Gazzetta n. 288 del 12 dicembre 2003 (vai al sommario)
DECRETO LEGISLATIVO 5 dicembre 2003, n. 343
Modifiche ed integrazioni al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, sull'ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri, a norma dell'articolo 1 della legge 6 luglio 2002, n. 137.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;
Visto l'articolo 1, commi 1, 2 e 3, della legge 6 luglio 2002, n. 137, recante delega per la riforma dell'organizzazione del Governo e della Presidenza del Consiglio dei Ministri, nonche' di enti pubblici;
Visto l'articolo 23 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, come modificato dall'articolo 3, comma 4, della legge 15 luglio 2002, n. 145;
Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, e successive modificazioni;
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 19 settembre 2003;
Sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative;
Acquisito il parere della Commissione parlamentare di cui all'articolo 5 della legge 15 marzo 1997, n. 59;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 27 novembre 2003;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Vicepresidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro per la funzione pubblica e con il Ministro dell'economia e delle finanze;

E m a n a

il seguente decreto legislativo:

Art. 1.

Modifiche all'articolo 2 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n.
303

1. All'articolo 2, comma 2, lettera l), del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, dopo le parole: «di comunicazione istituzionale» sono inserite le seguenti: «, di informazione, nonche' relative all'editoria ed ai prodotti editoriali».



Avvertenza:

Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto
dall'amministrazione competente per materia, ai sensi
dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico delle
disposizioni sulla promulgazione delle leggi,
sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo
fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge
modificate o alle quali e' operato il rinvio. Restano
invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi
qui trascritti.

Note alle premesse:

- Il testo degli articoli 76 e 87 della Costituzione
della Repubblica italiana e il seguente:
«Art. 76. - L'esercizio della funzione legislativa non
puo' essere delegato al Governo se non con determinazione
di principi e criteri direttivi e soltanto per tempo
limitato e per oggetti definiti.».
«Art. 87. - Il Presidente della Repubblica e' il Capo
dello Stato e rappresenta l'unita' nazionale.
Puo' inviare messaggi alle Camere.
Indice le elezioni delle nuove Camere e ne fissa la
prima riunione.
Autorizza la presentazione alle Camere dei disegni di
legge di iniziativa del Governo.
Promulga le leggi ed emana i decreti aventi valore di
legge e i regolamenti.
Indice il referendum popolare nei casi previsti dalla
Costituzione.
Nomina, nei casi indicati dalla legge, i funzionari
dello Stato.
Accredita e riceve i rappresentanti diplomatici,
ratifica i trattati internazionali, previa, quando occorra,
l'autorizzazione delle Camere.
Ha il comando delle Forze armate, presiede il Consiglio
supremo di difesa costituito secondo la legge, dichiara lo
stato di guerra deliberato dalle Camere.
Presiede il Consiglio superiore della magistratura.
Puo' concedere grazia e commutare le pene.
Conferisce le onorificenze della Repubblica.».
- Il testo dei commi 1, 2 e 3 dell'art. 1 della legge 6
luglio 2002, n. 137, recante delega per la riforma
dell'organizzazione del Governo e della Presidenza del
Consiglio del Ministri, nonche' di enti pubblici, e' il
seguente:
«Art. 1 (Deleghe di cui all'art. 11 della legge 15
marzo 1997, n. 59). - 1. Il Governo e' delegato ad
adottare, entro diciotto mesi dalla data di entrata in
vigore della presente legge, nel rispetto delle competenze
costituzionali delle regioni e delle province autonome di
Trento e di Bolzano, uno o piu' decreti legislativi,
correttivi o modificativi di decreti legislativi gia'
emanati, ai sensi dell'art. 11, comma 1, lettere a), b), c)
e d), della legge 15 marzo 1997, n. 59, e successive
modificazioni. Resta fermo quanto previsto dall'art. 28
della legge 28 dicembre 2001, n. 448, come modificato
dall'art. 2 della presente legge.
2. Nell'attuazione della delega di cui al comma 1, il
Governo si attiene ai principi e criteri direttivi indicati
negli articoli 12, 14, 17 e 18 della legge 15 marzo 1997,
n. 59, e successive modificazioni.
3. I decreti legislativi di cui al comma 1 sono
adottati previo parere della Commissione di cui all'art. 5
della citata legge n. 59 del 1997, da rendere entro trenta
giorni dalla data di trasmissione dei relativi schemi.
Decorso tale termine, i decreti legislativi possono essere
comunque adottati.».
- Il testo dell'art. 23 del decreto legislativo
30 marzo 2001, n. 165, recante norme generali
sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle
amministrazioni pubbliche, come modificato dall'art. 3,
comma 4, della legge 15 luglio 2002, n. 145, recante
disposizioni per il riordino della dirigenza statale e per
favorire lo scambio di esperienze e l'interazione tra
pubblico e privato, e' il seguente:
«Art. 23 (Ruolo dei dirigenti) (Art. 23 del decreto
legislativo n. 29 del 1993, come sostituito dall'art. 15
del decreto legislativo n. 80 del 1998 e successivamente
modificato dall'art. 8 del decreto legislativo n. 387 del
1998). - 1. In ogni amministrazione dello Stato, anche ad
ordinamento autonomo, e' istituito il ruolo dei dirigenti,
che si articola nella prima e nella seconda fascia, nel cui
ambito sono definite apposite sezioni in modo da garantire
la eventuale specificita' tecnica. I dirigenti della
seconda fascia sono reclutati attraverso i meccanismi di
accesso di cui all'art. 28. I dirigenti della seconda
fascia transitano nella prima qualora abbiano ricoperto
incarichi di direzione di uffici dirigenziali generali o
equivalenti, in base ai particolari ordinamenti di cui
all'art. 19, comma 11, per un periodo pari almeno a cinque
anni senza essere incorsi nelle misure previste dall'art.
21 per le ipotesi di responsabilita' dirigenziale.
2. E' assicurata la mobilita' dei dirigenti nell'ambito
delle amministrazioni della Stato, anche ad ordinamento
autonomo, nei limiti dei posti ivi disponibili. I relativi
provvedimenti sono adottati, su domanda dell'interessato,
con decreto del Ministro per la funzione pubblica, sentite
l'amministrazione di provenienza e quella di destinazione.
I contratti o accordi collettivi nazionali disciplinano,
secondo il criterio della continuita' dei rapporti e
privilegiando la libera scelta del dirigente, gli effetti
connessi ai trasferimenti e alla mobilita' in generale in
ordine al mantenimento del rapporto assicurativo con l'ente
di previdenza, al trattamento di fine rapporto e allo stato
giuridico legato all'anzianita' di servizio e al fondo di
previdenza complementare. La Presidenza del Consiglio del
Ministri - Dipartimento della funzione pubblica cura una
banca dati informatica contenente i dati relativi ai ruoli
delle amministrazioni dello Stato.».
- Il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, reca:
«Ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri, a
norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59.».
- Il testo dell'art. 5 della legge 15 marzo 1997, n.
59, recante delega al Governo per il conferimento di
funzioni e compiti alle regioni ed enti locali, per la
riforma della pubblica amministrazione e per la
semplificazione amministrativa, e' il seguente:
«Art. 5. - 1. E' istituita una Commissione
parlamentare, composta da venti senatori e venti deputati,
nominati rispettivamente dai Presidenti del Senato della
Repubblica e della Camera dei deputati, su designazione dei
gruppi parlamentari.
2. La Commissione elegge tra i propri componenti un
presidente, due vicepresidenti e due segretari che insieme
con il presidente formano l'ufficio di presidenza. La
Commissione si riunisce per la sua prima seduta entro venti
giorni dalla nomina dei suoi componenti, per l'elezione
dell'ufficio di presidenza. Sino alla costituzione della
Commissione, il parere, ove occorra, viene espresso dalle
competenti Commissioni parlamentari.
3. Alle spese necessarie per il funzionamento della
Commissione si provvede, in parti uguali, a carico dei
bilanci interni di ciascuna delle due Camere.
4. La Commissione:
a) esprime i pareri previsti dalla presente legge;
b) verifica periodicamente lo stato di attuazione
delle riforme previste dalla presente legge e ne riferisce
ogni sei mesi alle Camere.».
Nota all'art. 1:
- Il testo del comma 2 dell'art. 2 del decreto
legislativo 30 luglio 1999, n. 303, cosi' come modificato
dal presente decreto legislativo e' il seguente:
«2. Il Presidente si avvale della Presidenza, in
particolare, per l'esercizio, in forma organica e
integrata, delle seguenti funzioni:
a) la direzione ed i rapporti con l'organo collegiale
di governo;
b) i rapporti del Governo con il Parlamento e con
altri organi costituzionali;
c) i rapporti del Governo con le istituzioni europee;
d) i rapporti del Governo con il sistema delle
autonomie;
e) i rapporti del Governo con le confessioni
religiose, ai sensi degli articoli 7 e 8, ultimo comma,
della Costituzione;
f) la progettazione delle politiche generali e le
decisioni di indirizzo politico generale;
g) il coordinamento dell'attivita' normativa del
Governo;
h) il coordinamento dell'attivita' amministrativa del
Governo e della funzionalita' dei sistemi di controllo
interno;
i) la promozione e il coordinamento delle politiche
di pari opportunita' e delle azioni di Governo volte a
prevenire e rimuovere le discriminazioni;
l) il coordinamento delle attivita' di comunicazione
istituzionale, di informazione, nonche' relative
all'editoria ed ai prodotti editoriali;
m) la promozione e verifica dell'innovazione nel
settore pubblico ed il coordinamento in materia di lavoro
pubblico;
n) il coordinamento di particolari politiche di
settore considerate strategiche dal programma di Governo;
o) il monitoraggio dello stato di attuazione del
programma di Governo e delle politiche settoriali.».



 
Art. 2.

Modifiche all'articolo 9 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n.
303

1. All'articolo 9 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, il comma 3 e' sostituito dal seguente:
«3. Salvo quanto previsto dall'articolo 11, comma 4-bis, in materia di reclutamento del personale di ruolo, il Presidente, con proprio decreto, puo' istituire, in misura non superiore al venti per cento dei posti disponibili, una riserva di posti per l'inquadramento selettivo, a parita' di qualifica, del personale di altre amministrazioni in servizio presso la Presidenza ed in possesso di requisiti professionali adeguati e comprovati nel tempo.».
2. All'articolo 9 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, dopo il comma 5 sono inseriti i seguenti:
«5-bis. Il collocamento fuori ruolo, per gli incarichi disciplinati dall'articolo 18, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e' obbligatorio e viene disposto, secondo le procedure degli ordinamenti di appartenenza, anche in deroga ai limiti temporali, numerici e di ogni altra natura eventualmente previsti dai medesimi ordinamenti. Il servizio prestato in posizione di comando, fuori ruolo o altra analoga posizione, prevista dagli ordinamenti di appartenenza, presso la Presidenza dal personale di ogni ordine, grado e qualifica di cui agli articoli 1, comma 2, 2 e 3 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e all'articolo 7, primo comma, della legge 24 ottobre 1977, n. 801, e' equiparato a tutti gli effetti, anche giuridici e di carriera, al servizio prestato presso le amministrazioni di appartenenza. Le predette posizioni in ogni caso non possono determinare alcun pregiudizio, anche per l'avanzamento e il relativo posizionamento nei ruoli di appartenenza. In deroga a quanto previsto dai rispettivi ordinamenti, ivi compreso quanto disposto dall'articolo 7, secondo comma, della legge 24 ottobre 1977, n. 801, il conferimento al personale di cui al presente comma di qualifiche, gradi superiori o posizioni comunque diverse, da parte delle competenti amministrazioni, anche quando comportino l'attribuzione di specifici incarichi direttivi, dirigenziali o valutazioni di idoneita', non richiede l'effettivo esercizio delle relative funzioni, ovvero la cessazione dal comando, fuori ruolo o altra analoga posizione, che proseguono senza soluzione di continuita'. Il predetto personale e' collocato in posizione soprannumeraria nella qualifica, grado o posizione a lui conferiti nel periodo di servizio prestato presso la Presidenza, senza pregiudizio per l'ordine di ruolo.
5-ter. Il personale dipendente di ogni ordine, grado e qualifica del comparto Ministeri chiamato a prestare servizio in posizione di comando o di fuori ruolo presso la Presidenza, ivi incluse le strutture di supporto ai Commissari straordinari del Governo di cui all'articolo 11 della legge 23 agosto 1988, n. 400, nonche' le strutture di missione di cui all'articolo 7, comma 4, mantiene il trattamento economico fondamentale delle amministrazioni di appartenenza, compresa l'indennita' di amministrazione, ed i relativi oneri rimangono a carico delle stesse. Per il personale appartenente ad altre amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, chiamato a prestare servizio in analoga posizione, la Presidenza provvede, d'intesa con l'amministrazione di appartenenza del dipendente, alla ripartizione dei relativi oneri, senza pregiudizio per il trattamento economico fondamentale spettante al dipendente medesimo.
5-quater. Con il provvedimento istitutivo delle strutture di supporto o di missione di cui al comma 5-ter sono determinate le dotazioni finanziarie, strumentali e di personale, anche dirigenziale, necessarie al funzionamento delle medesime strutture, che in ogni caso, per la loro intrinseca temporaneita', non determinano variazioni nella consistenza organica del personale di cui agli articoli 9-bis e 9-ter. Alla copertura dei relativi oneri si provvede attingendo agli stanziamenti ordinari di bilancio della Presidenza e, previo accordo, delle altre amministrazioni eventualmente coinvolte nelle attivita' delle predette strutture.».



Nota all'art. 2:
- Il testo dell'art. 9 del decreto legislativo
30 luglio 1999, n. 303, cosi' come modificato dal presente
decreto legislativo e' il seguente:
«Art. 9 (Personale della Presidenza). - 1. Gli
incarichi dirigenziali presso la Presidenza sono conferiti
secondo le disposizioni di cui agli articoli 14, comma 2, e
19 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e
successive modificazioni ed integrazioni, relativi,
rispettivamente, alle strutture individuate come di diretta
collaborazione ed alle altre strutture, ferma restando
l'applicabilita', per gli incarichi di direzione di
dipartimento, dell'art. 28 della legge 23 agosto 1988, n.
400, come modificato dal presente decreto, e ferma altresi'
restando l'applicabilita' degli articoli 18, comma 3, e 31,
comma 4, della legge stessa.
2. La Presidenza si avvale per le prestazioni di lavoro
di livello non dirigenziale: di personale di ruolo, entro i
limiti di cui all'art. 11, comma 4; di personale di
prestito, proveniente da altre amministrazioni pubbliche,
ordini, organi, enti o istituzioni, in posizione di
comando, fuori ruolo, o altre corrispondenti posizioni
disciplinate dai rispettivi ordinamenti; di personale
proveniente dal settore privato, utilizzabile con contratti
a tempo determinato per le esigenze delle strutture e delle
funzioni individuate come di diretta collaborazione; di
consulenti o esperti, anche estranei alla pubblica
amministrazione, nominati per speciali esigenze secondo
criteri e limiti fissati dal Presidente.
3. Salvo quanto previsto dall'art. 11, comma 4-bis, in
materia di reclutamento del personale di ruolo, il
Presidente, con proprio decreto, puo' istituire, in misura
non superiore al venti per cento dei posti disponibili una
riserva di posti per l'inquadramento selettivo, a parita'
di qualifica, del personale di altre amministrazioni in
servizio presso la Presidenza ed in possesso di requisiti
professionali adeguati e comprovati nel tempo.
4. Il rapporto di lavoro del personale di ruolo della
Presidenza e' disciplinato dalla contrattazione collettiva
e dalle leggi che regolano il rapporto di lavoro privato,
in conformita' delle norme del decreto legislativo
3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni e
integrazioni, anche per quanto attiene alla definizione del
comparto di contrattazione per la Presidenza. Tale regime
si applica, relativamente al trattamento economico
accessorio e fatta eccezione per gli estranei e per gli
appartenenti a categorie sottratte alla contrattazione
collettiva, al personale che presso la Presidenza ricopre
incarichi dirigenziali ed al personale di prestito in
servizio presso la Presidenza stessa.
5. Il Presidente, con proprio decreto, stabilisce il
contingente del personale di prestito, ai sensi dell'art.
11, comma 4, il contingente dei consulenti ed esperti, e le
corrispondenti risorse finanziarie da stanziare in
bilancio. Appositi contingenti sono previsti per il
personale delle Forze di polizia, per le esigenze
temponanee di cui all'art. 39, comma 22, della legge
27 dicembre 1997, n. 449, nonche' per il personale di
prestito utilizzabile nelle strutture di diretta
collaborazione. Il Presidente puo' ripartire per aree
funzionali, in relazione alle esigenze ed alle
disponibilita' finanziarie, i contingenti del personale di
prestito, dei consulenti ed esperti. Al giuramento di un
nuovo Governo, cessano di avere effetto i decreti di
utilizzazione del personale estraneo e del personale di
prestito addetto ai gabinetti e segreterie delle autorita'
politiche. Il restante personale di prestito e' restituito
entro sei mesi alle amministrazioni di appartenenza, salva
proroga del comando o conferma del fuori ruolo disposte
sulla base di specifica e motivata richiesta dei dirigenti
preposti alle strutture della Presidenza.
5-bis. Il collocamento fuori ruolo, per gli incarichi
disciplinata dall'art. 18, comma 3, della legge 23 agosto
1988, n. 400, e' obbligatorio e viene disposto, secondo le
procedure degli ordinamenti di appartenenza, anche in
deroga ai limiti temporali, numerici e di ogni altra natura
eventualmente previsti dai medesimi ordinamenti. Il
servizio prestato in posizione di comando, fuori ruolo o
altra analoga posizione, prevista dagli ordinamenti di
appartenenza, presso la Presidenza dal personale di ogni
ordine, grado e qualifica di cui agli articoli 1, comma 2,
2 e 3 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e
all'art. 7, primo comma, della legge 24 ottobre 1977, n.
801, e' equiparato a tutti gli effetti anche giuridici e di
carriera, al servizio prestato presso le amministrazioni di
appartenenza. Le predette posizioni in ogni caso non
possono determinare alcun pregiudizio, anche per
l'avanzamento e il relativo posizionamento nei ruoli di
appartenenza. In deroga a quanto previsto dai rispettivi
ordinamenti, ivi compreso quanto disposto dall'art. 7,
secondo comma, della legge 24 ottobre 1977, n. 801, il
conferimento al personale di cui al presente comma di
qualifiche, gradi superiori o posizioni comunque diverse,
da parte delle competenti amministrazioni anche quando
comportino l'attribuzione di specifici incarichi direttivi
dirigenziali a valutazioni di idoneita', non richiede
l'effettivo esercizio delle relative funzioni ovvero la
cessazione dal comando, fuori ruolo o altra analoga
posizione, che proseguono senza soluzione di continuita'.
Il predetto personale e' collocato in posizione
soprannumeraria nella qualifica, grado o posizione a lui
conferiti nel periodo di servizio prestato presso la
Presidenza, senza pregiudizio per l'ordine di ruolo.
5-ter. Il personale dipendente di ogni ordine, grado e
qualifica del camparto Ministeri chiamato a prestare
servizio in posizione di comando o di fuori ruolo presso la
Presidenza, ivi incluse le strutture di supporto ai
commissari straordinari del Governo di cui all'art. 11
della legge 23 agosto 1988, n. 400, nonche' le strutture di
missione di cui all'art. 7, comma 4, mantiene il
trattamento economico fondamentale delle amministrazioni di
appartenenza, compresa l'indennita' di amministrazione, ed
i relativi oneri rimangono a carico delle stesse. Per il
personale appartenente ad altre amministrazioni pubbliche
di cui all'art. 1, comma 2, del decreto legislativo
30 marzo 2001, n. 165, chiamato a prestare servizio in
analoga posizione, la Presidenza provvede, d'intesa con
l'amministrazione di appartenenza del dipendente, alla
ripartizione dei relativi oneri senza pregiudizio per il
trattamento economico fondamentale spettante al dipendente
medesimo.
5-quater. Con il provvedimento istitutivo delle
strutture di supporto o di missione di cui al comma 5-ter
sono determinate le dotazioni finanziarie, strumentali e di
personale, anche dirigenziale, necessarie al funzionamento
delle medesime strutture, che in ogni caso, per la loro
intrinseca temporaneita', non determinano variazioni nella
consistenza organica del personale di cui agli articoli
9-bis e 9-ter. Alla copertura dei relativi oneri si
provvede attingendo agli stanziamenti ordinari di bilancio
della Presidenza e, previo accordo, delle altre
amministrazioni eventualmente coinvolte nelle attivita'
delle predette strutture.
6. Il Presidente, con proprio decreto, stabilisce il
trattamento economico del Segretario generale e dei
vicesegretari generali, nonche' i compensi da corrispondere
ai consulenti, agli esperti, al personale estraneo alla
pubblica amministrazione.
7. Ai decreti di cui al presente articolo ed a quelli
di cui agli articoli 7 e 8 non sono applicabili la
disciplina di cui all'art. 17 della legge 23 agosto 1988,
n. 400, e quella di cui all'art. 3, commi 1, 2 e 3, della
legge 14 gennaio 1994, n. 20. Il Presidente puo' richiedere
il parere del Consiglio di Stato e della Corte dei conti
sui decreti di cui all'art. 8.».



 
Art. 3.

Modifiche al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303

1. Dopo l'articolo 9 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, e' inserito il seguente:
«Art. 9-bis (Personale dirigenziale della Presidenza). - 1. In considerazione delle funzioni e dei compiti attribuiti al Presidente, e' istituito il ruolo dei consiglieri e dei referendari della Presidenza, ferma restando la disciplina dettata dal decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. Nel predetto ruolo sono inseriti, rispettivamente, i dirigenti di prima e di seconda fascia.
2. Le dotazioni organiche del personale dirigenziale della Presidenza sono determinate in misura corrispondente ai posti di funzione di prima e di seconda fascia istituiti con i provvedimenti di organizzazione delle strutture, emanati ai sensi dell'articolo 7, commi 1 e 2.
3. La Presidenza provvede alla copertura dei posti di funzione di prima e seconda fascia con personale di ruolo, con personale dirigenziale di altre pubbliche amministrazioni, chiamato in posizione di comando, fuori ruolo o altra analoga posizione prevista dagli ordinamenti di provenienza, e con personale incaricato ai sensi dell'articolo 19, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165; con decreto del Presidente, adottato ai sensi degli articoli 9 e 11, e' determinata la percentuale di posti di funzione conferibili a dirigenti di prestito. Per i posti di funzione da ricoprire secondo le disposizioni di cui all'articolo 18, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, continua ad applicarsi esclusivamente la disciplina recata dal medesimo articolo 18.
4. I posti di funzione e le relative dotazioni organiche possono essere rideterminati con i decreti adottati ai sensi dell'articolo 7.
5. Salvo quanto previsto dai commi 7 e 8, al ruolo dirigenziale di cui al comma 1 accede esclusivamente il personale reclutato tramite pubblico concorso bandito ed espletato dalla Presidenza, al quale possono essere ammessi solo i dipendenti di cui all'articolo 28, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. E' comunque facolta' della Presidenza, in sede di emanazione del bando, procedere al reclutamento dei dirigenti tramite corso-concorso selettivo di formazione espletato dalla Scuola superiore della pubblica amministrazione.
6. In fase di prima attuazione, le dotazioni organiche di cui al comma 2 sono determinate con riferimento ai posti di funzione istituiti con il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 23 luglio 2002, e successive modificazioni. In prima applicazione e' riservata al personale dirigenziale di prestito una quota delle dotazioni organiche di prima e di seconda fascia pari al dieci per cento dei rispettivi posti di funzione, determinati ai sensi del presente comma, fatta salva l'applicazione dell'articolo 18, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400.
7. In fase di prima attuazione, nel ruolo organico del personale dirigenziale di cui al comma 1 sono inseriti, anche in soprannumero con riassorbimento delle posizioni in relazione alle vacanze dei posti, i dirigenti di prima e seconda fascia secondo le disposizioni del regolamento previsto dall'articolo 10, comma 2, della legge 15 luglio 2002, n. 145, fatto salvo il diritto di opzione previsto dallo stesso comma 2, nonche' i titolari, in servizio presso la Presidenza alla data di entrata in vigore del decreto del Presidente della Repubblica 26 febbraio 1999, n. 150, di incarichi dirigenziali che furono conferiti ai sensi dell'articolo 19, comma 6, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29. Le qualifiche di consigliere e di referendario sono attribuite ai dirigenti di prima e di seconda fascia successivamente al riassorbimento, nell'ambito di ciascuna fascia, delle eventuali posizioni soprannumerarie. Sono prioritariamente inseriti nel ruolo di cui al comma 1 i dirigenti gia' inquadrati nelle soppresse tabelle allegate alla legge 23 agosto 1988, n. 400, i dirigenti vincitori di concorso presso la Presidenza e i dirigenti con incarico di prima fascia. La collocazione dei dirigenti nella posizione soprannumeraria non comporta alcun pregiudizio giuridico, economico e di carriera.
8. Successivamente alle operazioni di inquadramento effettuate ai sensi del comma 7, in prima applicazione e fino al 31 dicembre 2005, i posti di seconda fascia nel ruolo del personale dirigenziale sono ricoperti:
a) per il trenta per cento tramite concorso pubblico;
b) per il venticinque per cento tramite concorso riservato, per titoli ed esame colloquio, ai dipendenti della pubblica amministrazione, muniti di laurea, con almeno cinque anni di servizio svolti in posizioni funzionali per l'accesso alle quali e' richiesto il possesso del diploma di laurea, o, in alternativa ai predetti cinque anni di servizio, muniti sia del diploma di laurea che del diploma di specializzazione o del dottorato di ricerca o altro titolo post-universitario, rilasciati da istituti universitari italiani o stranieri, e che, nel periodo compreso tra la data di entrata in vigore della legge 6 luglio 2002, n. 137, ed il 1° gennaio 2003, erano incaricati, ai sensi dell'articolo 19 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, di funzioni dirigenziali o equiparate presso strutture della Presidenza, ivi comprese quelle di cui all'articolo 14 del medesimo decreto legislativo;
c) per il venticinque per cento tramite concorso riservato, per titoli ed esame colloquio, ai dipendenti di ruolo della pubblica amministrazione, muniti di laurea, che abbiano compiuto almeno cinque anni di servizio svolti in posizioni funzionali per l'accesso alle quali e' richiesto il possesso del diploma di laurea e che, alla data del 1° gennaio 2003, erano in servizio in strutture collocate presso la Presidenza, ivi comprese quelle di cui all'articolo 14 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nonche' al personale di ruolo della Presidenza, in possesso dei medesimi requisiti, che, alla predetta data del 1° gennaio 2003, si trovava in posizione di comando, fuori ruolo o aspettativa presso altre pubbliche amministrazioni;
d) per il dieci per cento tramite concorso riservato, per titoli ed esame colloquio, al personale di cui all'articolo 5 della legge 15 luglio 2002, n. 145, purche' in possesso del diploma di laurea, in servizio alla data del 1° gennaio 2003 presso la Presidenza;
e) per il restante dieci per cento tramite concorso riservato, per titoli ed esame colloquio, agli idonei a concorsi pubblici banditi ed espletati dalla Presidenza, ai sensi dell'articolo 39, comma 15, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e dell'articolo 29 della legge 8 novembre 2000, n. 328, per il reclutamento di dirigenti dotati di alta professionalita' e che, alla data del 1° gennaio 2003, erano in servizio a qualunque titolo in strutture collocate presso la Presidenza, ivi comprese quelle di cui all'articolo 14 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.
9. I vincitori dei concorsi previsti dal comma 8 sono collocati nel ruolo in posizione successiva, anche soprannumeraria, ai dirigenti inseriti ai sensi e per gli effetti del comma 7.
10. E' rimessa alla contrattazione collettiva di comparto autonomo del personale dirigenziale della Presidenza appartenente al ruolo di cui al comma 1 l'articolazione delle posizioni organizzative, delle funzioni e delle connesse responsabilita' ai fini della retribuzione di posizione dei dirigenti.».
 
Art. 4.

Modifiche al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303

1. Dopo l'articolo 9-bis del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, e' inserito il seguente:
«Art. 9-ter (Istituzione del ruolo speciale della Protezione civile). - 1. Per l'espletamento delle specifiche funzioni di coordinamento in materia di protezione civile sono istituiti, nell'ambito della Presidenza, i ruoli speciali tecnico-amministrativi del personale dirigenziale e del personale non dirigenziale della Protezione civile.
2. Il personale dirigenziale di prima e di seconda fascia, in servizio alla data di entrata in vigore del presente articolo presso il Dipartimento della protezione civile della Presidenza, e' inquadrato nel ruolo speciale dirigenziale istituito al comma 1, fatto salvo il diritto di opzione previsto dall'articolo 10, comma 2, della legge 15 luglio 2002, n. 145.
3. Nel ruolo speciale del personale non dirigenziale istituito al comma 1 e' inquadrato il personale gia' appartenente al ruolo speciale ad esaurimento istituito presso la Presidenza ai sensi della legge 28 ottobre 1986, n. 730, nonche' il personale delle aree funzionali gia' appartenente al ruolo del Servizio sismico nazionale di cui alla tabella E del decreto del Presidente della Repubblica 5 aprile 1993, n. 106. Il personale non dirigenziale da inquadrare nel ruolo di cui al comma 1 che, alla data di entrata in vigore del presente articolo, non presta servizio presso il Dipartimento della protezione civile ed il personale di cui alla tabella A allegata al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 11 luglio 2003 che presta servizio alla medesima data presso il Dipartimento della protezione civile ha facolta' di opzione secondo modalita' e termini stabiliti con il decreto del Presidente di cui al comma 4.
4. Con decreto del Presidente, adottato ai sensi degli articoli 7, 9 e 11, si provvede alla determinazione delle dotazioni organiche del personale dei ruoli speciali, nonche' alla determinazione, in misura non superiore al trenta per cento della consistenza dei predetti ruoli speciali, del contingente di personale in comando o fuori ruolo di cui puo' avvalersi il Dipartimento della protezione civile.
5. Sono contestualmente abrogati il ruolo speciale ad esaurimento istituito presso la Presidenza ai sensi della legge 28 ottobre 1986, n. 730, nonche' il ruolo del Servizio sismico nazionale di cui alla tabella E del decreto del Presidente della Repubblica 5 aprile 1993, n. 106.
6. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente articolo, l'articolo 10 della legge 16 gennaio 2003, n. 3, si applica anche al personale inquadrato nei ruoli della Presidenza istituiti sulla base di norme anteriori alla legge 23 agosto 1988, n. 400, qualora detto personale risulti in possesso dei requisiti indicati all'articolo 38, comma 4, della medesima legge.».
 
Art. 5.

Modifiche all'articolo 10 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n.
303

1. All'articolo 10 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, dopo il comma 3 sono inseriti i seguenti:
«3-bis. Per le esigenze delle rappresentanze del Governo nelle regioni a statuto speciale tuttora operanti nell'ambito della Presidenza, possono essere destinati nelle relative sedi dirigenti di prima e di seconda fascia o equiparati, appartenenti ai ruoli della Presidenza o chiamati in posizione di comando o fuori ruolo nell'ambito della percentuale di cui all'articolo 9-bis, comma 3.
3-ter. I dirigenti appartenenti ai ruoli delle soppresse tabelle A e C allegate alla legge 23 agosto 1988, n. 400, in servizio alla data di entrata in vigore del presente comma presso le Prefetture - Uffici territoriali del Governo, sono inquadrati nella corrispondente qualifica del ruolo dirigenziale del Ministero dell'interno.».
2. All'articolo 10 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, dopo il comma 6 sono inseriti i seguenti:
«6-bis. Il Comitato per l'emersione del lavoro non regolare di cui all'articolo 78 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, come modificato dall'articolo 116, comma 7, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e' trasferito al Ministero del lavoro e delle politiche sociali con le relative risorse finanziarie ed i comandi in atto. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le relative variazioni di bilancio.
6-ter. A decorrere dal 1° gennaio 2004 sono trasferiti al Centro nazionale per l'informatica nella pubblica amministrazione i compiti, le funzioni e le attivita' esercitati dal Centro tecnico di cui al comma 19 dell'articolo 17 della legge 15 maggio 1997, n. 127, e al comma 6 dell'articolo 24 della legge 24 novembre 2000, n. 340. Al Centro medesimo sono contestualmente trasferite le risorse finanziarie e strumentali, nonche' quelle umane comunque in servizio. Il limite massimo di cui al comma 1 dell'articolo 6 del decreto legislativo 12 febbraio 1993, n. 39, e' fissato in complessive 190 unita'.
6-quater. In sede di prima applicazione il personale trasferito ai sensi del comma 6-ter mantiene il trattamento giuridico ed economico in godimento.
6-quinquies. Al riordino organizzativo, di gestione e di funzionamento del Centro nazionale per l'informatica nella pubblica amministrazione si provvede con successivi regolamenti adottati ai sensi del comma 1 dell'articolo 5 del decreto legislativo 12 febbraio 1993, n. 39.
6-sexies. Dalla data di cui al comma 6-ter sono abrogati il comma 19 dell'articolo 17 della legge 15 maggio 1997, n. 127, il comma 6 dell'articolo 24 della legge 24 novembre 2000, n. 340, e il decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1997, n. 522.».
3. All'articolo 10 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, dopo il comma 11 sono aggiunti i seguenti:
«11-bis. Salva l'applicazione delle disposizioni di cui al decreto-legge 6 maggio 2002, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 luglio 2002, n. 133, i compiti di sicurezza e vigilanza nell'ambito della Presidenza sono svolti, ai sensi dell'articolo 33 della legge 23 agosto 1988, n. 400, da personale della Polizia di Stato e dell'Arma dei carabinieri nell'ambito di una apposita Sovrintendenza, costituita con decreto del Presidente adottato ai sensi dell'articolo 7, alla quale e' preposto un coordinatore nominato ai sensi dell'articolo 18 della citata legge n. 400 del 1988.
11-ter. La Presidenza puo' provvedere alla amministrazione, organizzazione, coordinamento e gestione dei servizi generali di supporto, purche' non siano di nocumento alle esigenze di sicurezza, attraverso societa' per azioni appositamente costituita, anche con partecipazione minoritaria di soggetti privati selezionati attraverso procedure ad evidenza pubblica. I rapporti tra la societa' e la Presidenza sono regolati da apposito contratto di servizio, anche con riferimento alla verifica qualitativa delle prestazioni rese.
11-quater. Con specifico atto aggiuntivo al contratto di servizio di cui al comma 11-ter sono definite le modalita', i termini e le condizioni per l'utilizzazione di personale in servizio presso la Presidenza che, mantenendo lo stesso stato giuridico, su base volontaria e senza pregiudizio economico e di carriera, puo' essere distaccato presso la societa'.
11-quinquies. Il restante personale coinvolto nel processo di attuazione di cui al comma 11-ter e' assegnato alle altre strutture generali della Presidenza, nel rispetto delle procedure di consultazione con le organizzazioni sindacali previste dalla normativa vigente.».



Nota all'art. 5:
- Il testo dell'art. 10 del decreto legislativo 30
luglio 1999, n. 303, come modificato dal presente decreto
legislativo e' il seguente:
«Art. 10 (Riordino dei compiti operativi e gestionali).
- 1. Ai sensi dell'art. 12, comma 1, lettere a) e b), della
legge 15 marzo 1997, n. 59, sono trasferiti ai Ministeri di
seguito individuati i compiti relativi alle seguenti aree
funzionali, in quanto non riconducibili alle autonome
funzioni di impulso indirizzo e coordinamento del
Presidente. Ai Ministeri interessati sono contestualmente
trasferite le corrispondenti strutture e le relative
risorse finanziarie, materiali ed umane:
a) turismo al Ministero dell'industria, commercio e
artigianato;
b) (lettera soppressa dall'art. 1 del decreto
legislativo 31 ottobre 2002, n. 257);
c) segreteria del comitato per la liquidazione delle
pensioni privilegiate ordinarie, di cui all'art. 19, comma
1, lettera s), della legge 23 agosto 1988, n. 400, al
Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione
economica;
d) aree urbane, fatto salvo quanto previsto al comma
5, nonche' Commissione Reggio Calabria, di cui all'art. 7
della legge 5 luglio 1989, n. 246, e Commissione per il
risanamento della Torre di Pisa, al Ministero dei lavori
pubblici;
e) diritto d'autore e disciplina della proprieta'
letteraria, nonche' promozione delle attivita' culturali,
nell'ambito dell'attivita' del Dipartimento per
l'informazione ed editoria, al Ministero per i beni e le
attivita' culturali, come previsto dall'art. 52, comma 2,
del decreto legislativo sul riordino dei Ministeri.
2. Fatte salve le successive modifiche ordinamentali di
cui agli articoli 12, lettere f) e seguenti, e 13 della
legge 15 marzo 1997, n. 59, le amministrazioni destinatarie
dei compiti e delle strutture trasferite ai sensi del
comma 1 ne assumono la responsabilita' a decorrere dalla
entrata in vigore del presente decreto quando si tratti di
strutture in atto affidate a Ministri con portafoglio
mediante delega del Presidente del Consiglio. In caso
diverso, l'assunzione di responsabilita' decorre dalla
individuazione, mediante apposito decreto del Presidente
del Consiglio, delle risorse da trasferire.
3. A decorrere dalla data di inizio della legislatura
successiva a quella in cui il presente decreto entra in
vigore, sono trasferiti al Ministero dell'interno, con le
inerenti risorse finanziarie, materiali ed umane, i compiti
svolti dagli uffici dei commissari di Governo nelle
regioni.
3-bis. Per le esigenze delle rappresentanze del Governo
nelle regioni a statuto speciale tuttora operanti
nell'ambito della Presidenza, possono essere destinati
nelle relative sedi dirigenti di prima e di seconda fascia
o equiparati, appartenenti ai ruoli della Presidenza o
chiamati in posizione di comando o fuori ruolo nell'ambito
della percentuale di cui all'art. 9-bis, comma 3.
3-ter. I dirigenti appartenenti ai ruoli delle
soppresse tabelle A e C allegate alla legge 23 agosto 1988,
n. 400, in servizio alla data di entrata in vigore del
presente comma presso le Prefetture-Uffici territoriali del
Governo, sono inquadrati nella corrispondente qualifica del
ruolo dfriqenziale del Ministero dell'interno.
4. A decorrere dalla data di cui al comma 3, sono
trasferiti al Ministero del lavoro, della salute e delle
politiche sociali, secondo le disposizioni di cui all'art.
45 del decreto legislativo sul riordinamento dei Ministeri,
i compiti esercitati dal Dipartimento degli affari sociali
della Presidenza. Al Ministero stesso sono contestualmente
trasferite le inerenti risorse finanziarie, materiali ed
umane.
5. A decorrere dalla data di cui al comma 3, sono
trasferiti al Ministero delle infrastrutture e dei
trasporti di cui all'art. 41 del decreto legislativo sul
riordinamento dei Ministeri, con le inerenti risorse
finanziarie, materiali e umane, i compiti esercitati,
nell'ambito del Dipartimento delle aree urbane della
Presidenza, dall'Ufficio per Roma capitale e grandi eventi.
6. A decorrere dalla data di cui al comma 3, o dalla
diversa data indicata in sede di riordino dei Ministeri,
sono trasferite, con le inerenti risorse finanziarie,
materiali ed umane, all'Agenzia per la protezione
dell'ambiente e per i servizi tecnici, di cui all'art. 38
del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e
successive modificazioni, le funzioni del Dipartimento per
i servizi tecnici nazionali della Presidenza del Consiglio
dei Ministri, fatta eccezione per le funzioni del Servizio
sismico nazionale, fermo restando quanto previsto dall'art.
91 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, e
successive modificazioni. Sono escluse dal suddetto
trasferimento le funzioni gia' attribuite all'Ufficio per
il sistema informativo unico, che restano assegnate alla
Presidenza del Consiglio dei Ministri e sono affidate al
Dipartimento per l'innovazione e le tecnologie.
6-bis. Il Comitato per l'emersione del lavoro non
regolare di cui all'art. 78 della legge 23 dicembre 1998,
n. 448, come modificato dall'art. 116, comma 7, della legge
23 dicembre 2000, n. 388, e' trasferito al Ministero del
lavoro e delle politiche sociali con le relative risorse
finanziarie ed i comandi in atto. ll Ministro dell'economia
e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri
decreti, le relative variazioni di bilancio.
6-ter. A decorrere dal 1° gennaio 2004 sono trasferiti
al Centro nazionale per l'informatica nella pubblica
amministrazione i compiti; le funzioni e le attivita'
esercitati dal Centro tecnico di cui al comma 19 dell'art.
17 della legge 15 maggio 1997, n. 127, e al comma 6
dell'art. 24 della legge 24 novembre 2000, n. 340. Al
Centro medesimo sono contestualmente trasferite le risorse
finanziarie e strumentali, nonche' quelle umane comunque in
servizio. Il limite massimo di cui al comma 1 dell'art. 6
del decreto legislativo 12 febbraio 1993, n. 39, e' fissato
in complessive 190 unita'.
6-quater. In sede di prima applicazione il personale
trasferito ai sensi del comma 6-ter mantiene il trattamento
giuridico ed economico in godimento.
6-quinquies. Al riordino organizzativo, di gestione e
di funzionamento del Centro nazionale per l'informatica
nella pubblica amministrazione si provvede con successivi
regolamenti adottati ai sensi del comma 1 dell'art. 5 del
decreto legislativo 12 febbraio 1993, n. 39.
6-sexies. Dalla data di cui al comma 6-ter sono
abrogati il comma 19 dell'art. 17 della legge 15 maggio
1997, n. 127, il comma 6 dell'art. 24 della legge 24
novembre 2000, n. 340, e il decreto del Presidente della
Repubblica 23 dicembre 1997, n. 522.
(Commi da 7 a 9, abrogati dall'art. 3, comma 1, della
legge 16 gennaio 2003, n. 3).
10. La collocazione e l'organizzazione dell'Ufficio di
supporto alla Cancelleria dell'Ordine al merito della
Repubblica e dell'Ufficio di segreteria del Consiglio
supremo della difesa sono stabilite da appositi protocolli
d'intesa tra Segretariato generale della Presidenza della
Repubblica e Segretariato generale della Presidenza.
11. Gli organi collegiali le cui strutture di supporto
sono dal presente decreto trasferite ad altre
amministrazioni, operano presso le amministrazioni
medesime.
11-bis. Salva l'applicazione delle disposizioni di cui
al decreto-legge 6 maggio 2002, n. 83, convertito, con
modificazioni, dalla legge 2 luglio 2002, n. 133, i compiti
di sicurezza e vigilanza nell'ambito della Presidenza sono
svolti, ai sensi dell'art. 33 della legge 23 agosto 1988,
n. 400, da personale della Polizia di Stato e dell'Arma dei
carabinieri nell'ambito di una apposita Sovrintendenza,
costituita con decreto del Presidente adottato ai sensi
dell'art. 7, alla quale e' preposto un coordinatore
nominato ai sensi dell'art. 18 della citata legge n. 400
del 1988.
11-ter. La Presidenza puo' provvedere alla
amministrazione, organizzazione, coordinamento e gestione
dei servizi generali di supporto, purche' non siano di
nocumento alle esigenze di sicurezza, attraverso societa'
per azioni appositamente costituita, anche con
partecipazione minoritaria di soggetti privati selezionati
attraverso procedure ad evidenza pubblica. I rapporti tra
la societa' e la Presidenza sono regolati da apposito
contratto di servizio, anche con riferimento alla verifica
qualitativa delle prestazioni rese.
11-quater. Con specifico atto aggiuntivo al contratto
di servizio di cui al comma 11-ter sono definite le
modalita', i termini e le condizioni per l'utilizzazione di
personale in servizio presso la Presidenza che, mantenendo
lo stesso stato giuridico, su base volontaria e senza
pregiudizio economico e di carriera, puo' essere distaccato
presso la societa'.
11-quinquies. Il restante personale coinvolto nel
processo di attuazione di cui al comma 11-ter e' assegnato
alle altre strutture generali della Presidenza, nel
rispetto delle procedure di consultazione con le
organizzazioni sindacali previste dalla normativa vigente».



 
Art. 6.

Modifiche all'articolo 11 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n.
303

1. Al comma 4 dell'articolo 11 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, sono abrogate le parole: «sino a raggiungere, entro tre anni, una percentuale non superiore al 20 per cento per le strutture medesime.».
2. All'articolo 11 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, dopo il comma 4 e' inserito il seguente:
«4-bis. Le vacanze dei posti nell'organico del personale di cui alla tabella A allegata al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 11 luglio 2003 sono ricoperte, fino al 31 dicembre 2005, per il quaranta per cento tramite concorso pubblico, per il trenta per cento tramite concorso riservato al personale comandato o fuori ruolo e per il trenta per cento tramite concorso riservato al personale dei ruoli della Presidenza.».
3. All'articolo 11 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, dopo il comma 7 e' inserito il seguente:
«7-bis. Fino al 31 dicembre 2005, ai fini dell'espletamento dei concorsi di cui al comma 8 dell'articolo 9-bis si applica quanto previsto dal comma 7, nel limite non superiore alle 40 unita'.».
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E 'fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare.
Dato a Roma, addi' 5 dicembre 2003

CIAMPI

Berlusconi, Presidente del
Consiglio dei Ministri
Fini, Vicepresidente del Consiglio
dei Ministri
Mazzella, Ministro per la funzione
pubblica
Tremonti, Ministro dell'economia e
delle finanze

Visto, il Guardasigilli: Castelli



Nota all'art. 6:
- Il testo dell'art. 11 del decreto legislativo 30
luglio 1999, n. 303, come modificato dal presente decreto
legislativo e' il seguente:
«Art. 11 (Ordinamento transitorio). - 1. In fase di
prima applicazione del presente decreto, e sino alla
adozione dei decreti di cui all'art. 7, resta ferma
l'attuale organizzazione della Presidenza, relativamente ai
compiti non trasferiti ai sensi dell'art. 10 e fatti salvi
gli effetti dei decreti legislativi da adottarsi ai sensi
degli articoli 11 e seguenti della legge 15 marzo 1997, n.
59. In particolare, fino alla emanazione dei decreti di cui
all'art. 7, comma 2, i Ministri delegati continuano ad
avvalersi delle strutture ad essi affidate.
2. Sino alla stipulazione dei nuovi contratti
collettivi, resta applicabile al personale in servizio
presso la Presidenza il regime contrattuale del comparto di
appartenenza. Sino a diversa previsione contrattuale, le
relazioni sindacali sono regolate, nell'ambito della
Presidenza, dal contratto collettivo per il comparto del
personale statale.
3. Con effetto dalla entrata in vigore dei decreti di
cui all'art. 7, da adottarsi, in prima applicazione, entro
tre mesi dalla data di entrata in vigore del presente
decreto legislativo, sono abrogate le norme di legge, di
regolamento ovvero di organizzazione, emanate ai sensi
dell'art. 21 della legge 23 agosto 1988, n. 400, relative
alla organizzazione dei corrispondenti uffici e
dipartimenti della Presidenza.
4. In sede di prima applicazione del presente decreto,
il rapporto tra consistenza del personale di ruolo della
Presidenza e contingente del personale di prestito e'
determinato sulla base del personale che alla data del
1° giugno 1999 risulta assegnato alle strutture della
Presidenza non immediatamente trasferite ai sensi dell'art.
10. A successive determinazioni delle due grandezze,
modificative delle tabelle allegate alla legge 23 agosto
1988, n. 400, si perviene con decreto del Presidente,
sentite le organizzazioni sindacali, tenendo conto degli
ulteriori trasferimenti di funzioni e strutture, dei
risultati delle operazioni di cui al comma 5, delle
determinazioni assunte dal Presidente ai sensi dell'art. 7,
comma 6, dell'obiettivo di una graduale riduzione, nelle
strutture non di diretta collaborazione, del rapporto tra
personale di prestito e personale di ruolo. Resta salva
l'esigenza di garantire il ricorso aggiuntivo a personale
di prestito per la rapida copertura di fabbisogni
aggiuntivi e temporanei, in relazione a quanto previsto
dall'art. 7, comma 4, del presente decreto, e dall'art. 11
della legge 23 agosto 1988, n. 400.
4-bis. Le vacanze dei posti nell'organico del personale
di cui alla tabella A allegata al decreto del Presidente
del Consiglio dei Ministri 11 luglio 2003 sono ricoperte,
fino al 31 dicembre 2005, per il quaranta per cento tramite
concorso pubblico, per il trenta per cento tramite concorso
riservato al personale comandato o fuori ruolo e per il
trenta per cento tramite concorso riservato al personale
dei ruoli della Presidenza.
5. Il diritto di opzione di cui all'art. 12, comma 1,
lettera c), della legge 15 marzo 1997, n. 59, e' assicurato
ai dipendenti ivi contemplati, anche se in servizio presso
strutture il cui trasferimento ad altre amministrazioni e'
differito nel tempo, mediante la predisposizione di
apposita procedura da concludersi entro tre mesi
dall'entrata in vigore del presente decreto. Una volta
esercitata, l'opzione non e' piu' revocabile. Il personale
che ha esercitato l'opzione per la permanenza nei ruoli
della Presidenza non puo' essere inviato in comando o fuori
ruolo presso altre amministrazioni per il periodo di due
anni e, se e' gia' in tale posizione, ne cessa
automaticamente dopo un anno dall'esercizio dell'opzione,
salva scadenza anteriore.
6. Al personale non dirigenziale di ruolo della
Presidenza che alla data del 1° giugno 1999 risulta
assegnato a strutture della Presidenza immediatamente
trasferite ad altre amministrazioni ai sensi dell'art. 10,
comma 1, ed al personale non dirigenziale che alla data
predetta presta servizio nelle strutture stesse in
posizione di fuori ruolo, comando o distacco, e' conservato
ad personam, se piu' favorevole, il trattamento economico
di carattere fisso e continuativo fruito presso la
Presidenza. Al personale non dirigenziale della Presidenza
o di altre amministrazioni che alla data del 1° giugno 1999
risulti in servizio presso strutture trasferite con
decorrenza non immediata, ai sensi dei commi 3 e seguenti
dell'art. 10, e', all'atto del trasferimento riconosciuto
un trattamento economico di carattere fisso e continuativo
complessivamente non inferiore a quello in godimento alla
decorrenza del trasferimento.
7. Ove, in sede di prima applicazione del presente
decreto, a seguito anche delle opzioni di cui al comma 5, i
limiti del contingente del personale di ruolo risultassero
superati, il Presidente determina i profili professionali
per i quali ulteriori assunzioni restano compatibili con
l'obiettivo di graduale riadeguamento numerico del
personale.
7-bis. Fino al 31 dicembre 2005, ai fini
dell'espletamento dei concorsi di cui al comma 8 dell'art.
9-bis si applica quanto previsto dal comma 7, nel limite
non superiore alle 40 unita'.
8. Il decreto di cui all'art. 8 stabilisce la data
dalla quale un ufficio interno di ragioneria della
Presidenza sostituisce l'Ufficio centrale di bilancio del
Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione
economica presso la Presidenza stessa.
9. Entro sei mesi dall'entrata in vigore del presente
decreto, la Presidenza provvede a riordinare in un testo
unico le disposizioni di legge relative al proprio
ordinamento. Il testo unico e' aggiornato al termine dei
processi di trasferimento delle funzioni della Presidenza
ad amministrazioni ministeriali.».



 
Gazzetta Ufficiale Serie Generale per iPhone