Gazzetta n. 286 del 10 dicembre 2003 (vai al sommario)
MINISTERO DELLA GIUSTIZIA
DECRETO 2 dicembre 2003
Riconoscimento al sig. Tronelli Piero Octavio di titolo di studio estero quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di psicologo.

IL DIRETTORE GENERALE
della giustizia civile

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, recante norme di attuazione del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, a norma dell'art. 1, comma 6, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286;
Visto altresi' il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, di attuazione della direttiva n. 89/48/CEE del 21 dicembre 1988, relativa ad un sistema generale di riconoscimento di diplomi di istruzione superiore che sanzionano formazioni professionali di durata minima di tre anni;
Visto l'art. 1, comma 2, del citato decreto legislativo n. 286/1998, che prevede l'applicabilita' del decreto legislativo stesso anche ai cittadini degli Stati membri dell'Unione europea in quanto si tratti di norme piu' favorevoli;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 2001, n. 328, contenente «Modifiche ed integrazioni della disciplina dei requisiti per l'ammissione all'esame di Stato e delle relative prove per l'esercizio di talune professioni, nonche' della disciplina dei relativi ordinamenti»;
Vista l'istanza del sig. Tronelli Piero Octavio, nato il 3 dicembre 1967 a San Juan (Argentina), cittadino italiano, diretta ad ottenere, ai sensi dell'art. 49 del decreto del Presidente della Repubblica n. 394/1999 in combinato disposto con l'art. 12 del decreto legislativo n. 115/1992, il riconoscimento del titolo accademico professionale argentino di «psicologo» di cui e' in possesso dal 5 luglio 1994, come attestato dal certificato di iscrizione al registro della matricola tenuto dal Ministero della salute argentino, ai fini dell'accesso all'albo e l'esercizio in Italia della professione di «psicologo» e di «psicoterapeuta»;
Considerato che il richiedente ha conseguito presso l'«Universidad del Salvador» (Argentina) il 28 aprile 1993, il titolo accademico di «licenciado en psicologia»;
Viste le determinazioni della conferenza di servizi nella seduta del 25 novembre 2003;
Sentito il parere scritto del rappresentante del Consiglio nazionale di categoria nella seduta sopra indicata;
Ritenuto che il richiedente abbia una formazione accademica e professionale completa ai fini dell'esercizio in Italia della professione di «psicologo», sezione A dell'albo professionale, come risulta dai certificati prodotti, per cui non appare necessario applicare misure compensative;
Considerato che, per quanto concerne la psicoterapia, non ha dimostrato di essere in possesso di una formazione accademica assimilabile a quella richiesta in Italia, che non si riscontrano dati significativi nell'esperienza professionale documentata, e che tali lacune non sono colmabili con l'applicazione di misure compensative;
Decreta:
Art. 1.
Al sig. Tronelli Piero Octavio, nato il 3 dicembre 1967 a San Juan (Argentina), cittadino italiano, e' riconosciuto il titolo accademico professionale di cui in premessa quale titolo valido per l'iscrizione all'albo degli «psicologi», sezione A, e l'esercizio della professione in Italia.
 
Art. 2.
L'istanza relativa all'iscrizione all'albo professionale in qualita' di «psicoterapeuta», per le ragioni esposte in motivazione, e' respinta.
Roma, 2 dicembre 2003
p. Il direttore generale: Rettura
 
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