IL DIRETTORE REGIONALE per il Lazio
Visto il decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito, con modificazioni, con legge 28 luglio 1961, n. 770, recanti norme per la sistemazione di talune situazioni dipendenti da mancato o irregolare funzionamento degli uffici finanziari; Vista la legge 25 ottobre 1985, n. 592; Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29; Visto il decreto del Ministro delle finanze n. 1390 del 28 dicembre 2000, registrato alla Corte dei conti il 29 dicembre 2000, registro n. 5 Finanze, foglio n. 278, con cui a decorrere dal 1° gennaio 2001 e' stata resa esecutiva l'Agenzia del territorio, prevista dall'art. 64 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300; Visto l'art. 9, comma 1, del regolamento di amministrazione dell'Agenzia del territorio approvato dal comitato direttivo nella seduta del 5 dicembre 2000, con il quale e' stato disposto: «Tutte le strutture, i ruoli e poteri e le procedure precedentemente in essere nel Dipartimento del territorio alla data di entrata in vigore del presente regolamento manterranno validita' fino all'attivazione delle strutture specificate attraverso le disposizioni di cui al precedente art. 8, comma 1»; Visto l'art. 10 del decreto legislativo 26 gennaio 2001, n. 32, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 53 del 5 marzo 2001, che ha modificato gli articoli 1 e 3 del citato decreto-legge n. 498/1961, sancendo che prima dell'emissione del decreto di accertamento del periodo di mancato o irregolare funzionamento dell'ufficio occorre verificare che, lo stesso non sia dipeso da disfunzioni organizzative dell'amministrazione finanziaria e sentire il Garante del contribuente; Vista la nota inviata in data 24 ottobre 2003, prot. n. 253574, con la quale e' stata comunicata la causa ed il periodo di mancato funzionamento dei servizi di pubblicita' immobiliari per quanto concerne l'accettazione delle note e di irregolare funzionamento, parzialmente garantito, del servizio di ispezioni ipotecarie dell'ufficio provinciale di Latina; Accertato che tale interruzione e' da attribuirsi allo sciopero effettuato dal personale, con conseguente interruzione dei compiti di istituto connessi ai servizi di pubblicita' immobiliare; Ritenuto che la suesposta causa deve considerarsi evento di carattere eccezionale non riconducibile a disfunzioni organizzative dell'ufficio; Vista la nota n. 7889 del 10 novembre 2003 inviata all'ufficio del Garante del contribuente ai sensi dell'art. 10 del decreto legislativo 26 gennaio 2001, n. 32; Vista la disposizione dell'Agenzia del territorio del 10 aprile 2001 prot. n. R/16123, che individua nella direzione compartimentale, la struttura competente ad adottare i decreti di mancato o irregolare funzionamento degli uffici dell'Agenzia; Vista la disposizione organizzativa n. 24 prot. n. 17500/2003 del 26 febbraio 2003, con la quale l'Agenzia del territorio dispone l'attivazione delle direzioni regionali e la cessazione delle direzioni compartimentali; Considerato che, ai sensi del citato decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, occorre accertare il periodo di irregolare e mancato funzionamento dell'ufficio presso il quale si e' verificato l'evento eccezionale;
Decreta:
Il periodo di irregolare e mancato funzionamento del sottoindicato ufficio e' accertato come segue: per il giorno 24 ottobre 2003, mancato funzionamento per sospensione delle attivita' connesse ai servizi di pubblicita' immobiliare. Regione Lazio: Agenzia del territorio - ufficio provinciale di Latina. Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 4 dicembre 2003 Il direttore regionale: Cesaro |