreto del Ministro dell'interno
16 febbraio 1982 (Modificazioni del decreto ministeriale
27 settembre 1965, concernente la determinazione delle
attivita' soggette alle visite di prevenzione incendi):
«Elenco dei depositi e industrie pericolose soggetti
alle visite ed ai controlli di prevenzione incendi:

=====================================================================
Attivita' | Periodicita' della visita (in anni)

Omissis

|Locali di spettacolo e di trattenimento in genere con capienza| 83.|superiore a 100 posti |6 ---------------------------------------------------------------------
|Alberghi, pensioni, motels, dormitori e simili con oltre 25 | 84.|posti-letto |6 ---------------------------------------------------------------------
|Scuole di ogni ordine, grado e tipo, collegi, accademie e | 85.|simili per oltre 100 persone presenti |6 --------------------------------------------------------------------- 86.|Ospedali, case di cura e simili con oltre 25 posti-letto |6 ---------------------------------------------------------------------
|Locali adibiti ad esposizione e/o vendita all'ingrosso o al |
|dettaglio con superficie lorda superiore a 400 mq comprensiva | 87.|dei servizi e depositi superiore a 1.000 mq |6

Omissis

|Aziende ed uffici nei quali siano occupati oltre 500 | 89.|addetti |u.t.

Omissis».
Note al punto 15.1:
- Si riporta il testo dell'art. 5, commi 1 e 2, del
decreto del Presidente della Repubblica 12 gennaio 1998, n.
37 (per l'argomento vedi nelle note alle premesse):
«1. Gli enti e i privati responsabili di attivita'
soggette ai controlli di prevenzione incendi hanno
l'obbligo di mantenere in stato di efficienza i sistemi, i
dispositivi, le attrezzature e le altre misure di sicurezza
antincendio adottate e di effettuare verifiche di controllo
ed interventi di manutenzione secondo le cadenze temporali
che sono indicate dal comando nel certificato di
prevenzione o all'atto del rilascio della ricevuta a
seguito della dichiarazione di cui all'art. 3, comma 5.
Essi provvedono, in particolare, ad assicurare una adeguata
informazione e formazione del personale dipendente sui
rischi di incendio connessi con la specifica attivita',
sulle misure di prevenzione e protezione adottate, sulle
precauzioni da osservare per evitare l'insorgere di un
incendio e sulle procedure da attuare in caso di incendio.
2. I controlli, le verifiche, gli interventi di
manutenzione, l'informazione e la formazione del personale,
che vengono effettuati, devono essere annotati in un
apposito registro a cura dei responsabili dell'attivita'.
Tale registro deve essere mantenuto aggiornato e reso
disponibile ai fini dei controlli di competenza del
comando».
- Il decreto del Ministro dell'interno 10 marzo 1998,
reca: «Criteri generali di sicurezza antincendio e per la
gestione dell'emergenza nei luoghi di lavoro».
Nota al punto 15.7:
- Il decreto legislativo 14 agosto 1996, n. 493, reca:
«Attuazione della direttiva n. 92/58/CEE concernente le
prescrizioni minime per la segnaletica di sicurezza e/o di
salute sul luogo di lavoro».
Nota al punto 17.4:
- Per il testo dell'art. 5, comma 2, del decreto del
Presidente della Repubblica 12 gennaio 1998, n. 37, vedi
nelle note al punto 15.1.



 
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