IL DIRETTORE GENERALE dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato di concerto con IL CAPO DEL DIPARTIMENTO della qualita' dei prodotti agroalimentari e dei servizi del ministero delle politiche agricole e forestali Visto il decreto legislativo 14 aprile 1948, n. 496, e successive modificazioni, concernente la disciplina delle attivita' di gioco; Visto l'art. 3, comma 77, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, che prevede che l'organizzazione e la gestione dei giochi e delle scommesse relativi alle corse dei cavalli sono riservate ai Ministeri dell'economia e delle finanze e delle politiche agricole e forestali; Visto il regolamento emanato con decreto del Presidente della Repubblica 8 aprile 1998, n. 169, in attuazione del predetto art. 3, comma 78, della citata legge n. 662 del 1996, recante norme per il riordino della disciplina dei giochi e delle scommesse relativi alle corse dei cavalli, per quanto attiene agli aspetti organizzativi, funzionali, fiscali e sanzionatori, nonche' al riparto dei relativi proventi; Visti in particolare l'art. 3, comma 1, lettere b) e d), del decreto del Presidente della Repubblica 8 aprile 1998, n. 169; Visti gli articoli 1, comma 3, lettere c) ed f), 10, comma 2, ed 11, lettera b), del decreto ministeriale 20 aprile 1999 di approvazione della convenzione tipo, che accede alle concessioni per l'esercizio delle scommesse ippiche; Visto l'art. 2, comma 1, del citato regolamento n. 169, in base al quale il Ministero delle finanze attribuisce, d'intesa con il Ministero delle politiche agricole e forestali, con gara da espletare secondo la normativa comunitaria, le concessioni per l'esercizio delle scommesse ippiche, a totalizzatore nazionale ed a quota fissa, a persone fisiche o societa'; Visto il decreto ministeriale del 16 settembre 1999, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - serie generale - n. 228 del 28 settembre 1999, con il quale sono state attribuite le concessioni per l'esercizio delle scommesse ippiche al totalizzatore nazionale ed a quota fissa; Vista la convenzione per l'affidamento dei servizi relativi alla raccolta delle scommesse ippiche al totalizzatore nazionale ed a quota fissa relativa alla concessione n. 1163 del comune di Chieti firmata dal concessionario Diomede Guerino in data 12 novembre 1999; Visto il decreto della questura di Chieti del 17 aprile 2000 di immediata cessazione dell'attivita', motivato dalla coesistenza, all'interno della sede dell'agenzia sita in Chieti, via Fontevecchia 5, di due concessionari, e cioe' il sig. Diomede Guerino quale titolare della concessione per la raccolta delle scommese ippiche, e la societa' Newbet S.r.l. quale titolare della concessione per la raccolta delle scommesse sportive, in violazione dell'art. 88 del T.U.L.P.S. approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773; Vista l'ordinanza del 18 maggio 2000, con la quale il T.A.R. dell'Abruzzo ha respinto la domanda incidentale di sospensione dell'efficacia del predetto provvedimento della Questura di Chieti; Visto il provvedimento del 6 febbraio 2002, prot. n. 16718/2002, con il quale l'Agenzia delle entrate ha disposto la sospensione dei collegamenti telematici dell'agenzia ippica con il totalizzatore nazionale delle scommesse; Vista la richiesta di autorizzazione al trasferimento dei locali da via Fontevecchia a via Gran Sasso n. 142 di Chieti prodotta in data 15 aprile 2002 (preceduta da una precedente istanza con pari oggetto in data 6 settembre 2000 a cui non e' stato dato seguito per omessa presentazione della necessaria documentazione), respinta in quanto dai documenti prodotti e' stato accertato che i locali di via Gran Sasso, 142, coincidevano, a seguito di variazioni toponomastiche, con quelli di via Fontevecchia, 5; Vista la nota n. PAS/13H del 21 maggio 2002 con la quale la Questura di Chieti ha confermato quanto sopra ed ha comunicato che i locali, siti al piano interrato di uno stabile, risultavano essere adiacenti a quelli della Newbet S.r.l. e detenuti senza contratto di affitto o altro titolo di disponibilita' a favore del sig. Diomede, ancora in fase di realizzazione e quindi inidonei all'uso, con conseguente impossibilita' di rilascio della licenza di cui all'art. 88 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza; Vista l'ulteriore istanza del 5 settembre 2002 diretta ad ottenere l'autorizzazione al trasferimento di sede nei locali di viale Abruzzo in localita' Chieti Scalo, non accolta per carenza dei documenti e perche' nello stesso luogo era ubicata la sede operativa di altra agenzia ippica (A.I. Sirio S.n.c., che con successive note ha manifestato la propria contrarieta' all'iniziativa del sig. Diomede dichiarandosi danneggiata dai comportamenti anomali del concorrente); Visto il provvedimento di decadenza dal rapporto concessorio emesso da questa Amministrazione di concerto con il Ministero delle politiche agricole e forestali in data 30 ottobre 2002 per le motivazioni suindicate; Vista l'ordinanza del T.A.R. del Lazio, sezione seconda del 12 febbraio 2003 che, su ricorso del concessionario suindicato, ha sospeso l'atto di decadenza «al fine della rinnovazione del procedimento in osservanza della legge n. 241 del 7 agosto 1990, a garanzia del contraddittorio e della partecipazione dell'interessato; Vista la nota del 9 maggio 2003, prot. n. 22506/COA/SEC con la quale e' stato comunicato all'interessato il rinnovo del procedimento assegnandogli un congruo termine per far pervenire memorie al riguardo; Vista la memoria prodotta dal concessionario in discorso in data 16 giugno 2003, che ha rappresentato la sopravvenuta regolarizzazione della situazione di fatto e di diritto concernente la mancanza della sede operativa della attivita' di raccolta delle scommesse ad opera della modifica legislativa contenuta nell'art. 22, comma 9 della legge n. 289 del 2002, ai termini del quale «... e' consentita, previo assenso del Ministero dell'economia e delle finanze ..., l'accettazione di scommesse ippiche e sportive negli stessi locali da parte di non piu' di due concessionari esercenti la raccolta di scommesse diverse, purche' rappresentati da un unico soggetto fornito di autorizzazione di pubblica sicurezza»; Vista la nota di questa Amministrazione del 15 maggio 2003, prot. n. 23393/COA/SEC che ha respinto un'ulteriore istanza di inizio dell'attivita' sempre in via Fontevecchia n. 5, prodotta il 14 aprile 2003, per mancanza della prescritta licenza di pubblica sicurezza e per assenza dei presupposti di legge previsti dal citato art. 22 della legge n. 289/2002, i cui effetti decorrono dal 1° gennaio 2003 e non per il periodo antecedente a cui risalgono i fatti in contestazione; Vista la domanda di accesso del 28 maggio 2003, soddisfatta dall'Amministrazione con verbale di consegna documenti in data 26 giugno 2003 mediante estrazione di copie, diretta a prendere conoscenza della documentazione inerente alla questione in trattazione; Vista la nota di questa Amministrazione (prot. n. 2003/30879/COA/SEC del 4 luglio 2003) con la quale, in esito alle richieste di audizione e di formulazione di «accordi di programma», rivolte peraltro in modo del tutto generico dall'interessato, senza precisazione di proposte o richieste concrete, facendo seguito alle indicazioni fornite a seguito di colloquio con il professionista del concessionario, e' stato invitato il sig. Diomede a produrre formale istanza diretta ad avvalersi della possibilita' offerta dal richiamato art. 22, comma 9 della legge finanziaria n. 289 del 2002, in ottemperanza delle disposizioni ivi contenute (dimostrazione del non decremento della raccolta rispetto a quella preesistente dei concessionari che coesistono negli stessi locali, assenso del rappresentante comune autorizzato dall'autorita' di pubblica sicurezza, assenso dell'altro concessionario), ovvero a chiedere autorizzazione a trasferire l'attivita' in altra idonea sede regolarmente documentata; Considerato che il predetto concessionario ancora una volta non ha provveduto a regolarizzare la propria posizione trasferendo la sede della propria attivita' di raccolta delle scommesse in locali legittimamente detenuti, ovvero operando in conformita' alle disposizioni di legge, avvalendosi delle possibilita' offerte dall'art. 22, comma 9, della legge n. 289/2002; Considerato che a seguito di reiterazione del procedimento di emissione del provvedimento di decadenza, a seguito della predetta ordinanza, il concessionario in discorso, sia pure piu' volte sollecitato, non ha manifestato una seria e fattiva volonta' di corretto esercizio della sua attivita' di raccolta delle scommesse limitandosi a tenere un contegno dilatorio ed evasivo rispetto alle richieste dell'autorita' concedente sopra evidenziate; Considerato, infine, le gravi inadempienze del titolare della concessione per la raccolta delle scommesse ippiche n. 1163 del comune di Chieti, che nel periodo di esercizio dell'attivita' non ha provveduto a versare, secondo quanto risulta dalle risultanze del totalizzatore: Euro 49.355,56 per imposta unica considerata dall'inizio dell'attivita' al 24 febbraio 2002, data di sua interruzione; Euro 74,69 per quote di prelievo in favore dell'U.N.I.R.E. non versate per l'annualita' 2000; Euro 24.321,87 per quote di prelievo in favore dell'U.N.I.R.E. non versate per l'annualita' 2001; Euro 15.239,51 per quote di prelievo in favore dell'U.N.I.R.E. non versate per l'annualita' 2002; Euro 481.134,84 per integrazione al minimo garantito dovuto per l'annualita' 2000 mai versato; Euro 400.107,87 per integrazione al minimo garantito dovuto per l'annualita' 2001 mai versato; Euro 8.796,47 per integrazione al minimo garantito dovuto per l'annualita' 2002 mai versato, in violazione, quindi, delle norme recate dal combinato disposto degli articoli 3, comma 1, lettera d), del decreto del Presidente della Repubblica 8 aprile 1998, che commina la decadenza per violazione delle disposizioni del regolamento stesso e della normativa tributaria, 12 dello stesso decreto, che impone l'obbligo di pagamento delle quote di prelievo sulla raccolta delle scommesse, 5 del decreto interministeriale 20 aprile 1999 di approvazione della convenzione tipo accessiva alla convenzione per l'esercizio delle scommesse sulle corse dei cavalli, che impone l'obbligo di integrare le quote di prelievo maturate fino a concorrenza del corrispettivo minimo garantito sulla base del quale e' stata aggiudicata la concessione; Decreta: Art. 1. Si dichiara decaduto il sig. Diomede Guerino dalla concessione per la raccolta delle scommesse ippiche al totalizzatore nazionale ed a quota fissa n. 1163 di Chieti. Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 19 novembre 2003 Il direttore generale dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato Tino Il capo del Dipartimento della qualita' dei prodotti agroalimentari e dei servizi del Ministero delle politiche agricole e forestali Ambrosio |