IL RETTORE
Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168, ed in particolare gli articoli 6 e 16; Visto il decreto rettorale n. 501 Reg. XXXVIII in data 27 marzo 2000, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 103 del 5 maggio 2000, con cui e' stato emanato lo statuto dell'Universita' degli studi di Parma e successive modificazioni; Vista la deliberazione assunta dal senato accademico e dal consiglio di amministrazione riuniti in seduta congiunta, in data 10 luglio 2003 con cui sono state approvate ulteriori modifiche allo statuto dell'Universita' di Parma, trasmesse, con nota in data 25 luglio 2003, al Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca per il controllo di legittimita' e di merito a norma dell'art. 6, comma 10, della precitata legge n. 168/1989; Preso atto dei rilievi formulati dal M.I.U.R. notificati con nota in data 30 settembre 2003; Vista l'ulteriore deliberazione in data 1° dicembre 2003 con cui il senato accademico ed il consiglio di amministrazione, riuniti in seduta congiunta, hanno accolto il rilievo formulato dal M.I.U.R.; Ritenuto che sia utilmente compiuto il procedimento amministrativo previsto per l'emanazione delle modifiche allo statuto dell'Ateneo;
Decreta:
1. Lo statuto dell'Universita' degli studi di Parma e' modificato come segue: l'art. 8, comma 8, e' sostituito dal seguente: il rettore nomina con proprio decreto il pro rettore vicario scelto tra i professori di ruolo di prima fascia, che abbiano optato o che optino per il tempo pieno, che lo supplisce in tutte le sue funzioni in caso di impedimento o di assenza, nonche', in caso di cessazione anticipata dall'ufficio, fino all'entrata in carica del nuovo eletto. In caso di cessazione anticipata dalla carica di rettore, il decano dei professori indice nuove elezioni entro trenta giorni. Il rettore puo' nominare con proprio decreto uno o piu' pro rettori con deleghe specifiche. l'art. 22, comma 5, e' sostituito dal seguente: l'elettorato attivo del preside e' costituito da tutti i membri del consiglio di facolta' compresi i ricercatori della facolta' che non facciano parte del consiglio stesso. l'art. 24, comma 1, e' sostituito dal seguente: per ogni corso di studio e' costituito un consiglio di corso di studio. Nelle facolta' cui afferiscono piu' corsi di studio il consiglio di facolta' puo' unificare piu' consigli di corso di studio della medesima classe o unificare il consiglio di corso di laurea specialistica con il consiglio del corso di laurea (triennale) che ha reso possibile la sua istituzione o, ancora, effettuare unificazioni che configurino entrambi i tipi precitati. l'art. 24, comma 3.2, e' sostituito dal seguente: cinque rappresentanti degli studenti nel consiglio di corso di laurea triennale e nel consiglio di corso di laurea specialistica a ciclo unico; cinque rappresentanti degli studenti nel consiglio di corso di laurea specialistica unificata con corso di laurea triennale; cinque rappresentanti degli studenti nel consiglio di corso di laurea specialistica unica nella classe; tre rappresentanti degli studenti nel consiglio di corso di laurea specialistica seconda nella classe. L'art. 24, comma 3.3, e' abrogato. L'art. 24, comma 5, e' abrogato. 2. Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Parma, 1° dicembre 2003 Il rettore: Ferretti |