IL COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA Visto l'art. 27 della legge 12 dicembre 2002, n. 273, che prevede la concessione di contributi per il potenziamento e la realizzazione di infrastrutture di approvvigionamento, trasporto e stoccaggio di gas naturale da Paesi esteri, in particolare per la costruzione del metanodotto dall'Algeria in Italia attraverso la Sardegna, per la realizzazione di terminali di rigassificazione e per l'avvio degli studi per la realizzazione di un elettrodotto dal nord-Africa all'Italia; Visti in particolare del predetto art. 27: il comma 3 che demanda al Comitato interministeriale per la programmazione economica l'approvazione del finanziamento degli interventi su proposta del Ministro delle attivita' produttive; il comma 4 con il quale si autorizza la spesa, relativa ai suddetti interventi, di 18.000.000,00 euro per l'anno 2002, di 79.519.000,00 euro per l'anno 2003 e di 136.051.000,00 euro per l'anno 2004; Visto l'art. 5 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 157, che prevede l'esclusione dall'applicazione della disciplina comunitaria in materia di appalti pubblici di servizi, introdotta con il decreto medesimo, per gli appalti da aggiudicarsi in base ad accordi conclusi con uno o piu' Stati estranei all'Unione europea, relativi a servizi di interesse comune ai soggetti firmatari e sottoposti a norme procedurali specifiche; Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123, recante disposizioni per la razionalizzazione degli interventi di sostegno pubblico alle imprese; Visti gli articoli 1, comma 1, e 3, comma 5, del decreto legislativo del 16 marzo 1999, n. 79, che attribuisce a titolo di concessione esclusiva al Gestore della rete di trasmissione nazionale S.p.a. le attivita' di distribuzione e di trasmissione dell'energia elettrica, compresa la gestione unificata della rete nazionale, nonche' la successiva convenzione stipulata tra Ministero dell'industria commercio ed artigianato e GRTN S.p.a. che prevede per quest'ultimo la facolta' di attuare interventi di potenziamento e sviluppo della rete mediante la realizzazione di nuove linee e stazioni elettriche; Tenuto conto dei protocolli di intesa siglati in data 3 ottobre 2001 e 16 luglio 2003 tra il Governo italiano e alcuni Stati del nord-Africa nel quadro degli Accordi di cooperazione energetica nel settore del gas e dell'elettricita', che prevedono tra l'altro la realizzazione di studi di fattibilita' per lo sviluppo delle interconnessioni delle reti energetiche dei Paesi interessati; Considerato che occorre fissare le linee generali di indirizzo per l'attuazione della normativa in argomento, in linea con la normativa comunitaria in materia di aiuti di Stato alle imprese, con la direttiva 98/30/CE del 22 giugno 1998 in materia di mercato del gas naturale, nonche' la decisione n. 1229/2003/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 giugno 2003 che stabilisce un insieme di orientamenti alle reti transeuropee nel settore dell'energia, anche ai fini della concessione del contributo comunitario di cui al regolamento n. 2236/95/CE; Considerato che e' opportuno operare un riparto programmatico dei fondi, definiti dalla norma in questione, tra le tipologie di intervento individuate dalla stessa, tenendo conto sia della fase di realizzazione degli interventi che dell'esigenza di attivare specifici studi di fattibilita' Ritenuto che, per la natura di pubblico servizio che rivestono gli interventi nel settore energetico e per gli accordi internazionali presi dal Governo sopra citati, e' opportuno attivare al piu' presto gli interventi previsti dalla norma in argomento con particolare riguardo agli studi di fattibilita' che si riferiscono alla fase conoscitiva necessariamente propedeutica alla decisione di realizzazione dell'investimento; Ritenuto opportuno delineare le linee guida per l'attivazione dello strumento agevolativo, tenuto conto di quanto previsto dal citato decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123, e dall'analoga misura di incentivazione adottata in ambito comunitario; Vista la proposta del Ministro delle attivita' produttive; Delibera: 1. Gli stanziamenti previsti dal comma 4 dell'art. 27 della legge 12 dicembre 2002, n. 273, che ammontano complessivamente a 233,6 Meuro per gli anni 2002-2004, sono ripartiti in via programmatica, sulla base delle indicazioni di cui in premessa, tra gli interventi previsti al comma 1 della medesima norma nella misura di seguito indicata: 2,0 Meuro per gli studi di fattibilita' inerenti la realizzazione di un elettrodotto dal nord dell'Africa all'Italia; 231,6 Meuro per gli studi di fattibilita' e la realizzazione degli interventi relativi a infrastrutture di approvvigionamento, trasporto e stoccaggio di gas naturale, di particolare rilevanza strategica, con particolare riguardo alla costruzione del metanodotto dall'Algeria all'Italia attraverso la Sardegna nonche' per la realizzazione di terminali di rigassificazione. Piu' dettagliatamente: il 20% dei predetti 231,6 Meuro, pari a 46,32 Meuro, e' assegnato ai citati studi di fattibilita', compresi i servizi di ingegneria di base, mentre l'80%, pari a 185,28 Meuro, e' destinato agli interventi relativi al potenziamento e alla realizzazione di infrastrutture di approvvigionamento, trasporto e stoccaggio di gas naturale, compresi i servizi di ingegneria connessi; 2. All'onere relativo agli interventi di cui al precedente punto 1 si provvede a valere sui fondi assegnati dal comma 4 dell'art. 27, della legge 12 dicembre 2002, n. 273 per gli anni 2002 e 2003. 3. Il Ministro delle attivita' produttive con proprio decreto individua le linee generali per l'attivazione dei contributi di cui al punto 1, i requisiti di validita' dei progetti, in relazione agli obiettivi indicati dalla legge in materia di' sicurezza degli approvvigionamenti di gas e di crescita del mercato energetico, anche in termini di valutazione tecnico-economica degli effetti di incremento della capacita' e dell'efficienza delle infrastrutture nel quadro complessivo del sistema del gas naturale, e sulla base di specifiche procedure di assegnazione articolate secondo i principi e le modalita' previste dal decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123 e nel rispetto della normativa comunitaria. 4. Il decreto di cui al punto 3 deve prevedere un contributo in conto capitale fino al 50% delle spese ammissibili per la redazione degli studi di fattibilita' di cui al punto 1, compresi i servizi di ingegneria di base, mentre per la realizzazione delle opere, compresi i servizi di ingegneria connessi, la concessione di un finanziamento agevolato fino al 25 % delle spese ammissibili. Il finanziamento agevolato concesso e' rimborsato al tasso di interesse dello 0,50% annuo. La decorrenza del rimborso inizia un anno dopo la conclusione del piano delle erogazioni e comunque non oltre 5 anni dalla data di emanazione del provvedimento di concessione, secondo un piano pluriennale di rientro a rate costanti di capitale ed interessi della durata di 5 anni, con rate annue di rimborso con scadenza al 31 dicembre di ciascun anno. 5. Il finanziamento dei singoli interventi e' approvato da questo Comitato su proposta del Ministro delle attivita' produttive. 6. La concessione dei contributi in favore dei programmi di cui al punto 1 della presente delibera e' subordinata, ai sensi dell'art. 88, paragrafo 2, del Trattato istitutivo della Comunita' europea, alla preventiva approvazione da parte della Commissione europea. 7. Al Ministero delle attivita' produttive, ai sensi delle discipline vigenti in materia, spettano le funzioni di controllo, verifica e monitoraggio delle iniziative, da espletarsi opportunamente nelle progressive fasi di realizzazione dei programmi approvati, presentando a questo Comitato una relazione annuale sull'andamento di tutto il programma. La prima relazione dovra' essere presentata entro dicembre 2004. Roma, 29 settembre 2003 Il Presidente delegato Tremonti Il segretario del CIPE Baldassarri Registrato alla Corte dei conti il 18 novembre 2003. Ufficio di controllo Ministeri economico-finanziari, registro n. 6 Economia e finanza, foglio 316 |