Gazzetta n. 282 del 4 dicembre 2003 (vai al sommario) |
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE |
DECRETO 21 novembre 2003 |
Operazione di cartolarizzazione dei crediti dell'I.N.P.D.A.P. |
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IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE di concerto con IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI Visto l'art. 15 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, come modificato dall'art. 22 del decreto-legge 25 settembre 2001, n. 350, convertito in legge dalla legge 23 novembre 2001, n. 409, e successivamente modificato (l'«art. 15»), che autorizza il Ministero dell'economia e delle finanze a costituire o a promuovere la costituzione, anche attraverso soggetti terzi, di una societa' a responsabilita' limitata con capitale sociale iniziale di 10.000 euro avente ad oggetto esclusivo e la realizzazione di una o piu' operazioni di cartolarizzazione dei crediti d'imposta e contributivi, nonche' di altri crediti e proventi di natura non tributaria dello Stato e di altri enti pubblici; Visto, in particolare, l'art. 15, comma 2, ai sensi del quale le caratteristiche delle operazioni di cartolarizzazione di cui all'art. 15, comma 1, sono individuate con uno o piu' decreti del Ministro dell'economia e delle finanze e, se l'operazione di cartolarizzazione ha ad oggetto crediti di enti pubblici soggetti a vigilanza di altro Ministero, con uno o piu' decreti del Ministro dell'economia e delle finanze di concerto con il Ministro vigilante; Visti l'art. 4 del decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 479, in materia di riordino e soppressione di enti pubblici di previdenza e assistenza, che ha istituito l'Istituto nazionale di previdenza per i dipendenti dell'amministrazione pubblica (I.N.P.D.A.P.); e l'art. 1, comma 245, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, concernente misure di razionalizzazione della finanza pubblica, con la quale e' stata istituita presso l'I.N.P.D.A.P. la gestione unitaria delle prestazioni creditizie e sociali agli iscritti (la «Gestione unitaria»); Visto l'art. 1, comma 1, lettera a), del decreto 28 luglio 1998, n. 463, del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, che stabilisce che la Gestione unitaria provvede, tra l'altro, alla erogazione in favore degli iscritti di prestiti annuali, biennali, triennali, quinquennali e decennali da estinguersi con cessione di quote fino ad un quinto della retribuzione netta mensile; Visto il decreto emanato il 18 aprile 2003 dal Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, con il quale e' stato dato avvio alla cessione e cartolarizzazione di crediti dell'I.N.P.D.A.P. ai sensi del comma 2 dell'art. 15; Considerato che la societa' di cartolarizzazione prevista dall'art. 15 e' stata costituita per la realizzazione di una operazione di cartolarizzazione di crediti e proventi dello Stato realizzata ai sensi del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze emesso in data 27 novembre 2001 con la denominazione «Societa' per la cartolarizzazione dei crediti e dei proventi pubblici a r.l. - S.C.C.P.P. a r.l.» e che tale societa' ha mutato la propria denominazione sociale in Societa' di cartolarizzazione italiana crediti a responsabilita' limitata» o «S.C.I.C. a r.l.» («SCIC»); Considerata la necessita', al fine di procedere alla realizzazione dell'operazione di cartolarizzazione dei crediti dell'I.N.P.D.A.P. di cui al decreto del 18 aprile 2003 sopra richiamato, di individuare i crediti oggetto di tale operazione e disporne la cessione alla SCIC; Considerata altresi' la necessita' di individuare le caratteristiche di ciascuna operazione di cartolarizzazione e dei titoli che la SCIC emettera' nell'ambito di ciascuna di tali operazioni; Decreta: Art. 1. 1. Ai sensi e per gli effetti dell'art. 15, comma 2, l'I.N.P.D.A.P. cede, in massa e senza garanzia di solvenza, alla SCIC i crediti per capitale, interessi ed accessori vantati nei confronti dei soggetti iscritti alla Gestione unitaria e dei relativi datori di lavoro a fronte della cessione di quote della retribuzione, ivi incluso ogni e qualsiasi credito derivante dall'estensione dell'efficacia della cessione di quote della retribuzione alla pensione, al trattamento di fine rapporto, alla indennita' di buonuscita, all'indennita' di premio di servizio e/o a qualunque altro emolumento o indennita' di fine rapporto sui quali l'I.N.P.D.A.P. abbia diritto di rivalersi, derivanti da prestiti personali concessi dall'I.N.P.D.A.P. entro il 5 dicembre 2003 o in relazione ai quali l'I.N.P.D.A.P. ha assunto la qualita' di creditore (i «Crediti») e rientranti in una delle seguenti categorie: a) prestiti annuali, biennali ovvero triennali erogati a persone fisiche iscritte alla Gestione unitaria dall'I.N.P.D.A.P. ai sensi della legge 10 gennaio 1952, n. 38, in combinato disposto con il decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1950, n. 180; (a) prestiti pluriennali erogati a persone fisiche iscritte alla Gestione unitaria dall'I.N.P.D.A.P. ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1950, n. 180; e (b) prestiti personali erogati a dipendenti dello Stato e degli enti locali successivamente trasferiti alla Gestione unitaria ai sensi dell'art. 15, comma 1, lettera b), del decreto ministeriale 28 luglio 1998, n. 463. Ai sensi del comma 4 dell'art. 15 e fatto salvo quanto disposto al successivo art. 2, i crediti, nonche' ogni altro diritto acquisito nell'ambito dell'operazione di cartolarizzazione dei crediti dalla SCIC nei confronti dell'I.N.P.D.A.P. o di terzi, costituiscono patrimonio separato a tutti gli effetti da quello della SCIC e da quelli relativi alle altre operazioni di cartolarizzazione realizzate dalla SCIC. L'I.N.P.D.A.P. garantisce alla SCIC, sulla base dei dati contenuti nell'elenco di cui al presente comma ed in relazione a ciascuna categoria di crediti l'importo nominale minimo di cessione indicato nel contratto di cessione dei crediti di cui al comma seguente del presente articolo, per un importo nominale complessivo di cessione dei crediti pari a 4.550.000.000 euro. L'I.N.P.D.A.P. redige e consegna alla SCIC, entro e non oltre la data di sottoscrizione del contratto di cessione dei crediti, un apposito elenco dei crediti, derivanti da prestiti personali erogati fino al 30 settembre 2003, e provvede all'aggiornamento dello stesso, includendovi i crediti derivanti da prestiti personali erogati nel periodo compreso tra il 1° ottobre 2003 ed il 5 dicembre 2003, entro e non oltre il 15 dicembre 2003. 2. Ai sensi e per gli effetti di cui al comma 1 del presente articolo, l'I.N.P.D.A.P. sottoscrive con la SCIC apposito contratto di cessione dei crediti che disciplina, tra l'altro, i meccanismi di aggiustamento, secondo i criteri di ponderazione indicati all'allegato 3 al presente decreto da applicarsi tra ciascuna categoria di crediti, quali risultanti dall'elenco di cui al comma 2 che precede, nel caso in cui si verifichino eccedenze o carenze, anche a seguito di inesistenze dei crediti, rispetto all'importo minimo garantito per tale categoria, maggiorato dell'importo degli ulteriori crediti eventualmente rinvenuti dall'I.N.P.D.A.P. che rientrino nelle categorie dei crediti e non siano stati inseriti nell'elenco. Ove dovessero permanere carenze di crediti dopo l'applicazione di tali meccanismi di aggiustamento e fermo restando che le eccedenze di crediti in una categoria verranno utilizzate, applicando i meccanismi di ponderazione sopra richiamati, per colmare eventuali carenze nell'importo minimo garantito relativo a crediti appartenenti ad altre categorie, l'I.N.P.D.A.P. dovra' (1) cedere ulteriori crediti derivanti da prestiti personali concessi successivamente al 5 dicembre 2003, il cui importo nominale, calcolato secondo i meccanismi di ponderazione di cui all'allegato 3 al presente decreto, sia sufficiente a colmare le carenze o, in subordine, (2) corrispondere un importo in contanti alla SCIC pari al 93% dell'ammontare complessivo delle carenze maggiorato di un interesse, calcolato in relazione al periodo compreso dalla data di stipula del contratto di cessione dei crediti fino alla data di pagamento e commisurato al tasso di interesse medio ponderato dei titoli di cui all'art. 6 del presente decreto; qualora le cessioni di cui al punto (1) del presente articolo non risultassero attuabili, attuate o sufficienti e sempreche' sussista la necessita' per la SCIC di ottenere tali importi in contanti, al fine di rispettare il piano di rimborso del capitale e degli interessi stimato per i titoli emessi ai sensi dell'art. 6, anche tenuto conto dei contratti di copertura del rischio di cui all'art. 7 del presente decreto. |
| Art. 2. 1. L'I.N.P.D.A.P. riceve dalla SCIC, quale corrispettivo per la cessione dei crediti, un ammontare pari alla somma dei seguenti importi: a) contestualmente all'emissione dei titoli di cui al successivo art. 6, un corrispettivo iniziale a titolo definitivo ed irripetibile di importo non inferiore ad Euro 4.220.009.076 che la SCIC finanzia utilizzando a tal fine il ricavo dell'emissione, al netto delle commissioni, delle spese e degli altri oneri iniziali a carico della stessa nei limiti di un importo massimo complessivo pari ad Euro 2.140.924 ed al netto dell'importo di 110.000 euro che viene trattenuto dalla SCIC quale fondo di liquidita' al fine di fare fronte a pagamenti di spese che dovessero rendersi necessari durante il corso dell'operazione di cartolarizzazione; b) un ulteriore corrispettivo da corrispondersi a condizione che i titoli di cui al successivo art. 6, unitamente ai relativi accessori, siano stati completamente rimborsati: (i) in denaro, se e nella misura in cui il ricavo effettivo per la SCIC derivante dalla riscossione dei crediti, nonche' dalle altre operazioni accessorie poste in essere per l'operazione di cartolarizzazione, ecceda l'ammontare risultante dalla somma tra il prezzo di acquisto iniziale di cui alla lettera a) che precede, gli oneri sostenuti per interessi, per altri oneri accessori e per costi connessi all'operazione di cartolarizzazione. All'importo cosi' calcolato si aggiungera' ogni altra somma che la SCIC avra' ricevuto dall'I.N.P.D.A.P. o da terzi ai sensi del contratto di cessione dei crediti o di altri contratti relativi all'operazione di cartolarizzazione e che non sia stata utilizzata per il rimborso dei titoli di cui al successivo art. 6, per il pagamento dei relativi oneri accessori, ovvero per sostenere i costi connessi all'operazione di cartolarizzazione; ovvero, a scelta e su richiesta dell'I.N.P.D.A.P.; (ii) mediante retrocessione dalla SCIC all'I.N.P. D.A.P. dei crediti non ancora riscossi nello stato di fatto e di diritto in cui essi si troveranno, senza garanzia di solvenza o di esistenza nonche' di ogni altra somma, credito o diritto vantato dalla SCIC nell'ambito dell'operazione di cartolarizzazione. c) L'I.N.P.D.A.P. puo' richiedere alla SCIC di anticipare in tutto o in parte ed in una o piu' volte, il pagamento dell'ulteriore corrispettivo di cui al punto b), ove la SCIC sia in grado di finanziare tale anticipato pagamento mediante emissione e collocamento di nuovi titoli ovvero mediante assunzione di finanziamenti, da stabilirsi con successivi decreti da emettersi dal Ministro dell'economia e delle finanze di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, a condizione che tale emissione o tali finanziamenti non determinino una diminuzione del rating attribuito ai titoli di cui al successivo art. 6 in essere a quel momento. 2. Il corrispettivo di cui al comma 1 che precede sara' versato dalla SCIC all'I.N.P.D.A.P. sul conto corrente dell'I.N.P.D.A.P. presso la Tesoreria centrale dello Stato e denominato I.N.P.D.A.P. - Gestione autonoma prestazioni creditizie. |
| Art. 3. Gli impegni accessori richiesti all'I.N.P.D.A.P. per il buon esito dell'operazione, secondo la prassi finanziaria delle operazioni di cartolarizzazione, sono indicati nell'allegato 1 che costituisce parte integrante del presente decreto. Il contratto di cessione dei crediti disciplina, tra l'altro, i termini e le condizioni alle quali l'I.N.P.D.A.P. puo' riacquistare i crediti. L'I.N.P.D.A.P. sottoscrive inoltre con la SCIC un apposito contratto di gestione dei crediti in forza del quale l'I.N.P.D.A.P. si impegna, in nome e per conto della SCIC, ad amministrare ed incassare i crediti, nonche' a gestire le eventuali procedure di recupero degli stessi anche in sede esecutiva o concorsuale. Nel caso in cui, nei procedimenti di recupero dei crediti insoluti, l'I.N.P.D.A.P. decidesse di avvalersi dei concessionari del servizio di riscossione tributi, qualunque aggio, commissione o spesa di riscossione dovuti a tali concessionari sara' integralmente a carico dell'I.N.P.D.A.P. A partire dal 21 settembre 2006, a fronte dei servizi di gestione e riscossione prestati in relazione ai crediti, ovvero a fronte dell'attivita' di recupero dei crediti insoluti, l'I.N.P.D.A.P. riceve dalla SCIC una commissione, comprensiva dell'eventuale IVA, da liquidarsi in via trimestrale posticipata; calcolata sulla base dei giorni effettivi di ogni trimestre, pari allo 0,10% dell'ammontare in linea capitale dei crediti non ancora riscossi ovvero insoluti esistenti all'inizio di ogni trimestre; tale commissione e' corrisposta secondo un ordine di priorita' dei pagamenti concordato con la SCIC e con i creditori della stessa, conformemente alla prassi finanziaria delle operazioni di cartolarizzazione. |
| Art. 4. Ai sensi del comma 4 dell'art. 15, dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della cessione dei crediti, sui crediti e su ogni altro diritto acquistato dalla SCIC nell'ambito dell'operazione di cartolarizzazione, non sono ammesse azioni da parte di qualsiasi creditore diverso dai portatori dei titoli di cui al successivo art. 6. |
| Art. 5. 1. La SCIC accende presso la Tesoreria centrale dello Stato un conto corrente sul quale sono versate le somme riscosse a fronte dei crediti. Sulla giacenza media del conto e' corrisposto all'inizio di ogni semestre un importo determinato sulla base del tasso di interesse riconosciuto dalla Banca d'Italia sulle giacenze del conto disponibilita', ai sensi della legge 26 novembre 1993, n. 483. Il pagamento degli interessi e' posto a carico dell'unita' previsionale di base 4.1.7.1 «Interessi sul risparmio postale ed altri conti di tesoreria», capitolo 3100, dello stato di previsione della spesa del bilancio del Ministero dell'economia e delle finanze. 2. La SCIC puo' utilizzare conti correnti diversi da quello di cui al precedente comma, da aprirsi presso un primario istituto di credito, nel caso in cui all'indebitamento a lungo termine, non garantito e non subordinato, della Repubblica italiana venga attribuito un rating inferiore a AA - da Standard & Poor's, ovvero a Aa3 da Moody's Investors Service Ltd. ovvero a AA - da Fitch Ratings Limited e l'utilizzo di tale conto sia richiesto dalle societa' di rating come condizione per il mantenimento del rating attribuito ai titoli di cui al successivo art. 6 in essere in quel momento. 3. Ai sensi del comma 9 dell'art. 15, sugli interessi ed altri proventi corrisposti sui conti di cui ai precedenti commi del presente articolo, ovvero su altri conti intestati alla SCIC non si applica la ritenuta prevista dai commi 2 e 3 dell'art. 26 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600. 4. Le modalita' di pagamento degli importi dovuti dai soggetti, inclusi i datori di lavoro di cui al comma 1 del precedente art. 1, diversi dagli iscritti alla Gestione unitaria, tenuti ad effettuare pagamenti a fronte dei crediti e le modalita' cui tali soggetti devono attenersi per la comunicazione all'I.N.P.D.A.P. dei dati relativi agli iscritti alla Gestione unitaria sono disciplinate da un'apposita circolare emanata da parte dell'I.N.P.D.A.P. |
| Art. 6. Le caratteristiche dei titoli da emettersi da parte della SCIC al fine di finanziare l'acquisto dei crediti, sono indicate nell'allegato 2 che costituisce parte integrante del presente decreto. |
| Art. 7. Il Ministero dell'economia e delle finanze provvede per conto della SCIC alla copertura e successiva gestione dei rischi connessi alla variabilita' dei tassi di interesse dei titoli di cui all'art. 6, anche al fine di consentire l'ottenimento ed il mantenimento del rating previsto per i titoli medesimi e indicato nell'allegato 2 al presente decreto. Il presente decreto sara' inviato al visto della Corte dei conti e successivamente pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 21 novembre 2003 Il Ministro dell'economia e delle finanze Tremonti Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali Maroni Registrato alla Corte dei conti il 25 novembre 2003 Ufficio controllo Ministeri economico-finanziari, registro n. 6 Economia e finanze, foglio n. 364 |
| Allegato 1 ELENCO DEGLI IMPEGNI ACCESSORI DA ASSUMERSI DA PARTE DELL'I.N.P.D.A.P. (1) impegni di informativa in merito ad eventi che abbiano determinato il venire meno dell'esistenza anche parziale di qualsiasi credito ceduto e del relativo importo; (2) dichiarazioni e garanzie in merito i) al proprio status di ente pubblico con personalita' giuridica autonoma ed allo status della Gestione unitaria istituita come fondo autonomo privo di personalita' giuridica; ii) alla non sussistenza a suo carico di procedure concorsuali o di liquidazione; (3) dichiarazioni e garanzie in merito i) all'adempimento di tutto quanto necessario per la stipula del contratto di cessione dei crediti e l'assunzione dei connessi obblighi; ii) alla idoneita' del contratto di cessione a trasferire alla SCIC la titolarita' dei crediti; iii) alla capacita', poteri di rappresentanza e debita autorizzazione della persona che sottoscrivera' il contratto di cessione per conto dell'I.N.P.D.A.P.; iv) al fatto che la conclusione del contratto di cessione non confligge con norme di legge od altri obblighi, atti o giudizi relativi all'I.N.P. D.A.P., al suo patrimonio o ai Crediti; v) alla natura di atto di diritto privato della cessione dei crediti e alla non opponibilita' di immunita' o privilegi; vi) alla non necessita' dell'intervento di terzi nel contratto di cessione dei crediti e alla non sussistenza di facolta' di recesso dell'I.N.P.D.A.P. dal contratto di cessione o di annullamento dello stesso in virtu' della sua natura pubblicistica; vii) all'impegno dell'I.N.P. D.A.P. di agire in buona fede nell'esecuzione del contratto di cessione tenendo conto che l'operazione di cartolarizzazione comportera' l'emissione di titoli sui mercati; viii) alla piena conoscenza da parte dell'I.N.P.D.A.P. dei meccanismi contrattuali e dell'ordine di priorita' previsti per i pagamenti da parte della SCIC a valere sui flussi di cassa rivenienti dagli incassi o dai recuperi dei crediti; (4) dichiarazioni e garanzie in merito i) alla veridicita' e correttezza delle rappresentazioni contabili contenute nel proprio bilancio consuntivo del 2002 nonche' alla redazione con chiarezza secondo i principi contabili applicabili a detto bilancio consuntivo ed al bilancio preventivo del 2003; ii) alla conformita' di tali bilanci con le norme applicabili e iii) al mancato sopravvenire, successivamente a tali bilanci, di fatti che possano influire negativamente sulla cessione dei crediti ceduti ovvero sulla capacita' dell'I.N.P.D.A.P. di adempiere ai propri obblighi in relazione alla stessa; (5) dichiarazioni e garanzie in merito i) alla completezza, veridicita' e correttezza delle informazioni rilevanti in relazione all'emissione e all'offerta dei titoli contenute nel Prospetto informativo preliminare e nel Prospetto informativo; (6) dichiarazioni e garanzie in merito i) alla legittima titolarita' in capo all'I.N.P.D.A.P. dei crediti e al loro stato di crediti in bonis; ii) alla validita', vincolativita' ed efficacia dei contratti di prestito personale dai quali derivano i crediti; iii) al rispetto da parte dell'I.N.P. D.A.P. delle norme di legge di volta in volta vigenti nella stipula, conclusione ed esecuzione dei contratti di prestito personale e nell'erogazione dei prestiti personali da cui derivano i crediti; iv) alla capacita' dell'I.N.P.D.A.P. di disporre dei crediti ed all'assenza di precedenti cessioni o vincoli sugli stessi; v) altre dichiarazioni relative alle caratteristiche dei prestiti personali; (7) dichiarazioni e garanzie in merito i) alla completezza, veridicita' e correttezza delle informazioni relative ai prestiti personali contenute nell'elenco fornito dall'I.N.P.D.A.P.; ii) alla rispondenza dei crediti ai criteri di selezione di cui al comma 1 dell'art. 1 del presente decreto; iii) alla non sussistenza di pregiudizi, conseguenti la cessione dei crediti, inficianti le obbligazione poste in capo ai debitori ceduti in relazione al pagamento degli importi residui dovuti a fronte dei crediti; iv) alla denominazione in euro dei prestiti personali da cui derivano i crediti; v) alla insussistenza di garanzie che assistano i crediti diverse ed ulteriori da quelle cedute con il contratto di cessione; (8) dichiarazioni e garanzie in merito i) alla insussistenza di pregiudizi, derivanti dalla cessione dei crediti, inficianti l'obbligo dei datori di lavoro di effettuare i pagamenti delle rate di rimborso dei prestiti personali mediante cessione di quota dello stipendio; ii) all'assenza di obblighi di ritenuta o deduzione fiscale sui crediti; (9) dichiarazioni e garanzie in merito al rispetto da parte dell'I.N.P.D.A.P. i) delle norme che disciplinano la cessione dei crediti in generale e la cessione di quote di stipendio in particolare; ii) di tutte le procedure e le formalita' richieste dalla normativa richiamata ai fini della validita', efficacia ed opponibilita' della cessione dei crediti alla data di stipula del contratto di cessione; (10) dichiarazioni e garanzie in merito all'impegno da parte dell'I.N.P.D.A.P. a manlevare e tenere indenne la SCIC per ogni danno, costo e spesa derivanti i) dall'inadempimento da parte dell'I.N.P.D.A.P. degli obblighi assunti con il contratto di cessione; ii) dalla non veridicita', incompletezza o non correttezza delle dichiarazioni e/o garanzie rilasciate dall'I.N.P.D.A.P.; ovvero iii) dal mancato incasso o recupero di crediti in conseguenza dell'esercizio nei confronti dell'I.N.P.D.A.P. dell'eccezione di compensazione da parte dei debitori ceduti; (11) dichiarazioni e garanzie in merito all'impegno da parte dell'I.N.P.D.A.P. i) a compiere qualsiasi atto e sottoscrivere qualsiasi documento necessario a rendere opponibile ai terzi la cessione dei crediti e il trasferimento delle garanzie ad essi relative alla SCIC; ii) a collaborare con l'acquirente a compiere ogni altra azione e ad acconsentire al perfezionamento di ulteriori atti o scritture qualora cio' dovesse dimostrarsi necessario per consentire alla SCIC l'esercizio dei diritti derivatigli dalla cessione dei crediti; iii) a non cedere in tutto o in parte, a qualsiasi titolo, i crediti ad alcun terzo e a non costituire alcun diritto di garanzia, vincolo, privilegio, gravame od altro diritto a favore di terzi sui crediti stessi o parte di essi; e iv) a non modificare i contratti di prestito personale; (12) dichiarazioni e garanzie in merito all'impegno da parte dell'I.N.P.D.A.P. i) nell'ipotesi in cui un credito risulti non rispondente ai criteri indicati al comma 1 dell'art. 1 del presente decreto ed a condizione che l'importo nominale dei crediti rientranti in ciascuna categoria non rispondenti a tali criteri superi l'eventuale differenza in eccesso (ponderata secondo i criteri richiamati all'allegato 3 del presente decreto e nel contratto di cessione) tra gli importi risultanti dall'elenco di cui al comma 2 dell'art. 1 del presente decreto (maggiorati degli importi degli ulteriori crediti eventualmente rinvenuti dall'I.N.P.D.A.P. che rientrino nelle categorie dei crediti da escludere e non siano stati inseriti nel relativo elenco) e gli importi nominali minimi garantiti dall'I.N.P.D.A.P. per ciascuna categoria, a (x) corrispondere alla SCIC un importo in contanti (calcolato secondo le modalita' specificate nel contratto di cessione) ovvero, (y) a scelta e su richiesta dell'I.N.P.D.A.P., a cedere ulteriori crediti derivanti da prestiti personali concessi dopo il 5 dicembre 2003 il cui importo nominale, calcolato secondo i meccanismi di ponderazione di cui all'allegato 3 al presente decreto, sia sufficiente a colmare le carenze di crediti verificatesi a seguito di tale esclusione; ii) nell'ipotesi di inesistenza dei crediti, accertata anche con provvedimento giudiziale non definitivo, a sostituire i crediti rivelatisi inesistenti con altri crediti derivanti da prestiti personali concessi dopo il 5 dicembre 2003, il cui importo nominale, calcolato secondo i meccanismi di ponderazione di cui all'allegato 3 al presente decreto, sia sufficiente a colmare le carenze di crediti verificatesi a seguito di tale inesistenza ovvero a corrispondere alla SCIC un importo in contanti (calcolato secondo le modalita' specificate nel contratto di cessione) qualora tale importo sia necessario a SCIC al fine di rispettare il piano di rimborso del capitale e degli interessi stimato per i titoli emessi ai sensi dell'art. 6, anche tenuto conto dei contratti di copertura del rischio di cui all'art. 7; l'impegno sopra previsto sara' subordinato, inter alia, ed in conformita' a quanto disposto dal contratto di cessione al fatto che l'importo nominale dei crediti rientranti in ciascuna categoria, di cui sia accertata ai sensi del contratto di cessione l'inesistenza, superi l'eventuale differenza in eccesso (ponderata secondo i criteri richiamati all'allegato 3 del presente decreto e nel contratto di cessione) tra gli importi risultanti dall'elenco di cui al comma 2 dell'art. 1 del presente decreto (maggiorati degli importi degli ulteriori crediti eventualmente rinvenuti dall'I.N.P.D.A.P. che rientrino nelle categorie dei crediti rivelatisi inesistenti e non siano stati inseriti nel relativo elenco) e gli importi nominali minimi garantiti dall'I.N.P.D.A.P. per ciascuna categoria. |
| Allegato 2 CARATTERISTICHE DEI TITOLI I titoli saranno emessi in 4 serie (Serie A1, A2, A3 ed A4), aventi le seguenti caratteristiche: Caratteristiche comuni ai titoli delle serie A1, A2, A3 ed A4 (i «Titoli») Natura dei titoli: titoli al portatore a ricorso limitato: l'obbligazione di pagamento sorge a carico della societa' emittente solo se, e nella misura in cui, la societa' emittente disponga delle somme necessarie per effettuare il relativo pagamento secondo un ordine di priorita' dei pagamenti concordato tra la societa' emittente ed i creditori della stessa nell'ambito di un'apposita convenzione tra creditori, conformemente alla prassi finanziaria delle operazioni di cartolarizzazione. I portatori dei titoli hanno azione sul patrimonio separato della societa' emittente costituito dai crediti e da ogni altro diritto acquistato dalla societa' emittente nei confronti dell'I.N.P.D.A.P. o di terzi, secondo quanto disposto nel regolamento dei titoli. Taglio dei titoli: euro 1.000. Rating atteso: AAA da Standard & Poor's Rating Service; Aaa da Moody's Investor Service Limited, e AAA da Fitch Ratings Ltd. Quotazione: alla data di emissione dei titoli e' prevista la quotazione dei medesimi presso la Borsa di Lussemburgo e la loro ammissione a quotazione sul circuito telematico gestito dalla societa' M.T.S. S.p.a. Successivamente i titoli possono essere ammessi a quotazione presso uno o piu' mercati regolamentati dell'Unione europea. Rimborso anticipato: qualora a causa di qualsiasi modifica legislativa o regolamentare, il patrimonio separato dell'emittente divenga soggetto a tasse, imposte, ritenute o altri oneri fiscali di qualsiasi natura che abbiano un impatto sul rating dei titoli, ovvero i pagamenti per capitale o interessi in ordine ai titoli divengano soggetti a tasse, imposte, ritenute o altri oneri fiscali di qualsiasi natura, ovvero i pagamenti effettuati in relazione agli attivi cartolarizzati siano soggetti a ritenute alla fonte che abbiano un impatto sul rating dei titoli, ovvero uno dei contratti di copertura venga risolto a seguito della sopravvenuta applicazione di una trattenuta alla fonte, ovvero l'esecuzione da parte dell'emittente delle obbligazioni assunte sia divenuta illegale, l'emittente dovra' rimborsare, previa richiesta da parte dei portatori dei titoli, i titoli in tutto ma non in parte in conformita' all'ordine di priorita' dei pagamenti, da concordarsi tra la societa' emittente ed i creditori della stessa, conformemente alla prassi finanziaria delle operazioni di cartolarizzazione. Scadenza anticipata: qualora si verificassero inadempimenti da parte della societa' emittente i titoli, ovvero essa fosse assoggettata a procedure esecutive o di liquidazione, anche concorsuali, ovvero l'esecuzione degli obblighi da essa assunti in relazione all'operazione di cartolarizzazione divenisse illecita, il rappresentante dei portatori dei titoli avra' la facolta', ovvero l'obbligo se cosi' richiesto da un'assemblea straordinaria dei portatori dei titoli o da un numero dei portatori dei titoli che rappresenti almeno il 20% dell'importo in linea capitale dei titoli emessi dall'emittente da rimborsare, di dichiarare la societa' emittente decaduta dal beneficio del termine; nel qual caso tutti i titoli ancora in essere saranno rimborsabili pro rata senza alcuna priorita' di rimborso tra di essi. Rappresentante dei portatori dei titoli: Securitisation Services S.p.a., o il suo eventuale sostituto, nominato dai sottoscrittori dei titoli. I titoli conterranno una specifica disciplina vincolante per i portatori dei titoli in merito alle formalita' di convocazione ed alle modalita' di funzionamento e decisione dell'assemblea dei portatori dei titoli, nonche' in merito alle modalita' di nomina e sostituzione del rappresentante dei portatori dei titoli ed ai suoi diritti, doveri, poteri e responsabilita' alla esperibilita' di azioni dirette nei confronti della societa' emittente da parte dei singoli portatori dei titoli. Ai sensi dell'art. 15, al rappresentante dei portatori dei titoli e' attribuito, nell'interesse dei portatori dei titoli, il potere di approvare modificazioni alle condizioni dell'operazione, ivi incluse le condizioni dei titoli. Possibilita' di nuove emissioni: la societa' emittente potra' emettere nuovi titoli o assumere finanziamenti, per anticipare in tutto o in parte e in una o piu' volte, il pagamento del prezzo differito e per finanziare l'acquisto di nuovi crediti contributivi dall'I.N.P.D.A.P. in applicazione di quanto previsto dall'art. 15, sempreche' non ne risulti alterato il rating attribuito ai titoli in essere. Legge regolatrice: legge italiana. Foro competente: competenza esclusiva del tribunale di Roma. SERIE A1 Importo: importo, variabile da nominali Euro 1.000.000.000,00 fino a nominali Euro 1.300.000.000,00, che, sommato all'importo dei titoli delle serie A2, A3 ed A4, non superi i nominali Euro 4.400.000.000,00. L'importo effettivo verra' determinato in prossimita' del collocamento tenendo conto della domanda degli investitori. Cedole e date di pagamento: trimestrali (il giorno 21, se lavorativo, dei mesi di marzo, giugno, settembre e dicembre), con prima cedola pagabile il 21 marzo 2004. Tasso d'interesse: Euribor 3 mesi, (interpolato per il primo periodo interessi) maggiorato di un margine da determinarsi in prossimita' del collocamento. Rimborso: e' previsto il rimborso in unica soluzione alla data di pagamento degli interessi che cade il 21 dicembre 2004 e ad ogni successiva data di pagamento degli interessi, subordinatamente alla sufficiente disponibilita' di fondi come risultante, in base ai fondi disponibili dell'emittente, dall'ordine di priorita' dei pagamenti previsto nella Convenzione tra creditori. Scadenza stimata: il 21 dicembre 2004. Scadenza legale: il 21 dicembre 2006. SERIE A2 Importo: importo, variabile da nominali Euro 1.300.000.000,00 fino a nominali Euro 1.600.000.000,00, che, sommato all'importo dei titoli delle serie A1, A3 ed A4, non superi i nominali Euro 4.400.000.000,00. L'importo effettivo verra' determinato in prossimita' del collocamento tenendo conto della domanda degli investitori. Cedole e date di pagamento: trimestrali (il giorno 21, se lavorativo, dei mesi di marzo, giugno, settembre e dicembre), con prima cedola pagabile il 21 marzo 2004. Tasso d'interesse: Euribor 3 mesi, (interpolato per il primo periodo interessi) maggiorato di un margine da determinarsi in prossimita' del collocamento. Rimborso: e' previsto il rimborso in un'unica soluzione a decorrere dalla data di pagamento degli interessi che cade il 21 dicembre 2006 o, se successiva, alla prima data di pagamento degli interessi alla quale siano stati integralmente rimborsati i titoli della serie A1, subordinatamente alla sufficiente disponibilita' di fondi come risultante dall'ordine di priorita' dei pagamenti previsto nella Convenzione tra creditori. Scadenza stimata: il 21 dicembre 2006. Scadenza legale: il 21 dicembre 2008. SERIE A3 Importo: importo, variabile da nominali Euro 700.000.000,00 fino a nominali Euro 1.000.000.000,00, che, sommato all'importo dei titoli delle serie A1, A2 ed A4, non superi i nominali Euro 4.400.000.000,00. L'importo effettivo verra' determinato in prossimita' del collocamento tenendo conto della domanda degli investitori. Cedole e date di pagamento: annuali (il giorno 21 dicembre, se lavorativo), con prima cedola pagabile il 21 dicembre 2004 fino al 21 dicembre 2008 ovvero, se precedente, fino al verificarsi di un evento che determini l'obbligo per la societa' emittente di procedere al rimborso anticipato. Successivamente, trimestrali (il giorno 21, se lavorativo, dei mesi di marzo, giugno, settembre e dicembre). Tasso d'interesse: tasso fisso pari al tasso di mercato per operazioni di swap di durata pari alla durata attesa dei titoli della serie A3, maggiorato di un margine da determinarsi in prossimita' del collocamento per le cedole di durata annuale. Le cedole trimestrali saranno indicizzate al tasso Euribor 3 mesi, maggiorato di un margine da determinarsi in prossimita' del collocamento. Rimborso: e' previsto il rimborso in un'unica soluzione a decorrere dalla data di pagamento degli interessi che cade il 21 dicembre 2008 o, se successiva, alla prima data di pagamento degli interessi alla quale siano stati integralmente rimborsati i titoli della serie A2, subordinatamente alla sufficiente disponibilita' di fondi come risultante dall'ordine di priorita' dei pagamenti previsto nella Convenzione tra creditori. Scadenza stimata: il 21 dicembre 2008. Scadenza legale: il 21 dicembre 2010. SERIE A4 Importo: importo, variabile da nominali Euro 500.000.000,00 fino a nominali Euro 900.000.000,00, che, sommato all'importo dei titoli delle serie A1, A2 ed A3, non superi i nominali Euro 4.400.000.000,00. L'importo effettivo verra' determinato in prossimita' del collocamento tenendo conto della domanda degli investitori. Cedole e date di pagamento: trimestrali (il giorno 21, se lavorativo, dei mesi di marzo, giugno, settembre e dicembre), con prima cedola pagabile il 21 marzo 2004. Tasso d'interesse: Euribor 3 mesi, (interpolato per il primo periodo interessi) maggiorato di un margine da determinarsi in prossimita' del collocamento. Rimborso: e' previsto il rimborso mediante ammortamento progressivo in relazione ai fondi disponibili dell'emittente, in base all'ordine di priorita' dei pagamenti previsto nella Convenzione tra creditori a decorrere dalla data di pagamento degli interessi che cade il 21 dicembre 2008 o, se successiva, dalla prima data di pagamento degli interessi alla quale siano stati integralmente rimborsati i titoli della serie A3. Scadenza stimata: graduale a decorrere dal 21 dicembre 2008. Scadenza legale: il 21 dicembre 2015. |
| Allegato 3
----> Vedere tabella di pag. 26 <---- |
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