Gazzetta n. 285 del 9 dicembre 2003 (vai al sommario) |
AGENZIA DEL TERRITORIO |
PROVVEDIMENTO 3 dicembre 2003 |
Procedura Pregeo 8 per la presentazione degli atti di aggiornamento catastali, l'aggiornamento automatico della cartografia catastale ed il trattamento dei dati altimetrici e GPS. |
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IL DIRETTORE dell'Agenzia del territorio
Visto il testo unico delle leggi sul nuovo catasto dei terreni, approvato con regio decreto 8 ottobre 1931, n. 1572 e successive modificazioni; Visto il Regolamento approvato con regio decreto 12 ottobre 1933, n. 1539, per l'esecuzione delle leggi sul riordinamento dell'imposta fondiaria; Vista la legge 17 agosto 1941, n. 1043, che, all'art. 4 comma 1, stabilisce: «le mappe catastali possono essere anche altimetriche»; Visto il decreto ministeriale 30 novembre 1949 con cui e' stata approvata l'«Istruzione per le operazioni trigonometriche»; Visto il decreto ministeriale 30 maggio 1951 con cui e' stata approvata l'«Istruzione sulla poligonazione»; Visto il decreto ministeriale 20 gennaio 1953 con cui e' stata approvata l'«Istruzione per il rilevamento particellare»; Vista la legge 2 febbraio 1960, n. 68 «Norme sulla cartografia ufficiale dello Stato e sulla disciplina della produzione e dei rilevamenti terrestri e idrografici»; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 650 «Perfezionamento e revisione del sistema catastale»; Visto il decreto direttoriale 19 gennaio 1988, n. 4A/322 con cui e' stata approvata l'«Istruzione per il rilievo catastale di aggiornamento»; Vista la circolare 26 febbraio 1988, n. 2, concernente «Nuove procedure per il trattamento automatizzato degli aggiornamenti cartografici. Disposizioni per la gestione degli atti geometrici di aggiornamento» e successive integrazioni e modificazioni; Visto il regolamento, recante norme per l'automazione delle procedure di aggiornamento degli archivi catastali e delle conservatorie dei registri immobiliari, adottato con decreto del Ministro delle finanze 19 aprile 1994, n. 701 ed in particolare l'art. 5 comma 3, che stabilisce la modifica o l'integrazione dei modelli delle formalita' e delle procedure attraverso provvedimento del direttore generale; Visto il decreto ministeriale 2 gennaio 1998, n. 28 che, all'art. 16, comma 2, prevede l'altimetria quale aspetto dell'informazione metrica delle mappe catastali; Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, concernente «Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59»; Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, concernente «Riforma dell'organizzazione del Governo a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59»; Visto lo statuto dell'Agenzia del territorio, art. 6, deliberato dal comitato direttivo del 13 dicembre 2000; Visto il decreto ministeriale 28 dicembre 2000, concernente «Disposizioni recanti le modalita' di avvio delle agenzie fiscali e l'istituzione del ruolo speciale provvisorio del personale dell'amministrazione finanziaria» a norma degli articoli 73 e 74 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300»; Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, concernente «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche»; Vista la necessita' di emanare il provvedimento del direttore dell'Agenzia del territorio richiamato all'art. 1, comma 1, del predetto regolamento, preliminarmente all'attivazione delle procedure informatiche di cui all'art. 1, comma 7. del medesimo regolamento; Ritenuta la necessita' di impartire norme integrative per l'esecuzione dei rilevamenti catastali indirizzati al recupero della precisione metrica delle mappe ed al trattamento automatizzato dei dati di aggiornamento; Considerata la disponibilita' di strumentazione per il rilievo topografico ad avanzata tecnologia, che rende possibile la predisposizione ed il trattamento degli atti geometrici di aggiornamento anche con la nuova metodologia di rilevamento satellitare; Ritenuta la necessita' di consentire ai tecnici professionisti, redattori degli atti di aggiornamento catastale, di predisporre direttamente la «proposta di aggiornamento» per consentire il rapido aggiornamento degli archivi catastali; Considerato che occorre dare avvio all'adozione di nuove norme per l'aggiornamento automatico della cartografia catastale e disciplinare l'impiego della metodologia GPS e delle informazioni altimetriche nel rilievo catastale di aggiornamento; Vista la «Procedura Pregeo 8 per la presentazione degli atti di aggiornamento catastali, l'aggiornamento automatico della cartografia catastale ed il trattamento dei dati altimetrici e GPS», con annessa «Istruzione sull'utilizzo della metodologia GPS e delle informazioni altimetriche nel rilievo catastale di aggiornamento», predisposta dalla Direzione centrale cartografia, catasto e pubblicita' immobiliare; Dispone: Art. 1. E' approvata la «Procedura Pregeo 8 per la presentazione degli atti di aggiornamento catastali, l'aggiornamento automatico della cartografia catastale ed il trattamento dei dati altimetrici e GPS», e l'annessa «Istruzione sull'utilizzo della metodologia GPS e delle informazioni altimetriche nel rilievo catastale di aggiornamento». La procedura e l'annessa istruzione hanno efficacia a partire dalla data che verra' stabilita per ciascun ufficio provinciale dalla Direzione centrale cartografia, catasto e pubblicita' immobiliare. |
| Art. 2. La «Procedura Pregeo 8 per la presentazione degli atti di aggiornamento catastali, l'aggiornamento automatico della cartografia catastale ed il trattamento dei dati altimetrici e GPS» e l'annessa «Istruzione sull'utilizzo della metodologia GPS e delle informazioni altimetriche nel rilievo catastale di aggiornamento» sono pubblicate sul sito dell'Agenzia del territorio www. agenziaterritorio.it. Sullo stesso sito viene pubblicato il calendario di attivazione della Procedura presso gli uffici provinciali, nonche' eventuali variazioni che si dovessero rendere necessarie. |
| Art. 3. La data di attivazione della procedura e dell'istruzione di cui all'art. 1 viene comunicata da ciascun ufficio provinciale, con anticipo di almeno quindici giorni, agli ordini e collegi, competenti territorialmente, delle categorie professionali abilitate alla presentazione degli atti di aggiornamento catastale. |
| Art. 4. Nei cinque mesi successivi alla data di attivazione, vengono accettati anche gli atti di aggiornamento redatti secondo la previgente normativa. Decorso tale termine, gli atti di aggiornamento dovranno essere redatti in conformita' alle disposizioni di cui al presente provvedimento. Il presente provvedimento sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana ed entra in vigore il giorno successivo alla data della sua pubblicazione. Roma, 3 dicembre 2003 Il direttore: Picardi |
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