Gazzetta n. 283 del 5 dicembre 2003 (vai al sommario)
MINISTERO DELLA SALUTE
DECRETO 20 novembre 2003
Riconoscimento alla sig.ra Les¨ko Beata di titolo di studio estero quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di tecnico di laboratorio biomedico.

IL DIRETTORE GENERALE
delle risorse umane e delle professioni sanitarie
Vista la domanda con la quale la sig.ra Les¨ko Beata, cittadina polacca, ha chiesto il riconoscimento del titolo di «Technika Analitiki», conseguito in Polonia ai fini dell'esercizio in Italia della professione di tecnico di laboratorio biomedico;
Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, e successive modificazioni e integrazioni e, da ultimo, la legge 30 luglio 2002, n. 189;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, che stabilisce le modalita', le condizioni e i limiti temporali per l'autorizzazione all'esercizio in Italia, da parte dei cittadini non comunitari, delle professioni ed il riconoscimento dei relativi titoli;
Visti, in particolare, gli articoli 49 e 50 del predetto decreto n. 394 del 1999, che disciplinano il riconoscimento dei titoli professionali abilitanti all'esercizio di una professione sanitaria, conseguiti in un paese non comunitario da parte dei cittadini non comunitari;
Visto il parere favorevole espresso dalla conferenza dei servizi nella seduta del 14 ottobre 2003;
Ritenuto pertanto di accogliere la domanda;
Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni;
Decreta:
1. Il titolo di «Technika Analitiki» rilasciato in data 16 gennaio 1981 presso l'istituto professionale paramedico «Ludwik Hirszfeld» di Wroclaw (Polonia) alla sig.ra Les¨ko Beata, nata a Rawicz (Polonia) il 15 novembre 1958, e' riconosciuto ai fini dell'esercizio in Italia della professione di tecnico di laboratorio biomedico.
2. La sig.ra Les¨ko Beata e' autorizzata ad esercitare in Italia la professione di tecnico di laboratorio biomedico.
3. L'esercizio professionale in base al titolo riconosciuto con il presente decreto e' consentito esclusivamente nell'ambito delle quote stabilite ai sensi dell'art. 3, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 25 luglio 1998, n. 286, e successive integrazioni e modificazioni, e per il periodo di validita' ed alle condizioni previste dal permesso o carta di soggiorno.
4. Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 20 novembre 2003
Il direttore generale: Mastrocola
 
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