Gazzetta n. 287 del 11 dicembre 2003 (vai al sommario)
AUTORITA' DI BACINO DEL FIUME PO
DELIBERAZIONE 31 luglio 2003
Adozione del «Piano stralcio di integrazione al Piano per l'assetto idrogeologico (PAI) - Fiume Po e affluenti in sinistra a Torino». (Deliberazione n. 11/2003).

IL COMITATO ISTITUZIONALE

Visto:
la legge 18 maggio 1989, n. 183, recante «Norme per il riassetto organizzativo e funzionale della difesa del suolo» e successive modifiche ed integrazioni;
in particolare, l'art. 17 della suddetta legge, relativo a «valore, finalita' e contenuti del piano di bacino»;
il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 10 agosto 1989, recante «Costituzione dell'Autorita' di bacino del fiume Po»;
il decreto-legge 11 giugno 1998, n. 180, recante «Misure urgenti per la prevenzione del rischio idrogeologico ed a favore delle zone colpite da disastri franosi nella regione Campania», convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 1998, n. 267, e successive modifiche ed integrazioni;
in particolare, l'art. 1 della suddetta normativa, relativo a «Piani stralcio per la tutela dal rischio idrogeologico e misure di prevenzione per le aree a rischio»;
il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 24 luglio 1998, recante «Approvazione del piano stralcio delle fasce fluviali»;
il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 29 settembre 1998, recante «Atto di indirizzo e coordinamento per l'individuazione dei criteri relativi agli adempimenti di cui all'art. 1, commi 1 e 2, del decreto-legge 11 giugno 1998, n. 180»;
il decreto-legge 12 ottobre 2000, n. 279, recante «Interventi urgenti per le aree a rischio idrogeologico molto elevato e in materia di protezione civile, nonche' a favore di zone colpite da calamita' naturali», convertito, con modificazioni, dalla legge 11 dicembre 2000, n. 365;
in particolare, l'art. 1, comma 1-bis, della suddetta normativa, relativo a «Procedura per l'adozione dei progetti di piani stralcio»;
Richiamate:
la propria deliberazione n. 19 del 9 novembre 1995, con cui questo comitato ha approvato il «Programma di redazione del Piano di bacino del Po per stralci relativi a settori funzionali»;
la propria deliberazione n. 26 dell'11 dicembre 1997, con cui questo comitato ha adottato il «Piano stralcio delle fasce fluviali, in attuazione della deliberazione del comitato istituzionale n. 19 del 9 novembre 1995»;
la propria deliberazione n. 1 dell'11 maggio 1999, con cui questo comitato ha adottato il «Progetto di Piano stralcio per l'assetto idrogeologico»;
la propria deliberazione n. 14 del 26 ottobre 1999, con cui questo comitato ha adottato il «Piano straordinario per le aree a rischio idrogeologico molto elevato e adozione delle misure di salvaguardia per le aree perimetrate»;
la propria deliberazione n. 18 del 26 aprile 2001, con cui questo comitato ha adottato il «Piano stralcio per l'assetto idrogeologico per il bacino idrografico di rilievo nazionale del fiume Po»;
la propria deliberazione n. 19 del 26 aprile 2001, con cui questo comitato ha adottato il «Progetto di piano stralcio di integrazione al Piano per l'assetto idrogeologico (PAI) adottato ai sensi dell'art. 18 della legge n. 183/1989 (integrazione n. 1: nodo idraulico di Ivrea, Po piemontese da confluenza Sangone a confluenza Tanaro, Po lombardo da S. Cipriano Po ad Arena Po)»;
Premesso che:
il territorio del bacino del fiume Po costituisce un bacino idrografico di rilievo nazionale, ai sensi e per gli effetti dell'art. 14 della legge 18 maggio 1989, n. 183;
con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 10 agosto 1989 e' stata costituita l'Autorita' di bacino del fiume Po;
l'art. 17 della citata legge 18 maggio 1989, n. 183 - come modificato dall'art. 12 del decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 398, convertito in legge 4 dicembre 1993, n. 493 - prevede, al comma 6-ter che i piani di bacino idrografico possano essere redatti ed approvati anche per sottobacini o per stralci relativi a settori funzionali, che devono costituire fasi interrelate rispetto ai contenuti del comma 3 dello stesso articolo, garantendo la considerazione sistemica del territorio e disponendo le opportune misure inibitorie e cautelative in relazione agli aspetti non ancora compiutamente disciplinati;
in attuazione del menzionato art. 17, comma 6-ter, della legge n. 183/1989, questo comitato, con propria deliberazione n. 19 del 9 novembre 1995, ha approvato un programma di redazione del Piano di bacino del fiume Po per stralci relativi a settori funzionali individuando, tra l'altro, l'esigenza di adottare il piano stralcio relativo all'assetto idrogeologico, in relazione allo stato di avanzamento delle analisi propedeutiche alla redazione del piano di bacino ed alle priorita' connesse alla necessita' di difesa del suolo, determinatesi anche in conseguenza ai gravi eventi alluvionali degli ultimi anni;
con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 24 luglio 1998 e' stato approvato il «Piano stralcio delle fasce fluviali (di seguito PSFF), il quale ha delimitato e normato le fasce fluviali relative ai corsi d'acqua del sottobacino del Po chiuso alla confluenza del fiume Tanaro, dall'asta del Po fino al Delta, e degli affluenti emiliani e lombardi limitatamente ai tratti arginati;
l'art. 1, comma 1, del decreto-legge 11 giugno 1998, n. 180, convertito in legge 3 agosto 1998, n. 267, dispone che le Autorita' di bacino di rilievo nazionale adottino piani stralcio di bacino per l'assetto idrogeologico, redatti ai sensi del comma 6-ter dell'art. 17 della legge 18 maggio 1989, n. 183, e successive modificazioni, che contengano in particolare l'individuazione delle aree a rischio idrogeologico e la perimetrazione delle aree da sottoporre a misure di salvaguardia, nonche' le misure medesime;
con deliberazione n. 1 dell'11 maggio 1999, questo comitato istituzionale ha adottato, ai sensi dell'art. 18, comma 1, della legge n. 183/1989, il Progetto di piano stralcio per l'assetto idrogeologico (di seguito brevemente denominato progetto di PAI). L'ambito territoriale di riferimento di tale progetto di piano e' costituito dall'intero bacino idrografico del fiume Po chiuso all'incile del Po di Goro, ad esclusione del Delta;
con propria deliberazione n. 18 del 26 aprile 2001 questo comitato ha adottato il «Piano stralcio per l'assetto idrogeologico» (di seguito brevemente definito PAI) quale stralcio del Piano di bacino del fiume Po ai sensi dell'art. 17, comma 6-ter, della citata legge n. 183/1989, come modificato dall'art. 12 del decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 398, convertito in legge 4 dicembre 1993, n. 493;
il suddetto PAI e' stato approvato con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 24 maggio 2001;
Considerato che:
nell'autunno dell'anno 2000, mentre era in corso la procedura per l'adozione definitiva del PAI, l'ambito fluviale di riferimento di detto Piano stralcio e' stato colpito da eventi alluvionali di particolare gravita';
in conseguenza dei suddetti eventi alluvionali, sono state individuate alcune particolari situazioni di criticita' in relazione alle quali e' emersa la necessita' di svolgere ulteriori attivita' di approfondimento e di analisi, allo scopo di consentire una delimitazione di maggiore precisione delle fasce fluviali ed una piu' puntuale individuazione delle linee di intervento strutturali. Tra le suddette situazioni di criticita' rientra anche quella relativa al fiume Po e agli affluenti di sinistra in corrispondenza della citta' di Torino e dei comuni limitrofi;
con la legge di conversione del decreto-legge 12 ottobre 2001, n. 279 (legge 11 dicembre 2001, n. 365) e' stato introdotto l'art. 1-bis di tale decreto, in base al quale il termine perentorio per l'adozione del PAI (originariamente fissato al 30 giugno 2001 dal decreto-legge n. 180/1998) e' stato anticipato al 30 aprile 2001;
in considerazione della necessita' di contemperare le esigenze di approfondimento emerse in relazione ai citati nodi idraulici critici con il doveroso rispetto della suddetta anticipazione del termine per l'adozione del piano, l'Autorita' di bacino ha stabilito di procedere all'adozione del PAI e, contemporaneamente, di adottare un apposito progetto di integrazione al PAI medesimo, da adottarsi con le procedure di cui all'art. 18 della legge 18 maggio 1989, n. 183, ed all'art. 1-bis del decreto-legge 12 ottobre 2000, n. 279, convertito, con modificazioni, nella legge 11 dicembre 2000, n. 365;
in relazione alle suddette situazioni di criticita', l'Autorita' di bacino del fiume Po ha pertanto proceduto ad elaborare un apposito progetto di integrazione, tramite il quale, sulla scorta di alcune attivita' di approfondimento specifiche, e' stata individuata una delimitazione di maggior precisione delle fasce fluviali ed una piu' puntuale individuazione delle linee di intervento strutturale in corrispondenza delle menzionate situazioni di criticita';
il progetto di integrazione e' stato successivamente presentato al comitato tecnico di competenza nella seduta del 19 aprile 2001;
nel corso della seduta del 26 aprile 2001, contestualmente all'adozione del PAI, in considerazione delle criticita' idrauliche rilevate a seguito dell'evento alluvionale dell'autunno 2000, questo comitato istituzionale ha altresi' adottato il «Progetto di piano stralcio di integrazione al Piano per l'assetto idrogeologico (PAI) adottato ai sensi dell'art. 18 della legge n. 183/1989 (integrazione n. 1: nodo idraulico di Ivrea, Po piemontese da confluenza Sangone a confluenza Tanaro, Po lombardo da S. Cipriano Po ad Arena Po)» (deliberazione n. 19/2001);
in data 4 luglio 2003, si e' svolta la conferenza programmatica sul progetto di integrazione relativamente al fiume Po e agli affluenti minori in corrispondenza della citta' di Torino e dei comuni limitrofi, ai sensi dell'art. 1-bis della legge n. 365/2000. Nel corso della seduta, la regione Piemonte ha illustrato i contenuti del proprio parere sul progetto (D.G.R. del 16 giugno 2003) e sulle osservazioni pervenute ai sensi dell'art. 18 della legge n. 183/1989. Tale parere in particolare modifica in alcuni tratti puntuali la delimitazione delle fasce fluviali adottata nel progetto di piano;
la conferenza programmatica si e' conclusa con l'espressione di un parere favorevole sul progetto di piano, nonche' sulle modifiche alla delimitazione delle fasce fluviali derivanti dal parere espresso dalla regione Piemonte;
nell'ambito della stessa conferenza programmatica e' emersa la necessita' di classificare l'ambito oggetto del presente piano di integrazione come «nodo critico» e di procedere alla progettazione degli interventi di sistemazione idraulica conseguenti all'assetto di progetto definito dalle nuove fasce fluviali, nell'ambito di uno studio di fattibilita' complessivo di tutto il nodo;
in conseguenza dello svolgimento della procedura disciplinata dal combinato disposto degli art. 18, commi 1-10 della legge n. 183/1989 e dell'art. 1-bis del decreto-legge 12 ottobre 2000, n. 279, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 dicembre 2000, n. 365, si rende necessaria, da parte di questo comitato, l'adozione definitiva del piano stralcio di integrazione al PAI, allegato alla presente deliberazione;
in conformita' alle disposizioni del PAI, sussiste l'obbligo, per le amministrazioni comunali interessate dalla presente deliberazione, di effettuare una puntuale valutazione delle condizioni di rischio per le aree sottese alla delimitazione del limite di progetto tra la fascia B e la fascia C;
Acquisito il parere favorevole relativo al piano di integrazione allegato alla presente deliberazione espresso da parte del comitato tecnico nella seduta del 22 luglio 2003;
Ritenuto pertanto, di procedere all'adozione dell'allegato «Piano stralcio di integrazione al Piano per l'assetto idrogeologico (PAI - Fiume Po e affluenti di sinistra a Torino», per quanto sopra visto, richiamato, premesso, considerato e ritenuto, questo comitato istituzionale;
Delibera:
Art. 1.
E' adottato, ai sensi dell'art. 18, comma 10, della legge 18 maggio 1989, n. 183, il «Piano stralcio di integrazione al Piano per l'assetto idrogeologico (PAI) - Fiume Po e affluenti di sinistra a Torino», il quale e' allegato alla presente deliberazione come parte integrante e costitutiva della stessa.
Il piano di cui al primo comma si compone dei seguenti elaborati:
1) relazione tecnica;
2) delimitazione delle fasce fluviali del fiume Po e affluenti di sinistra a Torino.
 
Art. 2.
L'ambito idrografico oggetto del presente Piano stralcio di integrazione al PAI e' classificato come «nodo critico». La segreteria tecnica dell'Autorita' di bacino procedera' alla predisposizione della scheda monografica, che sara' approvata con successivo provvedimento e costituira' parte integrante dell'allegato 1 (recante «Analisi dei principali punti critici») alla relazione generale (elaborato 1) del PAI.
 
Art. 3.
Il presente Piano stralcio di integrazione al PAI e' attuato attraverso appositi programmi triennali di intervento, ai sensi degli articoli 21 e seguenti della legge 18 maggio 1989, n. 183.
I programmi di cui al comma precedente sono redatti tenendo conto degli indirizzi e delle finalita' di cui al Piano stralcio di integrazione medesimo.
Al fine di coordinare la progettazione e realizzazione degli interventi di sistemazione idraulica e quelli di adeguamento delle infrastrutture interferenti all'interno del nodo critico definito all'articolo precedente, il segretario generale dell'Autorita' di bacino istituisce un comitato per il coordinamento degli interventi, di cui fanno parte, oltre alla stessa Autorita' di bacino del fiume Po, l'AIPO, la regione Piemonte, la provincia di Torino, i comuni interessati e tutti gli ulteriori soggetti proprietari delle infrastrutture interferenti o delegati alla progettazione e realizzazione degli interventi strutturali di sistemazione idraulica del nodo.
 
Art. 3-bis.
Nei territori della fascia C, delimitati con segno grafico indicato come «limite di progetto tra la fascia B e la fascia C nelle tavole grafiche allegate, i comuni competenti, come previsto dall'art. 31, comma 5 delle norme di attuazione del PAI, sono tenuti ad effettuare una puntuale valutazione delle condizioni di rischio e al fine di minimizzare le stesse, ad applicare anche parzialmente, fino all'avvenuta realizzazione delle opere, gli articoli delle norme di attuazione relativi alla fascia B.
 
Art. 4.
La presente deliberazione sara' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sul Bollettino ufficiale della regione Piemonte.
Parma, 31 luglio 2003
Il Presidente: Matteoli Il segretario generale: Presbitero
 
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