Gazzetta n. 286 del 10 dicembre 2003 (vai al sommario) |
MINISTERO DELLA SALUTE |
DECRETO 18 novembre 2003 |
Sospensione del riconoscimento dell'acqua minerale Lentula, in Cantagallo. |
|
|
IL DIRETTORE GENERALE della prevenzione sanitaria
Visto il regio decreto 28 settembre 1919, n. 1924; Visto il decreto ministeriale 20 gennaio 1927; Visto il decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 105; Visto il decreto ministeriale 12 novembre 1992, n. 542, come modificato dal decreto ministeriale 31 maggio 2001; Visto il decreto legislativo 4 agosto 1999, n. 339; Considerato che a norma dell'art. 1 del decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 105, le acque minerali si distinguono dalle ordinarie acque potabili per la purezza originaria e che la loro composizione e le altre caratteristiche debbono mantenersi costanti alla sorgente nell'ambito delle variazioni naturali; Rilevato che e' stata avviata una ricognizione, tendente tra l'altro a verificare lo stato di applicazione della normativa di settore; Considerato che nel predetto ambito la societa' Sorgente Lentula S.r.l. (risultante agli atti della scrivente titolare della concessione dell'acqua minerale naturale Lentula) e' stata invitata in data 7 marzo 2003 a fornire copia del certificato della analisi chimica annuale effettuata per ogni acqua minerale prodotta; Considerato che tale richiesta e' rimasta inevasa, anche a fronte di un successivo sollecito datato 19 maggio 2003; Considerato che la predetta societa' e' stata, in data 12 giugno 2003, invitata a produrre, entro il termine perentorio di sessanta giorni dal ricevimento di apposita raccomandata a.r., referti analitici rispondenti alla normativa vigente, pena la sospensione del riconoscimento ministeriale della qualifica di acqua minerale dell'acqua minerale Lentula; Acquisita la documentazione richiesta; Sentito in merito il parere della III sezione del Consiglio superiore di sanita', che nella seduta dell'11 e del 18 settembre 2003 ha rilevato che «i metodi utilizzati per la determinazione dei parametri di cui ai punti 2-7 dell'art. 6 del decreto ministeriale 12 novembre 1992, n. 542, cosi' come modificato dal decreto ministeriale 31 maggio 2001, non rientrano fra quelli pubblicati nell'ultima edizione degli «Standard methods for the examination of water and wastewater» dell'American Public Health Association. Dalla documentazione prodotta si evince che il prelievo e' stato effettuato dal serbatoio di miscelazione non dalla fonte. Si richiede che il prelievo sia effettuato da ogni singola sorgente utilizzata»; Considerato che la societa' interessata e' stata invitata, in data 25 settembre 2003, a produrre entro il termine perentorio di trenta giorni dal ricevimento di apposita raccomandata a.r., una certificazione analitica dell'acqua minerale rispondente alle suddette osservazioni del Consiglio superiore di sanita'; Considerato che tale richiesta e' rimasta inevasa; Rilevato che sulla base dell'istruttoria descritta non puo' ritenersi assicurato il permanere delle caratteristiche proprie dell'acqua cosi' come certificato all'atto del riconoscimento ministeriale; Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165; Decreta: Art. 1. 1. Per le motivazioni espresse in premessa, e' sospeso il riconoscimento ministeriale dell'acqua minerale naturale Lentula in comune di Cantagallo (Prato). |
| Art. 2. 1. Il riconoscimento ministeriale dell'acqua minerale naturale di cui all'art. 1 potra' essere ripristinato a fronte della presentazione di documentazione conforme alla vigente normativa e rispondente alle osservazioni contenute nel sopra citato parere del Consiglio superiore di sanita'. Il presente decreto sara trasmesso alla ditta titolare ed inviato in copia al presidente della giunta regionale per i provvedimenti di competenza. Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 18 novembre 2003 p. Il direttore generale: Filippetti |
|
|
|