IL DIRETTORE GENERALE della giustizia civile
Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, recante norme di attuazione del citato decreto legislativo n. 286/1998, a norma dell'art. 1, comma 6; Visto altresi' il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, di attuazione della direttiva n. 89/48/CEE del 21 dicembre 1988, relativa ad un sistema generale di riconoscimento di diplomi di istruzione superiore che sanzionano formazioni professionali di durata minima di tre anni; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 2001, n. 328, contenente «Modifiche ed integrazioni della disciplina dei requisiti per l'ammissione all'esame di Stato e delle relative prove per l'esercizio di talune professioni, nonche' della disciplina dei relativi ordinamenti»; Vista l'istanza del sig. Senouci Sidi Mohammed Saidi, nato a Nedroma (Algeria) il 14 giugno 1967, cittadino algerino, diretta ad ottenere, ai sensi dell'art. 49 del decreto del Presidente della Repubblica n. 394/1999 in combinato disposto con l'art. 12 del decreto legislativo n. 115/1992, il riconoscimento del titolo accademico professionale di «Diplome d'ingenieur - specialite' genie civil» rilasciato nel luglio 1991 dal Ministero dell'insegnamento superiore e della ricerca scientifica della Repubblica algerina democratica e popolare, ai fini dell'accesso all'albo e l'esercizio in Italia della professione di «ingegnere»; Considerato che il richiedente e' in possesso di esperienza professionale pluriennale; Viste le determinazioni della conferenza di servizi nella seduta del 14 luglio 2003; Preso atto del parere espresso dal rappresentante del Consiglio nazionale di categoria con nota del 31 luglio 2003, che applicava una misura compensativa, consistente in una prova attitudinale su: «costruzioni idrauliche»; Preso atto altresi' della domanda di riesame presentata dall'interessato e della documentazione allegata; Vista la decisione della conferenza di servizi nella seduta del 25 novembre 2003 di accogliere la domanda di riesame; Preso atto del parere espresso dal rappresentante del Consiglio nazionale di categoria nella seduta sopra indicata; Ritenuto che il richiedente abbia una formazione accademica e professionale completa ai fini dell'esercizio in Italia della professione di «ingegnere», sezione A settore industriale, come risulta dai certificati prodotti, per cui non appare necessario applicare misure compensative; Visti gli articoli 6 del decreto legislativo n. 286/1998 e 14 e 39, comma 7, del decreto del Presidente della Repubblica n. 394/1999, per cui la verifica del rispetto delle quote relative ai flussi di ingresso nel territorio dello Stato di cui all'art. 3 del decreto legislativo n. 286/1998 non e' richiesta per i cittadini stranieri gia' in possesso di permesso di soggiorno per lavoro subordinato, lavoro autonomo o per motivi familiari; Considerato che il richiedente possiede un permesso di soggiorno per lavoro subordinato, rilasciato dalla questura di Roma in data 6 dicembre 1999 valido fino al 6 dicembre 2004; Decreta: Al sig. Senouci Sidi Mohammed Saidi, nato a Nedroma (Algeria) il 14 giugno 1967, cittadino algerino, e' riconosciuto il titolo accademico professionale di cui in premessa quale titolo valido per l'iscrizione all'albo degli «ingegneri», sezione A settore industriale, e l'esercizio della professione in Italia, fatta salva la perdurante validita' del permesso di soggiorno e il rispetto delle quote dei flussi migratori. Roma, 2 dicembre 2003 p. Il direttore generale: Rettura |