Gazzetta n. 283 del 5 dicembre 2003 (vai al sommario)
CONSIGLIO DELLA MAGISTRATURA MILITARE
COMUNICATO
Modifica degli articoli 7, secondo comma, lettera d), 16 e 19, commi primo, secondo e terzo, del regolamento interno

IL CONSIGLIO DELLA MAGISTRATURA MILITARE
(Omissis).
Delibera:
(Omissis).
5. di approvare le seguenti modifiche al regolamento interno del CMM:
a) all'art. 7, secondo comma, lettera d), tra le parole «fornire ai magistrati militari» e «le notizie non riservate» sono inserite le parole: «anche mediante l'uso di sistemi telematici»;
b) l'art. 16 e' sostituito dal seguente:
«Notiziario del Consiglio
1. Il Consiglio pubblica, a cura della segreteria, un notiziario, nel quale vengono riportati:
a) i concorsi per la copertura dei posti vacanti presso gli uffici giudiziari militari;
b) le deliberazioni e le risoluzioni del Consiglio, ad esclusione di quelle per le quali e' stata esclusa la pubblicita';
c) ogni altro atto cui il Consiglio ritiene di dare pubblicita'.
2. Il Consiglio delibera in ordine alla forma, alla struttura, alla periodicita', ai destinatari e alle modalita' di pubblicazione del notiziario»;
c) l'art. 19 e' modificato come segue:
al primo comma le parole «o su apposito supplemento» e le parole da «e di darne notizia a mezzo lettera, fonogramma» a «notificazione a mezzo telegramma o telefax ai capi degli uffici.» sono soppresse;
il secondo comma e' sostituito dal seguente: «Per esigenze di servizio di particolare urgenza, la commissione puo' proporre al Consiglio di provvedere alla pubblicazione solo sul notiziario. Ove ne ravvisi l'opportunita' la commissione puo' proporre al Consiglio di comunicare i bandi di concorso ai capi degli uffici anche a mezzo telefax o posta elettronica, richiedendo agli stessi di provvedere a darne comunicazione ai magistrati dell'ufficio personalmente, ovvero presso il recapito dai medesimi indicato, con lettera raccomandata con avviso di ricevimento, dando conferma al Consiglio a mezzo telefax o posta elettronica della avvenuta comunicazione.»;
il terzo comma e' sostituito dal seguente: «Il bando di concorso dispone che i magistrati militari interessati a partecipare ai concorsi devono consegnare le domande di partecipazione al concorso al capo dell'ufficio entro la data fissata dal bando stesso e che i capi degli uffici devono provvedere all'inoltro immediato delle domande al Consiglio, preannunciando mediante telefax o posta elettronica l'avvenuta trasmissione ed indicando i nominativi dei magistrati che hanno presentato la domanda, ovvero dando comunicazione negativa.».
(Omissis).
 
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