Gazzetta n. 288 del 12 dicembre 2003 (vai al sommario)
COMMISSIONE NAZIONALE PER LE SOCIETA' E LA BORSA
DELIBERAZIONE 5 dicembre 2003
Modifiche alla disciplina della liquidazione delle insolvenze di mercato contenuta nel regolamento n. 11768 in materia di mercati, connesse all'avvio del sistema di liquidazione «Express II» gestito dalla Monte Titoli S.p.a. (Deliberazione n. 14339).

IL PRESIDENTE

Vista la legge 7 giugno 1974, n. 216;
Visto il decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58;
Visto il proprio regolamento n. 11768 del 23 dicembre 1998 e le successive modificazioni e integrazioni;
Visti, in particolare, gli articoli 14, 15, 16 e 17 del citato regolamento n. 11768 del 23 dicembre 1998;
Tenuto conto del «Regolamento operativo dei servizi di liquidazione (Express II) e delle attivita' accessorie» adottato dalla Monte Titoli S.p.a. e approvato dalla Banca d'Italia, d'intesa con la Consob, con provvedimento dell'8 settembre 2003;
Preso atto della nota del 6 ottobre u.s., con la quale la Monte Titoli S.p.a. ha comunicato la determinazione di articolare l'avvio del servizio di liquidazione «Express II» in due fasi che decorrono, rispettivamente, dall'8 dicembre 2003 per quanto riguarda le operazioni aventi ad oggetto i titoli obbligazionari di emittenti privati e dal 26 gennaio 2004 per quanto riguarda le operazioni aventi ad oggetto le altre tipologie di strumenti finanziari;
Ritenuto opportuno modificare ed integrare le disposizioni dei citati articoli 14, 15, 16 e 17 del predetto regolamento n. 11768 del 23 dicembre 1998, allo scopo di aggiornare la disciplina dell'insolvenza di mercato e di armonizzarla con le procedure esecutive stabilite dai gestori dei servizi di mercato nel quadro del servizio di liquidazione «Express II»;
Preso atto dell'intesa espressa dalla Banca d'Italia con nota del 5 dicembre 2003;

Delibera:

I. Il regolamento n. 11768 del 23 dicembre 1998 concernente la disciplina dei mercati e' modificato ed integrato come segue:
1. Nell'art. 14, la lettera f), e' sostituita dalla seguente:
«f) "Procedure esecutive": le procedure disciplinate dai regolamenti di mercato o dei sistemi di garanzia, ovvero definite su base consensuale dagli operatori, aventi ad oggetto l'esecuzione di operazioni concluse nei mercati regolamentati che non sono state regolate nei termini previsti per mancata consegna rispettivamente, di strumenti finanziari o di contante;»;
la lettera h), e' sostituita dalla seguente:
«h) "gestori dei servizi di mercato": le societa' di gestione dei mercati regolamentati di cui all'art. 61 del Testo unico, i gestori dei sistemi RRG, i gestori dei fondi di garanzia dei contratti, i gestori dei servizi di liquidazione, le controparti centrali e i soggetti che svolgono la gestione accentrata di strumenti finanziari di cui al titolo II della parte III del Testo unico;»;
2. L'art. 15 e' sostituito dal seguente:
«Art. 15 (Presupposti dell'insolvenza di mercato). - 1. L'insolvenza di mercato e' determinata da gravi inadempimenti o altri fatti esteriori i quali dimostrino l'incapacita' di far fronte alle obbligazioni di mercato da parte del negoziatore, del liquidatore e dell'aderente.
2. L'insolvenza di mercato e' comunque presunta in caso di:
a) mancato versamento nei termini e nei modi previsti dell'importo a debito risultante dal compimento delle procedure esecutive;
b) mancato versamento dei margini di garanzia o delle ulteriori disponibilita' di cui all'art. 5, comma 3, lettera j) della disciplina dei sistemi di garanzia, nonche' mancato regolamento finale per differenziale delle posizioni contrattuali su strumenti finanziari derivati, da parte dell'aderente nei termini e nei modi previsti.»;
3. L'art. 16 e' sostituito dal seguente:
«Art. 16 (Accertamento dell'insolvenza di mercato) - 1. Le societa' di gestione dei mercati regolamentati, le controparti centrali e i liquidatori, secondo le rispettive competenze, comunicano senza indugio alla Consob i gravi inadempimenti o gli altri fatti esteriori indicati nell'art. 15, comma 1, dei quali siano a conoscenza.
2. Ai fini dell'accertamento e della dichiarazione dell'insolvenza di mercato da parte della Consob:
a) nel caso di cui all'art. 15, comma 2, lettera a), la societa' di gestione dei mercati regolamentati o le controparti ne danno comunicazione alla Consob indicando i provvedimenti adottati in conformita' con quanto previsto dai loro regolamenti;
b) nei casi di cui all'art. 15, comma 2, le controparti centrali ne danno comunicazione alla Consob indicando i provvedimenti di trasferimento o di chiusura delle posizioni contrattuali registrate nei conti dell'inadempiente adottati in conformita' con quanto previsto dalla disciplina dei sistemi di garanzia.
3. Il provvedimento di dichiarazione dell'insolvenza di mercato e' comunicato tempestivamente ai gestori dei servizi di mercato a mezzo fax. Con il medesimo provvedimento la Consob puo' impartire istruzioni ai gestori dei servizi di mercato in merito agli eventuali provvedimenti urgenti da adottare con riferimento alla procedura di liquidazione dell'insolvenza medesima.»;
4. L'art. 17 e' sostituito dal seguente:
«Art. 17 (Procedura di liquidazione dell'insolvenza di mercato) - 1. La procedura di liquidazione dell'insolvenza di mercato si applica limitatamente alle fasi di cui al comma 3, lettere a) e b), e al comma 4, lettera a), nei seguenti casi:
a) operazioni concluse fuori dai mercati regolamentati, aventi un intervallo di regolamento superiore a quello stabilito nei mercati regolamentati italiani di riferimento;
b) operazioni relative a blocchi concluse a prezzi che si discostano in misura superiore al 10% dal minimo e massimo rilevati nei mercati regolamentati italiani di riferimento il giorno di negoziazione;
c) operazioni concluse fuori dai mercati regolamentati, diverse dai blocchi, a prezzi non compresi tra il minimo ed il massimo rilevati nei mercati regolamentati italiani di riferimento il giorno di negoziazione;
d) compensi, contratti a termine in accensione e contratti a premio conclusi fuori dei mercati regolamentati;
e) operazioni aventi ad oggetto strumenti finanziari non quotati in un mercato regolamentato italiano;
2. La procedura di liquidazione dell'insolvenza di mercato si applica alle operazioni garantite da sistemi di garanzia basati su controparte centrale limitatamente alle fasi di cui al comma 4, lettere a), d), e), f) e g).
3. In seguito alla dichiarazione dell'insolvenza di mercato ed in attesa delle disposizioni del commissario:
a) i gestori dei servizi di liquidazione escludono, secondo le regole di funzionamento dei servizi medesimi, le operazioni non regolabili per mancanza del contante o degli strumenti finanziari immesse dall'insolvente;
b) fermo restando quanto previsto al comma 5 relativamente alle partite di pertinenza dei negoziatori che si avvalgono del liquidatore insolvente, i gestori dei sistemi RRG escludono le operazioni non definitive stipulate dall'insolvente;
c) le controparti dell'insolvente, avendo cura di non alterare l'ordinato svolgimento delle negoziazioni, possono acquistare o vendere sui mercati regolamentati gli strumenti finanziari non compensati che avrebbero dovuto ricevere o consegnare all'insolvente, in coerenza con quanto previsto al comma 4, lettera b).
4. Fermo restando quanto previsto dall'art. 16, comma 1, lettera b), il commissario nominato ai sensi dell'art. 72, comma 3, del testo unico gestisce la liquidazione dell'insolvenza di mercato con le seguenti modalita':
a) acquisisce i dati e i documenti necessari alla liquidazione dell'insolvenza presso l'insolvente, il suo eventuale liquidatore, le sue controparti e i gestori dei servizi di mercato, verificandone la correttezza e la completezza;
b) relativamente alle operazioni per le quali e' stata disposta l'esclusione dai sistemi RRG e dai servizi di liquidazione, calcola la posizione netta di ciascuna controparte nei confronti dell'insolvente, per singolo strumento finanziario e per gli euro, distinguendo le operazioni garantite, ripartite per singolo sistema di garanzia, da quelle non garantite, comprendendo anche i differenziali a debito risultanti dal compimento delle procedure esecutive;
c) sentite le societa' di gestione del mercato, indica, in funzione del controvalore delle singole posizioni nette in strumenti finanziari di cui alla lettera b), i termini e le modalita' nel rispetto dei quali le controparti dell'insolvente debbono effettuare sui mercati regolamentati gli acquisti e le vendite degli strumenti finanziari non compensati, che avrebbero dovuto ricevere o consegnare all'insolvente; entro la scadenza dei suddetti termini, le controparti dell'insolvente possono altresi' optare, anche parzialmente, per una liquidazione per differenziale sulla base di un prezzo di regolamento calcolato come media ponderata dei prezzi delle transazioni concluse sui mercati regolamentati ovvero, a discrezione del commissario, dei prezzi ufficiali rilevati dalle societa' di gestione degli stessi mercati, il giorno di scadenza dei medesimi termini;
d) accerta la correttezza, la completezza e gli esiti delle operazioni effettuate dalle controparti centrali e dalle controparti dell'insolvente; qualora accerti la mancata completezza delle operazioni compiute dalle controparti dell'insolvente, il commissario calcola le differenze a credito e a debito utilizzando il prezzo di regolamento di cui alla lettera c);
e) nei casi di regolamento per differenziale da parte della controparte centrale, verifica l'adeguatezza del prezzo di regolamento utilizzato;
f) emette i certificati di credito:
1) in favore delle controparti dell'insolvente per un importo pari alle differenze in euro a loro credito per ciascuna posizione netta, con l'aggiunta delle spese accessorie sostenute a seguito dell'insolvenza;
2) in favore delle controparti centrali, per un importo pari alle differenze in euro a loro credito, dedotti i margini di garanzia e le ulteriori disponibilita' di cui all'art. 5, comma 3, lettera j) della disciplina dei sistemi di garanzia versati dall'insolvente, con l'aggiunta delle spese accessorie sostenute a seguito dell'insolvenza;
g) acquisisce le eventuali differenze a credito dell'insolvente, accreditandole in un conto corrente bancario rubricato all'insolvenza.
5. Nel caso di insolvenza di un liquidatore che partecipa al servizio per conto di negoziatori, al fine di consentire il regolamento delle operazioni di pertinenza dei negoziatori, il commissario verifica la possibilita' di trasferire ad altro liquidatore dette operazioni e le disponibilita' in titoli e in euro da essi costituite presso l'insolvente medesimo.».
II. La presente delibera si applica dall'8 dicembre 2003 per quanto riguarda le operazioni aventi ad oggetto le obbligazioni e gli altri titoli di debito diversi dai titoli di Stato e dai titoli emessi da organismi internazionali partecipati da Stati e dal 26 gennaio 2004 per quanto riguarda le operazioni aventi ad oggetto le altre tipologie di strumenti finanziari.
III. La presente delibera e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica e nel Bollettino della Consob ed entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica.
Roma, 5 dicembre 2003
Il presidente: Cardia
 
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