Gazzetta n. 285 del 9 dicembre 2003 (vai al sommario)
MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI
DECRETO 19 novembre 2003
Differimento del termine di proroga dell'autorizzazione rilasciata all'organismo di controllo denominato «IS.ME.CERT. - Istituto mediterraneo di certificazione agroalimentare», ad effettuare i controlli sulla indicazione geografica protetta «Limone Costa d'Amalfi».

IL DIRETTORE GENERALE
per la qualita' dei prodotti agroalimentari
e la tutela del consumatore

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ed in particolare l'art. 16, lettera d);
Visto il decreto 1° luglio 2003 con il quale la validita' dell'autorizzazione triennale rilasciata all'organismo di controllo denominato «IS.ME.CERT. - Istituto mediterraneo di certficazione agroalimentare», con decreto del 28 luglio 2000, e' stata prorogata di centoventi giorni a far data dal 7 agosto 2003;
Considerato che il predetto organismo di controllo non ha ancora adeguato in modo puntuale il piano dei controlli predisposto per la indicazione geografica protetta «Limone Costa d'Amalfi» allo schema tipo di controllo, trasmessogli con nota ministeriale del 25 febbraio 2003, protocollo n. 61133;
Considerata la necessita' di garantire la continuita' del controllo concernente la indicazione geografica protetta «Limone Costa d'Amalfi»;
Ritenuto di dover differire il termine di proroga dell'autorizzazione di un ulteriore periodo di novanta giorni a decorrere dalla data di scadenza della succitata proroga, alle medesime condizioni stabilite nella autorizzazione concessa con decreto 28 luglio 2000;
Decreta:
Art. 1.
L'autorizzazione rilasciata all'organismo privato di controllo «IS.ME.CERT. - Istituto mediterraneo di certificazione agroalimentare», con sede in Napoli, via G. Porzio - Centro Direzionale Isola G/1, con decreto 28 luglio 2000, ad effettuare i controlli sulla indicazione geografica protetta «Limone Costa d'Amalfi» registrata con il regolamento della Commissione CE n. 2446/2000 del 6 novembre 2000, gia' prorogata con decreto 1° luglio 2003, e' ulteriormente prorogata di novanta giorni a far data dal 5 dicembre 2003.
 
Art. 2.
Nell'ambito del periodo di validita' della proroga di cui all'articolo precedente l'organismo di controllo e' obbligato al rispetto delle prescrizioni impartite con il predetto decreto 28 luglio 2000.
Il presente decreto e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 19 novembre 2003
Il direttore generale: Abate
 
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