Gazzetta n. 285 del 9 dicembre 2003 (vai al sommario)
MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI
DECRETO 1 dicembre 2003
Modifica dei requisiti previsti per l'accesso al beneficio dell'incremento della maggiorazione sociale, di cui all'art. 38, comma 9, della legge 27 dicembre 2002, n. 289.

IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI
di concerto con
IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE e
IL MINISTRO PER GLI ITALIANI NEL MONDO

Visto l'art. 38 della legge 28 dicembre 2001, n. 448, che ha fissato l'aumento delle maggiorazioni sociali sino a garantire un reddito mensile pari a 516,46 euro per tredici mensilita' in presenza di determinati requisiti di reddito e di eta';
Visto l'art. 38, comma 9, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, che reca la disciplina dell'erogazione delle maggiorazioni sociali di cui alla sopra citata legge n. 448 del 2001, ai cittadini italiani residenti all'estero e attribuisce al Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro per gli italiani nel mondo, la potesta' di modificare, con proprio decreto, i requisiti previsti per l'accesso al beneficio, sulla base dell'accertamento, in occasione della verifica reddituale disciplinata dal summenzionato art. 49 della legge n. 289 del 2002, di un onere inferiore a quello previsto dall'autorizzazione di spesa;
Visto l'art. 49, comma 1, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, il quale prevede che «i redditi prodotti all'estero, che, se prodotti in Italia, sarebbero considerati rilevanti per l'accertamento dei requisiti reddituali, da valutare ai fini dell'accesso alle prestazioni pensionistiche, devono essere accertati sulla base di certificazioni rilasciate dalla competente autorita' estera»;
Visto il decreto 12 maggio 2003 del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro per gli italiani nel mondo, che in attuazione delle disposizioni di cui all'art. 38, comma 9, della citata legge n. 289 del 2002, stabilisce il livello di reddito equivalente, per ciascun Paese, al reddito di cui all'art. 38, comma 1, della legge n. 448 del 2001;
Visto il decreto 12 maggio 2003 del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro per gli italiani nel mondo, che in attuazione delle disposizioni di cui all'art. 49, comma 1 della citata legge n. 289 del 2002, definisce, tra l'altro, le modalita' di effettuazione della verifica reddituale per i pensionati residenti all'estero;
Vista la nota tecnica dell'I.N.P.S. in data 12 novembre 2003, dalla quale emerge che l'onere risultante, in base ai dati disponibili relativi alla verifica reddituale svolta sui potenziali aventi diritto, e' inferiore a quello previsto dall'autorizzazione di spesa;
Tenuto conto delle risultanze della riunione svoltasi in data 12 novembre 2003 tra le amministrazioni concertanti e l'I.N.P.S., da cui si rileva che, sulla base dei dati contenuti nella predetta nota tecnica, sussistono le condizioni per una variazione dei requisiti di accesso al beneficio da parte degli italiani residenti all'estero;
Decreta:
Art. 1.
1. A decorrere dal 1° gennaio 2003, ai cittadini italiani residenti all'estero in possesso dei requisiti di cui all'art. 38 della legge 28 dicembre 2001, n. 448, l'incremento della maggiorazione sociale previsto dall'art. 38, comma 9, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, e' concesso indipendentemente dai requisiti di anzianita' contributiva minima in costanza di rapporto di lavoro previsti dell'art. 8, secondo comma, della legge 30 aprile 1969, n. 153, e successive modificazioni.
 
Art. 2.
1. Qualora, negli anni successivi, a seguito delle periodiche verifiche reddituali, per effetto della variazione dell'importo dei redditi equivalenti o del numero dei beneficiari, l'onere complessivo per l'incremento della maggiorazione sociale di cui all'art. 1, dovesse risultare superiore a quello previsto dall'autorizzazione di spesa, con le medesime procedure previste per il presente decreto potranno essere ridefiniti i requisiti di accesso al beneficio.
Roma, 1° dicembre 2003

Il Ministro del lavoro
e delle politiche sociali
Maroni

Il Ministro dell'economia
e delle finanze
Tremonti

Il Ministro
per gli italiani nel Mondo
Tremaglia
 
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