Gazzetta n. 286 del 10 dicembre 2003 (vai al sommario) |
MINISTERO DELLA GIUSTIZIA |
DECRETO 2 dicembre 2003 |
Riconoscimento al sig. Tronelli Piero Octavio di titolo di studio estero quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di psicologo. |
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IL DIRETTORE GENERALE della giustizia civile
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, recante norme di attuazione del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, a norma dell'art. 1, comma 6, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286; Visto altresi' il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, di attuazione della direttiva n. 89/48/CEE del 21 dicembre 1988, relativa ad un sistema generale di riconoscimento di diplomi di istruzione superiore che sanzionano formazioni professionali di durata minima di tre anni; Visto l'art. 1, comma 2, del citato decreto legislativo n. 286/1998, che prevede l'applicabilita' del decreto legislativo stesso anche ai cittadini degli Stati membri dell'Unione europea in quanto si tratti di norme piu' favorevoli; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 2001, n. 328, contenente «Modifiche ed integrazioni della disciplina dei requisiti per l'ammissione all'esame di Stato e delle relative prove per l'esercizio di talune professioni, nonche' della disciplina dei relativi ordinamenti»; Vista l'istanza del sig. Tronelli Piero Octavio, nato il 3 dicembre 1967 a San Juan (Argentina), cittadino italiano, diretta ad ottenere, ai sensi dell'art. 49 del decreto del Presidente della Repubblica n. 394/1999 in combinato disposto con l'art. 12 del decreto legislativo n. 115/1992, il riconoscimento del titolo accademico professionale argentino di «psicologo» di cui e' in possesso dal 5 luglio 1994, come attestato dal certificato di iscrizione al registro della matricola tenuto dal Ministero della salute argentino, ai fini dell'accesso all'albo e l'esercizio in Italia della professione di «psicologo» e di «psicoterapeuta»; Considerato che il richiedente ha conseguito presso l'«Universidad del Salvador» (Argentina) il 28 aprile 1993, il titolo accademico di «licenciado en psicologia»; Viste le determinazioni della conferenza di servizi nella seduta del 25 novembre 2003; Sentito il parere scritto del rappresentante del Consiglio nazionale di categoria nella seduta sopra indicata; Ritenuto che il richiedente abbia una formazione accademica e professionale completa ai fini dell'esercizio in Italia della professione di «psicologo», sezione A dell'albo professionale, come risulta dai certificati prodotti, per cui non appare necessario applicare misure compensative; Considerato che, per quanto concerne la psicoterapia, non ha dimostrato di essere in possesso di una formazione accademica assimilabile a quella richiesta in Italia, che non si riscontrano dati significativi nell'esperienza professionale documentata, e che tali lacune non sono colmabili con l'applicazione di misure compensative; Decreta: Art. 1. Al sig. Tronelli Piero Octavio, nato il 3 dicembre 1967 a San Juan (Argentina), cittadino italiano, e' riconosciuto il titolo accademico professionale di cui in premessa quale titolo valido per l'iscrizione all'albo degli «psicologi», sezione A, e l'esercizio della professione in Italia. |
| Art. 2. L'istanza relativa all'iscrizione all'albo professionale in qualita' di «psicoterapeuta», per le ragioni esposte in motivazione, e' respinta. Roma, 2 dicembre 2003 p. Il direttore generale: Rettura |
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