Gazzetta n. 286 del 10 dicembre 2003 (vai al sommario)
MINISTERO DELLA GIUSTIZIA
DECRETO 2 dicembre 2003
Riconoscimento al sig. Senouci Sidi Mohammed Saidi di titolo di studio estero quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di ingegnere.

IL DIRETTORE GENERALE
della giustizia civile

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, recante norme di attuazione del citato decreto legislativo n. 286/1998, a norma dell'art. 1, comma 6;
Visto altresi' il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, di attuazione della direttiva n. 89/48/CEE del 21 dicembre 1988, relativa ad un sistema generale di riconoscimento di diplomi di istruzione superiore che sanzionano formazioni professionali di durata minima di tre anni;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 2001, n. 328, contenente «Modifiche ed integrazioni della disciplina dei requisiti per l'ammissione all'esame di Stato e delle relative prove per l'esercizio di talune professioni, nonche' della disciplina dei relativi ordinamenti»;
Vista l'istanza del sig. Senouci Sidi Mohammed Saidi, nato a Nedroma (Algeria) il 14 giugno 1967, cittadino algerino, diretta ad ottenere, ai sensi dell'art. 49 del decreto del Presidente della Repubblica n. 394/1999 in combinato disposto con l'art. 12 del decreto legislativo n. 115/1992, il riconoscimento del titolo accademico professionale di «Diplome d'ingenieur - specialite' genie civil» rilasciato nel luglio 1991 dal Ministero dell'insegnamento superiore e della ricerca scientifica della Repubblica algerina democratica e popolare, ai fini dell'accesso all'albo e l'esercizio in Italia della professione di «ingegnere»;
Considerato che il richiedente e' in possesso di esperienza professionale pluriennale;
Viste le determinazioni della conferenza di servizi nella seduta del 14 luglio 2003;
Preso atto del parere espresso dal rappresentante del Consiglio nazionale di categoria con nota del 31 luglio 2003, che applicava una misura compensativa, consistente in una prova attitudinale su: «costruzioni idrauliche»;
Preso atto altresi' della domanda di riesame presentata dall'interessato e della documentazione allegata;
Vista la decisione della conferenza di servizi nella seduta del 25 novembre 2003 di accogliere la domanda di riesame;
Preso atto del parere espresso dal rappresentante del Consiglio nazionale di categoria nella seduta sopra indicata;
Ritenuto che il richiedente abbia una formazione accademica e professionale completa ai fini dell'esercizio in Italia della professione di «ingegnere», sezione A settore industriale, come risulta dai certificati prodotti, per cui non appare necessario applicare misure compensative;
Visti gli articoli 6 del decreto legislativo n. 286/1998 e 14 e 39, comma 7, del decreto del Presidente della Repubblica n. 394/1999, per cui la verifica del rispetto delle quote relative ai flussi di ingresso nel territorio dello Stato di cui all'art. 3 del decreto legislativo n. 286/1998 non e' richiesta per i cittadini stranieri gia' in possesso di permesso di soggiorno per lavoro subordinato, lavoro autonomo o per motivi familiari;
Considerato che il richiedente possiede un permesso di soggiorno per lavoro subordinato, rilasciato dalla questura di Roma in data 6 dicembre 1999 valido fino al 6 dicembre 2004;
Decreta:
Al sig. Senouci Sidi Mohammed Saidi, nato a Nedroma (Algeria) il 14 giugno 1967, cittadino algerino, e' riconosciuto il titolo accademico professionale di cui in premessa quale titolo valido per l'iscrizione all'albo degli «ingegneri», sezione A settore industriale, e l'esercizio della professione in Italia, fatta salva la perdurante validita' del permesso di soggiorno e il rispetto delle quote dei flussi migratori.
Roma, 2 dicembre 2003
p. Il direttore generale: Rettura
 
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