Gazzetta n. 283 del 5 dicembre 2003 (vai al sommario) |
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE |
DECRETO 20 novembre 2003 |
Perequazione automatica delle pensioni per l'anno 2003. Valore definitivo anno 2002. |
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IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE di concerto con IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI Visto 1'art. 11, comma 1, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503, che prevede l'applicazione degli aumenti a titolo di perequazione automatica delle pensioni previdenziali ed assistenziali sulla base dell'adeguamento al costo vita con cadenza annuale ed effetto dal 1° novembre di ciascun anno; Visto l'art. 14 della legge 23 dicembre 1994, n. 724, che dispone, con effetto dall'anno 1995, il differimento del termine stabilito dal descritto art. 11 ai fini della perequazione automatica delle pensioni al 1° gennaio successivo di ogni anno; Visto l'art. 24, comma 5, della legge 28 febbraio 1986, n. 41, che demanda ad apposito decreto la determinazione delle variazioni percentuali di perequazione automatica delle pensioni; Visto l'art. 34, comma 1, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, e l'art. 69, comma 1, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, recanti criteri per la perequazione delle pensioni; Visto l'art. 21 della legge 27 dicembre 1983, n. 730, nella parte in cui richiama la disciplina dell'indennita' integrativa speciale di cui alla legge 27 maggio 1959, n. 324, e successive modificazioni ed integrazioni; Visto il decreto 20 novembre 2002 (Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 285 del 5 dicembre 2002), concernente la perequazione automatica delle pensioni per l'anno 2002; Vista la comunicazione dell'Istituto nazionale di statistica in data 4 novembre 2003, prot. 6860, dalla quale si rileva che la variazione percentuale verificatasi negli indici dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati tra il periodo gennaio 2001 - dicembre 2001 ed il periodo gennaio 2002 - dicembre 2002 e' risultata pari a +2,4; Vista la comunicazione dell'Istituto nazionale di statistica in data 4 novembre 2003, prot. 6859, dalla quale si rileva che la variazione percentuale verificatasi negli indici dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati tra il periodo gennaio 2002-dicembre 2002 ed il periodo gennaio 2003-dicembre 2003, e' risultata pari a +2,5, ipotizzando, in via provvisoria, per il mese di ottobre 2003, la variazione pari a + 0,1 dell'indice del mese di settembre 2002 e per i mesi di novembre e dicembre 2003, la ripetizione dell'indice determinato per il mese di ottobre dello stesso anno; Considerata la necessita': di determinare il valore effettivo della variazione percentuale per l'aumento di perequazione automatica con decorrenza dal 1° gennaio 2003; di determinare la variazione percentuale per l'aumento di perequazione automatica con effetto dal 1° gennaio 2004, salvo conguaglio all'accertamento dei valori definitivi relativamente ai mesi di ottobre, novembre e dicembre 2003; di indicare le modalita' di attribuzione dell'aumento per le pensioni sulle quali e' corrisposta l'indennita' integrativa speciale; Decreta: Art. 1. La percentuale di variazione per il calcolo della perequazione delle pensioni per l'anno 2002 e' determinata in misura pari a +2,4 dal 1° gennaio 2003. |
| Art. 2. La percentuale di variazione per il calcolo della perequazione delle pensioni per l'anno 2003, e' determinata in misura pari a +2,5 dal 1° gennaio 2004, salvo conguaglio da effettuarsi in sede di perequazione per l'anno successivo. |
| Art. 3. Le percentuali di variazione di cui agli articoli precedenti, per le pensioni alle quali si applica la disciplina dell'indennita' integrativa speciale di cui alla legge 27 maggio 1959, n. 324, e successive modificazioni ed integrazioni, sono determinate separatamente sull'indennita' integrativa speciale, ove competa, e sulla pensione. Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 20 novembre 2003 Il Ministro dell'economia e delle finanze Tremonti Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali Maroni |
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