Gazzetta n. 285 del 9 dicembre 2003 (vai al sommario)
MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI
DECRETO 19 novembre 2003
Differimento del termine di proroga dell'autorizzazione rilasciata all'organismo denominato «Istituto Nord Est Qualita' - INEQ», ad effettuare i controlli sulla indicazione geografica protetta «Speck dell'Alto Adige» oppure «Südtiroler Markenspeck» oppure «Südtiroler Speck».

IL DIRETTORE GENERALE
per la qualita' dei prodotti agroalimentari
e la tutela del consumatore

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ed in particolare l'art. 16, lettera d);
Visti i decreti 6 settembre 2002, 2 dicembre 2002, 4 aprile 2003 e 9 luglio 2003, con i quali la validita' dell'autorizzazione triennale rilasciata all'organismo di controllo denominato «Istituto Nord Est Qualita' - INEQ», con decreto del 10 settembre 1999, e' stata prorogata fino al 12 dicembre 2003;
Considerato che la provincia autonoma di Bolzano - Alto Adige con nota del 5 aprile 2002 ha comunicato di aver deliberato il rinnovo della designazione di «Istituto Nord Est Qualita' - INEQ», con sede in Villanova di San Daniele del Friuli (Udine), via Nazionale n. 33/35, quale organismo di controllo e di certificazione ai sensi del citato art. 10 del regolamento (CEE) n. 2081/92;
Considerato che il predetto organismo di controllo «Istituto Nord Est Qualita' - INEQ», ha predisposto il piano dei controlli per la indicazione geografica protetta «Speck dell'Alto Adige» oppure «Südtiroler Markenspeck» oppure «Südtiroler Speck», adottando lo schema tipo di controllo, trasmessogli con nota ministeriale del 23 aprile 2002, protocollo n. 62106;
Considerato che il Gruppo tecnico di valutazione organismi privati DOP-IGP non ha ancora potuto esaminare il predetto piano dei controlli predisposto per la indicazione geografica protetta «Speck dell'Alto Adige» oppure «Südtiroler Markenspeck» oppure «Südtiroler Speck»;
Considerata la necessita' di garantire la continuita' del controllo concernente la indicazione geografica protetta «Speck dell'Alto Adige» oppure «Südtiroler Markenspeck» oppure «Südtiroler Speck»;
Considerata la necessita' di consentire al Gruppo tecnico di valutazione organismi privati DOP-IGP di esaminare il predetto piano dei controlli;
Decreta:
Art. 1.
L'autorizzazione rilasciata all'organismo denominato «Istituto Nord Est Qualita' - INEQ», con sede in Villanova di San Daniele del Friuli (Udine), via Nazionale n. 33/35, con decreto 10 settembre 1999, ad effettuare i controlli sulla indicazione geografica protetta «Speck dell'Alto Adige» oppure «Südtiroler Markenspeck» oppure «Südtiroler Speck» registrata con il regolamento della Commissione CE n. 1107/96 del 12 giugno 1996 e con regolamento CE n. 1065/97 del 12 giugno 1997 la denominazione di cui trattasi in lingua tedesca, gia' prorogata con decreti 6 settembre 2002, 2 dicembre 2002, 4 aprile 2003 e 9 luglio 2003, e' ulteriormente prorogata fino al rinnovo dell'autorizzazione al predetto organismo di controllo che avverra' con apposito decreto ministeriale.
 
Art. 2.
Nell'ambito del periodo di validita' della proroga di cui all'articolo precedente l'organismo di controllo e' obbligato al rispetto delle prescrizioni impartite con il predetto decreto 10 settembre 1999.
Il presente decreto e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 19 novembre 2003
Il direttore generale: Abate
 
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