Gazzetta n. 282 del 4 dicembre 2003 (vai al sommario)
COMMISSARIO GOVERNATIVO PER L'EMERGENZA IDRICA IN SARDEGNA
ORDINANZA 13 novembre 2003
Programma commissariale di interventi strategico-emergenziali - Undicesimo stralcio operativo - Attuazione ordinanza n. 337 del 31 dicembre 2002 - Area di intervento 3: Piano strategico reti idriche - Procedure contabili. (Ordinanza n. 371).

IL COMMISSARIO GOVERNATIVO
Vista l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 2409 del 28 giugno 1995, con la quale il presidente della regione e' stato nominato, ai sensi dell'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225, Commissario governativo per l'emergenza idrica in Sardegna;
Vista l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 2424 del 24 febbraio 1996, con la quale sono state apportate modifiche ed integrazioni alla predetta ordinanza n. 2409 del 28 giugno 1995;
Vista l'ordinanza del Ministro dell'interno - Delegato per la protezione civile, n. 3196 del 12 aprile 2002, articolo 13 e 14;
Vista l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3243 del 29 settembre 2002 con la quale sono stati conferiti ulteriori poteri al Commissario governativo;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 13 dicembre 2001 con il quale e' stato prorogato lo stato di emergenza idrica in Sardegna fino alla data del 31 dicembre 2003;
Vista l'ordinanza del Commissario governativo per l'emergenza idrica in Sardegna n. 337 del 31 dicembre 2002 con la quale e' stato approvato l'undicesimo stralcio operativo del programma di interventi necessari per fronteggiare la situazione di emergenza idrica, nel quale - area di intervento n. 3 finalizzata al risparmio ed alla riqualificazione delle reti idriche dei centri abitati - e' prevista la realizzazione del «Piano strategico reti idriche», volto al recupero di consistenti quantita' di risorsa, con la realizzazione di opere di riqualificazione di reti;
Atteso che la predetta ordinanza prevede per la realizzazione del citato Piano strategico sulle reti idriche uno stanziamento complessivo di 90.000.000 euro;
Atteso che con ordinanza n. 350 del 12 maggio 2003, con la quale e' stata data attuazione al Piano strategico reti idriche di cui all'ordinanza n. 337/2003, il finanziamento commissariale e' stato destinato alle amministrazioni comunali che hanno partecipato al «Bando per la selezione delle proposte di finanziamento sulla Misura 1.1» pubblicato nel BURAS n. 22 del 29 luglio 2002 e risultano ricomprese nella graduatoria definitiva approvata con determinazione del direttore del servizio dighe e risorse idriche dell'assessorato regionale dei lavori pubblici in data 3 dicembre 2002 n. 1150/SDR, pubblicata nel BURAS n. 36 del 9 dicembre 2002;
Atteso che, con ordinanza n. 357 del 9 luglio 2003 e' stato approvato l'elenco delle amministrazioni comunali ammissibili a finanziamento commissariale integrativo ed il relativo importo assegnabile;
Atteso che, con ordinanza n. 366 del 30 settembre 2003 e' stato approvato il primo elenco di comuni ammessi a finanziamento;
Atteso che, con ordinanza n. 369 del 5 novembre 2003 e' stato approvato il secondo elenco di comuni ammessi a finanziamento;
Atteso che si rende necessario attivare le procedure per l'erogazione del finanziamento commissariale ai comuni ricompresi nelle suddette ordinanze n. 366/2003 e n. 369/2003;
Atteso che l'art. 4 della sopracitata ordinanza del Commissario governativo n. 350/2003, prevede che il finanziamento commissariale venga messo a disposizione delle amministrazioni comunali su apposita contabilita' speciale di tesoreria, da aprirsi, a titolarita' del rappresentante legale dell'ente, presso la Tesoreria provinciale dello Stato - sezione di Cagliari;
Atteso che l'apertura ed il funzionamento di dette contabilita' speciali e' assoggettata all'osservanza delle disposizioni contenute nelle «Istruzioni generali sui servizi del Tesoro - libri 1° e 2°;
Atteso che l'attivazione delle citate contabilita' speciali richiede per ciascun comune destinatario di finanziamento commissariale, una particolare organizzazione aggiuntiva in termini di risorse umane e di attrezzature, nonche' l'adozione di una apposita procedura contabile adeguata alle circostanziate disposizioni contenute nelle richiamate «Istruzioni generali sui servizi del Tesoro»;
Atteso che si rende necessario semplificare le complesse e numerose procedure di contabilita' sopra richiamate al fine di accelerare in modo rilevante i tempi di pagamento, in relazione all'esigenza, richiamata dalle suddette ordinanze commissariali, di garantire correntezza amministrativa dell'attivita' del Commissario e delle amministrazioni comunali, anche in riferimento ai tempi entro i quali devono essere realizzati gli interventi;
Ritenuto pertanto necessario, in ragione delle suesposte problematiche, individuare un percorso piu' snello nell'impianto contabile di trasferimento e gestione delle risorse commissariali al fine di rendere piu' agili e tempestive le relative procedure di spesa;
Atteso che tutti i comuni ricompresi nell'elenco di cui all'ordinanza n. 357/2003 sono assoggettati al regime di tesoreria unica di cui alla legge 29 ottobre 1984, n. 720, ed in particolare, alle disposizioni vigenti sulle contabilita' speciali infruttifere;
Atteso altresi' che sul piano sostanziale le contabilita' speciali di cui al richiamato art. 4 dell'ordinanza n. 350/2003 hanno caratteristiche omologhe a quelle dei conti correnti infruttiferi accesi presso le Tesorerie provinciali dello Stato ai sensi della legge n. 720/1984, in quanto:
i fondi detenuti dalla Tesoreria statale sono in entrambi i casi utilizzabili solo al momento della effettiva spendita da parte dei titolari delle contabilita' sopra citate;
sui fondi delle contabilita' speciali e sui sotto conti infruttiferi non maturano interessi bancari attivi;
Ritenuto opportuno, in relazione a quanto sopra, trasferire le risorse commissariali a favore dei comuni mediante ordinativi di pagamento da disporre sulla contabilita' speciale n. 1690/03 con riversamento delle somme sui sotto conti infruttiferi intestati ai comuni medesimi;
Ritenuto necessario, in virtu' della particolare natura dei finanziamenti previsti dalle citate ordinanze, estendere ai comuni beneficiari le disposizioni vigenti in materia di utilizzazione delle entrate a specifica destinazione stabilendo che:
il finanziamento erogato costituisce per il tesoriere del comune entrata con destinazione specifica ed e' assoggettato alla disciplina delle disposizioni di cui al testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, approvato con decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;
e' fatto obbligo al comune allocare in un distinto capitolo del proprio bilancio finanziario le somme rivenienti dal Commissario governativo per l'emergenza idrica in Sardegna;
Considerata l'opportunita' di emanare le conseguenti disposizioni intese a semplificare il sistema dei pagamenti come sopra delineato, e disciplinare l'utilizzo dei finanziamenti a destinazione vincolata;
Atteso che l'ordinanza n. 350/2003, art. 5, prevede che le economie realizzate a seguito della gara d'appalto, in proporzione alla quota di finanziamento commissariale, vengano decurtate dal quadro economico, e, ove sia stata gia' erogata la prima quota del finanziamento commissariale le stesse vengano restituite al Commissario governativo medesimo entro il termine di trenta giorni dalla conclusione della gara;
Atteso che non essendo ancora stata versata la prima quota del finanziamento, i comuni che hanno gia' concluso le procedure di gara e che hanno trasmesso il quadro economico rideterminato non hanno potuto dar corso alla restituzione delle economie;
Atteso inoltre che non sussistono le condizioni per provvedere al versamento della prima quota sull'importo del finanziamento commissariale gia' rideterminato al netto delle economie in quanto non tutti i comuni hanno concluso le procedure di gara ed inoltre la verifica dei quadri economici medesimi ai fini della determinazione dell'importo definitivo del finanziamento comporterebbe un aumento dei tempi di versamento incompatibili con l'urgenza di assicurare la disponibilita' dei fondi ai comuni;
Ritenuto conseguentemente di dover provvedere all'erogazione della prima quota di finanziamento, nella misura stabilita del 70%, sulla base dell'importo globale indicato nelle ordinanze di attribuzione;
Atteso pertanto che l'importo definitivo del finanziamento commissariale verra' definito con successivo provvedimento a seguito di verifica dei quadri economici rideterminati inviati dai comuni ai sensi della sopracitata ordinanza n. 350/2003 mentre le economie costituiranno elemento di detrazione in sede di versamento del saldo finale;
O r d i n a:
Art. 1.
Procedure di attribuzione
e di erogazione del finanziamento
1. L'art. 4 dell'ordinanza commissariale n. 350 del 12 maggio 2003 e' sostituito dal seguente:
«1. Il finanziamento commissariale verra' messo a disposizione delle amministrazioni comunali di cui al precedente art. 3, comma 2, mediante ordinativi di pagamento tratti sulla contabilita' speciale di Tesoreria n. 1690/2003 intestata al presidente della regione-emergenza idrica, esigibili sui conti correnti infruttiferi accesi presso le sezioni di Tesoreria provinciale dello Stato, ai sensi delle disposizioni sulla tesoreria unica, di cui alla legge 29 ottobre 1984, n. 720.
2. Il finanziamento commissariale verra' riversato sulle predette contabilita' infruttifere intestate ai comuni presso le sezioni di Tesoreria provinciale dello Stato come segue, in deroga a quanto previsto dall'art. 4 della legge regionale 22 aprile 1987, n. 24.

|Successivamente al provvedimento
|di attribuzione del finanziamento
|di cui al precedente art. 3, comma
70 per cento |2. ---------------------------------------------------------------------
|Entro 30 gg. dall'accertamento
|della regolare esecuzione dei
30 per cento a saldo, al netto |lavori o del collaudo per spese dell'importo delle economie che |rendicontate nella misura del 70% verranno decurtate dal quadro |dell'importo del finanziamento economico |commissariale.
 
Art. 2.
Utilizzazione delle entrate rivenienti del Commissario
1. I finanziamenti commissariali di cui all'ordinanza n. 350/2003 costituiscono per il tesoriere dell'ente entrate con specifica destinazione, ai sensi del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, approvato con decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.
2. E' fatto obbligo al comune di allocare in un distinto capitolo del proprio bilancio finanziario le somme versate dal Commissario governativo per l'emergenza idrica in Sardegna.
 
Art. 3.
Rendicontazione contabile e monitoraggio
1. Il comma 1, dell'art. 9, dell'ordinanza commissariale n. 350 del 12 maggio 2003, e' sostituito dal seguente:
«1. Le somme messe a disposizione delle amministrazioni comunali nelle sotto-contabilita' infruttifere aperte presso le rispettive sezioni di Tesoreria provinciale dello Stato, sono utilizzate con atti a firma del dirigente del servizio finanziario o da un suo delegato, in conformita' alle disposizioni sulla gestione del bilancio contenute nel testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, approvato con decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, contenute nell'ordinamento finanziario e contabile degli enti locali approvato con decreto legislativo 25 febbraio 1995, n. 77.».
2. Nel comma 2, terzo alinea, dell'art. 9 dell'ordinanza commissariale n. 350 del 12 maggio 2003, sono eliminate le seguenti parole:
«e, per l'effetto, titolare della contabilita' speciale».
 
Art. 4.
Economie - Somme non spese
1. Il comma 1, secondo capoverso, dell'art. 5 dell'ordinanza commissariale n. 350 del 12 maggio 2003 e' cosi' sostituito:
«I sub commissari di cui al successivo art. 7 dovranno comunicare all'ufficio del Commissario governativo, entro cinque giorni dalla conclusione della gara, il nuovo quadro economico rideterminato, sulla base del quale, previa verifica, con successivo provvedimento, verra' determinato l'importo del finanziamento commissariale al netto delle economie, proporzionali alla quota di finanziamento commissariale medesimo, conseguite a seguito della gara d'appalto. Non si fara' luogo a nuova quantificazione del finanziamento commissariale laddove lo stesso risulta gia' determinato sul nuovo quadro economico decurtato delle economie.
Le economie di cui sopra verranno decurtate, unitamente alla quota commissariale di altre eventuali economie, dall'importo del saldo finale del finanziamento commissariale.».
 
Art. 5.
1. Le modalita' operative e di dettaglio relative alla gestione dei fondi commissariali verranno rese note ai comuni interessati, con successive comunicazioni.
2. Per quanto non espressamente previsto nella presente ordinanza, si richiamano le disposizioni contenute nelle ordinanze n. 350 del 12 maggio 2003, n. 357 del 9 luglio 2003, n. 366 del 30 settembre 2003, n. 369 del 5 novembre 2003.
E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e di far osservare la presente ordinanza.
La presente ordinanza e' immediatamente esecutiva, ed e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, ai sensi dell'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225, e nel bollettino ufficiale della regione Sardegna, parte II.
Cagliari, 13 novembre 2003
Il Commissario governativo: Masala
 
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