Gazzetta n. 286 del 10 dicembre 2003 (vai al sommario) |
PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI |
DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 28 novembre 2003 |
Modifica del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 29 novembre 2001, recante «Definizione dei livelli essenziali di assistenza», in materia di certificazioni. |
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IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
Visto il decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni e integrazioni, con particolare riferimento all'art. 1, commi 1, 2, 3, 7 e 8; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 29 novembre 2001, recante «Definizione dei livelli essenziali di assistenza» pubblicato nel supplemento ordinario n. 26 alla Gazzetta Ufficiale n. 33 dell'8 febbraio 2002; Visto l'art. 54 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, che fissa la procedura per modificare gli allegati al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 29 novembre 2001; Valutata l'opportunita', anche ai fini di un'omogenea applicazione del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 29 novembre 2001, di considerare il rilascio di una certificazione come l'esito finale di una prestazione complessa che include l'esecuzione degli accertamenti diagnostici e clinici necessari alla formazione del giudizio medico-legale; Ritenuto necessario incentivare la pratica sportiva dei giovani e dei soggetti portatori di handicap e di promuovere comportamenti di elevato valore sociale quali l'affidamento e l'adozione di minori e lo svolgimento del servizio civile; Vista la proposta di modifica del citato decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 29 novembre 2001, formulata dal Tavolo di monitoraggio e verifica dei livelli essenziali di assistenza sanitaria, istituito nell'ambito della segreteria della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, in attuazione dell'Accordo tra il Governo, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano sancito l'8 agosto 2001; Considerato che la suddetta proposta e' stata condivisa dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano nella seduta del 18 aprile 2003; Acquisita l'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano nella seduta del 23 settembre 2003; Sulla proposta del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze; Decreta: Art. 1.
1. Gli allegati al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 29 novembre 2001, recante «Definizione dei livelli essenziali di assistenza» sono modificati come indicato nei seguenti commi. 2. Nell'allegato 2A recante «Prestazioni totalmente escluse dai LEA», la lettera e) e' sostituita dalla seguente: «e) certificazioni mediche, comprese le prestazioni diagnostiche necessarie per il loro rilascio, non rispondenti a fini di tutela della salute collettiva, anche quando richieste da disposizioni di legge, con esclusione delle: 1) certificazioni richieste dalle istituzioni scolastiche ai fini della pratica sportiva non agonistica nell'ambito scolastico, rilasciate dal medico di medicina generale ai sensi dell'art. 31 del decreto del Presidente della Repubblica n. 270 del 2000 e dal pediatra di libera scelta ai sensi dell'art. 29 del decreto del Presidente della Repubblica n. 272 del 2000; 2) certificazioni di idoneita' di minori e disabili alla pratica sportiva agonistica nelle societa' dilettantistiche; 3) certificazioni di idoneita' all'affidamento e all'adozione di minori ai sensi della legge 4 maggio 1983, n. 184; 4) certificazioni di idoneita' al servizio civile fino all'entrata in vigore dell'art. 9, comma 5, del decreto legislativo 5 aprile 2002, n. 77.». 3. Nell'allegato 1C recante «Area integrazione socio sanitaria», le parole «affette da AIDS» sono sostituite dalle parole «con infezione da HIV». 4. Nella tabella riportata alla nota (3) dell'alle-gato 1B, recante un elenco di prestazioni che, sebbene non ricomprese nei LEA ed erogate con onere a carico dell'interessato, costituiscono compito istituzionale delle strutture erogatrici, alla voce «Rilascio di porto d'armi» e' aggiunto il riferimento normativo: «D.M. 28 aprile 1998 - Requisiti psicofisici minimi per il rilascio e il rinnovo dell'autorizzazione al porto di fucile per uso di caccia e al porto d'armi per uso difesa personale - Gazzetta Ufficiale 22 giugno 1998, n. 143». 5. Il presente decreto entra in vigore il quindicesimo giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 28 novembre 2003
Il Presidente del Consiglio dei Ministri Berlusconi
Il Ministro della salute Sirchia
Il Ministro dell'economia e delle finanze Tremonti |
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