Gazzetta n. 283 del 5 dicembre 2003 (vai al sommario) |
PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI DIPARTIMENTO DELLA FUNZIONE PUBBLICA |
CIRCOLARE 14 novembre 2003, n. 2 |
Vittime del terrorismo e della criminalita' organizzata. Assunzioni obbligatorie presso amministrazioni pubbliche. |
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Alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Segretariato generale A tutti i Ministeri Al Consiglio di Stato - Ufficio del Segretario generale Alla Corte dei conti - Ufficio del Segretario generale All'Avvocatura generale dello Stato - Ufficio del Segretario generale Alle Amministrazioni dello Stato ad ordinamento autonomo (tramite i Ministeri vigilanti) Alle prefetture - Uffici territoriali del Governo Alle regioni All'U.P.I. - all'A.N.C.I. - all'U.N.C.E .M. Alle province (tramite l'U.P.I.) Ai comuni (tramite le prefetture) Alle comunita' montane (tramite l'U.N.C.E.M.) Agli enti pubblici non economici (tramite i Ministeri vigilanti) Alle aziende del Servizio sanitario nazionale (tramite le regioni) Alle universita' Agli enti di ricerca (tramite i Ministeri vigilanti) Alle istituzioni scolastiche (tramite gli uffici scolastici regionali) All'Agenzia autonoma per la gestione dell'albo dei segretari comunali e provinciali Premessa. Il terrorismo e la criminalita' organizzata, anche in Paesi democratici e con avanzate caratteristiche sociali ed economiche come il nostro, hanno lanciato negli ultimi decenni una sfida costante, piu' o meno grave, all'ordinato svolgersi della vita civile, seminando una dolorosa scia di vittime non soltanto tra coloro che rappresentano lo Stato, ma anche tra la gente comune. Le istituzioni, sulle quali si fonda la struttura democratica del Paese, hanno tenuto salda la loro autorevolezza e la generale condivisione dei piu' alti valori alla base della coscienza civile ha costituito un baluardo invalicabile che ha impedito a questi fenomeni di assumere dimensioni piu' rilevanti e, tanto meno, di prevalere. Il prezzo pagato, pero', in termini di vite umane, di drammi esistenziali e di sofferenze familiari e' stato, al di la' delle dimensioni numeriche, rilevantissimo. Lo Stato, anche rendendosi interprete dei sentimenti di gratitudine e di solidarieta' dei cittadini, e' intervenuto, a piu' riprese, con norme a favore delle vittime per fatti di terrorismo e di criminalita' organizzata, con il preciso intento di offrire un segnale di sostegno, in termini morali ed economici, a fronte di quei delitti diretti contro la sua stessa ragion d'essere. Le norme, pero', devono essere sostenute, nel perseguimento delle loro finalita', dall'opera solerte e consapevole delle pubbliche amministrazioni e, poiche' di recente l'Ispettorato per la funzione pubblica, proprio con riferimento all'esercizio della funzione di verifica sulla legalita' dell'azione amministrativa, ha ricevuto rimostranze da parte di alcune associazioni delle categorie interessate circa la non adeguata osservanza delle prescrizioni normative a favore delle categorie medesime, si ravvisa l'esigenza di emanare la presente circolare con le seguenti finalita': illustrare la normativa vigente nella materia, con riferimento anche all'estensione dei benefici ad altri soggetti, congiunti del personale delle Forze armate e delle Forze di polizia, in determinate fattispecie; indicare i soggetti rientranti nella categoria protetta; richiamare l'attenzione delle amministrazioni pubbliche tenute alle assunzioni obbligatorie; procedere alla ricognizione, numerica e per qualifica, delle assunzioni effettuate da parte delle amministrazioni centrali dello Stato, relativamente all'ultimo triennio, per una verifica sull'applicazione delle norme. Normativa vigente. La normativa che disciplina i benefici in favore delle vittime del terrorismo e della criminalita' organizzata e' stata oggetto di modifiche ed integrazioni che, nel tempo, hanno meglio adeguato l'intervento dello Stato alle necessita' delle persone colpite da tali eventi delittuosi. In particolare, per quanto attiene il beneficio consistente nel diritto al collocamento obbligatorio, gia' l'art. 12 della legge 13 agosto 1980, n. 466, aveva previsto l'assunzione obbligatoria, e con precedenza su ogni altra categoria protetta, del coniuge superstite e dei figli di chiunque fosse deceduto o rimasto invalido a causa di azioni terroristiche. Tale assunzione obbligatoria riguardava «le pubbliche amministrazioni, gli enti pubblici e le aziende private». L'art. 14 della legge 20 ottobre 1990, n. 302, modificava, poi la precedente legge, ampliando il novero dei beneficiari, mediante l'inclusione dei genitori, ed estendendo la previsione normativa anche ai casi di morte o invalidita' a causa di reati compiuti dalla criminalita' organizzata. Successivamente, la legge 12 marzo 1999, n. 68, che ha abrogato la disciplina generale sulle assunzioni delle categorie protette recata dalla legge 2 aprile 1968, n. 482, ha esplicitamente abrogato sia l'art. 12 della legge n. 466/1980, che l'art. 14 della legge n. 302/1990. Tuttavia, la medesima legge n. 68/1999 non ha abrogato la normativa che era gia' intervenuta con la legge 23 novembre 1998, n. 407, recante «Nuove norme in favore delle vittime del terrorismo e della criminalita' organizzata», il che e' confermato dalla circostanza che quest'ultima legge ha subito modifiche ad opera della legge 17 agosto 1999, n. 288. In tale quadro normativo e' da considerare, dunque, prioritaria e di inequivocabile interpretazione la norma della gia' richiamata legge n. 407/1998, art. 1, commi 1 e 2, che stabilisce anche per le pubbliche amministrazioni l'obbligo delle assunzioni degli appartenenti alla categoria delle vittime del terrorismo e della criminalita' organizzata o loro congiunti, con precedenza assoluta rispetto alle altre categorie protette, anche nell'ipotesi in cui gia' svolgano un'attivita' lavorativa e, quindi, in alternativa a quest'ultima. Con riferimento ai principi ed alle procedure finalizzate all'assunzione degli aventi diritto a tali benefici, la normativa in argomento prevede due distinti regimi giuridici, di cui il primo, comune a tutte le amministrazioni pubbliche, per le assunzioni concernenti i profili professionali fino al quinto livello retributivo, ed il secondo, riferito esclusivamente al personale contrattualizzato del comparto Ministeri, per i livelli retributivi dal sesto all'ottavo, ora corrispondenti alle posizioni economiche, rispettivamente, B3, C1 e C2: 1) Assunzioni per i profili professionali sino al quinto livello retributivo. I soggetti di cui all'art. 1, comma 2, della legge n. 407/1998, come gia' detto in precedenza, hanno diritto al collocamento obbligatorio di cui alle vigenti disposizioni legislative, con precedenza assoluta rispetto ad ogni altra categoria protetta. Pertanto, a seguito delle modifiche normative introdotte dalla legge n. 68/1999, le chiamate dirette per tali categorie di riservatari vengono a gravare sulle nuove aliquote previste da detta normativa per il collocamento dei disabili (art. 3) e degli orfani, vedove e profughi (art. 18, comma 2). In ogni caso dette assunzioni possono essere effettuate tramite chiamata diretta, a seguito di domanda che gli interessati possono presentare alle amministrazioni pubbliche. Nell'eventualita' in cui non risultino presentate domande, l'amministrazione dovra' rivolgersi ai competenti uffici di collocamento per attingere alle relative liste. 2) Assunzioni per i profili professionali dal sesto all'ottavo livello retributivo, ora corrispondenti alle posizioni economiche B3, C1 e C2. A differenza dalle altre categorie protette, i soggetti di cui all'art. 1, comma 2, della legge n. 407/1998, limitatamente al reclutamento di personale contrattualizzato del comparto Ministeri, hanno altresi' diritto all'assunzione per chiamata diretta anche per l'accesso alle posizioni economiche B3, C1 e C2. In tal caso, pero', dette assunzioni, secondo quanto previsto dallo stesso comma 2 dell'art. 1 della legge n. 407/1998, non possono superare l'aliquota del 10% del numero di vacanze in organico. Con riferimento al settore della scuola, le riserve di posti previste dalla legge n. 68/1999 si applicano, oltre che alle procedure concorsuali relative al personale docente e ATA, anche a quelle previste dall'art. 29 del decreto legislativo n. 165/2001, ivi incluse quelle per il conferimento degli incarichi di presidenza, di durata annuale, negli istituti e nelle scuole di istruzione secondaria, nei licei artistici e negli istituti d'arte. Soggetti rientranti nella categoria protetta. Premesso che i benefici previsti dalla legge n. 407/1998 si applicano, per esplicita previsione dell'art. 5, «agli eventi verificatisi a decorrere dal 1° gennaio 1969» data, che l'art. 82 della legge 23 dicembre 2000, n. 338, commi 5 e 6, ha poi anticipato al 1° gennaio 1967, i soggetti rientranti nella categoria protetta in esame sono di due tipologie, enunciate, rispettivamente, dall'art. 1 della legge n. 302/1990 e dall'art. 1 della legge n. 407/1998, cosi' come modificato dall'art. 2 della legge n. 288/1999. Il primo di detti articoli prevede i benefici, purche' non ricorrano le fattispecie di concorso o connessione ad altri reati, in favore dei seguenti soggetti: «chiunque subisca un'invalidita' permanente, per effetto di ferite o lesioni riportate in conseguenza dello svolgersi nel territorio dello Stato di atti di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico, a condizione che il soggetto leso non abbia concorso alla commissione degli atti medesimi ovvero di reati a questi connessi ai sensi dell'art. 12 del codice di procedura penale»; «chiunque subisca un'invalidita' permanente, per effetto di ferite o lesioni riportate in conseguenza dello svolgersi nel territorio dello Stato di fatti delittuosi commessi per il perseguimento delle finalita' delle associazioni» di tipo mafioso (art. 416-bis del codice penale), purche' si realizzino le condizioni precisate alle lettere a) e b) dell'art. 1 della richiamata legge n. 302/1990 (esclusione di concorso e di reati connessi, estraneita' ad ambienti e rapporti delinquenziali, ecc.); «chiunque subisca un'invalidita' permanente, per effetto di ferite o lesioni riportate in conseguenza dello svolgersi nel territorio dello Stato di operazioni di prevenzione o repressione dei fatti delittuosi», di cui ai precedenti due punti, «a condizione che il soggetto leso sia del tutto estraneo alle attivita' criminose oggetto delle operazioni medesime»; chiunque, fuori dei casi di cui al punto precedente, «subisca un'invalidita' permanente, per effetto di ferite o lesioni riportate in conseguenza dell'assistenza prestata, e legalmente richiesta per iscritto ovvero verbalmente nei casi di flagranza di reato o di prestazione di soccorso, ad ufficiali ed agenti di polizia giudiziaria o ad autorita', ufficiali ed agenti di pubblica sicurezza, nel corso di azioni od operazioni di cui al presente articolo, svoltesi nel territorio dello Stato». Il secondo dei predetti articoli prevede inoltre l'estensione dei benefici ai seguenti soggetti: il coniuge e i figli superstiti dei soggetti deceduti o resi permanentemente invalidi per il verificarsi delle fattispecie di cui al primo articolo; in alternativa con il punto precedente, i fratelli conviventi e a carico, qualora siano gli unici superstiti, dei soggetti deceduti o resi permanentemente invalidi per il verificarsi delle fattispecie di cui al primo articolo. Si soggiunge che, secondo quanto prescritto dall'art. 34, comma 1, della legge 16 gennaio 2003, n. 3, i benefici in parola sono stati estesi «al coniuge e ai figli superstiti, ovvero ai genitori o ai fratelli conviventi e a carico qualora unici superstiti, del personale delle Forze armate e delle Forze di polizia deceduto o divenuto permanentemente inabile al servizio per effetto di ferite o lesioni di natura violenta riportate nello svolgimento di attivita' operative a causa di atti delittuosi commessi da terzi». Infine, ai sensi dell'art. 1, comma 2 della legge 23 novembre 1998, n. 407, i benefici suindicati sono applicabili a tutti coloro che hanno i requisiti richiesti, compresi «coloro che svolgono gia' un'attivita' lavorativa». Amministrazioni pubbliche tenute alle assunzioni obbligatorie e procedure di assunzione. Nell'ambito pubblico soggetti destinatari della normativa in esame, tenuti ad effettuare l'assunzione di appartenenti alla categoria delle vittime del terrorismo e della criminalita' organizzata, sono tutte le pubbliche amministrazioni cosi' come specificatamente individuate dall'art. 1, comma 2 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. Si sottolinea, inoltre, che l'art. 19 della citata legge n. 68/1999 ha fatte salve le competenze legislative, nelle materie disciplinate dalla legge medesima, delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e Bolzano, mentre l'art. 20 successivo ha previsto norme di esecuzione, aventi carattere generale, cui le regioni «si conformano, nell'ambito delle rispettive competenze, ai fini dell'attuazione delle disposizioni» della legge stessa. Le assunzioni dei soggetti vittime del terrorismo e della criminalita' organizzata, secondo quanto prescritto dall'art. 39 della legge n. 449/1997 e successive modificazioni, devono essere effettuate nell'ambito del sistema della programmazione delle assunzioni. Di conseguenza ogni amministrazione, ai fini dell'assunzione di soggetti appartenenti alle categorie protette, deve attenersi alle seguenti fasi procedurali: 1) determinare, nell'ambito della programmazione del fabbisogno di personale, la consistenza numerica dei soggetti da assumere, appartenenti alle categorie protette; 2) determinare preventivi, oggettivi e pubblici criteri per lo svolgimento delle prove di idoneita' previste dall'art. 32 del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487. Tali prove, che non comportano valutazioni comparative, sono finalizzate all'accertamento di specifiche capacita' e conoscenze correlate sia alla tipologia di lavoro da svolgere sia al livello di titolo di studio per esso richiesto; 3) determinare preventivi, oggettivi e pubblici criteri anche con riferimento all'ordine di convocazione degli interessati ai fini dell'espletamento delle prove di idoneita'. Per quanto riguarda in particolare la possibilita', limitatamente al comparto Ministeri, di accesso per chiamata diretta ai profili professionali dal sesto all'ottavo livello retributivo, si ritiene opportuno che i Dicasteri, presso cui sussistano le necessarie vacanze di organico, diano la piu' ampia e capillare pubblicita' dell'avvio di tali procedure di assunzione al fine di garantire a tutti gli eventuali interessati la possibilita' di usufruire dei benefici. Ricognizione delle assunzioni effettuate nel comparto Ministeri nel triennio 2000-2002. Si intende altresi' procedere ad una ricognizione numerica e per qualifica delle assunzioni di personale appartenente alla categoria delle «vittime del terrorismo e della criminalita' organizzata», effettuate dai singoli Ministeri dal 2000 al 2002. Pertanto le Amministrazioni centrali dello Stato che gestiscono personale contrattualizzato appartenente al comparto Ministeri, sono pregate di voler compilare l'allegata scheda di rilevazione, che andra' inoltrata entro il 31 maggio 2004 a questo Dipartimento - Ispettorato per la funzione pubblica, con uno dei seguenti mezzi: posta ordinaria: via Po 16/A - 00198 Roma; fax 06/85982075-06/85982087; via e-mail: ispettorato.funpu@funzionepubblica.it Si confida nella sollecita collaborazione di tutte le amministrazioni cui la presente circolare e' diretta. Roma, 14 novembre 2003 Il Ministro per la funzione pubblica Mazzella |
| Allegato
----> Vedere allegato di pag. 54 <---- |
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