Gazzetta n. 285 del 9 dicembre 2003 (vai al sommario)
MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI
DECRETO 6 novembre 2003
Protezione transitoria accordata a livello nazionale alla denominazione «Castagna di Vallerano», per la quale e' stata inviata istanza alla Commissione europea per la registrazione come denominazione di origine protetta.

IL DIRETTORE GENERALE
per la qualita' dei prodotti agroalimentari
e la tutela del consumatore

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ed in particolare l'art. 16, lettera d);
Visto il regolamento CEE n. 2081/92, del Consiglio del 14 luglio 1992, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine dei prodotti agricoli ed alimentari;
Visto il regolamento CE n. 535/97 del Consiglio del 17 marzo 1997 che modifica il regolamento CEE n. 2081/92 sopra indicato ed in particolare l'art. 1, paragrafo 2, nella parte in cui integrando l'art. 5 del predetto regolamento, consente allo Stato membro di accordare, a titolo transitorio, protezione a livello nazionale della denominazione trasmessa per la registrazione e, se del caso, un periodo di adeguamento, anche esso a livello transitorio;
Vista la domanda presentata dall'Associazione castanicoltori vallecimina, con sede in Vallerano (Viterbo), via del Torrione n. 5, intesa ad ottenere la registrazione della denominazione «Castagna di Vallerano», ai sensi dell'art. 5 del citato regolamento n. 2081/92;
Vista la nota protocollo n. 61691 del 20 marzo 2003 con la quale il Ministero delle politiche agricole e forestali ritenendo che la predetta domanda soddisfi i requisiti indicati dal regolamento comunitario, ha trasmesso all'organismo comunitario competente la predetta domanda di registrazione, unitamente alla documentazione pervenuta a sostegno della stessa;
Vista l'istanza con la quale l'Associazione castanicoltori vallecimina, ha chiesto la protezione a titolo transitorio della stessa, ai sensi dell'art. 5 del predetto regolamento CEE n. 2081/92 come integrato all'art. 1, paragrafo 2 del regolamento CE n. 535/97 sopra richiamato, espressamente esonerando lo Stato italiano, e per esso il Ministero delle politiche agricole e forestali, da qualunque responsabilita', presente e futura, conseguente all'eventuale accoglimento della citata istanza della denominazione di origine protetta, ricadendo la stessa esclusivamente sui soggetti interessati che della protezione a titolo provvisorio faranno uso;
Considerato che la protezione di cui sopra ha efficacia solo a livello nazionale, ai sensi dell'art. 1, paragrafo 2, del citato regolamento CE n. 535/97 del Consiglio;
Ritenuto di dover assicurare certezza alle situazioni giuridiche degli interessati all'utilizzazione della denominazione «Castagna di Vallerano», in attesa che l'organismo comunitario decida sulla domanda di riconoscimento della denominazione di origine protetta;
Ritenuto di dover emanare un provvedimento nella forma di decreto che, in accoglimento della domanda avanzata dall'Associazione castanicoltori vallecimina, assicuri la protezione a titolo transitorio e a livello nazionale della denominazione «Castagna di Vallerano», secondo il disciplinare di produzione allegato alla nota n. 61691 del 20 marzo 2003, sopra citata;
Decreta:
Art. 1.
E' accordata la protezione a titolo transitorio a livello nazionale, ai sensi dell'art. 5, paragrafo 5 del regolamento CEE n. 2081/92 del Consiglio del 14 luglio 1992, come integrato dall'art. 1, paragrafo 2, del regolamento CE n. 535/97 del Consiglio del 17 marzo 1997, alla denominazione «Castagna di Vallerano».
 
Art. 2.
La denominazione «Castagna di Vallerano» e' riservata al prodotto ottenuto in conformita' al disciplinare di produzione allegato al presente decreto.
 
Art. 3.
La responsabilita', presente e futura, conseguente alla eventuale mancata registrazione comunitaria della denominazione «Castagna di Vallerano», come denominazione di origine protetta ricade sul soggetti che si avvalgono della protezione a titolo transitorio di cui all'art. 1.
 
Art. 4.
La protezione transitoria di cui all'art. 1 cessera' di esistere a decorrere dalla data in cui sara' adottata una decisione sulla domanda stessa da parte dell'organismo comunitario.
Il presente decreto e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 6 novembre 2003
Il direttore generale: Abate
 
DISCIPLINARE DI PRODUZIONE DELLE CASTAGNE A DENOMINAZIONE D'ORIGINE
PROTETTA «CASTAGNA DI VALLERANO»
Art. 1.
Denominazione
La denominazione d'origine protetta «Castagna di Vallerano» e' riservata ai frutti che rispondono alle condizioni ed ai requisiti di qualita' stabiliti nel presente disciplinare di produzione.
Art. 2.
Caratteristiche del prodotto
La denominazione d'origine protetta «Castagna di Vallerano» e' riservata ai frutti provenienti dalle cultivar di Castanea Sativa Miller, «Castagna», «Marrone Fiorentino», e «Marrone Premutico», coltivate nell'area di cui all'art. 3 e deve rispondere alle seguenti caratteristiche: Marrone Premutico:
pezzatura da media a grossa (50--70 acheni/kg prodotto fresco);
pezzatura piccola (&62;70 acheni/kg di prodotto fresco);
forma globosa di colore leggermente piu' scuro di quello marrone fiorentino;
pericarpo facilmente distaccabile, episperma approfondito nel seme;
bassa percentuale di frutti settati, polpa dolce e dotata di buone caratteristiche organolettiche. Marrone Fiorentino:
pezzatura da media a grossa (50--70 acheni/kg di prodotto fresco);
pezzatura piccola (&62;70 acheni/kg di prodotto fresco);
forma ellittica, cicatrice ilare rettangolare, pericarpo sottile, colore avana, con striature rilevate ed evidenti;
pericarpo ed episperma facilmente distaccabili;
bassa percentuale di settato;
seme poco solcato in superficie, con polpa bianca, croccante, di sapore dolce, resistente alla cottura; presenta ottime caratteristiche organolettiche. Castagna:
pezzatura medio-grossa (50--90 acheni/kg di prodotto fresco);
pezzatura piccola (&62;90 acheni/kg di prodotto fresco);
forma prevalente elissoidale, apice appuntito, terminante con residui stilari (torcia); cicatrice ilare di forma quadrangolare, generalmente piatta, di ampiezza tale da non interessare le facce laterali del frutto;
pericarpo sottile, di colore bruno-rossiccio, con striature in senso meridiano, rilevate e piu' scure, in numero variabile da 25 a 30; episperma color camoscio;
pericarpo facilmente distaccabile; episperma generalmente non inserito nei solchi principali del seme;
bassa percentuale di settato;
seme quasi privo di solcature in superficie, con polpa bianca, croccante e di gradevole sapore dolce.
Art. 3.
Zona di produzione
La zona di produzione della «Castagna di Vallerano» corrisponde al territorio del comune di Vallerano.
Art. 4.
Elementi che comprovano l'origine
Le attivita' prevalenti della popolazione di Vallerano sono: il commercio al minuto e l'agricoltura (soprattutto la coricoltura e la castanicoltura da frutto).
Se ne deduce che una delle risorse principali del Paese e' dovuta alle castagne.
Detti castagneti sono condotti in economia diretta dai proprietari; solo poche aziende piu' grandi si avvalgono di mano d'opera avventizia.
Nei fondi si accede attraverso strade provinciali, comunali e consorziali.
Sin dall'inizio del secolo scorso a Vallerano operavano delle ditte commerciali che esportavano le castagne.
I marroni fiorentini destinati in Francia, in massima parte venivano trasformati in marron glaces.
A Vallerano per la presenza di un ambiente idoneo all'ottenimento di un prodotto di qualita', si e' concentrato uno dei principali poli di produzione e commercializzazione italiana.
I castagneti, ubicati in terreni di origine vulcanica (Monti Cimini), prevalentemente vicino al centro abitato e quindi ad una quota di 400-500 m, s.l.m., producono castagne di ottima qualita' sia per la notevole pezzatura, (di norma non piu' di 85 frutti per kg; in media 70 per i marroni e 80 per le castagne) che per l'elevato peso specifico del frutto di norma superiore di circa il 10% rispetto a castagne di altra provenienza. Queste caratteristiche permettono alla castagna di Vallerano di spuntare prezzi di mercato piu' alti e di godere di una grande notorieta'.
I principali fattori che hanno concorso a questo risultato sono stati l'insieme di condizioni pedoclimatiche, sociali e strutturali, che definiscono la vocazionalita' per la coltura; la selezione nel tempo di ecotipi adattati alle condizioni locali; l'applicazione di tecniche colturali in larga parte adeguate alle esigenze della specie.
Il primo censimento al quale si puo' fare riferimento e' quello effettuato nello Stato Ecclesiastico nel 1656. Nel volume «Vallerano e le confraternite» scritto da Mons. Manfredo Manfredi e pubblicato nel 1996 e' indicato che il maggiore sostentamento delle locali confraternite era rappresentato dalla vendita delle castagne.
Nella rivista Geogr. Ital. 87 (1980) e' indicato che la coltura del castagno esisteva gia' nell'anno 1500. Nel 1584 il Principe Farnese autorizzo' l'esportazione delle castagne ai paesi vicini solo verso quelli che potevano fornire in contro partita cereali.
Negli atti del Convegno internazionale tenuto a Spoleto nel 1993 viene indicata la piazza di Vallerano quale centro piu' importante del Viterbese sia per la produzione che per la commercializzazione di questo prodotto.
Il legame tra Vallerano e la castagna e' altresi' riscontrabile dalle grotte tufacee con vasche per la cura a freddo delle castagne (cantine) che sono tutt'ora in funzione per il trattamento ai fini conservativi del prodotto.
La sussistenza della condizioni di idoneita' e' accertata, in particolare, mediante iscrizione delle fustaie di castagno da frutto in apposito elenco tenuto ed aggiornato da un organismo di controllo di cui al successivo art. 7, in modo da creare un sistema efficace di tracciabilita' del processo produttivo.
Entro il 30 di aprile di ogni anno devono essere presentate le domande intese ad apportare eventuali modifiche all'iscrizione stessa.
Art. 5.
Descrizione del metodo di ottenimento
Le condizioni ambientali delle fustaie di castagno destinate alla produzione della «Castagna di Vallerano» devono essere quelle tradizionali della zona.
Sono pertanto da considerarsi idonee le fustaie di castagno da frutto siti nella zona fitoclimatica alle falde dei Monti Cimini in terreni in lieve pendio ed a una quota tra i 400 ed i 750 m s.l.m.
I sesti di impianto, le forme di allevamento, i sistemi di potatura periodica e pluriennale, seguiranno le pratiche tradizionali della zona pur dovendo garantire una densita' di piante ad ettaro compresa tra un minimo di 70 ad un massimo di 100.
La raccolta sara' effettuata a mano o con macchine raccoglitrici aspiratrici trainate e raccattatrici semoventi idonee a salvaguardare l'integrita' del prodotto.
La resa oscilla tra un minimo di 2 t/ha ed un massimo di 4,5 t/ha. Le operazioni di cernita, calibratura, trattamento e conservazione dei frutti, debbono essere effettuate nell'ambito del territorio di produzione cosi' come delimitato all'art. 3.
La conservazione del prodotto dovra' essere effettuata mediante cure in acqua fredda e a caldo senza aggiunta di alcun additivo, o mediante sterilizzazione con bagno in acqua calda e successivo bagno in acqua fredda, sempre senza aggiunta di nessun additivo.
La «cura a freddo», consiste nell'immersione in grotte tufacee secolari (cantine) per alcuni giorni (non piu' di sette) in acqua a temperatura ambiente, le castagne momentaneamente non destinate alla vendita.
Le castagne curate ancora umide vengono ammucchiate e dopo un breve periodo vengono distese al suolo e selezionate per eliminare i frutti ammuffiti.
Quindi vengono stese per l'asciugatura in strati non superiore a 20 cm di spessore.
Nei primi giorni si operano frequenti palleggiamenti (trapalature) manualmente e con pale di legno per una rapida asciugatura.
Questa tecnica permette, in condizioni idonee una buona conservazione sanitaria dei frutti per almeno tre-quattro mesi.
Le castagne destinate alla vendita subito dopo la raccolta vengono sottoposte alla sterilizzazione o «cura a caldo», negli stabilimenti commerciali.
La «cura a caldo» ha lo scopo di prevenire la nascita di insetti distruggendone le uova, nonche' di uccidere tutti i parassiti presenti nei frutti allo stato larvale (balanino e carpocapsa).
Il prodotto viene scaricato in una tramoggia e caricato attraverso un nastro elevatore, in una vasca di sterilizzazione. All'interno della vasca i frutti in continuo movimento vengono a contatto con acqua calda a temperatura rigorosamente controllata (47°C) per un tempo di 35-40 minuti, dopo il lavaggio, le castagne cadono in una vasca di raffreddamento in cui stazionano per circa 15-30 minuti, subendo contemporaneamente un'azione di schiumatura automatica per eliminare i frutti difettosi che vengono a galla e sono separati da un'apposita attrezzatura.
Un nastro trasportatore raccoglie le castagne rimaste e le convoglia immediatamente alla fase di sgocciolatura ed asciugatura per ventilazione forzata.
Seguono poi la fase di spazzolatura, cernita, calibratura e confezionamento.
La raccolta dei frutti deve avvenire tra il 20 settembre al 10 novembre di ogni anno.
Art. 6.
Legame con l'ambiente geografico
La zona di produzione rappresentata dall'intero comune di Vallerano, corrisponde ad un'area particolarmente vocata per le caratteristiche dei terreni, che denotano la presenza, anche di strati tufacei di origine vulcanica ricchi di sostanza organica, profondi, ben drenati, freschi, dotati di buona fertilita'; quest'area si contraddistingue anche per i caratteri del clima particolarmente favorevole alla produzione.
In tale area il clima e' particolarmente omogeneo, di tipo continentale con estate calde ed inverni rigidi ed umidi. L'escursione termica annua e' abbastanza elevata, mentre la piovosita' risulta contenuta anche se ben distribuita durante l'anno.
Questi elementi peculiari ambientali e climatici, unitamente alla secolare e tradizionale opera dell'uomo che vi abita, grazie alle sue capacita' colturali, alla continua ricerca ed alla messa in atto di tradizionali e specifiche tecniche, con particolare riguardo ad una costante opera di miglioramento, hanno contribuito a creare una vera cultura della castagna con tutti gli annessi risvolti in termini economici, agronomici e gastronomici, evidenziati dalla letteratura agricola e scientifica.
Art. 7.
Riferimenti relativi alle strutture di controllo
Il controllo per l'applicazione del presente disciplinare di produzione e' svolto da una struttura di controllo conforme a quanto stabilito dall'art. 10 del reg. CE n. 2081/92.
Art. 8.
Modalita' di confezionamento ed etichettatura
Per l'immissione al consumo, gli acheni devono appartenere esclusivamente ad una sola varieta' fra quelle indicate all'art. 2, con divieto assoluto di mescolare tra loro le partite di varieta' diverse. Il confezionamento del prodotto avverra' secondo la normativa vigente.
L'immissione al consumo della «Castagna di Vallerano» avverra' in sacchi di tessuto idoneo in confezioni da kg 0,5; 1; 2; 5; 30.
I sacchi dovranno essere sigillati in modo tale da impedire l'estrazione del contenuto senza la rottura del sigillo.
Il sigillo e' costituito da una etichetta inamovibile che deve riportare le seguenti indicazioni:
a) «Castagna di Vallerano» con sopra l'acronimo D.O.P., conformemente al logo di cui al successivo art. 9;
b) caratteri relativi alle altre notizie in etichetta, ridotti del 50% rispetto alla scritta «Castagna di Vallerano». E' obbligatorio inserire nell'etichettatura il nome della varieta' delle castagne contenute nella confezione (Marrone Premutico, Castagna, Marrone Fiorentino);
c) nome, cognome o ragione sociale del produttore, nonche' la ditta e la sede di chi ha effettuato il condizionamento del prodotto (sia esso il produttore o terzi);
d) quantita' di prodotto contenuta all'origine nei contenitori, espressa in conformita' delle norme merceologiche vigenti.
Alla denominazione d'origine protetta, «Castagna di Vallerano» e' vietata l'aggiunta di qualsiasi menzione o qualificazione aggiuntiva, ivi compresi gli aggettivi «extra», «fine», «selezionata», «superiore» e «similari».
E' consentito l'uso di indicazioni che facciano riferimento a nomi, ragioni sociali o marchi privati, purche' non abbiano significato laudativo e non siano tali da trarre in inganno l'acquirente.
Art. 9.
Il logo della denominazione, avente forma ovale, e' rappresentato dal profilo di Vallerano in colori marrone scuro, bianco e blu, inserito in un contorno di castagna con sovrastante profilo dei Monti Cimini di colore castano medio.
Tipo e dimensione dei caratteri:
D.O.P. Bauer Bodoni Bold (14).
«Castagna di Vallerano»: Amaze Bold (27).
Indici colorimetrici:
Marrone
profilo di Vallerano: C0 M56 Y60 K47.
Marrone
profilo Monti Cimini: C0 M28 Y30 K23,5;
Blu: C100 M60 Y0 K20.
 
Gazzetta Ufficiale Serie Generale per iPhone