Gazzetta n. 282 del 4 dicembre 2003 (vai al sommario)
MINISTERO DELLE ATTIVITA' PRODUTTIVE
DECRETO 11 novembre 2003
Costituzione del fondo rotativo per il finanziamento di operazioni di venture capital nella Repubblica Popolare Cinese.

IL VICE MINISTRO
Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241 e, in particolare, l'art. 12, secondo il quale la concessione di aiuti finanziari e l'attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere sono subordinate alla predeterminazione e alla pubblicazione da parte delle amministrazioni procedenti, nelle forme previste dai rispettivi ordinamenti, dei criteri e delle modalita cui le amministrazioni stesse devono attenersi;
Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 143, recante «disposizioni in materia di commercio estero», ed in particolare l'art. 25 dello stesso, a norma del quale dal 1° gennaio 1999 la gestione degli interventi di sostegno finanziario all'internazionalizzazione del sistema produttivo e' attribuita alla Simest S.p.a.;
Visto l'art. 20 dello stesso decreto legislativo n. 143/1998 che introduce modifiche alla legge 24 aprile 1990, n. 100, in materia di promozione delle partecipazione della Simest S.p.a. a societa' ed imprese all'estero;
Vista la delibera del CIPE n. 87 in data 24 ottobre 2002, con la quale:
1. Visto l'art. 8, comma 1, lettera c) della legge 28 luglio 1999, n. 266, il quale prevede che, nel triennio 1999-2001, le giacenze sul fondo rotativo di cui all'art. 6 della legge 26 febbraio 1987, n. 49 (cooperazione allo sviluppo), siano impiegate dal Ministero del commercio con l'estero per il sostegno degli investimenti delle piccole e medie imprese nei Paesi in via di sviluppo, nel quadro degli interventi disciplinati dal decreto legislativo n. 143/1998;
2. Considerato che con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze n. 1561/2002, e' stato apportato nello stato di previsione del Ministero delle attivita' produttive - capitolo n. 8311 (U.P.B. 5232) «Somme da destinare a sostegno degli investimenti delle piccole e medie imprese nei Paesi in via di sviluppo» - una variazione di bilancio in termini di competenza e di cassa, per l'anno finanziario 2002, di Euro 10.329.138 rivenienti dalle giacenze di cui al predetto fondo rotativo per la cooperazione;
E' stato disposto che:
a) lo stanziamento di Euro 10.329.138, di cui al precedente punto 2, disponibile per l'esercizio finanziario 2002 nello stato di previsione del Ministero delle attivita' produttive, e' destinato al finanziamento di operazioni di venture capital nella Repubblica Popolare Cinese da parte di piccole e medie imprese italiane;
b) alle partecipazioni acquisite dalla Simest S.p.a., mediante l'utilizzo del suddetto importo, non si applicano i limiti di cui all'art. 3, comma 1, del decreto legislativo n. 143/1998, come specificati nella delibera del CIPE, in data 9 giugno 1999;
c) spetta al Ministero delle attivita' produttive disciplinare le finalita' e le modalita' di utilizzo dello stanziamento in questione;
Visto l'art. 46 della legge 12 dicembre 2002, n. 273, per effetto della quale il Ministero delle attivita' produttive e' autorizzato a costituire, ai sensi e per le finalita' di cui alla legge 24 aprile 1990, n. 100, e successive modificazioni, fondi rotativi per la gestione delle risorse deliberate dal CIPE, per il finanziamento di operazioni di venture capital e per favorire il processo di internazionalizzazione delle imprese italiane;
Considerato, infine, che:
ai sensi della legge n. 100/1990 la Simest S.p.a. puo' acquisire fino al 25% del capitale sociale delle societa' partecipate, fatte salve le deroghe ai limiti ordinari di importo e di durata previste per l'attivita' della Simest S.p.a. dalla delibera del CIPE del 9 giugno 1999, n. 87;
occorre emanare disposizioni per il coordinamento fra la suddetta legge e la delibera del CIPE in data 24 ottobre 2002 sopra indicata, al fine di contenere la partecipazione pubblica entro il limite del 49% del capitale o del fondo sociale di ciascuna impresa partecipata all'estero;
Visti i propri decreti n. 397 del 3 giugno 2003 e n. 404 del 26 agosto 2003 con i quali e' stato istituito il comitato di indirizzo e di rendicontazione, nonche' definiti i suoi compiti e la sua composizione;
Visto il proprio decreto n. 394 del 14 aprile 2003, con cui e' stata approvata e resa esecutiva la convenzione stipulata il 17 dicembre 2002 e l'atto aggiuntivo stipulato in data 24 marzo 2003 tra il Ministero delle attivita' produttive e la Simest S.p.a. concernenti la gestione di un fondo rotativo;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 19 ottobre 2001 concernente l'attribuzione del titolo di vice Ministro al Sottosegretario di Stato presso il Ministero delle attivita' produttive, on. Adolfo Urso, a seguito della delega di particolari funzioni conferitagli dal Ministro con decreto 2 ottobre 2001, a norma dell'art. 10 della legge n. 400/1998;
Decreta:
Art. 1.
Costituzione del fondo rotativo
1. La somma di Euro 10.329.138, di cui alla delibera del CIPE richiamata in premessa, costituisce il fondo rotativo per il finanziamento di operazioni di venture capital nella Repubblica Popolare Cinese.
 
Art. 2.
Definizioni
Ai fini del presente decreto si intendono:
stanziamento: importo complessivo pari a Euro 10.329.138 trasferiti alla Simest S.p.a. con il presente decreto e per le finalita' qui stabilite;
societa' destinatarie e investimento: piccole e medie imprese italiane che rientrano nei parametri fissati dalle norme C.E. in vigore, anche in associazione con altre imprese nazionali, che acquisiscono quote di capitale di rischio in societa' costituite o da costituire nella Repubblica Popolare Cinese;
intervento: acquisizione da parte della Simest S.p.a., a valere sul fondo rotativo di cui al successivo art. 3, in nome e per conto del Ministero delle attivita' produttive, direzione generale per le politiche di internazionalizzazione, di quote del capitale dell'investimento;
intervento Simest S.p.a.: acquisizione, da parte di Simest S.p.a. in nome e per conto proprio, in conformita' a quanto previsto dalla legge n. 100/1990 e successive modificazioni, di quote di capitale dell'investimento;
comitato: il comitato di indirizzo e rendicontazione istituito con il decreto di cui in premessa;
Ministero: il Ministero delle attivita' produttive, direzione generale per le politiche di internazionalizzazione;
soggetto gestore: la Simest S.p.a., istituita dalla legge 24 aprile 1990, n. 100, cui e' stata attribuita la gestione degli interventi agevolati finanziati con le disponibilita' dei fondi presso di essa trasferiti, ai sensi dell'art. 25 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 143.
 
Art. 3.
Fondo rotativo
1. La somma di Euro 10.329.138 - nelle disponibilita' della direzione generale per le politiche di internazionalizzazione, capitolo 8311 - che costituisce il fondo rotativo, e' a disposizione del soggetto gestore, affinche' la impieghi per gli interventi.
 
Art. 4.
Finalita' e campo di applicazione
1. L'intervento realizzato con il fondo rotativo di cui all'art. 3 e' aggiuntivo rispetto all'intervento Simest S.p.a.;
2. L'intervento sommato a quello della Simest S.p.a. non puo' essere superiore alla quota dell'investimento complessivo che fa capo ai soci italiani; l'intervento non puo' determinare l'acquisizione di quote di capitale in misura superiore al doppio di quelle di Simest S.p.a.
 
Art. 5.
Comitato di indirizzo e di rendicontazione
Il comitato di indirizzo e di rendicontazione istituito con decreto n. 397 del 3 giugno 2003, i cui compiti e la cui composizione sono stati definiti con decreto n. 404 del 26 agosto 2003, e' l'organismo competente a deliberare sulla concessione dell'intervento a valere sulle disponibilita' del fondo rotativo.
 
Art. 6.
Richieste di intervento
1. Le richieste di intervento devono essere presentate alla Simest S.p.a., che le istruisce, e devono contenere la dichiarazione di piena conoscenza del funzionamento del fondo.
2. Entro trenta giorni dalla data della delibera del Consiglio di amministrazione della Simest S.p.a. sull'intervento di sua competenza, ovvero, se questa e' stata gia' adottata, entro novanta giorni dalla presentazione della richiesta di intervento, la richiesta e la relativa istruttoria sono trasmesse al comitato, che le esaminera' alla prima riunione utile.
 
Art. 7.
Controlli
1. Il comitato puo' sottoporre a controllo le operazioni oggetto di intervento mediante ispezioni in loco da parte della direzione generale per le politiche di internazionalizzazione.
2. Per l'attuazione di quanto previsto al comma 1 del presente articolo, il comitato trasmette al Ministero ed alla Simest S.p.a. il programma dei controlli che intende effettuare e l'esito degli stessi per le relative valutazioni di competenza.
3. I costi dei controlli sono a carico del fondo rotativo.
 
Art. 8.
Modalita' di acquisizione e di cessione delle partecipazioni
1. Il prezzo di cessione delle partecipazioni relative all'intervento, entro otto anni dall'acquisizione, e' determinato con gli stessi criteri generali relativi alle cessioni delle partecipazioni effettuate ai sensi della legge n. 100/1990.
2. Alle societa' destinatarie dell'intervento non possono essere richieste garanzie reali o personali a fronte dell'obbligo di riacquisto.
3. Il comitato, fermo restando quanto previsto al precedente comma 2, puo' adottare strumenti contrattuali di contenuto simile a quello che caratterizza l'intervento Simest S.p.a., tenendo conto del carattere essenzialmente promozionale del fondo rotativo. Qualora sulle azioni o sulle quote il comitato deliberi la costituzione di diritti di usufrutto o di diritti analoghi, il rendimento convenuto non puo' essere inferiore al tasso di riferimento.
 
Art. 9.
Ulteriori competenze del soggetto gestore
1. Il soggetto gestore, oltre a curare la massima diffusione dei contenuti del presente decreto e delle direttive del comitato, anche con mezzi mediatici, provvede all'istruttoria delle domande di intervento ed effettua, in nome e per conto del Ministero, tutte le operazioni necessarie per realizzare quanto previsto al precedente art. 8.
2. Predispone anche il rendiconto annuale del fondo rotativo, di cui tiene la contabilita'.
 
Art. 10.
Convenzione Ministero - Simest S.p.a.
1. I rapporti fra il Ministero ed il soggetto gestore sono regolati da atto aggiuntivo alla convenzione e successive integrazioni indicate nelle premesse.
2. I corrispettivi riconosciuti al soggetto gestore, nonche' le spese legali, di promozione e gli oneri derivanti da imposte e tributi di ogni genere sono a carico del fondo.
 
Art. 11.
Decorrenza
1. Il presente decreto entra in vigore dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
Roma, 11 novembre 2003
Il vice Ministro: Urso
 
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