Gazzetta n. 288 del 12 dicembre 2003 (vai al sommario) |
PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE |
ORDINANZA 5 dicembre 2003 |
Disposizioni urgenti per fronteggiare la grave crisi nel settore dell'approvvigionamento idrico nel territorio del comune di Genova. (Ordinanza n. 3329). |
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IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
Visto l'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225; Visto l'art. 107, comma 1, lettera c), del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112; Visto il decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2002, n. 401; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 7 novembre 2003, con il quale e' stato dichiarato, fino al 31 dicembre 2004, lo stato di emergenza per fronteggiare la grave crisi nel settore dell'approvvigionamento idrico nel territorio del comune di Genova; Considerata in particolare, l'ineludibile esigenza di realizzare, potenziare e completare opere finalizzate ad incrementare l'approvvigionamento idrico nel comune di Genova, con procedure di assoluta urgenza ed in deroga alla normativa vigente; Vista la nota della regione Liguria del 18 novembre 2003, con la quale e' stata trasmessa la nota del comune di Genova concernente gli interventi da realizzarsi nel medesimo territorio per fronteggiare il contesto emergenziale determinatosi a seguito della grave carenza di risorse idriche; Viste le note dell'ufficio territoriale del Governo di Genova del 14 ottobre e 4 novembre 2003; Ravvisata, quindi, la necessita' ed urgenza di adottare misure di carattere straordinario ed urgente atte a garantire l'approvvigionamento idrico del comune di Genova; Sentito il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio di cui alla nota del 3 dicembre 2003; Acquisita l'intesa della regione Liguria; Su proposta del capo del Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri;
Dispone:
Art. 1. 1. Ai fini del superamento della grave crisi di approvvigionamento idrico in atto nel territorio del comune di Genova, e di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 7 novembre 2003 citato in premessa, il presidente della regione Liguria e' nominato commissario delegato, e provvede, sentito il comune di Genova, alla individuazione ed alla successiva esecuzione, in termini di somma urgenza, di tutti gli interventi necessari. 2. Per la realizzazione degli interventi di cui al comma 1, il commissario delegato e' autorizzato ad avvalersi di un soggetto attuatore, cui affidare specifici settori di intervento, sulla base di apposite direttive di volta in volta impartite dallo stesso commissario delegato. 3. Agli oneri derivanti dalle iniziative da porre in essere per il superamento del contesto emergenziale si provvede con le risorse finanziarie locali che a tal fine saranno individuate dal commissario delegato. |
| Art. 2. 1. Per l'attuazione degli interventi di cui all'art. 1, che sono dichiarati indifferibili, urgenti e di pubblica utilita', il commissario delegato, ove non sia possibile l'utilizzazione delle strutture pubbliche, puo' affidare la progettazione anche a societa' di ingegneria nonche' a liberi professionisti, avvalendosi, ove occorrenti, delle deroghe di cui all'art. 3. 2. Il commissario delegato, anche avvalendosi dell'ausilio del soggetto attuatore, per gli interventi di rispettiva competenza, provvede all'approvazione dei progetti, ricorrendo, ove necessario, alla conferenza di servizi da indire entro sette giorni dalla disponibilita' dei progetti. Qualora alla conferenza di servizi il rappresentante di un'amministrazione invitata sia risultato assente, o, comunque, non dotato di adeguato potere di rappresentanza, la conferenza delibera prescindendo dalla sua presenza e dalla adeguatezza dei poteri di rappresentanza dei soggetti intervenuti. Il dissenso manifestato in sede di conferenza di servizi deve essere motivato e recare, a pena di inammissibilita', le specifiche indicazioni progettuali necessarie al fine dell'assenso. In caso di motivato dissenso espresso da un'amministrazione preposta alla tutela ambientale, paesaggistico-territoriale, del patrimonio storico-artistico o alla tutela della salute dei cittadini, la determinazione e' subordinata, in deroga all'art. 14-quater, comma 3, della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modifiche ed integrazioni, all'assenso del Ministro competente che si esprime entro sette giorni dalla richiesta. 3. I pareri, visti e nulla-osta relativi agli interventi, che si dovessero rendere necessari, anche successivamente alla conferenza di servizi di cui al comma precedente, in deroga all'art. 17, comma 24, della legge 15 maggio 1997, n. 127, devono essere resi dalle amministrazioni competenti entro sette giorni dalla richiesta e, qualora entro tale termine non siano resi, si intendono inderogabilmente acquisiti con esito positivo. 4. Il commissario delegato, od il soggetto attuatore, sulla base di specifiche direttive ed indicazioni fornite dal medesimo commissario delegato, provvede, per le occupazioni di urgenza e per le eventuali espropriazioni delle aree occorrenti per l'esecuzione delle opere e degli interventi di cui alla presente ordinanza, una volta emesso il decreto di occupazione d'urgenza, prescindendo da ogni altro adempimento, alla redazione dello stato di consistenza e del verbale di immissione in possesso dei suoli anche con la sola presenza di due testimoni. |
| Art. 3. 1. Per l'attuazione della presente ordinanza il commissario delegato e' autorizzato a derogare, ove ritenuto strettamente necessario per il superamento dell'emergenza e nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento giuridico, alle seguenti disposizioni normative: legge 11 febbraio 1994, n. 109, e successive modificazioni ed integrazioni, articoli 7, 16, 17, 20, 23, 24, 25, 29, nonche' disposizioni connesse del decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1999, n. 554; legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modifiche ed integrazioni, articoli 14, 14-bis, 14-ter, 14-quater; regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, e successive modifiche ed integrazioni, articoli 3, 11 e 16; regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, e successive modifiche ed integrazioni, articoli 37, 38, 39, 40, 41, 42, 117 e 119; legge 27 dicembre 2002, n. 289, art. 24 e successive modificazioni; decreto legislativo 11 maggio 1999, n. 152, articoli 42, 43 e 44; regio decreto 11 dicembre 1993, n. 1775, e successive modifiche ed integrazioni relativamente alle disposizioni connesse all'attuazione della presente ordinanza; regio decreto 24 luglio 1904, n. 523, e successive modifiche articoli 93, 96 e 97; regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775, articoli 95 e 98; legge 5 gennaio 1994, n. 36, articoli 3, 5, 6, 8, 9, 21 e 22; decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327, e successive modifiche; norme strettamente connesse all'attuazione degli interventi previsti dalla presente ordinanza; leggi regionali strettamente connesse alla legislazione statale oggetto di deroga. |
| Art. 4. 1. Il Dipartimento della protezione civile resta estraneo ad ogni rapporto contrattuale scaturente dall'applicazione della presente ordinanza e pertanto eventuali oneri derivanti da ritardi, inadempienze o da contenziosi sono da intendersi a carico dei soggetti attuatori che devono farvi fronte con i loro mezzi. La presente ordinanza sara' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 5 dicembre 2005 Il Presidente: Berlusconi |
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