Gazzetta n. 288 del 12 dicembre 2003 (vai al sommario) |
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE |
DECRETO 5 dicembre 2003 |
Attuazione del decreto-legge n. 269 del 30 settembre 2003, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 326 del 24 novembre 2003 per la trasformazione della Cassa depositi e prestiti in societa' per azioni. |
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Il Ministro dell'Economia e delle Finanze
Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 284, recante "Riordino della Cassa depositi e prestiti, a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59"; Visto l'articolo 5, commi 1 e 3, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326 (nel prosieguo indicato come il decreto-legge n. 269), che dispone la trasformazione della Cassa depositi e prestiti in societa' per azioni con la denominazione di "Cassa depositi e prestiti societa' per azioni" (CDP S.p.a.), con effetto dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di natura non regolamentare, con il quale sono determinati: a) le funzioni, le attivita' e le passivita' della Cassa depositi e prestiti anteriori alla trasformazione che sono trasferite al Ministero dell'economia e delle finanze e quelle assegnate alla gestione separata della CDP S.p.a. di cui al comma 8; b) i beni e le partecipazioni societarie dello Stato, anche indirette, che sono trasferite alla CDP S.p.a. e assegnate alla gestione separata di cui al comma 8, anche in deroga alla normativa vigente. I relativi valori di trasferimento e di iscrizione in bilancio sono determinati sulla scorta della relazione giurata di stima prodotta da uno o piu' soggetti di adeguata esperienza e qualificazione professionale nominati dal Ministro, anche in deroga agli articoli da 2342 a 2345 del codice civile e all'articolo 24 della legge 27 dicembre 2002, n. 289. Con successivi decreti del Ministro dell'economia e delle finanze possono essere disposti ulteriori trasferimenti e conferimenti; c) gli impegni accessori assunti dallo Stato; d) il capitale sociale della CDP S.p.a., comunque in misura non inferiore al fondo di dotazione della Cassa depositi e prestiti risultante dall'ultimo bilancio di esercizio approvato. Visto l'articolo 5, comma 4, del decreto-legge n. 269 che dispone che con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, di natura non regolamentare, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, e' approvato lo statuto e sono nominati i componenti del consiglio di amministrazione e del collegio sindacale per il primo periodo di durata in carica; Visto l'articolo 5, commi 21 e 22, del decreto-legge n. 269 che dispone che ai decreti ministeriali emanati in base alle norme contenute nell'articolo medesimo si applicano le disposizioni di cui all'articolo 3, comma 13, della legge 14 gennaio 1994, n. 20 e che la pubblicazione, nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, del decreto di cui al comma 3 del medesimo articolo 5 tiene luogo degli adempimenti in materia di costituzione delle societa' previsti dalla normativa vigente; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in pari data con il quale e' stato approvato lo statuto della "Cassa depositi e prestiti societa' per azioni" (CDP S.p.a.) e nominati i componenti del consiglio di amministrazione e del collegio sindacale per il primo periodo di durata in carica; Visto il decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica 7 gennaio 1998 e successive modificazioni recante "Nuove norme relative alla concessione, garanzia ed erogazione dei mutui da parte della Cassa depositi e prestiti"; Visto il decreto del Ministro del tesoro 19 dicembre 2000 e successive modificazioni recante "Condizioni generali di emissione dei buoni fruttiferi postali ed emissione di due nuove serie"; Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 6 giugno 2002 recante "Nuova disciplina dei libretti di risparmio postale"; Visto, in particolare, l'articolo 5, comma 3, lettera b) del decreto-legge n. 269 che dispone la deroga alla disciplina vigente per il trasferimento delle partecipazioni dello Stato alla CDP S.p.a.; Tenuto conto del bilancio per l'anno 2002 e della situazione contabile della Cassa depositi e prestiti alla data di trasformazione in societa' per azioni; Tenuto conto della relazione giurata di stima prodotta ai sensi dell'articolo 5, comma 3, lettera b) del decreto-legge n. 269 da Credit Suisse First Boston (Europe) Limited ed Ernst & Young Financial - Business Advisors S.p.a. sulla scorta della quale sono stati determinati i valori di trasferimento e di iscrizione in bilancio delle partecipazioni societarie dello Stato che sono trasferite alla CDP S.p.a.; Ravvisata la necessita' di determinare: - le funzioni, le attivita' e le passivita' della Cassa depositi e prestiti anteriori alla trasformazione che sono trasferite al Ministero dell'economia e delle finanze e quelle assegnate alla gestione separata della CDP S.p.a.; - il valore di trasferimento e di iscrizione in bilancio delle partecipazioni dello Stato, sulla scorta della relazione giurata di stima di cui sopra; - gli impegni accessori assunti dallo Stato; - il capitale sociale della CDP S.p.a.;
Decreta:
Art. 1. Capitale sociale
1. Il capitale sociale della CDP S.p.a. e' determinato in euro 3.500.000.000,00 (tremiliardicinquecentomilioni/00) ed e' costituito dal fondo di dotazione e da quota parte del fondo di riserva della Cassa depositi e prestiti, come risultanti dalla contabilita' della Cassa depositi e prestiti alla data di trasformazione in societa' per azioni. 2. Il capitale sociale e' interamente versato nel conto corrente di cui all'articolo 6, comma 1, mediante prelevamento del corrispondente importo dai conti correnti di cui all'articolo 3, comma 1. |
| Art. 2. Funzioni trasferite al Ministero dell'economia e delle finanze
1. La titolarita' del servizio depositi di cui all'articolo 1, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 284, e' trasferita al Ministero dell'economia e delle finanze. 2. Le attivita' amministrativo-contabili inerenti al servizio depositi per la provincia di Roma sono svolte dalla CDP S.p.a. per il periodo previsto dalla convenzione di cui all'articolo 4, commi 4 e 5. Per il medesimo periodo la CDP S.p.a. supporta l'attivita' di coordinamento amministrativo-contabile del servizio sul territorio nazionale. 3. Il servizio depositi continua ad essere regolato dalle disposizioni legislative e regolamentari e dai provvedimenti applicabili al momento della trasformazione della Cassa depositi e prestiti in societa' per azioni. I richiami alla Cassa depositi e prestiti contenuti in leggi, regolamenti, provvedimenti e convenzioni vigenti sono da intendersi riferiti al Ministero dell'economia e delle finanze. |
| Art. 3. Attivita' e passivita' trasferite al Ministero dell'economia e delle finanze
1. Le giacenze, alla data di trasformazione della Cassa depositi e prestiti in societa' per azioni, dei conti correnti fruttiferi n. 29810 "Cassa DD.PP. - Fondo di garanzia del risparmio postale"; n. 29811 "Cassa DD.PP. - Gestione principale" e n. 29812 "Cassa DD.PP. - Gestione dei conti correnti e assegni postali", intrattenuti dalla Cassa depositi e prestiti presso la Tesoreria centrale dello Stato, sono attribuite, salvo quanto previsto agli articoli 1 e 6, comma 1, al Ministero dell'economia e delle finanze e i relativi conti correnti sono estinti. 2. Per la parte corrispondente all'acquisto delle partecipazioni di cui all'articolo 9, comma 1, le giacenze dei conti correnti di cui al comma 1 affluiscono al capitolo 4055 del Bilancio dello Stato relativo al fondo ammortamento titoli di Stato di cui alla legge 27 ottobre 1993, n. 432. 3. Sono trasferite al Ministero dell'economia e delle finanze le attivita' e le passivita', risultanti dalla situazione contabile della Cassa depositi e prestiti alla data di trasformazione in societa' per azioni, correlate ai rapporti di cui al comma 4 e la parte del fondo di riserva non confluita nel capitale sociale di cui all'articolo 1. 4. Il Ministero dell'economia e delle finanze subentra alla Cassa depositi e prestiti nei rapporti in essere alla data di trasformazione, inclusi le garanzie e gli accessori, derivanti da: a) mutui e altri finanziamenti, sotto qualsiasi forma, concessi dalla Cassa depositi e prestiti, indicati nell'allegato elenco n. 1, che costituisce parte integrante del presente decreto; b) mutui, concessi dalla Cassa depositi e prestiti, in preammortamento alla data di trasformazione in societa' per azioni; c) buoni fruttiferi postali relativi alle serie e sottoscritti nei termini indicati nell'allegato elenco n. 2, che costituisce parte integrante del presente decreto; d) servizio depositi di cui all'articolo 1, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 284, trasferito al Ministero dell'economia e delle finanze ai sensi dell'articolo 2; e) conti correnti intrattenuti, ai sensi del decreto luogotenenziale 23 marzo 1919, n. 1058, e della legge 25 novembre 1971, n. 1041, con enti pubblici o altri soggetti e conti di deposito per finalita' di custodia e amministrazione dei titoli dei correntisti; f) servizio dei conti correnti postali, di cui al decreto luogotenenziale 22 novembre 1945, n. 822 e successive modificazioni; per tale servizio, salvo diversa successiva pattuizione, continuano ad essere riconosciuti a Poste italiane S.p.a. interessi calcolati secondo le modalita' applicate dalla Cassa depositi e prestiti al momento della trasformazione in societa' per azioni; g) legge 18 dicembre 1986, n. 891, recante "Disposizioni per l'acquisto da parte dei lavoratori dipendenti della prima casa di abitazione nelle aree ad alta tensione abitativa" e dalle convenzioni stipulate in attuazione della medesima legge; h) mutui concessi ai sensi del regio decreto 28 aprile 1938, n. 1165, recante "Approvazione del testo unico delle disposizioni sull'edilizia popolare ed economica"; i) mutui e altri finanziamenti, sotto qualsiasi forma, concessi dalla Cassa depositi e prestiti utilizzando le risorse dei conti correnti di cui all'articolo 7. 5. I rapporti trasferiti restano regolati dalle disposizioni legislative e regolamentari e dai provvedimenti e dalle convenzioni applicabili al momento del trasferimento. |
| Art. 4. Funzioni rilevanti ai fini della separazione organizzativa e contabile
1. Fermo restando quanto previsto all'articolo 5, commi 8 e 14, del decreto-legge n. 269, sono soggette alla separazione organizzativa e contabile la funzione inerente alla gestione dei rapporti trasferiti al Ministero dell'economia e delle finanze e le funzioni assegnate alla Cassa depositi e prestiti in forza di disposizioni legislative e regolamentari, di provvedimenti e di convenzioni vigenti alla data di trasformazione. 2. Per l'esercizio della funzione inerente alla gestione dei rapporti trasferiti al Ministero dell'economia e delle finanze e alle attivita' di cui all'articolo 2, comma 2, la CDP S.p.a. provvede tra l'altro a: a) effettuare le operazioni di erogazione, di riscossione e di recupero dei crediti e di rimborso titoli; b) adempiere obbligazioni, esercitare diritti, poteri e facolta' previsti dalle disposizioni legislative e regolamentari, dai provvedimenti e dalle convenzioni applicabili; c) rappresentare a tutti gli effetti, anche in giudizio, il Ministero dell'economia e delle finanze; d) effettuare operazioni di versamento e di prelevamento sui conti correnti di cui agli articoli 6, comma 6, e 7. 3. Per la rappresentanza in giudizio del Ministero dell'economia e delle finanze, la CDP S.p.a. e' tenuta ad avvalersi dell'Avvocatura dello Stato. 4. Il Ministero dell'economia e delle finanze stipula con CDP S.p.a. una o piu' convenzioni, con le quali sono, tra l'altro, definiti gli indirizzi per lo svolgimento da parte della CDP S.p.a. delle funzioni di cui al comma 2, ne viene effettuata la ricognizione ed e' determinata l'eventuale commissione da corrispondere per i servizi resi. 5. Le convenzioni di cui al comma 4 regolano altresi' il servizio di cui all'articolo 2, comma 2, affidato alla CDP S.p.a. in via transitoria e ne determinano la durata. Nell'ambito delle medesime convenzioni puo' essere affidato alla CDP S.p.a. l'incarico di tenuta della contabilita' del servizio stesso. |
| Art. 5. Attivita' e passivita' rilevanti ai fini della separazione organizzativa e contabile
1. Ai sensi dell'articolo 5, commi 1 e 3, del decreto-legge n. 269, la CDP S.p.a. subentra in tutti i diritti e rapporti attivi e passivi in essere alla data di trasformazione in societa' per azioni salvo quanto previsto agli articoli 2, 3 e 7. 2. Ai fini e per gli effetti della separazione organizzativa e contabile, di cui all'articolo 5, comma 8, del decreto-legge n. 269, sono rilevanti tutti i rapporti attivi e passivi in cui la CDP S.p.a. subentra, e in particolare quelli derivanti da: a) mutui e altri finanziamenti, sotto qualsiasi forma, concessi dalla Cassa depositi e prestiti, indicati nell'allegato elenco n. 3, che costituisce parte integrante del presente decreto; b) anticipazioni concesse a valere sul fondo di rotazione di cui all'articolo 1, commi da 54 a 58, della legge 28 dicembre 1995, n. 549 e successive modificazioni; c) libretti di risparmio postale; d) buoni fruttiferi postali relativi alle serie e sottoscritti nei termini indicati nell'allegato elenco n. 4, che costituisce parte integrante del presente decreto; e) partecipazioni in societa' per azioni e in altri soggetti detenute dalla Cassa depositi e prestiti alla data di trasformazione in societa' per azioni e quelle trasferite alla CDP S.p.a. alle condizioni e per effetto del presente decreto; f) funzioni, connesse ai conti correnti di cui all'articolo 7, previste dalle disposizioni legislative e regolamentari, dai provvedimenti e dalle convenzioni, applicabili al momento della trasformazione della Cassa depositi e prestiti in societa' per azioni; g) cartolarizzazione dei crediti effettuata ai sensi dell'articolo 8 del decreto-legge 15 aprile 2002, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 giugno 2002, n. 112; h) articolo 5 del decreto-legge 19 dicembre 1992, n. 487, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 febbraio 1993, n. 33, dall'articolo 11 del decreto-legge 22 novembre 1994, n. 643, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 1994, n. 738, e dai relativi decreti ministeriali attuativi, a seguito della emissione di titoli, della contrazione di prestiti e dell'anticipazione di somme, effettuati ai sensi delle disposizioni legislative e regolamentari citate; i) funzioni svolte ai sensi dell'articolo 3, comma 6, del decreto-legge 29 dicembre 1977, n. 946, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 1978, n. 43. 3. I rapporti in cui la CDP S.p.a. subentra restano regolati dalle disposizioni legislative e regolamentari e dai provvedimenti e dalle convenzioni applicabili al momento della trasformazione della Cassa depositi e prestiti in societa' per azioni. |
| Art. 6. Conti correnti di Tesoreria
1. La CDP S.p.a. accende un conto corrente presso la Tesoreria centrale dello Stato, denominato "CDP S.p.a. - gestione separata", nel quale e' versata la somma di euro 10.800.000.000,00 (diecimiliardiottocentomilioni/00) prelevata dai conti correnti di cui all'articolo 3. 2. Sulla giacenza del conto il Ministero dell'economia e delle finanze corrisponde alla CDP S.p.a. un interesse determinato secondo il criterio di calcolo giorni effettivi/360, sulla base di un tasso pari alla media aritmetica semplice, arrotondata al centesimo di punto percentuale, tra: a) la media aritmetica semplice dei tassi lordi di rendimento rilevati all'emissione dei buoni ordinari del Tesoro con scadenza a sei mesi emessi nel semestre precedente; b) la media aritmetica semplice dell'indice mensile Rendistato, pubblicato dalla Banca d'Italia nel semestre precedente, moltiplicato per il coefficiente 360/365. Qualora nel periodo di riferimento non vengano offerti all'asta buoni ordinari del Tesoro con scadenza a sei mesi, ovvero non sia stato pubblicato dalla Banca d'Italia l'indice mensile Rendistato, il tasso del conto corrente non subisce variazioni. Gli interessi sulle somme che affluiscono a detto conto corrente fruttifero intestato alla CDP S.p.a. decorrono dal giorno dovuto per il versamento e cessano dal giorno dovuto per il prelevamento e sono liquidati a semestralita' maturate. 3. Il pagamento degli interessi e' posto a carico dell'unita' previsionale di base 4.1.7.1 "Interessi sul risparmio postale e altri conti di Tesoreria", capitolo 3100 dello stato di previsione del bilancio del Ministero dell'economia e delle finanze. 4. A norma dell'articolo 5, comma 24, del decreto-legge n. 269 non si applica la ritenuta di cui ai commi 2 e 3 dell'articolo 26 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, sugli interessi e gli altri proventi del conto corrente. 5. La CDP S.p.a. subentra nel conto corrente n. 29813 gia' intestato a Cassa depositi e prestiti e che viene rinominato "CDP S.p.a. - gestione separata - aumento capitale ISPA". Sulla giacenza del conto il Ministero dell'economia e delle finanze corrisponde un interesse determinato e liquidato sulla base di quanto previsto ai commi 2, 3 e 4. Per l'anno 2003, gli interessi sulla giacenza del citato conto corrente sono computati dalla data di trasformazione sino al 31 dicembre. 6. Sono aperti i seguenti conti correnti infruttiferi presso la tesoreria centrale dello Stato intestati al Ministero dell'economia e delle finanze: a) conto corrente denominato "D.L. 269/03 art. 5 - erogazioni su mutui trasferiti"; b) conto corrente denominato "D.L. 269/03 art. 5 - gestione conti correnti e assegni postali"; c) conto corrente denominato "D.L. 269/03 art. 5 - capitale B. P. F . trasferiti"; d) conto corrente denominato "D.L. 269/03 art. 5 - interessi su B. P. F . trasferiti"; e) conto corrente denominato "D.L. 269/03 art. 5 - servizio incassi e pagamenti". 7. Sui conti correnti di cui al comma 6 sono versate le disponibilita' rivenienti dalla estinzione dei conti correnti di cui all'articolo 3, comma 1, a servizio delle funzioni, attivita' e passivita' trasferite al Ministero dell'economia e delle finanze ai sensi del presente decreto, e dall'estinzione dei debiti della Cassa depositi e prestiti, alla data di trasformazione in societa' per azioni, verso l'erario per le imposte maturate sui buoni fruttiferi postali rimborsati, e verso Poste italiane S.p.a., per la movimentazione dei flussi sul risparmio postale. |
| Art. 7. Altri conti correnti della Cassa depositi e prestiti
1. La titolarita' dei conti correnti infruttiferi individuati nell'allegato elenco n. 5, che costituisce parte integrante del presente decreto, e' trasferita al Ministero dell'economia e delle finanze. I conti correnti sono rinominati secondo quanto indicato nell'allegato medesimo. 2. Per le finalita' di cui all'articolo 5, comma 2, lettera f), la CDP S.p.a. e' autorizzata ad effettuare operazioni di versamento e di prelevamento sui conti correnti di cui al comma 1. |
| Art. 8. Separazione organizzativa e contabile e salvaguardia dell'equilibrio economico
1. Ai sensi e per gli effetti dell'articolo 5, comma 9, del decreto-legge n. 269, si dispone che entro la chiusura dell'esercizio 2004, la CDP S.p.a., in conformita' con gli indirizzi dettati dal Ministero dell'economia e delle finanze, sentita la Banca d'Italia, sottoponga al Ministro dell'economia e delle finanze i criteri che informano la separazione organizzativa e contabile, di cui all'articolo 5, comma 8, del decreto-legge n. 269. 2. Sino all'applicazione dei criteri di cui al comma 1, la CDP S.p.a. non svolge le funzioni di cui all'articolo 5, comma 7, lettera b), del decreto-legge n. 269. |
| Art. 9. Partecipazioni azionarie
1. Sono trasferite in proprieta' alla CDP S.p.a. le azioni, libere da oneri, sequestri, pignoramenti o altri vincoli, di seguito indicate: a) n. 627.528.282 azioni ENEL S.p.a. verso il pagamento di un corrispettivo complessivo di euro 3.156.467.258,00 (tremiliardicentocinquantaseimilioni quattrocentosessantasettemiladuecentocinquantotto/00); b) n. 400.288.338 azioni ENI S.p.a. verso il pagamento di un corrispettivo complessivo di euro 5.315.829.129,00 (cinquemiliarditrecentoquindicimilioni ottocentoventinovemilacentoventinove/00); c) n. 896.350.000 azioni Poste Italiane S.p.a. verso il pagamento di un corrispettivo complessivo di euro 2.518.743.500,00 (duemiliardicinquecentodiciottomilioni settecentoquarantremilacinquecento/00); 2. I corrispettivi di cui al comma 1 sono definiti sulla scorta dei valori determinati nella relazione giurata di stima prodotta da Credit Suisse First Boston (Europe) Limited ed Ernst & Young Financial - Business Advisors S.p.a. e rappresentano i valori di iscrizione nel bilancio della CDP S.p.a. 3. I trasferimenti di cui al comma 1 sono perfezionati tra la CDP S.p.a. e il Ministero dell'economia e delle finanze con la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del presente decreto. Le azioni sono trasferite con godimento 1° gennaio 2004, fermo restando che il Ministero dell'economia e delle finanze avra' titolo ad incassare, dalla societa' emittente i dividendi relativi alle azioni trasferite deliberati dall'assemblea che approva la proposta di ripartizione degli utili relativi all'esercizio 2003. 4. I trasferimenti di cui al comma 1 sono esenti da imposizione fiscale ai sensi dell'articolo 5, comma 23, del decreto-legge n. 269. 5. Con successivi decreti, adottati ai sensi dell'articolo 5, comma 11, lettera d), del decreto-legge n. 269, sono definiti i criteri di gestione e di amministrazione delle partecipazioni di cui al comma 1, in continuita' con gli indirizzi finora adottati, in particolare per quanto attiene alla tutela degli interessi degli azionisti di minoranza delle societa' partecipate. 6. Ai sensi e per gli effetti dell'articolo 5, comma 8, del decreto-legge 269, gli interventi di razionalizzazione e concentrazione delle partecipazioni della CDP S.p.a. possono avvenire mediante operazioni di fusione per incorporazione delle societa' interamente possedute che svolgono la loro attivita' in settori connessi, strumentali o affini a quelli propri della CDP S.p.a. |
| Art. 10. Impegni accessori
1. Lo Stato, ai sensi dell'articolo 5, comma 3, lettera c) del decreto-legge n. 269, assume i seguenti impegni accessori: a) nel caso in cui in forza di una disposizione di legge, regolamento o decreto occorra procedere a una variazione delle condizioni economiche delle attivita' o delle passivita' soggette a rendicontazione separata, ai sensi dell'articolo 5, la CDP S.p.a. e' tenuta indenne dalla eventuale conseguente riduzione dei flussi previsti alla data di trasformazione in societa' per azioni; b) per le obbligazioni della Cassa depositi e prestiti - amministrazione dello Stato - assunte per effetto di operazioni finanziarie, anche di copertura dei rischi, concluse al fine di reperire fondi utilizzati per l'esercizio delle proprie funzioni, nonchÕ per le obbligazioni assunte in relazione all'operazione di cartolarizzazione dei crediti effettuata ai sensi dell'articolo 8 del decreto-legge 15 aprile 2002, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 giugno 2002, n. 112, il Ministero dell'economia e delle finanze risponde dell'adempimento da parte di CDP S.p.a., con diritto di regresso; c) nei casi in cui il consiglio di amministrazione della CDP S.p.a. accerti, entro la data di chiusura del primo esercizio sociale, che il valore degli elementi patrimoniali attivi trasferiti al Ministero dell'economia e delle finanze, ai sensi del presente decreto, e' superiore a quello degli elementi patrimoniali passivi trasferiti, il Ministero dell'economia e delle finanze utilizza l'eccedenza per compensare eventuali insussistenze, svalutazioni e rettifiche di valore relative ad attivita', passivita' e beni della CDP S.p.a. al fine di assicurare che il patrimonio netto della stessa non sia inferiore, alla data di chiusura del primo esercizio sociale, al capitale sociale nell'importo determinato all'articolo 1, in conformita' di quanto previsto dall'articolo 5, comma 3, lettera d) del decreto-legge n. 269. |
| Art. 11. Adempimenti fiscali
Per il periodo d'imposta relativo all'anno in corso, e' versato entro il 15 dicembre 2003, in acconto dei versamenti di cui all'articolo 8, comma 1, n. 3-bis), del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602 e successive modificazioni, un importo pari ai nove decimi delle ritenute di cui all'articolo 26, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600 e successive modificazioni, sugli interessi e altri proventi dei libretti di risparmio postale, complessivamente versate per il periodo d'imposta precedente. Il presente decreto e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e produce effetti dal momento della sua pubblicazione.
Roma, 5 dicembre 2003 Il Ministro: Tremonti |
| ----> Vedere ALLEGATO da pag. 11 a pag. 79 del S.O. <---- |
| ----> Vedere ALLEGATO da pag. 80 a pag. 139 del S.O. <---- |
| ----> Vedere ALLEGATO da pag. 140 a pag. 222 del S.O. <---- |
| ----> Vedere ALLEGATO a pag. 223 del S.O. <---- |
| ----> Vedere ALLEGATO da pag. 225 a pag. 289 del S.O. <---- |
| ----> Vedere ALLEGATO da pag. 290 a pag. 374 del S.O. <---- |
| ----> Vedere ALLEGATO da pag. 375 a pag. 459 del S.O. <---- |
| ----> Vedere ALLEGATO da pag. 460 a pag. 539 del S.O. <---- |
| ----> Vedere ALLEGATO da pag. 540 a pag. 628 del S.O. <---- |
| ----> Vedere ALLEGATO da pag. 629 a pag. 716 del S.O. <---- |
| ----> Vedere ALLEGATO a pag. 717 del S.O. <---- |
| ----> Vedere ALLEGATO a pag. 719 del S.O. <---- |
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