Gazzetta n. 285 del 9 dicembre 2003 (vai al sommario) |
AUTORITA' PER LE GARANZIE NELLE COMUNICAZIONI |
DELIBERAZIONE 11 novembre 2003 |
Modifiche e integrazioni al regolamento in materia di pubblicazione e diffusione dei sondaggi sui mezzi di comunicazione di massa approvato con delibera n. 153/02/CSP. (Deliberazione n. 237/03/CSP). |
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L'AUTORITA' PER LE GARANZIE NELLE COMUNICAZIONI
Nella riunione della commissione per i servizi e i prodotti dell'11 novembre 2003; Vista la legge 31 luglio 1997, n. 249, istitutiva dell'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni; Visto il regolamento concernente l'organizzazione e il funzionamento dell'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni, approvato con delibera n. 316/02/CONS del 9 ottobre 2002, ed in particolare l'art. 34; Visto il regolamento in materia di pubblicazione e diffusione dei sondaggi sui mezzi di comunicazione di massa, approvato con delibera n. 153/02/CSP del 25 luglio 2002 pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana dell'8 agosto 2002, n. 185; Vista la proposta formulata dal gruppo di lavoro istituito con determinazione del segretario generale n. 7/2002 del 2 dicembre 2002; Considerata l'opportunita' di disciplinare il procedimento diretto all'adozione dei provvedimenti di cui all'art. 4, comma 2, della delibera n. 153/02/CSP; Udita la relazione del commissario relatore, dott. Giuseppe Sangiorgi, ai sensi dell'art. 32 del regolamento concernente l'organizzazione ed il funzionamento dell'Autorita'; Delibera: Art. 1. 1. Il primo periodo dell'art. 2, comma 1, del regolamento in materia di pubblicazione e diffusione dei sondaggi sui mezzi di comunicazione di massa, approvato con delibera n. 153/02/CSP, e' sostituito dal seguente: «Fatto salvo quanto previsto dall'art. 8 della legge 22 febbraio 2000, n. 28, la pubblicazione e diffusione integrale o parziale dei risultati dei sondaggi sui mezzi di comunicazione di massa, comprese le agenzie di stampa, e' corredata, a cura del responsabile del mezzo di comunicazione di massa, da una "nota informativa"». 2. Dopo il comma 2 dell'art. 3 del regolamento in materia di pubblicazione e diffusione dei sondaggi sui mezzi di comunicazione di massa, approvato con delibera n. 153/02/CSP, e' inserito il seguente: «2-bis. Il documento non reca informazioni o indicazioni relative ai risultati del sondaggio effettuato.». |
| Art. 2. 1. Dopo l'art. 3 del regolamento in materia di pubblicazione e diffusione dei sondaggi sui mezzi di comunicazione di massa, approvato con delibera n. 153/02/CSP, e' inserito il seguente art. 3-bis, rubricato «Attivita' di verifica»: «1. L'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni vigila sul rispetto delle disposizioni del presente provvedimento e, verifica, anche mediante il ricorso a soggetti esterni dotati di specifica qualificazione, la completezza e la correttezza della "nota informativa" e del "documento" relativi ai sondaggi di cui siano stati pubblicati e/o diffusi, in tutto o in parte, i risultati. Le violazioni alle disposizioni del presente provvedimento sono perseguite, d'ufficio o su istanza di parte, dall'Autorita'. 2. Il direttore del dipartimento vigilanza e controllo, nel caso in cui un mezzo di comunicazione di massa diffonda i risultati di un sondaggio non corredati dalla nota informativa, completa di tutte le indicazioni previste all'art. 2, comma 1, o con modalita' difformi da quelle stabilite all'art. 2, commi 2, 3 e 4, comunica l'avvio del procedimento al mezzo di comunicazione di massa mediante raccomandata con avviso di ricevimento o comunicazione via fax con avviso di ricevimento. 3. Nella comunicazione di cui al comma 2 sono indicati l'oggetto del procedimento, il termine per la sua conclusione, il termine per presentare le giustificazioni ai sensi del successivo art. 3-ter, comma 2, l'indicazione dell'ufficio e del responsabile del procedimento nonche' una informativa circa la possibilita' di dar corso ad un adeguamento spontaneo alla normativa, ai sensi del successivo art. 3-quater». 2. Dopo l'art. 3-bis, come inserito dal precedente comma, e' inserito il seguente art. 3-ter, rubricato «Termini del procedimento»: «1. Il termine per l'adozione del provvedimento finale di cui all'art. 4, comma 2, e' di trenta giorni decorrenti dalla data di ricezione della comunicazione d'avvio del procedimento. 2. Entro il termine di ventiquattro ore dalla ricezione della comunicazione d'avvio il mezzo di comunicazione di massa trasmette al dipartimento vigilanza e controllo le proprie giustificazioni in merito ai fatti oggetto del procedimento. Gli elementi di fatto indicati nelle memorie, le deduzioni e i pareri che le parti riterranno opportuno presentare, dovranno trovare puntuale riscontro in documenti probatori da allegare alle memorie stesse». 3. Dopo l'art. 3-ter, come inserito dal precedente comma, e' inserito il seguente art. 3-quater, rubricato «Adeguamento spontaneo»: «1. Qualora, successivamente alla ricezione della comunicazione d'avvio del procedimento, il mezzo di comunicazione di massa provveda spontaneamente a pubblicare la nota informativa ovvero a rettificare o integrare le indicazioni in essa contenute, ne da' tempestiva comunicazione al dipartimento vigilanza e controllo, allegando idonea documentazione da cui risulti l'avvenuto adeguamento. 2. Il direttore del dipartimento vigilanza e controllo, ricevuta la comunicazione e la documentazione di cui al comma 1, dispone l'archiviazione del procedimento per intervenuto adeguamento spontaneo da parte del mezzo di comunicazione alle disposizioni di cui all'art. 2. 3. Il direttore del dipartimento vigilanza e controllo trasmette all'organo collegiale competente informativa periodica relativa ai procedimenti archiviati per adeguamento spontaneo». 4. Dopo l'art. 3-quater, come inserito dal precedente comma, e' inserito il seguente art. 3-quinquies, rubricato «Conclusione dell'istruttoria»: «1. Il direttore del dipartimento vigilanza e controllo trasmette all'organo collegiale competente per l'adozione del provvedimento finale la proposta di schema di provvedimento di cui all'art. 4, comma 2, unitamente alla dettagliata relazione relativa all'istruttoria. 2. L'organo collegiale, esaminata la relazione e valutata la proposta di provvedimento, adotta il provvedimento di cui all'art. 4, comma 2, ovvero dispone l'archiviazione del procedimento. 3. Il provvedimento, adeguatamente motivato, deve contenere l'espressa indicazione del termine per ricorrere e dell'autorita' giurisdizionale a cui e' possibile proporre ricorso». 5. Dopo l'art. 3-quinquies, come inserito dal precedente comma, e' inserito il seguente art. 3-sexies, rubricato «Comunicazione dei provvedimenti»: «1. Il dipartimento vigilanza e controllo provvede a notificare i provvedimenti adottati dall'organo collegiale competente, ai sensi del precedente art. 3-quinquies, con le forme di cui all'art. 14 della legge 24 novembre 1981, n. 689, nonche' a comunicare mediante raccomandata con avviso di ricevimento i provvedimenti di archiviazione». 6. L'art. 4 del regolamento in materia di pubblicazione e diffusione dei sondaggi sui mezzi di comunicazione di massa, approvato con delibera n. 153/02/CSP, e' sostituito dal seguente: «Art. 4 (Sanzioni). - 1. Al soggetto realizzatore che violi le disposizioni di cui all'art. 3 o fornisca informazioni relative al documento e/o alla nota informativa, incomplete o non veritiere si applicano le sanzioni previste all'art. 1, commi 29 e 30, della legge 31 luglio 1997, n. 249. In tal caso l'Autorita' provvede anche nei confronti del mezzo di comunicazione di massa, ai sensi del successivo comma 2, ordinando l'integrazione o la rettifica delle indicazioni contenute nella nota indicativa diffusa. 2. Qualora un mezzo di comunicazione di massa diffonda i risultati di un sondaggio non corredati dalla nota informativa, completa di tutte le indicazioni previste all'art. 2, comma 1, o con modalita' difformi da quelle stabilite all'art. 2, commi 2, 3 e 4, l'Autorita', al termine del procedimento di cui agli articoli 3-bis e seguenti e in base alla proposta di cui all'art. 3-quinquies, ordina al soggetto responsabile di pubblicare la nota informativa o di effettuare la rettifica o l'integrazione delle indicazioni in essa contenute entro quarantotto ore, tenuto conto della periodicita' di pubblicazione dell'organo informativo in questione, con le medesime modalita' di diffusione dei risultati del sondaggio. 3. Se il mezzo di comunicazione di massa non ottempera al provvedimento dell'Autorita' di cui ai commi 1 e 2, si applicano le sanzioni amministrative previste all'art. 1, comma 31, della legge 31 luglio 1997, n. 249». |
| Art. 3. 1. Le modifiche e le integrazioni apportate dalla presente delibera si applicano ai procedimenti avviati successivamente alla data della sua entrata in vigore. La presente delibera e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana unitamente al testo del regolamento approvato con la delibera n. 153/02/CSP, coordinato con la presente delibera, di cui costituisce l'allegato A. La presente delibera e' pubblicata nel bollettino ufficiale dell'Autorita' ed e' disponibile nel sito web dell'Autorita': www.agcom.it Napoli, 11 novembre 2003 Il presidente: Cheli |
| Allegato «A» (alla delibera n. 237/03/CSP dell'11 novembre 2003)
Testo del regolamento in materia di pubblicazione e diffusione dei sondaggi sui mezzi di comunicazione di massa, approvato con delibera n. 153/02/CSP del 25 luglio 2002, coordinato con le modifiche apportate dalla delibera n. 237/03/CSP dell'11 novembre 2003.
Art. 1. Definizioni Ai fini del presente regolamento si intende per: a. «sondaggio»: ogni rilevazione di opinioni, comportamenti, giudizi, atteggiamenti, previsioni, atti e fatti effettuata con metodo campionario, probabilistico o non probabilistico, che consente di generalizzare i risultati al collettivo di riferimento; il metodo di individuazione delle unita' che fanno parte del campione e la estensione dei risultati al collettivo rispettano i criteri statistici definiti dai codici di autoregolamentazione adottati dalle associazioni professionali maggiormente rappresentative sul piano nazionale e internazionale; b. «inchiesta»: una rilevazione non rappresentativa che prevede una selezione dei rispondenti effettuata senza impiegare metodi statistici adeguati, il cui risultato non puo' essere generalizzato; c. «committente»: ogni persona fisica o giuridica che commissiona la realizzazione di un sondaggio; d. «acquirente»: ogni persona fisica o giuridica che acquista i risultati del sondaggio in modo totale o parziale; e. «soggetto realizzatore»: ogni persona fisica o giuridica che ha organizzato e realizzato il sondaggio per proprio conto o per conto di altri; f. «intervista»: ogni forma di contatto diretto o indiretto tra intervistatore e intervistato, indipendentemente dalla tecnica utilizzata, volto alla raccolta delle informazioni oggetto del sondaggio; g. «mezzo di comunicazione di massa»: ogni mezzo di comunicazione o diffusione, quali le comunicazioni audiovisive e multimediali realizzate con qualsiasi mezzo tecnico, anche Internet, l'editoria, le agenzie di stampa, i giornali quotidiani ed i periodici, anche elettronici; h. «documento»: ogni descrizione e specificazione in forma di testo, grafica, fotocinematografica, elettronica o di qualunque altra specie del contenuto, delle modalita' tecniche e metodologiche seguite per la realizzazione di un sondaggio.
Art. 2. Modalita' di pubblicazione e diffusione 1. Fatto salvo quanto previsto dall'art. 8 della legge 22 febbraio 2000, n. 28, la pubblicazione e diffusione integrale o parziale dei risultati dei sondaggi sui mezzi di comunicazione di massa, comprese le agenzie di stampa, e' corredata, a cura del responsabile del mezzo di comunicazione di massa, da una «nota informativa». Essa deve contenere le indicazioni di seguito elencate, delle quali e' responsabile il «soggetto realizzatore» del sondaggio: a) il soggetto che ha realizzato il sondaggio; b) il nome del committente e dell'acquirente; c) il tipo di rilevazione, l'universo o collettivo di riferimento, la tipologia degli «intervistati» e il tipo di campione, specificando che si tratta di un «sondaggio» rappresentativo; d) l'estensione territoriale del sondaggio (nazionale, regionale, provinciale, etc.); e) la consistenza numerica del campione di intervistati, il numero o la percentuale dei non rispondenti e delle sostituzioni effettuate; f) la data o periodo in cui e' stato condotto il sondaggio; g) il testo integrale delle domande rivolte ai rispondenti oggetto della pubblicazione o diffusione dei risultati del sondaggio; h) indirizzo o sito informatico dove e' disponibile il «documento» completo riguardante il sondaggio, documento che deve essere predisposto come specificato al successivo art. 3. 2. In caso di pubblicazione dei risultati dei sondaggi a mezzo stampa, la «nota informativa», come definita al comma 1, deve essere evidenziata in un apposito riquadro. 3. In caso di diffusione dei risultati dei sondaggi sui mezzi di comunicazione televisiva, la «nota informativa», come definita al comma 1, deve essere trasmessa per tutta la durata di illustrazione del sondaggio. 4. In caso di diffusione radiofonica dei risultati dei sondaggi, la «nota informativa», come definita al comma 1, viene letta al pubblico. 5. Qualunque sia la forma di diffusione dei sondaggi, le informazioni devono essere divulgate nel rispetto della normativa sulla tutela dei dati personali e sensibili, ovvero in modo tale che non si possano trarre riferimenti individuali tali da consentire il collegamento con singole persone fisiche o giuridiche.
Art. 3. Modalita' di documentazione 1. Il «documento» completo relativo ai sondaggi, i cui risultati sono stati pubblicati o diffusi secondo le indicazioni contenute all'art. 2, contestualmente alla loro pubblicazione o diffusione sui mezzi di comunicazione di massa, deve essere reso pubblico e disponibile nella sua integrita' da parte del «soggetto realizzatore» nell'apposito sito Internet dell'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni (http://www.agcom.it), con la specifica indicazione delle metodologie adottate per la realizzazione, e della significativita' e limiti dei risultati ottenuti, oltre ad ogni elemento utile al fine della verifica, da parte dell'Autorita', della corrispondenza effettiva di tali metodologie a quelle dichiarate dal soggetto realizzatore del sondaggio. Il documento deve comunque contenere le seguenti informazioni: a) soggetto che ha realizzato il sondaggio; b) committente e acquirente; c) tipo e oggetto del sondaggio (opinioni etc.), universo o collettivo di riferimento, unita' intervistate, tipo di campionamento e dettaglio sui criteri seguiti per la formazione del campione; d) estensione territoriale del sondaggio, con la precisa indicazione dei luoghi dove e' stata effettuata la rilevazione (regioni, province, comuni, circoscrizioni comunali); e) data o periodo in cui e' stato realizzato il sondaggio; f) metodo di raccolta delle informazioni; g) testo integrale di tutte le domande rivolte ai rispondenti; h) consistenza numerica del campione di intervistati, numero dei non rispondenti e delle sostituzioni effettuate, percentuale delle persone che hanno risposto a ciascuna domanda; i) verifica della coerenza delle risposte alle diverse domande; l) «rappresentativita» dei risultati, in termini di «margine di errore», al livello fiduciario del 95%, delle stime ottenute (valori assoluti, medie, percentuali, etc.) per le variabili piu' importanti con riferimento agli obiettivi del sondaggio; con riferimento al margine di errore occorre specificare gli eventuali limiti interpretativi dei risultati piu' analitici contenuti nelle tabelle pubblicate e diffuse. 2. Il soggetto che ha realizzato il sondaggio deve fornire le eventuali informazioni aggiuntive richieste dall'Autorita' al fine di effettuare ulteriori verifiche. 2-bis. Il documento non reca informazioni o indicazioni relative ai risultati del sondaggio effettuato.
Art. 3-bis. Attivita' di verifica 1. L'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni vigila sul rispetto delle disposizioni del presente provvedimento e verifica, anche mediante il ricorso a soggetti esterni dotati di specifica qualificazione, la completezza e la correttezza della «nota informativa» e del «documento» relativi ai sondaggi, di cui siano stati pubblicati e/o diffusi, in tutto o in parte, i risultati. Le violazioni alle disposizioni del presente provvedimento sono perseguite, d'ufficio o su istanza di parte, dall'Autorita'. 2. Il direttore del dipartimento vigilanza e controllo, nel caso in cui un mezzo di comunicazione di massa diffonda i risultati di un sondaggio non corredati dalla nota informativa, completa di tutte le indicazioni previste all'art. 2, comma 1, o con modalita' difformi da quelle stabilite all'art. 2, commi 2, 3 e 4, comunica l'avvio del procedimento al mezzo di comunicazione di massa mediante raccomandata con avviso di ricevimento o comunicazione via fax con avviso di ricevimento. 3. Nella comunicazione di cui al comma 2 sono indicati l'oggetto del procedimento, il termine per la sua conclusione, il termine per presentare le giustificazioni ai sensi del successivo art. 3-ter, comma 2, l'indicazione dell'ufficio e del responsabile del procedimento nonche' una informativa circa la possibilita' di dar corso ad un adeguamento spontaneo alla normativa, ai sensi del successivo art. 3-quater.
Art. 3-ter. Termini del procedimento 1. Il termine per l'adozione del provvedimento finale di cui all'art. 4, comma 2, e' di trenta giorni decorrenti dalla data di ricezione della comunicazione d'avvio del procedimento. 2. Entro il termine di ventiquattro ore dalla ricezione della comunicazione d'avvio il mezzo di comunicazione di massa trasmette al dipartimento vigilanza e controllo le proprie giustificazioni in merito ai fatti oggetto del procedimento. Gli elementi di fatto indicati nelle memorie, le deduzioni e i pareri che le parti riterranno opportuno presentare, dovranno trovare puntuale riscontro in documenti probatori da allegare alle memorie stesse.
Art. 3-quater. Adeguamento spontaneo 1. Qualora, successivamente alla ricezione della comunicazione d'avvio del procedimento, il mezzo di comunicazione di massa provveda spontaneamente a pubblicare la nota informativa ovvero a rettificare o integrare le indicazioni in essa contenute, ne da' tempestiva comunicazione al dipartimento vigilanza e controllo, allegando idonea documentazione da cui risulti all'avvenuto adeguamento. 2. Il direttore del dipartimento vigilanza e controllo, ricevuta la comunicazione e la documentazione di cui al comma 1, dispone l'archiviazione del procedimento per intervenuto adeguamento spontaneo da parte del mezzo di comunicazione alle disposizioni di cui all'art. 2. 3. Il direttore del dipartimento vigilanza e controllo trasmette all'organo collegiale competente informativa periodica relativa ai procedimenti archiviati per adeguamento spontaneo.
Art. 3-quinquies. Conclusione dell'istruttoria 1. Il direttore del dipartimento vigilanza e controllo trasmette all'organo collegiale competente per l'adozione del provvedimento finale la proposta di schema di provvedimento di cui all'art. 4, comma 2, unitamente alla dettagliata relazione relativa all'istruttoria. 2. L'organo collegiale, esaminata la relazione e valutata la proposta di provvedimento, adotta il provvedimento di cui all'art. 4, comma 2, ovvero dispone l'archiviazione del procedimento. 3. Il provvedimento, adeguatamente motivato, deve contenere l'espressa indicazione del termine per ricorrere e dell'autorita' giurisdizionale a cui e' possibile proporre ricorso.
Art. 3-sexies. Comunicazione dei provvedimenti 1. Il dipartimento vigilanza e controllo provvede a notificare i provvedimenti adottati dall'organo collegiale competente, ai sensi del precedente art. 3-quinquies, con le forme di cui all'art. 14 della legge 24 novembre 1981, n. 689, nonche' a comunicare mediante raccomandata con avviso di ricevimento i provvedimenti di archiviazione.
Art. 4. Sanzioni 1. Al soggetto realizzatore che violi le disposizioni di cui all'art. 3 o fornisca informazioni, relative al documento e/o alla nota informativa, incomplete o non veritiere si applicano le sanzioni previste all'art. 1, commi 29 e 30, della legge 31 luglio 1997, n. 249. L'Autorita' provvede anche nei confronti del mezzo di comunicazione di massa, ai sensi del successivo comma 2, ordinando l'integrazione o la rettifica delle indicazioni contenute nella nota indicativa diffusa. 2. Qualora un mezzo di comunicazione di massa diffonda i risultati di un sondaggio non corredati dalla nota informativa, completa di tutte le indicazioni previste all'art. 2, comma 1, o con modalita' difformi da quelle stabilite all'art. 2, commi 2, 3 e 4, l'Autorita', al termine del procedimento di cui agli articoli 3-bis e seguenti e in base alla proposta di cui all'art. 3-quinquies, ordina al soggetto responsabile di pubblicare la nota informativa o di effettuare la rettifica o l'integrazione delle indicazioni in essa contenute entro quarantotto ore, tenuto conto della periodicita' di pubblicazione dell'organo informativo in questione, con le medesime modalita' di diffusione dei risultati del sondaggio. 3. Se il mezzo di comunicazione di massa non ottempera al provvedimento dell'Autorita' di cui ai commi 1 e 2, si applicano le sanzioni amministrative previste all'art. 1, comma 31, della legge 31 luglio 1997, n. 249. |
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